Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21040 Anno 2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16388/2023 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, che hanno indicato i seguenti indirizzi di posta elet- tronica certificata: e
;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore p.t. Dott. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato il se- guente indirizzo di posta elettronica certificata:
;
– controricorrente –
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21040 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Mini-
stro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
;
-controricorrente -avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Brescia n. 1212/23, depositata il
18 maggio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il curatore del fallimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, proponendo opposizione alla stima RAGIONE_SOCIALE‘indennità dovuta alla società fallita, in qualità di avente causa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, per l’occupazione d’urgenza di un’area RAGIONE_SOCIALEa superficie di 13.713 mq. sita in Flero e riportata in Catasto al foglio 11, particelle 25, 63, 64 e 65.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda, riferì che l’occupazione, disposta con decreto del 25 ottobre 2006 per la realizzazione del raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto, il nuovo casello di Poncarale e l’aeroporto di Montichiari, aveva avuto luogo in virtù del provvedimento n. 24/05 del CIPE, con cui era stata dichiarata la pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE‘opera, e del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 29 ottobre 2010, con cui era stato prorogato di 730 giorni il termine fissato per il compimento RAGIONE_SOCIALE procedure espropriative, si era protratta dal 19 dicembre 2006 al 10 novembre 2012, e non era stata seguita dall’emissione del decreto di esproprio.
Si costituì l’ACP, sostenendo di non essere tenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità, non avendo più avuto alcun ruolo nella procedura espropriativa, né alla data di cessazione RAGIONE_SOCIALE‘occupazione legittima né successivamente, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta scadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione relativa all’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘autostrada Piacenza-Cremona-Brescia; aggiunse di aver agito, dal 25 gennaio 2012, soltanto in qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che l’aveva sollevata dall’obbligo di proseguire la realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere, ed eccepì la pre-
scrizione del diritto all’indennità, chiedendo in subordine la condanna del RAGIONE_SOCIALE al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme dovute all’attore.
Si costituì inoltre il RAGIONE_SOCIALE, ed eccepì a sua volta di non essere tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità, non rivestendo le qualità né di promotore né di beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, spettanti all’ACP, anche in virtù RAGIONE_SOCIALEa natura traslativa RAGIONE_SOCIALEa concessione, contestando la sussistenza di un vincolo di solidarietà con la concessionaria, ed opponendo anch’esso la prescrizione del diritto azionato.
1.1. Con ordinanza del 18 maggio 2023, la Corte d’appello di Brescia ha accolto la domanda, determinando l’indennità di occupazione in Euro 70.232,34, e disponendone il deposito da parte RAGIONE_SOCIALE‘ACP e del RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, detratto l’importo già versato, con gl’interessi legali dal 17 novembre 2017.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte ha rilevato che con decreto del 23 marzo 2006 il Direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva equiparato l’ACP all’autorità espropriante, in quanto promotrice e beneficiaria RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, escludendo che tale ruolo fosse stato modificato fino al 30 novembre 2013, giacché con convenzione sottoscritta il 7 novembre 2007 era stata ribadita la qualità di concessionaria RAGIONE_SOCIALEa società, richiamandosi la precedente convenzione del 26 giugno 1973, e con atto aggiuntivo del 1° agosto 2012 erano state concordate soltanto alcune integrazioni e modifiche alla convenzione dal 2007, senza menzionare in alcun modo la scrittura privata sottoscritta il 25 gennaio 2012, con cui l’ACP aveva assunto la gestione del tratto di autostrada, in qualità di mandataria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al RAGIONE_SOCIALE, premesso che il ricorso alla concessione traslativa non comporta l’esonero del concedente da ogni responsabilità in ordine alle procedure espropriative, a tal fine occorrendo una legge che espressamente autorizzi l’attribuzione all’affidatario dei poteri espropriativi e l’accollo da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso degli obblighi indennitari e risarcitori, la Corte ha rilevato che l’omessa produzione in giudizio del decreto del 23 marzo 2006 impediva di stabilire se fossero stati trasferiti al concessionario anche gli oneri economici, aggiungendo che, anche in presenza RAGIONE_SOCIALEa delega, esso doveva ritenersi beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, in quanto portatore RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico
per la cui soddisfazione era stata avviata la procedura espropriativa.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità, la Corte ha richiamato la relazione del c.t.u., dalla quale emergeva che l’area occupata, inclusa in parte in zona agricola e in parte in zona commerciale terziaria alberghiera di espansione, era destinata fin dall’origine a standard , ed ha ritenuto quindi congruo il valore di Euro 11,00 al mq. per la parte classificata come seminativo irriguo e prato irriguo ed Euro 1,00 al mq. per la parte incolta.
Ha poi disatteso l’eccezione di prescrizione, escludendo la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione come prestazione periodica, ritenendo quindi applicabile l’ordinario termine decennale ed ancorandone la decorrenza alla scadenza di ciascun anno di occupazione, nonché rilevando che la prescrizione era stata interrotta con lettera inviata all’ACP e al RAGIONE_SOCIALE il 17 novembre 2017.
La Corte ha infine rigettato la domanda di manleva proposta dall’ACP nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, ritenendola estranea all’oggetto del giudizio, in quanto volta a stabilire chi, nei rapporti interni, dovesse sopportare l’onere economico RAGIONE_SOCIALE‘indennità.
Avverso la predetta ordinanza l’ACP ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi il RAGIONE_SOCIALE ed il curatore, il quale ha depositato anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5, 6, 22bis , 49, 50 e 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sua legittimazione passiva, in virtù RAGIONE_SOCIALEa mancata modifica RAGIONE_SOCIALEa concessione ad opera RAGIONE_SOCIALEa convenzione del 25 gennaio 2012 e RAGIONE_SOCIALE‘atto aggiuntivo del 1° agosto 2012, senza considerare che l’obbligazione di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità non trae origine dalla concessione, ma deriva direttamente dalla legge, trovando giustificazione nel ruolo rivestito dall’interessato nel procedimento espropriativo, da accertarsi in riferimento alla data RAGIONE_SOCIALEa liquidazione e del versamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità. Sostiene che, essendo l’occupazione preordinata
all’esproprio, la relativa indennità non è volta a compensare il mancato godimento del bene, ma l’anticipata privazione RAGIONE_SOCIALEa disponibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso in funzione RAGIONE_SOCIALEa realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico, di cui è titolare non già l’occupante, ma il beneficiario finale RAGIONE_SOCIALE‘opera: ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva, è pertanto necessaria la permanenza RAGIONE_SOCIALEa titolarità RAGIONE_SOCIALE‘interesse pubblico fino al momento RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, anche nel caso in cui l’occupazione non sia seguita dall’espropriazione.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., osservando che il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa sua legittimazione passiva trae origine da un’errata percezione del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto aggiuntivo del 25 gennaio 2012, la quale, nel regolare i rapporti inerenti alla gestione del raccordo autostradale, le attribuiva la qualità di mandataria senza rappresentanza, cui spettava non già il possesso, ma la mera detenzione del fondo per conto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. Premesso che con tale atto e con la scrittura privata del 1° agosto 2012 la concedente l’aveva liberata dall’obbligo di proseguire la realizzazione del raccordo, accollandosi l’onere dei relativi investimenti e dispensandola dalla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE procedure espropriative, sostiene che tenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione era esclusivamente l’RAGIONE_SOCIALE, anche con riguardo alle aree già occupate ed utilizzate.
3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1298 e 1299 cod. civ. e degli artt. 6, 22bis , 49, 50 e 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di manleva, senza considerare che la stessa includeva la richiesta di essere tenuta indenne da ogni importo pagato in qualsiasi caso di soccombenza nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘espropriata. Tale domanda non era caratterizzata da una causa petendi distinta ed autonoma rispetto a quella RAGIONE_SOCIALEa domanda di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità, trovando fondamento nel vincolo di solidarietà costituitosi con il RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE‘inscindibilità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione indennitaria, ricollegabile alla titolarità da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘interesse cui era finalizzata l’occupazione ed al ruolo svolto da essa ricorrente dopo la scadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione. Essa non poteva quindi considerarsi estranea all’oggetto del giudizio, il quale non è limitato alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità, ma si estende a tutte le questioni riguardanti l’identificazione
dei soggetti obbligati e i rapporti tra gli stessi, determinandosi altrimenti un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del soggetto tenuto al pagamento, che sarebbe costretto a subire la perdita di un grado di giudizio.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., degli artt. 1298 e 1299 cod. civ., e degli artt. 6, 22bis , 49, 50 e 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, ribadendo le censure di cui al terzo motivo.
I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto l’individuazione del soggetto tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALEa indennità, sono infondati.
Correttamente, infatti, l’ordinanza impugnata ha ritenuto che nei procedimenti pluripartecipati, come quello in esame, la potenziale dissociazione tra la figura RAGIONE_SOCIALE‘autorità espropriante e quella del beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione imponga, ai fini RAGIONE_SOCIALEa predetta individuazione, l’accertamento in concreto RAGIONE_SOCIALEa effettiva titolarità ed esercizio dei poteri espropriativi, tenendo conto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2001, per «autorità espropriante» deve intendersi l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un’opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere in base ad una norma, mentre per «beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione» deve intendersi il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio.
Tale affermazione si pone perfettamente in linea con l’orientamento consolidato RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità in tema di espropriazione per pubblica utilità, secondo cui il soggetto tenuto al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità va generalmente individuato nell’ente beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, salvo che nei procedimenti in cui l’esercizio del potere espropriativo di acquisizione RAGIONE_SOCIALE aree e di cura RAGIONE_SOCIALE procedure è condiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti, con la conseguenza che, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa titolarità passiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, il giudice è tenuto, in tali casi, ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri concretamente esercitati da ciascun soggetto convenuto in giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., 24/08/2022, n. 25294). In proposito, è stato precisato che l’ente beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione dev’essere ordinariamente individuato sulla base di quanto risulta dal decreto
ablativo, salvo che dallo stesso non emerga che il compito di procedere all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE aree e di curare le procedure espropriative sia stato affidato ad altri soggetti, i quali abbiano agito in nome proprio, accollandosi i relativi oneri, non risultando tuttavia sufficiente, a tal fine, un mero accordo interno, ma occorrendo una norma di legge o un provvedimento amministrativo a rilevanza esterna (cfr. Cass., Sez. I, 26/05/2022, n. 17058). Si è quindi affermato che l’assunzione degli obblighi indennitari da parte RAGIONE_SOCIALE‘affidatario RAGIONE_SOCIALE‘opera è configurabile, nei rapporti con gli espropriati, soltanto ove sia stato conferito al concessionario o all’appaltatore l’esercizio dei poteri espropriativi, e tale conferimento non sia rimasto limitato ai rapporti interni con l’espropriante, essendosi l’affidatario manifestato, nei rapporti con l’espropriato, come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere espropriativo, e risultando invece irrilevante la sistemazione dei rapporti economici interni con il concedente (cfr. Cass., Sez. I, 12/09/2022, n. 26803; 20/03/2017, n. 7104; 3/07/2013, n. 16623).
In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata ha proceduto ad un’approfondita disamina dei rapporti intercorsi tra le parti, rilevando innanzitutto che all’ACP era stata attribuita la posizione di beneficiaria e promotrice RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, con decreto emesso dal Direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE il 23 marzo 2006, con conseguente assunzione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di corrispondere sia le indennità provvisorie che quelle integrative maturate anno per anno. Precisato che tale provvedimento era stato espressamente menzionato nel decreto di espropriazione, ha escluso che la predetta posizione, derivante dalla convenzione stipulata con l’RAGIONE_SOCIALE il 7 novembre 2007, avesse subìto modificazioni per effetto RAGIONE_SOCIALE‘atto aggiuntivo stipulato il 1° agosto 2012 o di una scrittura privata sottoscritta il 25 gennaio 2012, rilevando in particolare che quest’ultima, oltre a non essere menzionata nell’atto successivo, aveva ad oggetto esclusivamente la disciplina degli obblighi inerenti alla gestione RAGIONE_SOCIALE‘autostrada.
Tale ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa quale è stata specificamente evidenziata la portata non meramente interna dei poteri attribuiti alla concessionaria, in quanto richiamati nel decreto di occupazione, non è stata validamente censurata dalla ricorrente, la quale, nel contestare l’inter-
pretazione RAGIONE_SOCIALEa convenzione fornita dalla Corte territoriale, si è limitata ad insistere sulla propria lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto, senza indicare gli errori interpretativi o i vizi logici imputabili alla Corte d’appello, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una rivisitazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento risultante dall’ordinanza impugnata, non consentito al Giudice di legittimità, alla quale non spetta il compito di riesaminare nel merito la controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento compiuto dal giudice di merito, nonché la coerenza logico-formale del provvedimento impugnato, nei limiti in cui le relative anomalie motivazionali sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma primo, lett. b) , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Com’è noto, infatti, l’interpretazione del contratto, implicando la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa comune intenzione RAGIONE_SOCIALE parti, si traduce in un’indagine di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per illogicità ed incongruenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, sempre che quest’ultimo vizio risulti talmente grave da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione. La parte che intenda censurare l’interpretazione del contratto fornita dal giudice di merito non può dunque limitarsi, come nella specie, a contrapporre la propria personale interpretazione a quella accolta dal provvedimento impugnato, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e in conformità RAGIONE_SOCIALEa natura del ricorso per cassazione, quale mezzo d’impugnazione a critica vincolata, ad indicare puntualmente i criteri interpretativi che ritiene violati e il modo e le argomentazioni con cui il giudice di merito se ne è discostato, oppure le incongruenze e le contraddizioni in cui lo stesso è incorso (cfr. Cass., Sez. I, 9/04/2021, n. 9461; 15/11/2017, n. 27136; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28139).
Quanto poi all’errata percezione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa convenzione, essa, in quanto non incidente sul contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALE‘atto, cioè sul fatto probatorio in sé, ma sulla verifica logica RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità allo stesso RAGIONE_SOCIALE‘informazione probatoria da esso desunta, e riflettente la lettura di un fatto pro-
batorio sostanziale prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti, può ben essere fatta valere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792; Cass., Sez. III, 16/05/2025, n. 13085): nella specie, tuttavia, tale vizio non è riscontrabile, giacché le conclusioni cui è pervenuta l’ordinanza impugnata costituiscono il frutto non già di una falsa rappresentazione di elementi testuali contenuti o assenti nel documento prodotto, ma di una valutazione logico-giuridica RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione negoziale, censurabile, come si è detto, esclusivamente per violazione RAGIONE_SOCIALE regole legali di ermeneutica contrattuale o per incongruenza o illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
6. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi anch’essi congiuntamente, in quanto riguardanti l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di manleva proposta dalla ricorrente nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, sono parimenti infondati.
Nel dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa predetta domanda, l’ordinanza impugnata si è attenuta al consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo cui in sede di opposizione alla stima non può trovare ingresso la domanda proposta in via subordinata da uno dei soggetti convenuti nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘altro, per essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche di un’eventuale condanna, in virtù RAGIONE_SOCIALEa convenzione sottesa al provvedimento di concessione, dal momento che la stessa introduce questioni estranee all’oggetto del giudizio, costituito dalla determinazione RAGIONE_SOCIALE indennità di espropriazione e di occupazione, e riconducibili all’alveo RAGIONE_SOCIALEa c.d. garanzia impropria, il cui esame può compromettere la celerità RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa controversia (cfr. Cass., Sez. I, 25/11/2015, n. 24036). La competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello in unico grado, già prevista dall’art. 19 RAGIONE_SOCIALEa legge 22 ottobre 1971, n. 865 e ribadita dall’art. 29, comma secondo, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in quanto circoscritta alla domanda di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità dovuta al proprietario del bene espropriato ed a quelle accessorie di riconoscimento degl’interessi e RAGIONE_SOCIALE‘eventuale maggior danno per il ritardato pagamento, ha infatti carattere funzionale, e non può quindi essere estesa anche alla domanda volta ad accertare chi, nei rapporti interni tra i soggetti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità, sia quello tenuto in ultima analisi a sopportare le conseguenze economiche RAGIONE_SOCIALEa condanna, spettando il relativo giudizio al giudice di primo grado, in base agli ordinari criteri di com-
petenza, che prevedono un doppio grado di giurisdizione di merito (cfr. Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25718; 18/08/2006, n. 18188; 2/02/1995, n. 1234).
Non merita consenso, in contrario, la tesi sostenuta dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, secondo cui la domanda in questione è caratterizzata dalla medesima causa petendi di quella di determinazione RAGIONE_SOCIALE indennità di espropriazione ed occupazione, trovando fondamento nel vincolo di solidarietà che contraddistingue l’obbligazione indennitaria, inscindibilmente e simultaneamente riferibile al beneficiario RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione ed al concessionario, in quanto ricollegabile al medesimo titolo espropriativo, rispetto al quale le vicende successive alla scadenza RAGIONE_SOCIALEa concessione si pongono in rapporto di continuità, essendo unitariamente orientate al medesimo fine pubblico, costituito dalla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera. Il vincolo di solidarietà configurabile tra i soggetti obbligati al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘identità RAGIONE_SOCIALEa prestazione cui sono tenuti nei confronti del proprietario espropriato, la cui fonte è rappresentata dalla legge, non esclude infatti la diversità del titolo in base al quale uno di essi è tenuto a rivalere l’altro, rappresentato dalla convenzione con cui, nei rapporti interni, essi abbiano disciplinato l’incidenza degli oneri economici collegati all’acquisizione RAGIONE_SOCIALE aree necessarie per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica, nell’ambito del regolamento d’interessi complessivamente sotteso alla costruzione ed eventualmente alla gestione RAGIONE_SOCIALEa stessa, che costituiscono oggetto RAGIONE_SOCIALEa concessione.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore del RAGIONE_SOCIALE, ed in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma l’11/03/2025