Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20137 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE SINE TITULO -IMMOBILI AD USO ISTITUZIONALE RAGIONE_SOCIALEA P.A.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1469/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC dei propri difensori
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 3988/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI ROMA, depositata il 10 giugno 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto n. 9900/2014, il Tribunale di Roma ingiunse al RAGIONE_SOCIALE il pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 159.374,16, a titolo di indennità di occupazione sine titulo per il periodo luglio-dicembre 2012 RAGIONE_SOCIALE‘immobile sito in Roma, alla INDIRIZZO, adibito ad uso istituzionale.
Nel dispiegare opposizione al provvedimento monitorio, la P.A. ingiunta dedusse l’integrale adempimento del dovuto, determinato previa decurtazione del 15% ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 4, ultimo periodo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
L’opposizione venne accolta dal giudice di prime cure, con revoca del decreto ingiuntivo, accertata la totale insussistenza del credito.
La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), affidandosi a quattro motivi; resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, quarto comma, del d.l. n. 95 del 2012 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente assume la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa disposizione sulla riduzione del 15% dei canoni e RAGIONE_SOCIALEe indennità di occupazione a far data dal 1° luglio 2014, e la sua conseguente inoperatività alla vicenda controversa, concernente un’occupazione avvenuta nel secondo semestre RAGIONE_SOCIALE‘ anno 2012.
1.1. La doglianza è infondata.
Sul tema, questa Corte, con un recente arresto (Cass. 04/01/2023, n. 163), ha enunciato il seguente principio di diritto: « la riduzione del
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15%, dettata RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall’art. 24, comma 4, lett. a), d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per le indennità dovute per l’utilizzo a fini istituzionali di immobili, in assenza di titolo, da parte RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni centrali, come individuate dall ‘ RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 2012 ».
A questa pronuncia il Collegio intende dare convinta continuità, nemmeno emergendo dalla prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnante elementi di critica o censura alla diffusa ed argomentata motivazione che sorregge il principio, da intendersi qui, per brevità, adesivamente richiamata.
Conforme a diritto risulta allora l’impugnata sentenza, laddove ha ritenuto l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa decurtazione in discorso alla occupazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile relativa al secondo semestre RAGIONE_SOCIALE‘anno 2012, epoca successiva al 7 luglio 2012, data di vigenza del d.l. n. 95 del 2012.
Il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 12 disp. att. cod. civ. e 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Deduce parte ricorrente di avere, con le note conclusive del giudizio di secondo grado, eccepito il giudicato portato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 19978/2019, resa in controversia tra le stesse parti, affermante la operatività RAGIONE_SOCIALEa riduzione de ll’indennità alle sole somme maturate successivamente al 1° luglio 2014: eccezione disattesa dalla Corte d’appello con il richiamo al principio di specialità del d.l. n. 95 del 2012 rispetto al codice civile, una motivazione inconferente, tale da integrare una omissione di pronuncia.
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Il terzo motivo, deducendo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., reitera la doglianza di cui al secondo motivo ma sussumendola sub specie di omessa motivazione, sull’assunto che « nella sentenza d’appello che qui si impugna non appare possibile evincere un qualsivoglia argomento o motivo in grado di giustificare il rigetto RAGIONE_SOCIALEa eccezion di giudicato ».
I due motivi da scrutinare in maniera congiunta, per l’intrinseca connessione che li avvince -sono infondati.
Della pronuncia invocata quale res iudicata, parte ricorrente non riferisce di aver allegato al giudice di merito (e nemmeno allega in questa sede) l’intervenuto passaggio in giudicato: circostanza che, come è noto, può essere comprovata unicamente attraverso la (qui non soltanto non prodotta ma neanche menzionata) certificazione di cancelleria prevista dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., da cui risulti che la pronuncia non è stata oggetto di impugnazione ( ex plurimis , Cass. 02/03/2022, n. 6868; Cass. 29/09/2021, n. 26310; Cass. 23/08/2018, n. 20974; Cass. 18/04/2017, n. 9746).
Ad ogni buon conto, la lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza invocata (interamente trascritta nel corpo del secondo motivo) non consente di ravvisare l’identità di petitum e causa petendi rispetto alla lite decisa con la pronuncia impugnata, in specie non rinvenendosi alcun riferimento all’oggetto del rapporto giuridico (che parte controricorrente assume essere immobile differente da quello dedotto in causa): e da ciò deriva che la sentenza del Tribunale di Roma n. 19978/2019, pur a voler supporne la definitività, configura decisione su causa connessa per mera identità RAGIONE_SOCIALEa questione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 103, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., come tale inidonea a spiegare qualsivoglia efficacia di giudicato pur tra le stesse parti.
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Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché 1591 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..
Contesta la decurtazione del 15% per come praticata sull’intero secondo semestre RAGIONE_SOCIALE‘anno 2012, dovendo invece (pur amme ssa l’operatività del d.l. n. 95 del 2012 dal 7 luglio 2012) per i primi sei giorni del mese di luglio 2012 l’indennità di occupazione andava corrisposta in misura integrale.
5.1. Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione.
La esposta doglianza si fonda sul richiamo ad una congerie di atti e documenti (l’opposizione a decreto ingiuntivo, i « rispettivi scritti difensivi » , la fattura n. 10 del 2013, la fattura n. 467 del 2013, l’atto di appello), operato in maniera parziale e frammentaria, cioè senza una adeguata o idonea trascrizione del contenuto, tale da consentire a questa Corte una sufficiente comprensione degli accadimenti di causa, e senza puntualizzare la c.d. localizzazione degli atti e dei documenti nel fascicolo processuale del giudizio di legittimità prescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ., ( ex plurimis, Cass., Sez. U., 18/03/2022, n. 8950).
A ciò si aggiunga il difetto di concludenza RAGIONE_SOCIALEa censura: parte ricorrente non illustra le ricadute operative RAGIONE_SOCIALE‘intero ragionamento svolto, cioè non pone in evidenza se operando i calcoli come postulati, sarebbe residuato un importo (ed in ipotesi di quale entità) ancora a debito del RAGIONE_SOCIALE occupante: non illustra, in sintesi, in che cosa si concreti l’errore denunciato.
Il ricorso è in definitiva rigettato.
Il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del grado segue la soccombenza.
A tteso l’esito del ricorso, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
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nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.000 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotata a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione
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