Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30010 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30010 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18843/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 437/2018 depositata il 22/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La vicenda che interessa ai fini del presente giudizio può essere così riassunta: con decreto del 12.7.1984 il Prefetto di RAGIONE_SOCIALE ha autorizzato l’occupazione temporanea in via di urgenza da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di un terreno di proprietà della RAGIONE_SOCIALE (c.d. RAGIONE_SOCIALE), per una durata massima di 5 anni, affinché venisse realizzato un elettrodotto; 2) decorso il termine quinquennale senza l’emanazione di un provvedimento ablatorio, con atto di citazione del 2.11.1990, la RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE per richiedere la rimozione dell’opera divenuta illegittima e la condanna al risarcimento dei danni; 3) Si è costituita in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE, resistendo alle domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale volta alla costituzione della servitù coattiva di elettrodotto sul terreno della RAGIONE_SOCIALE e determinazione dell’indennità ex art. 123 TU n. 1775/1933; 4) con decreto del 13 gennaio 1993, il Prefetto di RAGIONE_SOCIALE ha costituito la servitù in questione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE; 5) il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sent. non definitiva n. 13802/94, ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale e alla domanda di parte attrice diversa da quella di risarcimento del danno residuo; 6) nel corso del giudizio di primo grado sono subentrate, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., a RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, e ad RAGIONE_SOCIALE; 7) il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sent. definitiva n. 17349/11, ha rigettato la domanda risarcitoria delle istanti, ritenendo che non v’era stato alcun periodo di occupazione illegittima, dal momento che il termine iniziale di cinque anni era stato più volte legislativamente prorogato, e il
decreto di asservimento del 13 gennaio 1993 era intervenuto allorché l’occupazione era ancora legittima; 8) in secondo grado le due aziende agricole subentrate hanno impugnato sia la sentenza non definitiva n. 13802/94, sia la sentenza definitiva n. 17349/11, dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE, richiedendone la riforma, per un verso, lamentando (per quanto interessa in questa sede) una omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda, proposta in via subordinata, concernente la liquidazione di una indennità per il periodo di occupazione legittima del terreno, per altro verso, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE, ove ritenutasi funzionalmente competente ex art. 19 L. 865/71, era legittimata in ogni caso a pronunciarsi direttamente in tale sede sulla quantificazione dell’indennità predet ta; 9) ha resistito all’appello la RAGIONE_SOCIALE, richiedendo il rigetto; 10) la RAGIONE_SOCIALE, con sent. n. 437/2018, ha rigettato l’appello, ritenendo che: a) la domanda di liquidazione di indennità di occupazione legittima formulata in primo grado doveva ritenersi in ogni caso inammissibile, in quanto formulata al Tribunale e non dinanzi alla CdA quale giudice funzionalmente competente in unico grado ex L. 865/71; b) in ogni caso era precluso in tale sede alla CdA uno scrutinio di tale domanda, in forza del giudicato intervenuto in occasione di un precedente giudizio di opposizione alla stima, in relazione alla indennità di esproprio liquidata, promosso dalla RAGIONE_SOCIALE sempre dinanzi alla CdA: ha ritenuto il giudice del gravame, infatti, che anche la richiesta volta alla liquidazione dell’indennità di occupazione legittima, seppur basata su causa petendi diversa, doveva essere tempestivamente e direttamente formulata in quella sede, trattandosi di domande strutturalmente connesse.
Avverso la sentenza della CdA di RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
propongono ricorso per cassazione sulla scorta di 2 motivi. Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio concerne la liquidazione dell’indennità di occupazione legittima asseritamente spettante alle società ricorrenti a seguito dell’imposizione di una servitù di elettrodotto su alcuni terreni di loro proprietà.
Al riguardo la sentenza impugnata ha affermato, tra l’altro, che la relativa domanda avrebbe dovuto essere proposta in sede del giudizio di opposizione alla stima, mentre ciò non è avvenuto.
Le ricorrenti deducono l’illegittimità di tale statuizione affermando che la domanda di liquidazione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima sarebbe svincolata da quella di opposizione alla stima, essa pertanto potrebbe essere promossa anche in un separato giudizio. Affermano inoltre che, nel caso in esame, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 20 della legge 865/1971 per la sua proposizione non è ancora iniziato a decorrere.
In particolare i motivi di ricorso sono:
Violazione dell’art. 38 c.p.c.; violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 20 L. n. 865/1971 perché il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE prima e la Corte di Appello dopo hanno qualificato inammissibile la domanda di liquidazione di indennità di occupazione legittima proposta in primo grado dinanzi al Tribunale, perchè la competenza esclusiva in unico grado sulla domanda spettava alla CdA ex L. 865/71. Secondo i ricorrenti, invece, il Tribunale, accertata la propria incompetenza, avrebbe dovuto disporre la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente così come era stato richiesto e verbalizzato all’udienza di precisazione delle conclusRAGIONE_SOCIALE del 21/4/2011. Infatti la RAGIONE_SOCIALE ha errato laddove ha qualificato come inammissibile la domanda di liquidazione di indennità di occupazione legittima proposta dinanzi al Tribunale, per il sol fatto che detto
giudice era incompetente per materia (dovendosi ritenere la competenza esclusiva in unico grado della RAGIONE_SOCIALE ex L. 865/71). Secondo i ricorrenti, infatti, il Tribunale, accertata la propria incompetenza, avrebbe dovuto disporre la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.
Violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione dell’art. 20 L. n. 865/1971 perché la Corte di Appello, sebbene competente per materia, non si era pronunciata sulla domanda di determinazione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima .
La RAGIONE_SOCIALE inoltre avrebbe errato laddove ha ritenuto di non poter scrutinare la domanda di attribuzione dell’indennità di occupazione legittima formulata direttamente dalle società appellanti anche in secondo grado.
Secondo le ricorrenti, infatti, non colgono nel segno le argomentazRAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE a sostegno delle propria statuizione, dovendosi ritenere che: 1) la circostanza che tale domanda fosse strutturalmente connessa a quella per la determinazione dell’indennità di esproprio non comportava alcun impedimento alla sua proposizione separata, in altro processo; 2) la circostanza per cui era stata adita la CdA quale giudice di appello costituirebbe una circostanza priva di ogni rilevanza ed effetto preclusivo; 3) non si era formato alcun giudicato su tale domanda, in quanto il deducibile deve sempre intendersi con riferimento esclusivo alle ragRAGIONE_SOCIALE giuridiche e di fatto che, sebbene non esplicitate, costituiscano il presupposto logico indefettibile della decisione resa in riferimento a una domanda proposta, ma non anche a domande diverse e non proposte.
Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto perché la Corte di Appello doveva pronunciarsi sulla domanda in quanto giudice competente in unico grado.
Al riguardo non sembra superfluo evidenziare che le due domande sono distinte ed autonome avuto riguardo alla diversità
delle relative causae petendi , costituite l’una dalla privazione del godimento del bene occupato e l’altra dall’ablazione di quello espropriato, tanto che, in relazione ai rapporti tra i giudizi nei quali siano state formulate, non può assumere efficacia di cosa giudicata l’accertamento del valore di mercato del bene, tanto per l’evidenziata autonomia dei rapporti quanto per la diversità dei periodi considerati (Cass. 25 luglio 2018 n. 19758). La circostanza che entrambe siano dirette a ristorare la complessiva perdita economica subita dal privato, come si legge nella sentenza impugnata, non le rende connesse, attesa la già evidenziata diversità dei fatti costitutivi delle pretese economiche che ne costituiscono, rispettivamente, l’oggetto.
La controricorrente sostiene che la tesi della proponibilità delle due domande in giudizi separati avrebbe il torto di non considerare che l’art. 20 della legge n. 865/1971 stabilisce che contro la determinazione dell’indennità di occupazione gli interessa ti possono proporre opposizione davanti alla Corte d’Appello competente per territorio con atto di citazione notificato all’occupante entro trenta giorni dalla comunicazione e che lo stesso termine di trenta giorni è previsto dall’art. 19 per l’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione. ‘Non sembra possibile -afferma la ricorrente -che, in relazione al medesimo procedimento espropriativo, la Corte d’Appello possa essere adita due volte dalle medesime parti a distanza di anni quando la legge impone, per la proposizione dell’azione, il termine di trenta giorni’ .
A tal riguardo è agevole osservare che il termine di cui all’art. 20 ha in comune con quello di cui all’art. 19 soltanto la durata ma non anche la decorrenza. Infatti in tema di indennità per l’occupazione legittima, il termine di decadenza per l’opposizione alla stima o per la proposizione della domanda di determinazione dell’indennità decorre, per espressa previsione dell’art. 20 legge n.
865 del 1971, solo dalla ricevuta comunicazione della specifica determinazione dell’indennità di occupazione, senza che possa rilevare la eventuale comunicazione della (diversa) indennità di espropriazione, non essendo l’indennità di occupazione automaticamente ‘implicita’ nella prima per il solo fatto che è determinabile in base ad una sua frazione. (Cass. civ. sez. I n. 19632 del 30.9.2004).
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto in ordine al secondo motivo, assorbito il primo, cassata la sentenza con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio della prima sezione