Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28273 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 28273 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19157-2018 proposto da:
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti nella qualità di eredi di COGNOME NOME, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 1094/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di
COGNOME, depositata il 19/01/2018 R.G.N. 1385/2014; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE complementare presso il RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda svolta da NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME, volta ad ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di fine servizio a carico del RAGIONE_SOCIALE per tutto il periodo di servizio prestato, pur essendo egli stato trasferito a tale RAGIONE_SOCIALE solo dal 1993.
Riteneva la Corte che, per il periodo antecedente al 1993, quando COGNOME era dipendente del RAGIONE_SOCIALE ed era stato comandato al RAGIONE_SOCIALE, non spettasse l’indennità, poiché solo i dipendenti del RAGIONE_SOCIALE erano iscritti al RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nella loro qualità di eredi, ricorrono per due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello per violazione degli artt.158 e 51 c.p.c., in quanto il collegio era composto da un membro che aveva chiesto e ottenuto di astenersi dalla decisione. Con il secondo motivo, si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.199 d.P.R. n.3/57 e del d.P.C.M. n.95 RAGIONE_SOCIALE‘8.2.93. L’indennità spettava anche per il periodo antecedente al
trasferimento al RAGIONE_SOCIALE poiché il decreto di trasferimento equiparava lo stato giuridico dei dipendenti trasferiti a quello dei dipendenti del ministero di destinazione.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Il motivo si limita a riferire che uno dei consiglieri membri del collegio d’appello aveva chiesto e ottenuto di astenersi dalla decisione. Non è però riportato in modo specifico il contenuto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di astensione, né il provvedimento di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta. Né il motivo localizza tali documenti, omettendo di precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. S.U. 34469/19).
Il secondo motivo è infondato.
Il decreto di trasferimento, come riportato nel corpo del motivo, si limitava ad affermare che i dipendenti trasferiti mantenevano l’anzianità di carriera e qualifica già avuta presso il RAGIONE_SOCIALE di provenienza. Il decreto nega qualsiasi modifica peggiorativa RAGIONE_SOCIALEo status del dipendente, ma non attribuisce ex tunc ai dipendenti trasferiti il trattamento previdenziale spettante ai dipendenti del RAGIONE_SOCIALE di destinazione.
Il RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.