Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28688 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23587/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, recapito dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti
incidentali-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 122/2018 depositata il 24/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME con atto di citazione notificato il 27 giugno 2000 ha convenuto davanti al Tribunale di Foggia il Comune di San NOME Rotondo, esponendo di essere proprietario di tre suoli derivanti dalla originaria particella 87 illegittimamente acquisiti dal Comune per effetto di tre distinte espropriazioni di fatto. Per i primi due chiedeva il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva e usurpativa e la liquidazione dell’indennità da occupazione legittima; per il terzo la liquidazione dell’indennità per il periodo di occupazione legittima avendo già ottenuto in un altro separato giudizio, conclusosi con sentenza definitiva, il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva. In corso di causa, dopo la chiamata dello IACP, il giudice istruttore invitava le parti a dedurre sulla questione della giurisdizione e gli attori proponevano regolamento preventivo di giurisdizione; il giudizio era sospeso con provvedimento del 25 luglio 2002 e all’esito della decisione della Corte la causa era riassunta con atto notificato dagli eredi di COGNOME NOME nel frattempo deceduto. Era quindi espletata una consulenza e in esito il Tribunale di Foggia condannava il Comune al pagamento di determinate somme a titolo di risarcimento del danno da occupazione appropriativa per un terreno e da occupazione usurpativa per un altro terreno dichiarando invece inammissibili le domande di indennizzo da occupazione legittima in quanto devolute per legge alla competenza funzionale in unico grado della Corte d’appello.
Proponeva appello il Comune di San NOME Rotondo. Gli eredi di COGNOME NOME proponevano appello incidentale sul pagamento delle indennità di occupazione, assumendo come pacifica la competenza in unico grado del giudice adito nonché chiedendo la rideterminazione dei valori di risarcimento danno.
La Corte, assunta la causa in decisione dopo varie vicende di rimessione sul ruolo, ha emesso una ordinanza interlocutoria osservando che nelle more era intervenuta l’acquisizione sanante ex art 42 bis del D.P.R. 327/2001 (TUE) impugnata al TAR e invitando le parti a interloquire sul punto. Il Comune deduceva la litispendenza; le parti deducevano che pur ancora pendendo la causa davanti al TAR occorreva comunque pronunziarsi sul danno da occupazione.
Quindi la Cort e d’appello , con sentenza definitiva parziale depositata il 3.1.2018, ha deciso -in unico grado -sulla sola domanda autonoma relativa all’indennità di occupazione legittima, liquidandola in complessivi € 1.576.838,44, oltre agli interessi legali, dalla scadenza di ciascuna annualità fino al saldo, ordinando al Comune di San NOME Rotondo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti e regolando tra le parti le relative spese processuali. Con separata ordinanza la Corte d’appello ha rimesso sul ruolo la causa relativamente alle domande risarcitorie, sospendendo il giudizio per pregiudizialità, in attesa dell’esito del giudizio di impugnazione del provvedimento reso ex art 42 bis del TUE innanzi al Giudice amministrativo.
Avverso la sentenza non definitiva ha proposto ricorso per cassazione il Comune di San NOME Rotondo affidandosi a quattro motivi. Gli eredi COGNOME hanno proposto ricorso incidentale affidandosi a 5 motivi. Entrambe le parti hanno depositato memorie e il Pubblico Ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte in ordine al ricorso principale, chiedendone il rigetto.
RITENUTO CHE
1.- Sul ricorso principale
1.1.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. in relazione agli artt. 50 e 307 c.p.c. e la mancata declaratoria della estinzione del giudizio indennitario, iniziato nel 2000, nonché la mancata declaratoria della intervenuta prescrizione.
Il Comune osserva quanto segue: con l’atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale, notificato il 27/6/2000, COGNOME aveva chiesto l’indennità di occupazione legittima nonché il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva. Sulla domanda di indennità da occupazione legittima -che è quella che qui interessa- il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza trattandosi di materia devoluta alla competenza in unico grado funzionale della Corte d’appello (art. 54 TUE). Con l’atto di appello i COGNOME hanno in via principale impugnato detta declaratoria di incompetenza e in via subordinata hanno chiesto autonomamente alla Corte d’appello quale giudice funzionalmente competente in unico grado la liquidazione delle indennità da occupazione legittima. La Corte d’appello ha respinto la domanda principale, osservando che la dichiarazione di incompetenza del giudice di primo grado avrebbe dovuto impugnarsi con il regolamento di competenza; ed infatti essa è una domanda distinta e autonoma da quella di risarcimento per la espropriazione sostanziale e quindi costituisce una pronuncia solo sulla competenza e non anche sul merito della domanda, così implicitamente separata da quella sulla
quale il Tribunale ha deciso anche nel merito. La Corte ha invece accolto la domanda subordinata e di determinazione della indennità da occupazione legittima quale giudice di unico grado ritenendo infondata la domanda di prescrizione (o meglio fondata solo per taluni periodi pregressi) posto che l’atto di citazione in primo grado è stato notificato il 27/06/2000.
Il Comune ricorrente deduce che con l’ atto di citazione del 2000 si è introdotto un giudizio che si è concluso -per la domanda di indennità da occupazione legittima- con una pronuncia negativa sulla competenza non regolarmente impugnata e che quindi il relativo giudizio si è estinto; di conseguenza l’atto di citazione ha valore solo come atto interruttivo istantaneo e quindi sull’autonoma domanda di liquidazione della indennità, rivolta alla Corte d’appello quale giudice in unico grado, introdotta con l’appello incidentale del 2013, è intervenuta la prescrizione decennale
2.- Il motivo è infondato.
La controparte eccepisce che trattasi di questione nuova deducendo che l’eccezione di prescrizione fondata sulla -pretesa ma comunque inesistente- estinzione del giudizio è questione di merito che non poteva essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Il Pubblico Ministero osserva che non è mai stata pronunciata alcuna formale estinzione del giudizio. Inoltre, se anche la stessa avesse avuto luogo senza formale declaratoria da parte del Collegio, declaratoria che l’odierna parte ricorrente era onerata ad ottenere per far valere il giudicato su tale capo della sentenza, la prescrizione a norma dell’art. 2945 , II comma, è rimasta sospesa fino alla data in cui la relativa sentenza non passa in giudicato.
Si tratta di rilevi condivisibili nei termini di cui appresso.
In primo luogo si osserva che non risulta che la parte abbia proposto nel giudizio d’appello la questione della estinzione del giudizio sulla dichiarazione negativa di competenza né che l’abbia formalmente eccepita.
In ogni caso l’argomentazione del Comune non può condividersi per le seguenti ragioni: a) la dichiarazione negativa di competenza è stata impugnata (sia pure con un mezzo erroneo) innanzi alla Corte d’appello contestualmente proponendo la domanda subordinata, pertanto finché la Corte d’appello non si è pronunciata negativamente sulla impugnazione della dichiarazione negativa di competenza, il processo sulla prima domanda era pendente e persisteva l’effetto interruttivo (2945 c.c.); b) poiché con l’atto di appello la parte ha anche proposto domanda subordinata di determinazione della competenza ai sensi dell’articolo 54 del TUE con quest’atto è stata operata la translatio judici davanti al giudice competente, così mantenendo fermi gli effetti interruttivi dell’atto di citazione del 2000, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello. Deve qui ricordarsi il principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il quale in tema di indennità da occupazione legittima, la Corte di appello, erroneamente adita quale giudice dell’impugnazione, anziché quale giudice competente in unico grado ex art. 20 della l. n. 865 del 1971, ove la domanda di determinazione dell’indennizzo sia stata ritualmente formulata in primo grado, deve comunque decidere nel merito, in ossequio ai principi di ragionevole durata del processo e di economia processuale (Cass. n. 8868 del 04/04/2024).
3.Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione falsa applicazione dell’art. 702 bis c.p.c. Il Comune deduce che la domanda di determinazione dell’indennità di occupazione sarebbe stata comunque inammissibile per violazione
delle regole processuali dal momento che doveva svolgersi secondo il rito sommario previsto all’art. 702 bis c.p.c., rito non convertibile e non derogabile secondo quanto affermato anche dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 190 del 2013.
4.- Il motivo è infondato.
Il Pubblico Ministero osserva che allorquando venga rispettato il principio del contraddittorio, e non vengano violate norme imperative sulla composizione dell’organo giudicante, risulta irrilevante il rito adottato dal giudice per pervenire alla decisione e che non vi è violazione di diritti nell’adozione di un rito più completo di quello sommario auspicato da parte ricorrente.
Il Collegio osserva che, anche a voler prescindere dal rilievo che la questione non sembra essere stata prospettata alla Corte d’appello, la circostanza che sia imposto ex lege il rito sommario non convertibile non comporta, in caso di inosservanza di questa prescrizione, la nullità del processo trattato con il rito ordinario o ‘convertito’. Sul punto questa Corte si è già pronunciata, affermando il principio, cui si intende dare continuità, secondo il quale nelle controversie concernenti l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, il giudice non può convertire il rito sommario in rito ordinario, sebbene l’inosservanza di tale divieto non determini alcuna nullità, sia in quanto manca una norma che preveda tale rimedio, sia in quanto l’aggravamento provocato dalla conversione si traduce in un supplemento delle garanzie difensive (Cass. n. 7328 del 14/03/2023).
Condividibile quindi il rilievo del Pubblico Ministero, a maggior ragione considerando che la parte non ha dedotto quale pregiudizio le sarebbe in concreto derivato dalla adozione del rito ordinario anziché di quello sommario.
5.- Con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta la violazione dell’art. 2945 c.c. Il Comune deduce che la Corte d’appello ha errato nella attribuzione di effetti interruttivi agli atti di messa in mora precedenti l’atto di citazione del 27/06/2000 innanzi al Tribunale; lamenta anche l’omesso esame di un fatto controverso e la eccepita inefficace degli atti interruttivi. Il Comune osserva che alla data della domanda giudiziale era trascorso il periodo prescrizionale relative alle annualità di occupazione iniziate prima del 20 giugno 1990 e che secondo la Corte d’appello i termini di prescrizione sarebbero stati interrotti da due lettere inviate dal COGNOME al Comune nel 1995 nel 1998; rileva che si tratta di un’affermazione senza alcuna motivazione e senza preoccuparsi di contrastare le affermazioni di contrario avviso che erano state puntualmente rassegnate dalla difesa comunale; tale deficit rende nulla la sentenza. Osserva ancora che solo con l’atto di citazione si avrebbe l’effetto interruttivo della prescrizione posto che per consolidata opinione di giurisprudenza l’ipotesi interruttiva della prescrizione di cui all’art. 2943, quarto comma, c.c. non si applica ai casi in cui non sia configurabile l’esistenza di un diritto di credito, ma solo di un diritto potestativo a una pronuncia giurisdizionale che lo faccia sorgere e quindi la prescrizione può intervenire solo per mezzo dell’esercizio dell’azione giudiziaria. Deduce che in ogni caso le due lettere del 1998 del 1995 non hanno e non avrebbero potuto avere efficacia interruttiva dei termini prescrizionali perché la prima di esse non fa cenno alla richiesta di indennità da occupazione legittima e la seconda contiene solo un richiamo del tutto generico e l’indennità di occupazione legittima.
6.- Il motivo è inammissibile
Il diritto che sorge a seguito della occupazione legittima o illegittima dei terreni ai fini espropriativi è un diritto di credito e
non -come deduce la parte- il diritto potestativo ad ottenere una pronuncia giudiziale costitutiva; pertanto il termine prescrizionale ben può interrompersi con un atto di messa in mora. Quanto al resto, la Corte distrettuale ha ritenuto che il contenuto delle lettere fosse interruttivo della prescrizione del diritto di credito de quo e si tratta di un giudizio di fatto, di cui non può chiedersi la revisione in questa sede.
7.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione di norme di diritto in relazione all’art. 20 della legge n. 865 del 1971 e degli artt. 71 e 64 della legge n. 2359 del 1865 per la ingiustificata liquidazione dell’indennità di occupazione legittima. Il ricorrente lamenta che la sentenza non ha offerto alcuna motivazione in forza della quale ha adottato i valori riconosciuti nella sentenza di primo grado come indennità di espropriazione sulla quale parametrare l’indennità di occupazione legittima; peraltro detti valori erano stati contestati da entrambe le parti, in eccesso e in difetto, sicché era doveroso che la Corte d’appello prendesse posizione sul punto. Deduce che non è specificato il criterio dell’indennità di occupazione adottata dal giudice ma semplicemente esse risultano liquidate ‘ effettuati i dovuti calcoli’. Sembrerebbe che le indennità siano state determinate sulla base degli interessi legali sui valori assunti come ipotetica indennità di esproprio ma si tratta di un criterio del tutto arbitrario; nessuna norma infatti dispone che l’indennità di occupazione debba determinarsi in relazione agli interessi legali sulle ipotetiche indennità di espropriazione relativa allo stesso bene.
8.- Il motivo è infondato.
8.1.- Nella sentenza impugnata, alla pag. 32, la Corte ha specificato di riferirsi per il calcolo delle indennità a quella
giurisprudenza secondo la quale essa va determinata in una misura corrispondente a una percentuale riferibile all’indennità di espropriazione (segnatamente gli interessi legali) che sarebbe dovuta per l’espropriazione rituale dell’area occupata se questa fosse avvenuta; si è quindi basata sul valore del terreno come riconosciuto dalla sentenza di primo grado per determinare le ‘indennità di esproprio virtuali’. Pertanto,chiaramente l’espressione ‘dovuti calcoli’ che la parte ingiustamente censura come motivazione apodittica, si riferisce al criterio sopra enunciato che prende in considerazione il valore del terreno come stimato in primo grado, calcola la cosiddetta indennità di esproprio virtuale e quindi gli interessi legali su di essa. La Corte d’appello nell’incipit della motivazione ha peraltro trascritto per intero quella parte della sentenza di primo grado in cui si è accertata l’estensione del terreno espropriato, nonché la determinazione del suo valore al fine di quantificare l’indennità da espropriazione sostanziale e nella quale il Tribunale ampiamente si diffonde sulle ragioni per le quali è giunto ad una determinata stima; la Corte d’appello ha recepito queste argomentazioni facendole proprie. Non vi è quindi alcun difetto di motivazione, dal momento che il minimo costituzionale è rispettato , avendo la Corte reso noto l’iter logico che ha condotto alla decisione ed è legittima la motivazione per relationem purché il giudice dia sinteticamente conto delle ragioni della sua adesione come nel caso di specie è avvenuto (Cass. n. 20883 del 05/08/2019).
8.2.- Inoltre, il metodo di calcolo della indennità usato dalla Corte è corretto, dato che sin dalla decisione delle Sezioni unite n. 493/1998 si è affermato che dopo la dichiarazione di incostituzionalità parziale dell’art. 20 della legge n. 865 del 1971, il criterio del dodicesimo si applica soltanto alle aree agricole; invece
per quello che riguarda le aree edificabili deve applicarsi il criterio percentuale nella misura degli interessi legali sulla indennità che sarebbe dovuta per l’esproprio (indennità virtuale).
Sul punto, anche di recente, questa Corte ha affermato che in tema di indennità di occupazione, il criterio dettato dall’art. 20, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (che fissa detta indennità in un dodicesimo dell’indennità di esproprio per ogni anno di occupazione) conserva residuo margine di applicabilità – a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 5 del 1980 – per le sole aree agricole; per gli altri immobili, ed in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri, vale la disciplina generale prevista dall’art. 72, quarto comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in base alla quale all’immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell’indennità di occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione e la prima deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area occupata (Cass. n. 5271 del 12/04/2002).
La parte assume che il criterio dato dalle Sezioni unite del 1998 si fondava sul presupposto che, all’epoca, per determinare l’indennità di esproprio non doveva guardarsi al valore venale del fondo bensì al criterio di calcolo dato dall’art. 5 bis della legge n. 359/1992, poi dichiarato incostituzionale; una volta che è stata dichiarata incostituzionale questa norma, riprenderebbe vigore, secondo il ricorrente, il criterio indennitario previsto dall’articolo 68 della legge fondamentale n. 2359/1865 (perdita di frutti e diminuzione di valore).
Questa tuttavia è una tesi in aperto contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite nel 1998 e con la successiva
giurisprudenza che ha rimarcato come ci sia una omogeneità morfologica e funzionale rispetto all’indennizzo espropriativo, che va determinata in misura corrispondente ad una percentuale, che può essere riferita a quella del saggio legale degli interessi, dell’importo base, anche virtuale, del medesimo indennizzo espropriativo (Cass. sez. un n. 69 del 23/02/2001). La circostanza che l’indennizzo espropriativo -a causa degli interventi della Corte costituzionale- sia poi divenuto equivalente al valore venale del fondo, poco sposta, perché ciò che conta è il collegamento funzionale tra la indennità di esproprio -da calcolarsi secondo i criteri legali vigenti- e la indennità di occupazione.
Il ricorso principale è quindi da respingere.
9.- Sul ricorso incidentale.
9.1.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c. la nullità parziale della sentenza per omessa considerazione di un documento. I ricorrenti lamentano che la Corte abbia valutato solo la costituzione in mora del 9 marzo 1995 e quella successiva del 21 luglio 1998, omettendo di rilevare la presenza di un ‘ altra costituzione in mora, datata 12 maggio 1994, non solo depositata in atti ma espressamente citata nell’atto di appello incidentale ed ha di conseguenza ritenuto tardive la messa in mora per il periodo che va dal 30 giugno 1983 al 31 dicembre 1984, ritenendola tempestiva per il restante periodo.
9.2.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c., in via gradata, la violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 2946, 2943 e 2702c.c. e in subordine ancora il vizio di omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 n. 5 c.p.c.
Si lamenta che la Corte abbia dichiarato la prescrizione di parte del credito per il periodo che va dal 30 giugno 1983 al 31
dicembre 1984 senza considerare l’esistenza di una specifica e risolutiva raccomandata di interruzione della prescrizione (quella datata 12 maggio 1994). I ricorrenti deducono che il periodo di occupazione legittima così come accertato dalla Corte è iniziato per il primo terreno il 30 giugno 1983 e finito il 30 giugno 1993; e per il secondo terreno è iniziato il 21 aprile 1984 ed è finito il 20 aprile 1994. Deducono che nella raccomandata del 12 maggio 1994 NOME COGNOME avente causa dei ricorrenti aveva chiesto il pagamento delle indennità di occupazione legittima maturate sino al 30 giugno 1993 per il primo terreno e fino al 25 aprile 1994 per il secondo terreno, sicché non è corretta la decisione sulla prescrizione.
10.- I motivi sono fondati.
La parte deduce che vi è un atto interruttivo del 12 maggio 1994, trascrivendolo nel contenuto e indicando anche dove e quando è stato depositato (fasc. primo grado doc. 5) ed esso avrebbe quindi effetto interruttivo, a ritroso fino al 12 maggio 1984, mentre la Corte ha ritenuto la prescrizione maturata fino al 31 dicembre 1984. Nella sentenza impugnata non vi è traccia dell’esame di questo documento, potenzialmente decisivo sul punto specifico.
11.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronunzia in subordine ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo. I ricorrenti incidentali osservano che le loro contestazioni sul valore di mercato dei suoli non sono state esaminate dalla Corte di merito; il mero riferimento al contenuto della sentenza impugnata era insufficiente a esaurire l’onere e decisorio anche in ragione della centralità della questione estimativa. Deducono che il loro appello incidentale conteneva ben 32 pagine di articolate censure attinenti a plurime violazioni sui
quali la Corte barese ha omesso del tutto di pronunciarsi, limitandosi a richiamare le motivazioni del Tribunale e a ritenere eccessiva la quantificazione operata dai COGNOME. Invece con l’appello erano state devolute alla Corte distrettuale nuove questioni legate a vari errori metodologici come la mancata considerazione di parametri reali, il mancato adeguamento degli illegittimi valori utilizzati rispetto ai quali non era soddisfacente la motivazione per relationem . I ricorrenti incidentali denunciano l’omessa considerazione dei valori obiettivi di compravendita, il riferimento alla sola consulenza dell’AVV_NOTAIO COGNOME , l’omessa considerazione di altre consulenze di ufficio in atti, l’omessa considerazione della consulenza di parte, la iniquità del risultato, la mancata attualizzazione del valore e l’ erroneo iter motivazionale.
11.1.- Con il quarto motivo del ricorso incidentale si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione del parametro del reale valore di mercato e la violazione dell’art 115 c.p.c. I ricorrenti incidentali deducono che la Corte d’appello appiattendosi acriticamente sulla sentenza di prime cure ne ha assorbito i vizi e le palese illegittimità, rendendo una mera opinione soggettiva slegata da valori oggettivi e controllabili. Rilevano che la stessa controparte osserva che i valori della perizia dell’AVV_NOTAIO COGNOME erano state contestati da entrambe le parti sia in eccesso che in difetto e quindi la Corte avrebbe dovuto procedere a una compiuta istruttoria sul punto In subordine rilevano che la valutazione del giugno 1993 ove applicata anche al suolo IACP doveva essere rideterminata all’aprile 1994 non in relazione agli indici ISTAT ma in relazione alla progressione dei valori immobiliari.
12.- I due motivi possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione e sono fondati soltanto con riferimento alla
violazione del parametro di rivalutazione degli immobili e quanto al resto inammissibili.
La Corte d’appello , come già sopra si è detto, ha richiamato le motivazioni del giudice di primo grado specificando le ragioni per le quali le ha condivise, tra queste anche il richiamo a quanto esposto nella sentenza di questa Corte n. 3935/2008, tra le stesse parti, con la quale vi è stata la cassazione della prima sentenza della C orte d’appello barese (relativa ad altra porzione di terreno). non perché la Corte condividesse le censure sul valore del terreno ma perché nelle more era stato dichiarato incostituzionale l’art 5 bis della legge n. 359/1992.
La Corte barese ha così reso evidenti le ragioni per le quali, in conformità al giudizio operato in primo grado, è stata disattesa la consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del giudizio e le ragioni per la quale è stata disattesa la perizia del consulente di parte nonché le ragioni per le quali sono state recepite le valutazioni della consulenza dell’AVV_NOTAIO COGNOME eseguita nell’ambito del giudizio che ha già condotto alla liquidazione con sentenza definitiva del danno da occupazione acquisitiva del suolo ‘parco pubblico’ (quella cui si riferisce il giudizio di cassazione citato).
Deve qui ricordarsi che la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice ed è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. s.u. n. 20867 del 30/09/2020; Cass.n. 27847 del 12/10/2021) Il giudice del merito non è peraltro tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel
loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata e (Cass. n. 12751 del 18/10/2001; Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n. 29404 del 07/12/2017)
12.1.- Quanto al resto si tratta di censure di merito, non proponibili in questa sede, eccetto nella parte in cui si lamenta, sia pure in subordine, la mancata rivalutazione del bene secondo le fluttuazioni del mercato immobiliare, osservando che la valutazione del giugno 1993 doveva essere rideterminata all’aprile 1994, non già secondo gli indici ISTAT, ma secondo i criteri di rivalutazione del mercato immobiliare.
Questo rilievo è fondato, posto che il giudice, per stabilire il valore venale del terreno, e quindi la indennità virtuale di esproprio su cui calcolare gli interessi legali, poteva recepire una valutazione fatta in epoca anteriore, ma avrebbe dovuto attualizzare il valore del bene e non già secondo gli indici ISTAT, posto che il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta; le tabelle ISTAT riflettono le variazioni dei prezzi al consumo, ma non tengono conto delle quotazioni di mercato degli immobili, per cui l’andamento del mercato immobiliare richiede un’indagine specifica nel settore (Cass. n. 17462 del 22/08/2011; Cass. n. 1904 del 29/01/2014)
13.Con il quinto motivo del ricorso si lamenta l’erronea applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c. nonché degli artt. 38 e 28 c.p.c., e l’omessa motivazione sul motivo relativo alla violazione del
contraddittorio; la nullità della sentenza. I ricorrenti incidentali osservano che nel loro atto di appello incidentale avevano criticato la pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale senza suscitare il contraddittorio sul punto e comunque oltre i termini in cui questa incompetenza avrebbe dovuto rilevarsi. Le stesse parti deducono che la questione ha un modesto rilievo pratico, essendosi poi la Corte pronunziata del merito, ma che l’interesse del ricorrente è quello della riforma della statuizione sulle spese
14.- Il motivo è inammissibile per difetto di interesse avendo la Corte d’appello ritenuto la propria competenza funzionale quale giudice in unico grado e deciso nel merito; e per quanto riguarda le spese ha valutato la soccombenza del Comune di San NOME Rotondo relativamente alle domande indennitarie e liquidato le spese a carico del Comune, ritenendo quindi ininfluente la questione.
Ne consegue il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento dei motivi primo e secondo e per quanto di ragione del motivo quarto del ricorso incidentale, respinti gli ulteriori motivi, la cassazione in relazione ai motivi accolti della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per un nuovo esame e la liquidazione delle spese.
Dal rigetto del ricorso principale deriva l’applicazione dell’art 13 comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002, n. 11; nei confronti del Comune dandosi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis , se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale. Accoglie i motivi primo e secondo e per quanto di ragione il motivo quarto del ricorso incidentale, respinti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione per un nuovo esame e la liquidazione delle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23/10/2024 nella camera di consiglio