SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 11602 2025 – N. R.G. 00028687 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) – INDIRIZZO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO
FRA
PER IL MINORE
COGNOME NOME
E
contumace
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato all’ n.q. di genitore del MINORE ha esposto che a seguito di accertamento tecnico preventivo e omologa dell’accertamento erano stati riconosciuti i presupposti della condizione invalidante di cui all ‘ art. 1 L. 289/90 al fine di percepire la indennità di frequenza e che, nonostante la notifica del decreto all’ in data 15.1.25 e l’invio della documentazione (NUMERO_DOCUMENTO) in data 3.4.2025, non erano stati liquidati i relativi ratei.
L’ , ritualmente intimato, non si è costituito.
Alla odierna udienza quindi, la causa è stata decisa sulle conclusioni di sola parte ricorrente che ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avv.
La Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che ‘La cessazione della materia del contendere -che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell’ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell’art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento – ovvero della sopravvenuta caducazione – della situazione sostanziale oggetto della controversia ‘ (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, va adottata tale statuizione nella fattispecie concreta.
Questione del tutto diversa è l’accertamento della fondatezza del ricorso ai fini della distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tale indagine va condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo ai canoni della causalità che ne informano il contenuto (di recente, ad esempio, Cass. 17.01.2020, n.1005; ex plurimis , Cass. 31.01.2017, n.2570; Cass.16.10.2012, n.17683).
Orbene deve in effetti constatarsi il ritardo dell’istituto nella liquidazione della provvidenza richiesta avendo la ricorrente comprovato la sussistenza dei requisiti sanitari (ATP ritualmente e tempestivamente notificato) ma anche degli ulteriori requisiti.
L a legge prevede che l’Ente debba esaurire la verifica entro il termine di gg. 120 dalla notifica del decreto di omologa dell’ATP ma la parte ricorrente deve comprovare anche di aver trasmesso all’Ente la ulteriore documentazione (amministrativa), di regola con modello NUMERO_DOCUMENTO, al fine della liquidazione e della concreta erogazione.
Rispetto a tali adempimenti va quindi va valutata la tempestività dell’ nel completare la procedura liquidatoria nel termine di legge.
Ne consegue che, essendo incontestabile che l’ abbia provveduto alla liquidazione in ritardo rispetto alla notifica del decreto e della comunicazione dei dati amministrativi, le spese andranno poste a carico dello stesso.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’ al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1865,00 da distrarre.
Così deciso in Roma all’udienza del 14/11/2025 Il Giudice