SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1296 2025 – N. R.G. 00000002 2024 DEPOSITO MINUTA 28 10 2025 PUBBLICAZIONE 28 10 2025
P.
N. 25 63824 ALTIDONA .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l’intervento dei sigg. magistrati
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO
Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2024, posta in decisione all’udienza del 26 maggio 2025 e promossa
DA
con l’AVV_NOTAIO COGNOME STEFANIA INDIRIZZO P.
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
APPELLANTE
CONTRO
con l’AVV_NOTAIO NOME INDIRIZZO
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 645/2023 29/08/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con Determinazioni dell’ n. 35 del 02/09/2016, n. 40 del 23/09/2016, n. 47 del 31/10/2016 e n. 5 del 08/02/2017 attraverso procedure di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163, DPR
n. 50/2016 il Comune di ha (anche e per quanto ancora qui di interesse) commissionato alla società l’allestimento e lo smontaggio di ponteggi, teli e quant’altro previsto dai capitolati a formare parte integrante delle citate determine, nonché noleggiato le medesime attrezzature per il periodo di sei mesi.
Spirato il termine del noleggio ed ottenuto il pagamento dei sei mesi, tuttavia, i ponteggi sono rimasti in opera, quindi la società ha chiesto con pec del 28.04.2018 e 24.05.2018 il pagamento per i mesi successivi, sollecito al quale il non ha dato alcun riscontro (non ha pagato, né contestato la debenza e neppure chiesto la rimozione).
Andato deserto anche l’invito a stipulare una negoziazione assistita, la società ha convenuto, per ottenere il pagamento del noleggio, in giudizio il il quale si è costituito resistendo.
Il Tribunale ha così deciso:
rigetta le domande attoree;
condanna
al pagamento delle spese di lite in favore di
liquidate in complessivi € 3.357,5 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
le spese di ctu come liquidate in separato decreto vanno poste a carico delle parti per il 50% ciascuna. Ha tempestivamente impugnato la sentenza il si è costituito resistendo.
Primo motivo: errata interpretazione e travisamento dei documenti di causa.
Secondo motivo: errato ed incompleto esame delle risultanze della ctu e travisamento della stessa.
Terzo motivo: errata, ingiusta ed illogica attribuzione alla della responsabilità per il mancato riacquisto dei beni di sua proprietà.
Quarto motivo: ingiusto rigetto della domanda di pagamento dei canoni di noleggio ed errata individuazione della norma applicabile.
I motivi devono valutarsi congiuntamente siccome strettamente connessi.
In sintesi, l’appellante lamenta che il primo giudice abbia equivocato il contenuto contrattuale, siccome emerge dalle determine, malinteso la RAGIONE_SOCIALE, per non averne letto alcune parti, decisive, e ingiustamente ritenuto che fosse facoltà della società riprendersi, manu militari, e senza nessun avviso da parte dell’ente, i ponteggi, allo spirare dei sei mesi.
Infine la società si duole che il primo giudice abbia ritenuto inquadrare la sua domanda nella fattispecie prevista dall’art.2041 c.c. (l’ingiusto arricchimento) quando diversamente da ciò, la società ha chiesto il pagamento di un canone contrattualmente convenuto.
I motivi sono condivisibili.
Le determine hanno ad oggetto due distinte obbligazioni:
1) – a la realizzazione delle prime opere provvisionali di sostegno e – b -puntellamento con ponteggi di protezione, degli edifici comunali lesionati dal sisma in attesa di provvedimenti a carattere duraturo; 2) l’eliminazione degli elementi non più stabili, al fine di evitare eventuali, ulteriori crolli.
Sulla parte della commessa di cui ai punti 1-a e 2 non v’è questione.
La controversia si concentra sul nolo dei ponteggi: se cioè dovessero solo servire a quanto previsto sub 1- a e 2 o se avessero anche una funzione di protezione.
Già il riferimento alla protezione degli edifici comunali lesionati dal sisma in attesa di provvedimenti a carattere duraturo, contenuta nelle determine, palesa che i ponteggi dovevano servire a mantenere in sicurezza gli immobili fino all’inizio dei lavori di consolidamento e non solo per le prime opere provvisorie.
Onde acquisire sicurezza su tale fatto il primo giudice ha disposto Ctu volta a ‘…..descrivere la funzione tecnica dei ponteggi’ e ‘dica se e quali ponteggi e attrezzature elencati nei capitolati sono funzionali alla stabilità degli immobili e per protezione per pericolo esterno’.
Il Ctu, nella parte malintesa dal primo giudice, rispondendo al quesito postogli, si ripete ‘…..descrivere la funzione tecnica dei ponteggi’ e ‘dica se e quali ponteggi e attrezzature elencati nei capitolati sono funzionali alla stabilità degli immobili e per protezione per pericolo esterno’ dopo aver richiamato il TU sicurezza (d.lgs 2008 , n. 81) che all’art. 121 individua i ponteggi in funzione di protezione degli ambienti di lavoro, specifica che ‘tutti i ponteggi e attrezzature elencati nei capitolati non possono essere e non sono funzionali alla stabilità degli immobili, ma possono solo essere funzionali per protezione per pericolo esterno. Poiché allo scrivente C.T.U. non risultano ad oggi revocate le ordinanze sindacali di inagibilità degli immobili, che pertanto risultano a tutto oggi inagibili a tutti gli effetti di legge, si ritiene che i ponteggi possano ancora oggi continuare a svolgere la loro funzione residuale di protezione di caduta di persone e cose. Difatti la presenza delle mantovane istallate (solo sulla facciata del palazzo comunale), e la presenza di ponti e sottoponti (trascurando i teli) possono ancora svolgere una funzione di protezione dal rischio di caduta verso l’esterno di frammenti di muratura, cornicioni, tegoli, comignoli, ecc, funzione che cesserà definitivamente quando sarà ripristinata l’agibilità degli immobili con ordinanza sindacale a seguito della redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore lavori.’
Quindi, poiché si deve presumere che l’Ufficio Tecnico del comune di possedesse al tempo (e possieda ora) le cognizioni tecniche per valutare l’utilità della permanenza dei ponteggi, a protezione dello stesso palazzo comunale (da cui i cittadini e gli impiegati vanno e vengono, passando sotto la protezione dei ponteggi) occorre valutare il silenzio serbato dal comune alla richiesta di pagamento avanzata già nel 2018 dalla società appellante.
Se i ponteggi non avessero avuto più alcuna funzione, il comune avrebbe dovuto rispondere alla richiesta con una immediata e netta contestazione del credito e la intimazione di rimuovere i manufatti.
A ben vedere, occupando i manufatti il suolo pubblico, alla scadenza dei sei mesi il comune avrebbe dovuto anche per tal motivo intimare la rimozione, sotto comminatoria di legge permanendo l’occupazione.
L’inerzia è indice della tacita volontà di mantenere l’uso dei manufatti, stante il permanere della loro utilità.
Ciò è confermato anche dal contegno successivo alla sentenza di primo grado, che ha visto il comune intimare con ordinanza la rimozione dei manufatti e subito dopo dare inizio ai lavori di ristrutturazione (come riferito da entrambe le parti nei propri scritti difensivi: ciò che ha determinato la rinuncia dell’appellante alla domanda di restituzione).
Dunque non può addebitarsi alla società di non essersi andata a riprendere i ponteggi scaduti i sei mesi, attività che secondo quanto riferito dal RAGIONE_SOCIALE, avrebbe anche esposto le maestranze addette al recupero a rischi, stante il permanere della inagibilità degli immobili, mentre il comune deve corrispondere il nolo come convenuto, stante l’utilità che ha ritratto dal mantenimento in essere delle strutture, anche oltre il termine convenuto inizialmente.
Il rapporto tra le parti deve essere inquadrato (per la parte che interessa) nel contratto di noleggio di beni mobili, cui si applicano, per espressa lettera del codice (che parla di godimento di beni mobili ed immobili) le norme di cui agli artt. 1571 e ss, c.c.
E’ implicito nella natura stessa del contratto di locazione, l’obbligo del conduttore di restituire il bene alla scadenza.
Onde evitare la mora il debitore deve procedere a norma dell’art. 1220 c.c., tempestivamente facendo offerta della prestazione dovuta: il comune non vi ha provveduto, ergo si è reso inadempiente all’obbligo di restituzione (inadempimento cui peraltro corrisponde una utilità ritratta dall’ente).
La mancata restituzione del bene allo spirare del termine fa sorgere in capo al conduttore l’obbligo di corrispondere l’indennità di cui all’art. 1591 c.c.. ovvero il corrispettivo convenuto, fino alla riconsegna.
Resta da definire fino a quando il corrispettivo, nella fattispecie, sia dovuto, stante che lo smontaggio è avvenuto pendente appello.
Ritiene la Corte che la costituzione del comune in primo grado, dichiarando il disinteresse dell’ente al mantenimento delle strutture, possa valere ad integrare l’offerta richiesta dall’art. 1220 c.c. (che il codice prevede priva di forme particolari), ergo da tale momento non si può considerare il comune inadempiente e quindi addebitare all’ente l’indennità.
La costituzione in giudizio è avvenuta il 12.12.2018: quindi essendo il nolo calcolato a mesi, si dovrà considerare tutto dicembre.
Poiché nelle determine si fa riferimento al costo per il noleggio previsto dai prezziari regionali con un ribasso del 13%, l’indennità ex art. 1591 c.c. dovrà determinarsi sulla scorta di tali parametri, e dunque:
per la determina n. 35 del 2016 euro 1.949,98 al mese per 22 mesi (marzo 17 dicembre 2018) = 42.899,56,
per la determina n. 40 del 2016 euro 55,66 al mese per 22 mesi (marzo 17 dicembre 2018) = 1.224,52,
per la determina n. 47 del 2016 euro 312,11 al mese per 22 mesi (maggio 17 dicembre 2018) = 6.242,20,
per la determina n. 5 del 2017 euro 998,07 al mese per 16 mesi (agosto 17 dicembre 2018) = 15.969,12.
E pertanto complessivamente 66.335,40 oltre interessi legali a far tempo dalla domanda al saldo.
La soccombenza del comporta la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di ctu, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione di valore del liquidato, parametri medi e per l’appello solo tre fasi.
P. T. M.
La Corte d’Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta da nei confronti di , così provvede: accoglie l’appello ed in riforma della impugnata sentenza condanna il al pagamento in favore di della somma di euro 66.335,40 oltre interessi legali a far tempo dalla domanda al saldo. Pone le spese del processo a carico del , e le liquida in euro 14.103,00 per il primo grado ed euro 9.991,00 per l’appello, oltre per entrambi spese vive 15% sg cassa ed iva di legge. Pone le spese di ctu come già liquidate dal primo giudice definitivamente a carico del Ancona così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE REL.
AVV_NOTAIO Giudice Ausiliario Relatore
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME