Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3342 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3342 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 03693/2024
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ a AVV_NOTAIO , in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
e
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
intimata avverso l ‘ordinanza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. cron. 37/2024, pubblicata e comunicata il 10/01/2024;
udita la relazione della causa svolta all’ udienza camerale del 02/10/2025 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 21/07/2022, la RAGIONE_SOCIALE -premesso: che era proprietaria di alcune aree site nella zona industriale del Comune di RAGIONE_SOCIALE, in Catasto censite al Foglio 136, particelle 211, 260, 339, 342, 343, 344, estese complessivamente circa 17.623 mq, comprese all’interno del perimetro del RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), prospicienti un’ampia strada che le collega va direttamente alla strada principale di accesso all’agglomerato indus triale, classificate dal vigente PRG di RAGIONE_SOCIALE come zone D1 ‘zone industriali esistenti e di completamento’ , acquistate con atto per notar AVV_NOTAIO del 24/10/2012, rep. 24184 racc. 15020, al prezzo complessivo di € 355.000,00 ; che il dante causa della società ricorrente aveva ottenuto il p.d.c. 03/07/09 n. 394, relativo alla recinzione del lotto ed alla realizzazione di un capannone per la vendita all’ingrosso di prodotti alimentari ; che i lavori avevano avuto inizio con la realizzazione della recinzione ed il livellamento delle aree, in origine sottoposte al piano stradale, per poi essere interrotti; che con delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ASI n. 118 del 2021 erano state preassegnate alla RAGIONE_SOCIALE alcune aree all’interno dell o agglomerato leccese dell’ASI, tra cui quelle di proprietà della ricorrente, al fine di realizzarvi un capannone per logistica; che la ricorrente era venuta a conoscenza di ciò per effetto della notifica ad essa, in data 13/ 01/2022, di una comunicazione di avvio del procedimento di esproprio; che con il decreto n. 2217 del 2022 era stata autorizzata l’occupazione d’urgenza delle aree (fissata per il giorno 09/05/22) e quantificata l’indennità di esproprio in 8,50 €/mq, in base ‘… al valore dell’indennità di esproprio già determinata dal RAGIONE_SOCIALE per esproprio realizzato nello stesso agglomerato industriale e nel medesimo periodo, con
accettazione espressa da parte dei proprietari dello stesso’, salva la possibilità per gli interessati di far pervenire le proprie osservazioni in vista della determinazione dell’indennità definitiva; che in data 20/06/22 le era stata notificata la deliberazione n. 64 del 14/06/22 con cui il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE respingeva le osservazioni avanzate in ordine alla valutazione dei terreni e autorizzava il deposito delle somme indicate nel decreto n. 3 del 05/04/2022 presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 327 del 2001; che non aveva ancora ricevuto la notifica del decreto di esproprio -ha convenuto davanti alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, prop onendo opposizione all’indennità come sopra offerta .
Il RAGIONE_SOCIALE, nel costituirsi, ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso, non essendo stato emesso il decreto di esproprio e non essendo stata determinata l’indennità definitiva, che, sola, p oteva essere oggetto di opposizione d avanti alla Corte d’ appello, contestando nel merito la fondatezza dell’opposizione .
Nelle more del processo è stato adottato il decreto di esproprio (in data 09/09/2022 seguito dalla rettifica del 05/11/2022) ed è stata disposta ed espletata CTU, all’esito della quale la Corte d’appello , respingendo l’eccezione di improcedibilità del ricorso, ha così statuito: «1) accoglie l’opposizione per quanto di ragione e, per l’effetto, determina l’indennità di esproprio e di occupazione spettante alla ricorrente nella somma complessiva di euro 599.916,30, oltre accessori come determinati in motivazione; 2) ordina al RAGIONE_SOCIALE di provvedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma complessivamente dovuta, anche per interessi, detratto l’importo già depositato; 3) condanna il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 13.080,00 per compensi ed euro 518,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15%; 4) compensa tra la ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE le spese di lite; 5) pone in via definitiva in capo al RAGIONE_SOCIALE le spese di CTU già liquidate con separato decreto».
Avverso detta pronuncia il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di doglianza.
Si è difesa con controricorso solo la RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato anche memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è censurata la statuizione della Corte d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere accolto l’eccezione d’improcedibilità del ricorso per carenza dei presupposti di cui all’art. 54 d .P.R. n. 327 del 2001, essendo stata proposta quando ancora non era stato adottato il decreto di esproprio, senza tenere conto che senza tale decreto non poteva essere attivato lo speciale giudizio di opposizione all’indennità di stima .
Ad opinione della ricorrente, l’indennità provvisoria non può essere direttamente impugnata in sede giurisdizionale, potendo essere solo oggetto di rideterminazione amministrativa secondo il puntuale procedimento previsto dall’art. 21 d.lgs. n. 327 del 2001.
La parte ha aggiunto che l’opinione della Corte d’appello, secondo la quale la presenza del decreto di esproprio costituisce una condizione dell’azione , che si può verificare anche nel corso del processo (purché prima della decisione), avrebbe dovuto fare i conti con le preclusioni istruttorie, poiché nel giudizio di primo grado (quale è l’opposizione alla stima, devoluta alla competenza per materia della Corte d’appello), la prova è consentita fino all’udienza di prima comparizione delle parti, salva la concessione di un termine ad hoc , o la rimessione in termini, mentre nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE aveva depositato il decreto di esproprio solo in data 19/02/23, sebbene la prima udienza di comparizione si fosse tenuta in data 20/01/2023.
Con il secondo motivo di ricorso è dedott o l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione e la nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la CTU, depositata il 19/09/2023
era da ritenersi nulla, per non avere dato risposta alle osservazioni presentate dal RAGIONE_SOCIALE alla bozza sottoposta al suo esame, riportate nel motivo di ricorso, vizio subito eccepito nella prima difesa utile, e cioè nelle note di trattazione scritta del 22/09/2023 e ribadito nelle note conclusionali , con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata E’ assolutamente affetta da nullità l’ordinanza oggi impugnata per avere omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il primo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.1. Questa Corte, anche con riferimento alla previgente disciplina (Cass., Sez. U, Sentenza n. 4241 del 02/03/2004), ha precisato che, dato l’indissolubile collegamento che esiste tra indennità di espropriazione e momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l’espropriazione per pubblica utilità, non si può addivenire ad una statuizione sull’ammontare dell’indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio e, pertanto, il decreto di espropriazione costituisce una condizione dell’azione che sia proposta per ottenere la determinazione, definitiva e non più modificabile, di tale indennità (conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11406 del 06/07/2012).
Questa stessa Corte, nel ribadire che l ‘ emissione del decreto di esproprio è condizione dell’azione, e non presupposto processuale della domanda di opposizione alla stima, ha affermato che è sufficiente che la stessa intervenga prima della decisione della causa, anche se deve essere provata per iscritto, come qualsiasi atto amministrativo tipico e nominato, preordinato alla realizzazione di specifici effetti, con la conseguenza che la omessa produzione nel giudizio determina l ‘ improcedibilità della domanda (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4703 del 03/03/2006).
Con riferimento alla disciplina introdotta dal d.lgs. n. 327 del 2001, questa Corte ha precisato che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il principio per il quale la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce una condizione dell’azione per la determinazione della corri-
spondente indennità -con la conseguenza che il giudice non può esaminare il merito della causa senza che esso venga ad esistenza -resta valido anche con riferimento alla disciplina introdotta dal d.P.R. cit., atteso che il menzionato decreto continua a costituire la fonte del credito indennitario, tenuto conto che non è possibile addivenire ad una statuizione definitiva sull’indennità in assenza del provvedimento ablatorio e, comunque, emanato quest’ultimo, è azionabile il diritto del proprietario a percepire l’indennizzo, da determinarsi con riferimento alla data del trasferimento coattivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11261 del 31/05/ 2016; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3099 del 10/02/2020).
La pronuncia della Corte territoriale risulta del tutto conforme ai principi di diritto sopra richiamati, sicché la doglianza deve essere respinta.
2.2. La doglianza riferita alla dedotta tardività della produzione del decreto di esproprio è in ammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., tenuto conto che la presente controversia, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011 , nel testo applicabile ratione temporis (previgente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022) , è regolata dal rito sommario di cognizione, sicché l ‘eccezione avrebbe dovuto riguardare non in generale il rito ordinario di cognizione, ma lo speciale procedimento regolato dall’art. 702 -ter c.p.c., ove è lasciato al giudice di procedere nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del giudizio.
Anche il secondo motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
3.1. Com ‘è noto , la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c. consente l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» .
Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez.
6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/ 2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).
Nel caso di specie la censura non attiene all’omesso esame di un fatto, inteso nel senso sopra indicato, riguardando piuttosto il prospettato vizio di motivazione, prima della CTU e poi dell’ordinanza che ad essa ha fatto richiamo, per non avere dato risposta alle osservazioni presentate dal RAGIONE_SOCIALE alla bozza sottoposta al suo esame, vizio subito eccepito nella prima difesa utile, e cioè nelle note di trattazione scritta del 22/09/2023 e ribadito nelle note conclusionali.
3.2. La prospettazione della nullità della CTU, per mancata risposta alle osservazioni tecniche delle parti, risulta, tuttavia, infondata, avendo il controricorrente allegato e documentato le risposte alle osservazioni delle parti recanti la data del 14/09/2023 (p. 3 del controricorso e doc. 2 ad esso allegato).
Nella stessa ordinanza impugnata è, poi, fatto riferimento alle osservazioni del RAGIONE_SOCIALE, in relazione alle quali la Corte d’appello ha espressamente preso posizione (p. 6 dell’ordinanza impugnata) , senza che la parte abbia specificato quali tra gli argomenti esposti nel motivo di ricorso, decisivi per il giudizi, abbiano fatto parte delle osservazioni illustrate nel grado di merito e non siano state effettivamente affrontate.
La censura sottende la sollecitazione di una diversa lettura del materiale istruttorio, con sostituzione al Giudice di merito nella valutazione delle risultanze di causa, preclusa dalla stessa natura del giudizio di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
Ai sensi del l’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida n € 4.000,00 per compenso e d € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 02/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME