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Indennità di funzione: no per presidenti circoscrizione

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’indennità di funzione non è dovuta ai Presidenti delle circoscrizioni comunali in città con meno di 250.000 abitanti, in linea con le norme sulla riduzione della spesa pubblica introdotte dal D.L. 201/2011. La sentenza conferma il principio di gratuità per tali cariche elettive e l’obbligo di restituire le somme percepite indebitamente, anche se in buona fede, poiché il recupero da parte della Pubblica Amministrazione è un atto dovuto.

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Pubblicato il 28 settembre 2025 in Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Indennità di Funzione: La Cassazione Conferma lo Stop per i Presidenti di Circoscrizione

La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha messo un punto fermo sulla questione dell’indennità di funzione per i Presidenti di circoscrizione comunale. La decisione stabilisce che, a seguito delle riforme sulla spesa pubblica, tale carica è diventata a titolo gratuito nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, con il conseguente obbligo di restituire le somme indebitamente percepite.

I Fatti del Caso

La vicenda nasce dall’ingiunzione di pagamento emessa da un Comune nei confronti di una ex Presidente di circoscrizione per la restituzione di circa 45.000 euro, percepiti come compenso tra il dicembre 2011 e il novembre 2013. Secondo l’ente locale, tali somme erano state erogate illegittimamente a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 (il cosiddetto decreto “Salva Italia”), che aveva introdotto il principio di gratuità per le cariche elettive in enti territoriali non previsti dalla Costituzione.

In primo grado, il Tribunale aveva dato ragione alla Presidente, annullando l’ingiunzione. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva ribaltato la decisione, condannando la ex Presidente a restituire le somme al netto delle ritenute, ritenendo che la nuova normativa si applicasse anche alle circoscrizioni comunali. Contro questa sentenza, la diretta interessata ha proposto ricorso in Cassazione.

La Gratuità dell’Indennità di Funzione e la Riforma della Spesa Pubblica

Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’art. 23, comma 22, del D.L. 201/2011. Questa norma, varata in un contesto di emergenza finanziaria per contenere la spesa pubblica, ha sancito che la titolarità di qualsiasi carica elettiva in un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può dare diritto a remunerazione, indennità o gettoni di presenza.

La legge di conversione (L. 214/2011) ha poi introdotto un’eccezione, escludendo dal principio di gratuità i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, per i quali era stata mantenuta la facoltà di avere circoscrizioni. Secondo la Corte d’Appello, e ora anche secondo la Cassazione, questa eccezione conferma, a contrario, la regola: nei comuni con meno di 250.000 abitanti, come quello del caso di specie, la carica di Presidente di circoscrizione è gratuita.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi del ricorso, confermando la sentenza d’appello con una serie di argomentazioni chiare e definitive.

Innanzitutto, i giudici hanno chiarito che il legislatore, facendo riferimento alla norma che disciplina la soppressione delle circoscrizioni nei comuni più piccoli, ha inteso includere esplicitamente queste figure nell’ambito di applicazione del principio di gratuità. L’uso del criterio demografico non lascia spazio a dubbi interpretativi: solo i vertici degli organi circoscrizionali nei comuni più grandi sono esclusi dal divieto di compenso.

In secondo luogo, la Corte ha respinto la tesi secondo cui la norma dovesse applicarsi solo alla scadenza naturale del mandato. Trattandosi di una misura finalizzata a un risparmio immediato per le finanze pubbliche, la sua efficacia non poteva essere differita. Sarebbe stato illogico, secondo la Corte, continuare a pagare un’indennità per un organo destinato per legge alla soppressione.

Infine, è stato affrontato il tema della buona fede e della non ripetibilità delle somme. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: le somme corrisposte sine titulo (senza una base giuridica) da una pubblica amministrazione devono essere restituite. La buona fede dell’accipiente non è sufficiente a bloccare la restituzione, ma rileva solo ai fini della restituzione di frutti e interessi. Il recupero di somme erogate indebitamente è un atto dovuto per la P.A., in quanto mira a tutelare l’interesse pubblico e l’integrità delle finanze statali.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

L’ordinanza della Cassazione consolida l’orientamento restrittivo in materia di compensi per le cariche pubbliche locali, in linea con la ratio delle leggi di contenimento della spesa. Le conclusioni che se ne possono trarre sono due:

1. Il principio di gratuità ha un’applicazione ampia: Riguarda tutte le cariche elettive in enti territoriali non previsti dalla Costituzione, e le eccezioni, come quella per i comuni sopra i 250.000 abitanti, devono essere interpretate restrittivamente.
2. La buona fede non salva dalla restituzione: Chi percepisce somme non dovute da un ente pubblico è tenuto a restituirle, indipendentemente dalla propria consapevolezza dell’errore. Il dovere di recupero da parte dell’amministrazione prevale sull’affidamento del singolo, a tutela delle risorse della collettività.

I Presidenti di Circoscrizione comunale hanno diritto all’indennità di funzione?
No, non hanno diritto all’indennità se operano in un Comune con una popolazione inferiore a 250.000 abitanti. In questi casi, la carica è considerata a titolo esclusivamente onorifico e gratuito, come stabilito dal D.L. n. 201/2011.

La legge che abolisce un’indennità si applica subito o alla fine del mandato in corso?
Secondo la Corte, la legge si applica immediatamente dalla sua entrata in vigore. L’obiettivo di ridurre la spesa pubblica non consente di differirne l’efficacia alla scadenza naturale del mandato elettivo.

Le somme percepite in buona fede da un funzionario pubblico, ma non dovute, devono essere restituite?
Sì, devono essere restituite. La Corte di Cassazione ha ribadito che la buona fede del percipiente non impedisce la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte da una pubblica amministrazione, poiché il loro recupero è un atto dovuto per l’ente pubblico.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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