Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4930 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4930 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 25471-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
avverso la sentenza n. 557/2020 della CORTE D’APPELLO di
COGNOME, depositata il 21/07/2020 R.G.N. 28/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/01/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto
Ripetizione indebito
R.G.N.25471/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 27/01/2026
CC
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro dichiarava irripetibili le somme corrisposte dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a titolo di indennità di mobilità a NOME NOME, la quale era stata destinataria di licenziamento collettivo poi dichiarato inefficace.
Secondo la Corte, sebbene il rapporto fosse stato ripristinato ex tunc, di fatto poi la reintegrazione non era seguita poiché il datore di lavoro era fallito; inoltre, la lavoratrice, in sede fallimentare, non era riuscita ad ottenere l’importo dovutole a titolo di risarcimento in forza della sentenza che ordinava la reintegrazione; tale situazione di fatto escludeva la ripetibilità dell’indennità di mobilità, alla luce della pronuncia di questa Corte di legittimità n.28295/19.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE per un motivo.
NOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt.4 e ss. l. n.223/91 in relazione all’art.18 l. n.300/70, per avere la Corte ritenuto irripetibile l’indennità di mobilità nonostante il rapporto di lavoro fosse stato ripristinato ex tunc, e quindi mancasse lo stato di disoccupazione sin dall’origine.
Il motivo è infondato.
Con orientamento consolidato, a partire dalla pronuncia citata nella sentenza d’appello (Cass.28295/19), questa Corte ha sempre dato rilievo, ai fini dei trattamenti previdenziali fondati sullo stato di disoccupazione, al dato di fatto per cui la reintegrazione del lavoratore fosse stata attuata o meno (v. Cass.30553/22, Cass.24950/21).
L’orientamento è stato da ultimo riaffermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 23476/25), le quali hanno statuito che il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non legittima l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a ripetere l’indennità di mobilità versata, fondandosi quest ‘ ultima sul presupposto della disoccupazione di fatto, durante la quale permane lo stato di bisogno economico che costituisce il fondamento dell ‘e molumento previdenziale, in forza dell ‘ art.38 Cost.
La disoccupazione di fatto, come detto, è pacifica nel caso di specie, stante il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro.
Il ricorso va dunque respinto con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, attesa la sopravvenienza al ricorso della richiamata pronuncia a sezioni unite.