SENTENZA TRIBUNALE DI BERGAMO N. 1052 2025 – N. R.G. 00007006 2024 DEPOSITO MINUTA 09 07 2025 PUBBLICAZIONE 09 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. NOME COGNOME pronuncia, all’esito della riserva assunta all’udienza del 09/07/2025, ex art. 281 sexies , comma terzo, c.p.c., la seguente
tra
C.F. , in persona del legale rappresentante protempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. COGNOME NOME sito in INDIRIZZO 24123 BERGAMO, giusta procura in calce al ricorso, P.
RICORRENTE , nei confronti di
, C.F.
C.F.
RESISTENTE CONTUMACE , avente ad oggetto: transazione.
Conclusioni come da verbale di udienza del 09/07/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5/12/2024,
evocava in giudizio
chiedendo l’acclaramento dell’inadempimento di questi alla scrittura intercorsa tra le parti, nonchØ la condanna del resistente al rilascio del compendio immobiliare occupato ed al pagamento di quanto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur regolarmente chiamato in giudizio, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
2. Fallite le ipotesi di soluzione bonaria della controversia, le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
Il doc. 1 allegato al ricorso, segnatamente modificativo della locazione precedentemente concessa, attesta il godimento del relativo immobile da parte del resistente, nonchØ la debenza di questi. Diminuita in parte quest’ultima nelle more del giudizio, l’ente ha attestato residuare, da ultimo, il debito di controparte per l’importo capitale di € 2.800,00 (così il verbale dell’ultima udienza), che, in base a quanto depositato in data 03/04/2025, comprende quanto dovuto a titolo di occupazione sino al 30/06/2025. Orbene, anche considerati i principi di S.U., sent. n. 13533 del 2001, la mancanza di prove a fondamento di un ulteriore adempimento della parte resistente o dell’impossibilità oggettiva e sopravvenuta di questi a provvedere, nonchØ come, alla stregua di siffatta scrittura di cui al doc. 1, ‘Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza del beneficio della rateizzazione ed il diritto, per la di insistere per ottenere dal Tribunale l’immediato rilascio dell’immobile’ qualificato come ‘indebitamente occupato’, oltre che al pagamento delle somme di cui al negozio medesimo, deve, anzitutto, condannarsi al rilascio dell’immobile medesimo, entro il termine del 16/07/2025, visti l’art. 56 della L. n. 392 del 1978, i già pregressi inadempimenti di detta persona fisica, e l’impossibilità di disporre una riconsegna immediata secondo i principi di Cass., ord. n. 41237 del 2021.
2.1. Per le stesse ragioni, deve essere altresì condannato il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, dell’importo pari alla debenza residua ed allegata dall’ente, vale a dire € 2.800,00. A tale condanna non segue anche quella al versamento dei relativi interessi, trattandosi di obbligazione di valuta e non essendo stati richiesti i medesimi (così, ex multis , Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21195 del 2004).
2.2. Il resistente deve essere, inoltre, condannato al pagamento, in favore della ricorrente, del risarcimento dovuto per l’indebita occupazione a decorrere dal 30/06/2025, vista la ricomprensione di quanto dovuto sino a quest’ultima data nel documento depositato in data 03/04/2025 e, dunque, nella suesposta somma residua di € 2.800,00. Siffatto risarcimento ammonta, dalla data del 30/06/2025, nella misura di € 225,00, oltre a rimborso delle spese per l’acqua e parti comuni a partire dal 30/06/2025, per ogni mese di protratta occupazione dalla data del 30/06/2025 e sino al rilascio dell’immobile, visto che
a) la cifra di siffatto canone mensile ed i suesposti oneri accessori sono individuati nel doc. 1, mentre si rinvia ad una futura ed ipotetica assegnazione l’aumento del primo,
b) ancorché l’IVA sia stata espressamente convenuta, essa non è dovuta, disciplinando il negozio de quo una occupazione espressamente qualificata come ‘indebita’ e, dunque, la relativa obbligazione ex art. 1591 c.c., non risultando, perciò, applicabile siffatta imposta a quest’ultima, alla stregua dei principi di Cass., Sez. 3, 03/10/2013, n. 22592, Rv. 628098 -01, c) l’orientamento di Cass. Sez. 3, 12/07/1993, n. 7670, Rv. 483105 -01 esclude il riconoscimento della rivalutazione monetaria, mentre il combinato disposto di Cass. Sez. 6, 06/12/2021, n. 38588, Rv. 663344 -01 e di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21195 del 2004 esclude altresì gli interessi laddove non domandati.
Avalla, inoltre, il decisum de quo la giurisprudenza secondo la quale ‘Nell’ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla
scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purchØ il verificarsi dell’evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all’esecuzione’ (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16621 del 19/06/2008, Rv. 603837 -01), ben potendo l’evento condizionante essere costituito dalla compiuta esecuzione del rilascio del compendio immobiliare (così anche Trib. Bergamo, sent. n. 1234 del 2023, Trib. Bergamo, sent. n. 1241 del 2024 e Trib. Bergamo, sent. n. 1284 del 2024).
3. Le spese processuali seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico di esse si liquidano in favore
di
considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, e l’importo indeterminabile della domanda di rilascio, segnatamente di natura non complessa (vista la pertinenza del relativo scaglione, maggiore di quello per la condanna pecuniaria, nonchØ la qualificazione come ‘indebita’ dell’occupazione indicata nel doc. 1 di parte ricorrente), in € 140,38 per spese vive ed in € 5.261,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertati e dichiarati l’inadempimento e l’occupazione di nei termini indicati in parte motiva, condanna al rilascio, entro il termine
TABLE
dell’importo di € 225,00, oltre al rimborso delle spese per l’acqua e parti comuni a partire dal 30/06/2025, per ogni mese di protratta occupazione del predetto immobile dalla data del 30/06/2025 e sino al rilascio dell’immobile medesimo;
4) Rigetta nel resto;
5) Condanna
al pagamento
in favore
di
, delle spese processuali, liquidate in € 140,38 per spese vive ed in € 5.261,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CPA come per legge.
Bergamo, 09/07/2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME