Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21045 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21045 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11042/2021 R.G. proposto da NOME COGNOME NOME COGNOME e NOMECOGNOME in qualità di eredi di NOME, NOMECOGNOME in qualità di erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, NOME COGNOME e NOMECOGNOME in qualità di eredi di COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME e NOMECOGNOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, a sua volta erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, NOMECOGNOME in qualità di erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, COGNOME in qualità di erede di COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché NOMECOGNOME NOME COGNOME e NOMECOGNOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno indicato i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
;
contro
COMUNE DI AVELLINO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3552/20, depositata il 19 ottobre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenze nn. 1019, 1020 e 1082 del 28 giugno 2004, il Tribunale di Avellino, pronunciando in ordine alle domande di determinazione dell’indennità di occupazione legittima ed espropriazione e di risarcimento dei danni per occupazione illegittima proposte da NOME, NOME e NOME COGNOME in qualità di eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME in qualità di erede di NOME COGNOME; NOME, NOME e NOME COGNOME in qualità di eredi di NOME COGNOME; NOME e NOME COGNOME in qualità di eredi di NOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME e NOME COGNOME; e NOME COGNOME, in relazione ai fondi siti in Avellino e riportati in Catasto, al foglio 34, particelle 201, 204, 205, 206 e 207, occupati in via d’urgenza con decreto del 5 aprile 1982 per l’installazione di box prefabbricati destinati ad attività commerciali, ed espropriati con decreto del 9 febbraio 1988, dichiarò la propria incompetenza, ritenendo funzionalmente competente la Corte d’appello di Napoli.
Le predette sentenze furono impugnate dagli attori dinanzi alla Corte d’appello, che, riunite le impugnazioni, le dichiarò inammissibili, con sentenza n. 2937 del 15 ottobre 2009, ritenendo che, in quanto recanti pronunce sulla sola competenza, le sentenze dovessero essere impugnate con il regolamento necessario di competenza.
Avverso la predetta sentenza gli attori proposero ricorso per cassazione, parzialmente accolto da questa Corte con sentenza n. 20469/10 del 30 settembre 2010, la quale rilevò che la Corte d’appello era stata investita, oltre che dell’impugnazione delle pronunce sulla competenza, anche della domanda di liquidazione delle indennità, in ordine alla quale doveva ritenersi competente in unico grado, essendo stata la stima compiuta secondo il modello procedimentale previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d’appello, si costituì nuovamente il Comune, ed eccepì la litispendenza con un altro giudizio promosso dagli attori dinanzi al medesimo Ufficio, ed avente il medesimo oggetto.
4.1. Riuniti i due giudizi, la Corte d’appello, con sentenza n. 281 del 31 gennaio 2012, dichiarò la propria incompetenza in ordine alla domanda di risarcimento dei danni e determinò l’indennità dovuta per l’espropriazione delle particelle 201, 204 e 205 in Euro 358.371,08, oltre interessi legali; rigettò invece la domanda di determinazione dell’indennità di occupazione, rilevando che con sentenza n. 1286 del 1991, passata in giudicato ed opponibile anche agli attori, il Tribunale di Avellino aveva già provveduto alla liquidazione della stessa in favore di NOME e NOME COGNOME, comproprietari del fondo.
La predetta sentenza fu impugnata dagli attori per revocazione, dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello con sentenza n. 3023 del 24 luglio 2013.
I ricorsi per cassazione proposti dagli attori avverso la sentenza n. 281/12 e dal Comune avverso la sentenza n. 3023/13 furono riuniti da questa Corte, che con ordinanza n. 5232/19 del 21 febbraio 2019 rigettò il secondo ed accolse parzialmente il primo, rigettando anche il ricorso incidentale proposto dal Comune avverso la prima sentenza.
A fondamento della decisione, questa Corte osservò innanzitutto che la questione di nullità della sentenza n. 281/12 per violazione del contraddittorio e quella relativa alla proprietà dei fondi, sollevate con l’impugnazione per revocazione, risultavano rispettivamente nuova, in quanto dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ed infondata, avendo la Corte d’appello esaustivamente motivato l’inammissibilità della revocazione.
Rilevò invece che la sentenza n. 281/12 aveva omesso di pronunciare in ordine alla domanda di determinazione dell’indennità dovuta per l’occupazione legittima della particella 201, escludendo che l’esame della stessa fosse precluso dal giudicato formatosi in ordine alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 1286 del 1991, la quale, pronunciando sulla domanda proposta dai COGNOME COGNOME, aveva liquidato la medesima indennità esclusivamente in riferimento alle particelle 204, 205, 206 e 207.
7. Il giudizio fu pertanto nuovamente riassunto dinanzi alla Corte d’appello, che con sentenza n. 3552 del 19 ottobre 2020 ha determinato l’indennità dovuta per l’occupazione della particella 201 in Euro 91.240,98, oltre interessi legali sulle singole annualità con decorrenza dalle relative scadenze.
Premesso che la dichiarazione di pubblica utilità, il decreto di occupazione e quello di espropriazione furono pronunciati in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 22bis di tale decreto, richiamando invece la disciplina dettata dallo art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in ragione dell’accertata vocazione edificatoria del fondo, e ritenendo quindi che l’indennità di occupazione dovesse essere liquidata in misura pari agl’interessi legali sull’importo riconosciuto a titolo d’indennità di espropriazione, con decorrenza dalla data d’inizio dell’occupazione e fino a quella di emissione del decreto di espropriazione.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, NOME, NOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME e NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, a sua volta erede di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, NOME COGNOME in qualità di erede di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, NOME COGNOME in qualità di erede di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, nonché NOME NOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME. Il Comune ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 50 della legge n. 2359 del 1865, dell’art. 20 della legge n. 865 del 1971, dell’art. 42 Cost. e dell’art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver liquidato l’indennità di occupazione fino alla data di emissione del decreto di espropriazione, senza considerare che, in quanto volta a compensare il proprietario per il venir meno della disponibilità del bene, la stessa dev’essere calcolata fino alla data di pagamento dell’indennità di esproprio, che segna la conclusione della fattispecie complessa da cui deriva l’acquisizione della proprietà del bene da parte della Pubblica Amministrazione. Aggiunge che, nell’assumere come base di calcolo per l’intera durata dell’occupazione l’importo riconosciuto a titolo d’indennità di espropriazione, in considerazione della sostanziale stabilità del valore del fondo occupato, la Corte territoriale non ha tenuto conto della riferibilità del credito a periodi annuali, i quali danno luogo a rapporti autonomi, con la conseguenza che gl’interessi sono dovuti dalla scadenza di ciascuna annualità fino al saldo.
1.1. Il motivo è infondato nella parte concernente l’individuazione del termine finale da assumere come riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di occupazione.
In proposito, la difesa dei ricorrenti richiama il principio, enunciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene occupato, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, l’indennità di occupazione d’urgenza dev’essere calcolata sino alla data dell’effettivo deposito dell’indennità di esproprio, il quale segna la conclusione della fattispecie complessa da cui deriva l’effetto dell’acquisizione della proprietà del bene espropriato da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati (cfr. Cass., Sez. I, 9/07/2024, n. 18679; 1/06/2023, n. 15535; 11/12/2019, n. 32415). Tale principio trova riscontro nel tenore letterale dello art. 22bis , comma quinto, del d.P.R. n. 327 del 2001, introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, il quale, nel prevedere che l’indennità dovuta per l’occupazione d’urgenza dev’essere computata ai sensi dell’art.
50, comma primo, cioè in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto al proprietario nel caso di esproprio dell’area, e, per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua, precisa espressamente che essa è dovuta «per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria».
Peraltro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 59 del d.P.R. n. 327 del 2001, le disposizioni del Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, entrate in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003, non trovano applicazione ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fosse già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, i quali restano soggetti alla disciplina vigente alla predetta data. Conformemente a tale disciplina, la sentenza impugnata ha rilevato che nella fattispecie in esame la dichiarazione di pubblica utilità, il decreto di occupazione e lo stesso decreto di espropriazione sono intervenuti in data ben anteriore a quella indicata, ed ha escluso pertanto l’applicabilità dell’art. 22bis , comma quinto, richiamando invece la normativa previgente, rappresentata nella specie dall’art. 72 della legge n. 2359 del 1865, e liquidando pertanto l’indennità di occupazione in misura pari agl’interessi legali sull’importo dovuto a titolo d’indennità di espropriazione, con decorrenza dalla data d’inizio dell’occupazione e fino a quella in cui fu emesso il decreto di espropriazione.
Tale conclusione si pone perfettamente in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità sviluppatosi sotto la vigenza della precedente disciplina, e costituente jus receptum fino all’entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, secondo cui, in quanto avente la finalità di ristorare il proprietario del mancato godimento del bene per tutta la durata della sua indisponibilità, l’indennità di occupazione è dovuta con decorrenza dalla data di immissione del beneficiario nel possesso materiale dell’immobile e fino al momento in cui l’occupazione cessa, per effetto della scadenza del termine di efficacia del provvedimento autorizzativo o della restituzione anticipata dell’immobile, oppure fino al momento in cui, per effetto dell’emissione del decreto di espropriazione o della cessione volontaria, il diritto di uso spettante al beneficiario viene ad essere inglobato nel diritto reale maggiore di godere e disporre del
bene in modo pieno ed esclusivo, con la conseguente perdita della proprietà da parte dell’espropriato, cui corrisponde l’insorgenza del diritto all’indennità di espropriazione (cfr. Cass., Sez. I, 9/08/2017, n. 19758; 13/01/2011, n. 714; 23/09/2009, n. 20446; 29/11/2006, n. 25364).
1.2. Il motivo è invece inammissibile, per difetto di soccombenza, nella parte concernente la decorrenza degl’interessi dovuti per il ritardo nel pagamento dell’indennità di occupazione.
Nel riconoscere agli attori, a titolo d’indennità di occupazione, l’importo complessivo di Euro 91.240,98, pari ad un interesse annuo del 5% sulla somma di Euro 316.117,29, liquidata a titolo d’indennità di espropriazione dalla medesima Corte d’appello con la sentenza n. 281 del 2012, con decorrenza dal 4 maggio 1982 e fino al 9 febbraio 1988, la sentenza impugnata ha infatti precisato che sull’importo così determinato sono dovuti «gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze dei periodi annuali fino al saldo». L’individuazione di tale decorrenza, oltre a risultare conforme alle richieste formulate dagli attori, trova anch’essa conforto nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto aventi la funzione di compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, gl’interessi dovuti sull’indennità di occupazione decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione, quale momento di maturazione del relativo diritto (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/ 2019, n. 17797; 21/ 04/2006, n. 9410; 4/03/2006, n. 5520).
Nel censurare la predetta statuizione, gli attori sostengono che «l’indennità andava liquidata per ciascuna annualità, al termine di ciascun anno di occupazione, imputando sulla stessa il tasso legale fino all’effettivo soddisfo», in tal modo lasciando intendere, senza tuttavia precisarlo con chiarezza, che, invece di liquidare in loro favore l’importo complessivo indicato, la Corte d’appello avrebbe dovuto determinare la somma dovuta per ciascun anno, e riconoscere sulla stessa gl’interessi dalla relativa scadenza e fino al saldo: considerato peraltro che gl’importi annualmente dovuti possono essere agevolmente calcolati sulla base degli elementi indicati nella motivazione (sorte capitale, tasso annuo, termine iniziale e finale), deve escludersi l’interesse dei ricorrenti all’impugnazione di tale capo della decisione, con il quale, come
si è detto, sono state integralmente accolte le loro richieste.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma l’11/03/2025