SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4855 2025 – N. R.G. 00002242 2021 DEPOSITO MINUTA 25 08 2025 PUBBLICAZIONE 25 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D’Appello di Roma 7° SEZIONE
R.G. 2242/2021
La Corte D’Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor NOME COGNOME
Presidente
Dr.ssa NOME COGNOME
Consigliere
Avv. NOME COGNOME
Cons. Aus. relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado
tra
( , residente a Tivoli alla INDIRIZZO, ed elettivamente dom.to in Guidonia alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. COGNOME NOME COGNOME ) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto d’appello, p.e.c. appellante C.F. C.F.
e
(
, residente in Tivoli (Rm), INDIRIZZO ed
elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli Avv.ti NOME COGNOME
(
) e NOME COGNOME
che la rappresentano e
difendono,
giusta
delega
in
calce
alla
comparsa
di
costituzione:
p.e.c.:
; appellata
C.F.
C.F.
C.F.
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell’atto d’appello e per parte appellata quelle rese in comparsa di costituzione nonché per entrambe quelle rese all’udienza , ex art. 127 ter c.p.c., del 11.06.25 :
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1275/2020 il Tribunale di Tivoli nel procedimento Rg. 6656/2016 avente ad oggetto indennità d’occupazione, ha emesso il seguente dispositivo: ‘ Il giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa, definitivamente pronunciando, così provvede: l) accerta e dichiara che esercita l’occupazione senza titolo, non consentendo alla comproprietaria il pari compossesso, della quota della metà in comproprietà dell ‘attrice; 2) condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di euro 26.166,00, a titolo di indennità da occupazione relativa al periodo dicembre 2015 – ottobre 2020, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione sulle somme anno per anno maturate, fino all’effettivo soddisfo; 3) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 254,00 per esborsi ed euro 3.600,00 per compensi, oltre il 15% di rimborso spese forfettarie e IVA e CPA come per legge; 4) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u. Così deciso in Tivoli 23.10.2020. f.to Il Giudice ‘
Il procedimento di primo grado aveva il seguente svolgimento: ‘ Co n citazione ritualmente notificata onveniva in giudizio . Esponeva di esser comproprietaria, unitamente al convenuto, dell’ex casa familiare sita in Tivoli, INDIRIZZO assegnata in sede di separazione giudiziale, con ordinanza presidenziale del 19.10.2010, al convenuto. Deduceva che successivamente, con sentenza n. 2193 del 2015, munita di formula esecutiva e notificata al il 3.12.2015, era stato revocato il provvedimento di assegnazione. Esponeva di aver intrapreso, sulla base di detta sentenza, la procedura esecutiva di rilascio alla quale si era opposto il convenuto con esito allo stesso favorevole. Lamentando inoltre di essere rimasta senza esito la richiesta a mezzo pec del 28.10.2016 per ottenere la consegna di copia delle chiavi dell’appartamento, formulava le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che il Sig. occupa senza alcun titolo, a seguito della sentenza n. 2193/2015, con la quale è stato revocato il provvedimento di assegnazione a suo favore, l’unità immobiliare in comproprietà con la Sig.ra , sita in Tivoli (Rm) alla INDIRIZZO Condannare il al pagamento della indennità di occupazione, calcolata mensilmente in € 500, 00 a partire dal 09.11.2015 fino al mese di novembre 2016, per I ‘importo complessivo di € 6.000,00 oltre le future e successive mensilità; o comunque per le somme maggiori o minori che verranno ritenute di giustizia Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la fondatezza delle pretese attoree, eccependo di possedere l’immobile in quanto comproprietario e compossessore del bene. All’udienza del 25 maggio
2020 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per memorie di replica’. Seguiva sentenza gravata.
proponeva gravame avverso detta sentenza contestandola sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva che impugnava il ricorso d’appello chiedendone il rigetto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all’udienza del 11.06.2025 fissando i termini, ex art. 190 c.p.c., di gg. 20 per il deposito delle comparse conclusionali e gg. 20 per repliche; alla scadenza dei termini con l’avvenuto deposito della sola conclusionale da parte dell’appellata, la Corte ha assegnato la causa in decisione.
L’appello è articolato sul seguente motivo.
§. – Error in iudicando: erronea interpretazione dei fatti di causa e violazione di legge ai fini della decisione; motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione ad alcuni punti decisivi della controversia.
Deduce l’appellante che il Tribunale ha posto a fondamento della motivazione le statuizione della sentenza di separazione del Tribunale di Tivoli n.2193/2015 che aveva revocato il provvedimento di assegnazione della ex casa coniugale disposto in sede Presidenziale; che non avrebbe contenuto alcun ordine di rilascio dell’immobile né alcun provvedimento di modifica del precedente provvedimento d’assegnazione.
Il Tribunale avrebbe errato nel considerare che il è comproprietario al 50% dello immobile, oggetto di causa e quindi, in assenza di un provvedimento di assegnazione in favore della questi non aveva alcun titolo per pretendere alcuna indennità d’occupazione.
Solamente con p.e.c. del 28.9.2016, da parte del patrocinio della questi si era limitata a richiedere la riconsegna delle chiavi.
Deduce inoltre l’appellante che il G.E. del Tribunale di Tivoli, in seguito all’opposizione all’esecuzione alla richiesta di rilascio dell’immobile, effettuata dalla aveva accolto l’opposizione ritenendo che l’ex casa coniugale, in mancanza di un provvedimento d’assegnazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetta alle norme ordinarie in tema di diritto di proprietà, in comunione.
Deduce inoltre l’appellante che la sentenza di divorzio del Tribunale di Tivoli n.2015 del 04.12.2017 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: ‘ la inuncia all’assegnazione della ex casa coniugale sita in Tivoli alla INDIRIZZO, fatti salvi i diritti derivanti dalla comproprietà della stessa, rinviandone la divisione a separato accordo o giudizio. Si precisa che allo stato attuale il potrà continuare ad abitare nell’immobile.’.
Chiedeva pertanto la riforma con vittoria di spese e con attribuzione.
La Corte così ragiona.
In via preliminare va esaminata la sola domanda di pagamento dei frutti civili da parte di che da solo avrebbe goduto dell’utilizzo esclusivo dell’abitazione, casa coniugale, e non della restituzione del bene comune, domanda non formulata.
Non è contestata la permanenza nell’immobile da parte del sia al momento della formulazione dell’atto introduttivo che della decisione.
Il Tribunale ha evidenziato che emergeva dalla documentazione acquisita in atti, e non era oggetto di contestazione tra le parti, che la ex casa familiare, in Tivoli, INDIRIZZO è stata acquistata dai coniugi con atto del 23 luglio 2002 in Notaio e che pertanto l’immobile ricadeva nella comunione legale dei coniugi.
Motivava inoltre il Tribunale che con sentenza del Tribunale di Tivoli n. 2193/2015, r.g. 2230/2015, con la quale è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, è stato revocato il provvedimento di assegnazione della ex casa familiare disposto in sede presidenziale e che tale sentenza non risultava fatta oggetto di impugnazione ed era dunque passata in giudicato.
Altra circostanza accertata e comunque non contestata è che il aveva usufruito in via esclusiva ed aveva continuato ad usufruire, sino all’atto del deposito della sentenza gravata, dell’abitazione in comproprietà con l’ex coniuge, utilizzandola come propria dimora abituale, con la conseguenza che all’attrice è stato impedito di fare parimenti uso del bene, nonostante l’espressa manifestazione di volontà in tal senso esternata e documentalmente provata dapprima attraverso l’avvio della procedura esecutiva di rilascio e, successivamente, attraverso la diffida a mezzo pec del 28.09.2016 alla consegna della chiave ed al pagamento dell’indennità d’occupazione, a fronte della utilizzazione esclusiva della casa familiare da parte del convenuto, protrattasi anche dopo la revoca dell’ordinanza di assegnazione, e della
prosecuzione in primo grado dell’attuale giudizio per la determinazione dell’indennità d’occupazione anche dopo la sentenza di divorzio n.2015 del 04.12.2017.
Sentenza di divorzio che nei patti tra i coniugi prevedeva la rinuncia della all’assegnazione della casa coniugale, lasciando salvi i diritti derivanti dalla comproprietà della stessa, rinviandone la divisione a separato accordo o giudizio. Dava atto che il avrebbe continuato ad abitare l’immobile.
Tale accordo tra le parti non preclude al comproprietario, che non ha l’uso esclusivo, di poter richiedere il pagamento dei frutti civili al comproprietario che ne ha l’uso escludendone l’altro comproprietario; in tal senso Cassazione Ordinanza n.10264 del 18.4.2023 : ‘ In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell’art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l’uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato che, in caso di separazione dei coniugi, l’indennità di occupazione della casa coniugale acquistata in regime di comunione legale non va corrisposta dalla data della separazione, ma da quella in cui il coniuge non occupante manifesti all’altro la richiesta di uso turnario o comunque la volontà di godimento dell’immobile.) ‘.
L’appello è quindi infondato e va rigettato con la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM. 147/2022, il valore della lite in € 26.000,00, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, gli scritti difensivi, in € 2.905,00 oltre € 120,00 per spese di lite oltre il 15% per spese generali, IVA se dovuta e C.P.A. come per legge, con la condanna del al pagamento a favore di
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1275/2020 così provvede:
Rigetta l’appello.
Per l’effetto condanna , parte appellata, al pagamento in favore di , parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 2.950,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dichiara tenuto al versamento in favore dell’erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 13/08/2025.
Il Consigliere NOME relatore/estensore Il Presidente Dottor Avv. NOME COGNOME NOME COGNOME