Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 1972 del ruolo generale dell’anno 2020 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE di Mantova , (CODICE_FISCALE), con sede in Mantova, INDIRIZZO, in persona del suo Presidente pro tempore, NOME COGNOME e del Dirigente pro tempore dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti, dott. NOME COGNOME, con l’avv. NOME COGNOME (CF CODICE_FISCALE, fax n. 0376 204220 P.E.C. EMAIL), l’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, fax n. 0376/204220 P.E.C. EMAIL) e l’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL fax P_IVA), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in INDIRIZZO, i quali dichiarano di volere ricevere tutte le comunicazioni agli indirizzi di EMAIL.E.C. EMAIL, EMAIL), FAX NUMERO_DOCUMENTO, giusta procura speciale rilasciata in data 20/12/2019 in calce al ricorso.
Ricorrente
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), giusta procura speciale sottoscritta in data 17.03.2016 innanzi al AVV_NOTAIO (iscritto presso il RAGIONE_SOCIALE), rep. n. NUMERO_DOCUMENTO, racc. n. NUMERO_DOCUMENTO, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra la stessa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , rappresentata ed assistita, giusta procura in calce al presente atto, dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE, tel. NUMERO_TELEFONO, fax NUMERO_TELEFONO, pec: EMAIL) del Foro di Mantova e dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE -pec: EMAIL -fax: NUMERO_TELEFONO) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso la persona e studio dello stesso AVV_NOTAIO in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO.
Controricorrente
nonché contro
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), residente a San Benedetto Po (MN), COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), residente a Motteggiana (MN) e, quali eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), residente a San Benedetto Po (MN) e COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME (c.f. CODICE_FISCALE), residente a San Benedetto Po (MN), rappresentati e difesi, per procura speciale alle liti in atti dagli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE -p.e.c. : EMAIL – fax NUMERO_TELEFONO) e NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE – fax: NUMERO_TELEFONO – pec: EMAIL), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO, con richiesta di ricevere
comunicazioni e notificazioni del processo agli indirizzi p.e.c. e recapiti fax suindicati.
Controricorrenti
e
RAGIONE_SOCIALE , in qualità di mandante del raggruppamento temporaneo di imprese tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Intimata
e
RAGIONE_SOCIALE
Intimata
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia n° 1691 depositata il 3 giugno 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con l’ordinanza indicata in intestazione la Corte d’appello di Brescia, adita da NOME, NOME e NOME COGNOME e nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE di Mantova, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (rispettivamente mandataria e mandante del RTI cui erano stati appaltati i lavori di ristrutturazione del Ponte sul fiume Po nei comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po, lungo la ex S.S. 413 Romana), ha liquidato in favore dei ricorrenti l’indennità di espropriazione e di occupazione (sia di quella finalizzata all’esproprio, sia di quella meramente strumentale all’esecuzione delle opere) relativa ad alcuni suoli di proprietà dei ricorrenti siti in zona golenale.
In particolare, e per quello che qui ancora interessa, la Corte attribuiva in favore dei proprietari euro 63.918,33 per l’indennità di occupazione temporanea non finalizzata all’esproprio sui terreni identificati al fg. 3 mappali numeri 7, 8, 15 parte, 23, 25 e 36 del
catasto terreni del Comune di San Benedetto Po, classificati in ambito di trasformazione CP6 ‘ Oppioli ‘.
Spese a carico della RAGIONE_SOCIALE, prevalentemente soccombente.
2 .- Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE in base ad un RAGIONE_SOCIALE motivo.
Resistono NOME e NOME COGNOME e gli eredi di NOME menzionati in epigrafe, che concludono per la reiezione del ricorso.
RAGIONE_SOCIALE, rimasta contumace nel giudizio davanti alla Corte d’appello, si è costituita con controricorso concludendo per l’accoglimento dell’impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Tutte le parti costituite hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 .-Con l’ RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE di Mantova lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n° 3, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 327 del 2001, artt. 40 comma 2 ed art. 32 comma 1, avendo la Corte d’appello ritenuto corretta la stima del c.t.u., laddove questi, utilizzando il criterio di costruzione per quantificare il valore di un ‘ piazzale in rilevato ‘, in modo decontestualizzato e senza considerare la situazione specifica del bene ha quantificato un’indennità totalmente sganciata dal valore di mercato, e di molto superiore ad esso, come risultante dall’utilizzazione degli altri criteri di stima del bene analizzati dal C.t.u..
Deduce, in particolare, la RAGIONE_SOCIALE che il C.t.u., in relazione alle aree occupate per finalità di cantiere, non avrebbe applicato alcuna riduzione per la vetustà del piazzale e per la presenza del suolo in zona non edificabile, così attribuendo un valore di euro 70,73 al mq, grandemente superiore rispetto a quello preso a base per l’Imu e la Tari, pari a soli 50 euro al mq.
Il valore assegnato dal C.t.u. sarebbe, inoltre, quasi doppio rispetto a quello di aree residenziali della zona Portiolo, pari ad euro 42,00 al mq.
Il fondo non poteva essere parificato ad un’area produttiva a causa dei vincoli idraulici e paesistici.
Il C.t.u. non aveva dato conto dello scostamento rispetto ai valori del mercato locale relativi e beni analoghi.
Il danno avrebbe dovuto essere liquidato in base al valore del canone di locazione percepito dai COGNOME per le aree in questione.
La stima dell’ausiliario non teneva conto del fatto che il materiale di sottofondo non è stato asportato durante l’occupazione temporanea, ma semmai solo livellato, e che l’intervento sul vecchio piazzale ha determinato un aumento del valore commerciale dello stesso.
Il C.t.u. avrebbe omesso di applicare una riduzione al costo di ricostruzione, in ragione della vetustà e l’usura del bene, realizzato nel 1981.
Il C.t.u., inoltre, avrebbe dovuto applicare un ulteriore coefficiente riduttivo in ragione delle caratteristiche del suolo occupato (area allagabile, non edificabile, vincolata come bene paesaggistico e destinata a stoccaggio e lavorazione inerti).
4 .- Il ricorso è inammissibile, in quanto, nonostante deduca la violazione e la falsa applicazione degli artt. 40, secondo comma, e 32, primo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001, in realtà tende ad ottenere da questa Corte un nuovo accertamento dei fatti e una nuova valutazione delle prove e solo conseguentemente dell’indennità liquidata dalla Corte territoriale.
Secondo l’indirizzo di questa Corte, infatti, in sede di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte
alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo , e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità ( ex multis : Cass., sez. 1, 12 maggio 2017, n. 11913, con menzione di altri precedenti).
È stato inoltre deciso che la denuncia di vizio motivazionale per motivazione apparente è ammessa solo se vengono ignorate le critiche alla c.t.u. o in caso di adesione alla c.t.u. solo se vengo-no segnalate circostanze di fatto decisive non esaminate pur oggetto di contraddittorio (Cass., sez. 1, del 06 giugno 2024, n° 15804; Cass., sez. lav., 12 aprile 2024 n° 9925; Cass., sez. 1, 21 marzo 2024 n° 7716).
Ora, nella controversia decisa la Corte d’appello ha riportato nella motivazione non solo le conclusioni cui è giunto il C.t.u., ma anche le osservazioni avanzate dal C.t.p. della RAGIONE_SOCIALE e le definitive prese di posizione del C onsulente d’ufficio.
E dato che nella motivazione dell’ordinanza, non si rinvengono affermazioni illogiche o scientificamente errate (vizi ipoteticamente censurabili con il n° 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.), il giudice non aveva alcun particolare obbligo di motivare la propria adesione all’elaborato peritale.
Inoltre, nel ricorso in esame si svolgono dei rilievi, anche articolati, all’operato del Consulente d’ufficio e alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto senza minimamente indicare in quali termini e con quali modalità tali conclusioni siano state criticate nel corso del giudizio di merito: ragion per cui le questioni dedotte, oltre ad implicare valutazioni di merito precluse in questa sede, assumono un carattere di novità che parimenti determinano l’inammissibilità del mezzo.
5 .- Alla soccombenza della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE (che, come detto, si è costituita con controricorso aderendo al ricorso principale e chiedendo la condanna alle spese: atto che va qualificato come ricorso incidentale adesivo) segue la loro condanna solidale alla rifusione delle spese di lite in favore dei COGNOME, per la cui liquidazione, fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 63,9 mila), si rimanda al dispositivo che segue.
In considerazione della mancata costituzione della COGNOME e di COGNOME sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra queste e le altre parti processuali.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido la RAGIONE_SOCIALE Mantova e la RAGIONE_SOCIALE, nella qualità indicata in intestazione, a rifondere a NOME COGNOME, a NOME COGNOME, ad NOME COGNOME ed a NOME COGNOME le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per competenze ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2024, nella camera di