SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 547 2026 – N. R.G. 00003934 2025 DEPOSITO MINUTA 20 03 2026 PUBBLICAZIONE 20 03 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale AVV_NOTAIO NOME COGNOME in funzione di Giudice del Lavoro, all’udienza del 20 marzo 2026 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella causa in materia di assistenza iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del R.A.C.L. dell’anno 2025 promossa da:
, nata a Monserrato il DATA_NASCITA e residente in Carbonia, in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale , nato a Carbonia il DATA_NASCITA e ivi residente (cod fisc. ) e , nata a Carbonia il DATA_NASCITA e ivi residente (cod. fisc. ), elettivamente domiciliati in Carbonia presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto introduttivo del giudizio di accertamento tecnico preventivo racl. 1281/24 C.F. C.F.
OPPONENTE
contro
in persona del
legale rappresentante pro tempore , domiciliato a Cagliari presso gli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente, rappresentato e difeso unitamente e/o disgiuntamente dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura generale alle liti in atti
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell’Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall’articolo 445 bis c.p.c. finalizzato all’accertamento del requisito sanitario necessario per continuare a beneficiare dell’indennità di frequenza, revocatale il 26 febbraio 2024 in seguito a visita di revisione ordinaria, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall’art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato il giudizio medico legale espresso dal consulente tecnico d’u fficio, Dottoressa secondo cui la minore non presenta il requisito sanitario necessario per beneficiare della prestazione invocata. In particolare, la difesa opponente ha evidenziato che dalla documentazione medica in atti si evince che la minore presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età ed abbia diritto, pertanto, al
ripristino della indennità di frequenza, già riconosciuta con decorrenza dal 31.10.2022, per non essere la sua condizione migliorata tanto da giustificare la revoca del beneficio, ma anzi osservando che il quadro clinico e funzionale non ha subito alcuna modifica permanendo le difficoltà scolastiche.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che la minore presenta il requisito sanitario necessario per conseguire l’indennità di frequenza dalla data della visita di revisione e, quindi, di condannare l’Istituto opposto a rifondere le spese processuali delle due fasi del giudizio.
L si è costituito in giudizio per contestare l’avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d’ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti di cui all’odierna udienza.
§§§§
L’opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
In via preliminare si evidenzia che la relazione peritale è stata depositata nel rispetto del contraddittorio tra le parti nei termini riassegnati dal Giudice della precedente fase del giudizio alla consulente e alle parti.
Nel merito, si osserva come la Dottoressa consulente tecnico d’ufficio, abbia puntualmente giustificato, con motivazione esente da censure e vizi logici da intendersi integralmente riportata in questa sede, le conclusioni cui è giunta a seguito della visita peritale e dell’esame della documentazione in atti confutando in modo convincente e condivisibile analoghe censure mosse dalla parte opponente in sede di rilievi critici alla bozza peritale.
In relazione ai disturbi specifici dell’apprendimento, il legislatore ha predisposto due piani distinti di tutela. La Legge n. 170/2010 fronteggia i disturbi specifici dell’apprendimento attraverso misure didattiche e organizzative. La Legge n. 289/1990 appresta il beneficio economico quando i disturbi comportano una condizione di invalidità civile. L’articolo 2, comma 2, della Legge n. 118/1971 stabilisce che ‘ si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ‘.
Quindi, il requisito medico legale necessario per ottenere la prestazione invocata dall’opponente consiste nel fatto che la minore si trovi in condizioni di avere difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età; tale condizione fisica deve, inoltre, presentare le seguenti caratteristiche: deve essere duratura e deve comportare un ostacolo allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie di un soggetto sano di pari età del minore invalido. È pertanto necessario accertare l’esistenza di una menomazione permanente e l’incidenza del disturbo sull’inserimento scolastico, l’interazione con i coetanei o sull’inserimento sociale del minore.
Orbene, dalla relazione emerge: ‘ La ragazza, accompagnata dai genitori, si presenta curata nell’aspetto e nella persona, tono dell’umore in asse, si osserva la presenza di labilità emotiva ed immaturità affettiva; orientata nello spazio-tempo; riferisce buone relazioni amicali e buoni rapporti con compagni e docenti Le autonomie personali di base risultano nella norma . Si riporta il profilo cognitivo della minore: risulta nella norma ‘.
Sotto altro profilo, la consulente ha precisato che: ‘ dal colloquio con la madre effettuato si apprende che la minore è in attesa di rivalutazione, prevista al passaggio di ciclo scolastico; non emergono ulteriori segni e sintomi di disagio, non emergono rilevanti insufficienze nei voti scolastici; dal colloquio con la Neuropsichiatra di riferimento della di competenza non emergono nuove segnalazioni per manifestazioni nuove e/o rilevanti di psicopatologia e/o disadattamento’ . Part
La consulente ha, quindi, concluso affermando che: ‘ La minore possiede autonomie personali e sociali nella norma; le difficoltà di apprendimento non soddisfano appieno i criteri richiesti per la diagnosi di dislessia, discalculia e disortografia ma nel complesso inficiano le prestazioni scolastiche; tuttavia, il percorso didattico della minore è regolare. Esistono caratteristiche personali di demotivazione e senso di inefficacia che non si sono modificate con diversi cicli di trattamento’.
In altre parole, la Dottoressa ha accertato che la minore il cui funzionamento personale e sociale corrisponde a quello sopra descritto non presenta limitazioni che compromettono la qualità della vita e dello sviluppo tali da soddisfare il requisito sanitario di cui all’art. 1 della legge 289/90 e che la tutela degli apprendimenti è garantita attraverso misure didattiche ed organizzative declinate dalla legge 170/2010.
Tanto premesso emerge che la contestazione mossa da parte opponente, in quanto diretta ad affermare in termini del tutto apodittici e tautologici la prevalenza della propria visione rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico dell’ufficio, si presta ad essere valutata come un mero dissenso diagnostico, poiché non segnala alcuna devianza dai canoni fondamentali della scienza medica che possano inficiare il merito dell’accertamento medico legale condotto dalla Dottoressa congruamente motivato con riferimento alla intera storia clinica della minore mediante dati anamnestici e costante richiamo alla documentazione specialistica presente in atti.+
Conseguentemente, deve trovare applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte in base al quale l’indicazione di un dissenso diagnostico non equivale a rivelare una palese devianza delle conclusioni assunte dall’ausiliare dalle nozioni corrispondenti alla scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l’omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi per cui le contestazioni mosse alla consulenza tecnica d’ufficio si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all’opposizione il rinnovo delle operazioni peritali o il richiamo a chiarimenti del CTU.
Pertanto, viste le risultanze peritali sopra riportate, cui si aderisce per essere le stesse suffragate da riscontri oggettivi anamnestici e documentali e adeguatamente motivate, il Giudice rigetta la presente opposizione.
Stante la particolarità del caso di specie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese delle due fasi del giudizio.
Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica, ferma restandola liquidazione già effettuata con decreto in pari data in via provvisoria a carico dell’ salvo rivalsa tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando; ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
rigetta il ricorso in opposizione proposto da , in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale e , ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. con l’atto introduttivo del giudizio.
Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di consulenza tecnica, ferma restandola liquidazione già effettuata con decreto in pari data in via provvisoria a carico dell’ salvo rivalsa tra le parti.
Così deciso in Cagliari il 20/03/ 2026
IL G.O. (AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME)