Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2348 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11688-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
e
COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE,
– intimata – avverso l’ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ. della Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 09/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dalla consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
1.I sigg. COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ereditavano da COGNOME NOME, deceduto il giorno 11/8/05, un appezzamento di terreno ed alcuni immobili siti in Santa NOME di Catanzaro Lido distinti in catasto al fg. 82 part. 103,107,121,123,625 e 604, fondo interamente classificato edificabile ed inserito nell’ambito RAGIONE_SOCIALE zone territoriale B5 (residenziale di completamento).
2. Tali cespiti erano già stati assoggettati con delibera n.30 del 21.4.2004 a dichiarazione di pubblica utilità da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, previa pubblicazione dell’avvio del procedimento su un quotidiano nazionale il 9/1/04. Con decreto n.387 del 27.5.2004 del RAGIONE_SOCIALE era stata resa esecutiva la delibera n. 30/2004 con cui conformemente alla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi del 27.4.2004 ed in esecuzione dell’intesa raggiunta fra Stato e
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in forza di procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
nonché contro
Regione Calabria erano stati autorizzati i lavori di costruzione del tratto della E90-S.S. 106 Jonica -cat.B- dallo svincolo di Squillace (Km 178+350) allo svincolo di Simeri Crichi (Km.191+500) ed al prolungamento della S.S. ‘Due Mari’ dallo svincolo di San Sinato alla svincolo di Germaneto.
RAGIONE_SOCIALE aveva delegato ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 327/ 2001 all’esercizio dei poteri espropriativi la RAGIONE_SOCIALE,. società di progetto appositamente creata.
La società RAGIONE_SOCIALE aveva delegato la società RAGIONE_SOCIALE a compiere tutte le attività preparatorie per il successivo esproprio.
In data 22/8/05 tale ultima società aveva già comunicato al sig. COGNOME NOME l’inizio della procedura di esproprio.
A seguito dei vari adempimenti della procedura espropriativa (determinazione in via d’urgenza dell’indennità provvisoria di espr oprio, l’occupazione anticipata dei beni immobili, frazionamento dei beni oggetto della procedura dei beni frazionati, proroga della pubblica utilità ed occupazione d’urgenza, emissione del decreto di esproprio e rideterminazione dell’indennità inizialmente non accettata dagli eredi NOME) veniva riconosciuta ai proprietari degli immobili espropriati l’indennità calcolata in euro 1.768.469,31.
NOME NOME e NOME presentavano ricorso in opposizione alla stima lamentando come l ‘indennità non avesse tenuto conto della rivalutazione monetaria, del danno non patrimoniale e del reale valore di mercato dei terreni espropriati.
Con atto separato proponeva distinto ricorso, per le medesime ragioni, COGNOME NOME.
Si costituivano RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE eccependo ognuna il proprio difetto di legittimazione passiva alla causa.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte d’appello di Catanzaro disponeva la riunione dei due processi nonché la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio ed all’esito con ordinanza depositata il 9/3/2017 accoglieva l’opposizione alla stima rideterminando l’indennità di esproprio in euro 2.352.199,30 e l’indennità di occupazione legittima in euro 413.930,38 oltre interessi e spese legali.
In via preliminare la corte calabrese affermava la legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE argomentando che ai sensi dell’art.29 del d.lgs. n. 150/2011 il ricorso di opposizione alla stima debba essere notificato all’autorità espropriante, al promotore dell’esproprio ed al beneficiario ultimo, dichiarando, invece, il difetto di legittimazione passiva della società RAGIONE_SOCIALE in quanto incaricata di meri atti endoprocedimentali.
Nel merito la corte territoriale aderiva alle determinazioni espresse dal consulente tecnico ing. COGNOME, che qualificava il valore dell’indennità considerando i valori applicabili per la qualificazione urbanistica come ZTO B5 (‘zona residenziale di completamento di riorganizzazione funzionale e riqualificazione urbanistica da attuare mediante strumenti urbanistici preventivi’) relativa ai terreni ma anche effettuando una valutazione sui prezzi di mercato per quei tipi di terreni nella zona di riferimento ed in relazione a detto valore al m omento dell’emanazione del decreto di espropriazione.
14. Per quanto qui rileva, la corte, al pari del C.t.u., riteneva ai fini della quantificazione dell’indennità di esproprio, irrilevanti i vincoli che gravano sul terreno, in quanto gli stessi non interferiscono, in astratto, con le possibilità edificatorie sia valutata in concreto l’incidenza dei vincoli a fronte della estensione del terreno e della cubatura realizzabile.
15 La corte d’appello ha poi ritenuto di non dover applicare la riduzione del 25% del valore venale, applicabile esclusivamente ad interventi di riforma economico-sociale, in quanto non qualificati come tale dalla normativa rilevante.
Il giudice del merito non applicava poi l’aumento del 10% previsto dall’art. 37 d.P.R. 326/2001.
La corte d’appello ha poi proceduto alla determinazione del deprezzamento RAGIONE_SOCIALE aree residue ed alla complessiva determinazione dell’indennità di esproprio in euro 2.352.199,30, cui ha aggiunto l’indennità di occupazione legittima pari ad euro 413.930,38.
Avverso detta l’ordinanza, notificata a mezzo p.e.c. il giorno 17/4/2017, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per la cassazione, con atto notificato in data 5/5/2017 ed affidato a sei motivi, cui resistono COGNOME NOME e COGNOME NOME con controricorso notificato il 12/6/2017, la RAGIONE_SOCIALE con controricorso notificato il 16/6/2017, nonché COGNOME NOME con controricorso notificato il 20/06/2017, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1. cod. proc. civ. di nuovo difensore.
19. E’ rimasta intimata la società RAGIONE_SOCIALE .
Considerato che
20. Con il primo motivo ( violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. 150/2011 e degli artt. 6, co. 8 e 54, d.P.R. n.327/2001 in relazione al d.lgs 163/2006 e all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) reitera l’eccezione di difetto di l egittimazione passiva respinto dalla corte di merito argomentando come l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme relative al contraente generale di cui al Codice Appalti escluderebbero la riconduzione dell’RAGIONE_SOCIALE dal novero dei soggetti litisconsorti necessari del giudizio di opposizione alla stima.
21. Con il secondo motivo ( violazione e falsa applicazione dell’art. 37, co. 1, d.P.R. n. 327/2001 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) si censura la valutazione del giudice del merito che ha portato alla disapplicazione della riduzione del 25% sul prezzo venale, ritenendo insussistenti i presupposti per
l’applicazione della fattispecie, in quanto l’intervento interesserebbe una comunità ampia di soggetti.
22. Con il terzo motivo si deduce che il giudice di merito abbia erroneamente valutato il valore di alcune aree soggette ad esproprio non tenendo conto, in violazione della legge, dei vincoli di inedificabilità discendenti dalla normativa richiamata in epigrafe (vincolo per la distanza dal fiume minore di 150 m.; vincolo derivante dalla presenza di tracciati di linee ferroviarie ex art. 49 d.p.r.753/1980).
23. Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 37, d.P.R. 327/2001 in relazione all’art. 360, comm a 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta una violazione dei criteri utilizzati al fine della determinazione valore venale del bene e RAGIONE_SOCIALE aree residue nel caso di espropriazione parziale per aver il giudice applicato indiscriminatamente il metodo differenziale di calcolo di cui all’art. 40 della L. n. 2359/1865 piuttosto che quello contenuto nelle disposizioni indicate in epigrafe.
24. Con il quinto motivo (nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. per care nza assoluta di motivazione in relazione all’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ.) il ricorrente censura il capo della sentenza concernente la valutazione dell’ulteriore indennità da riconoscere per il deprezzamento RAGIONE_SOCIALE aree parzialmente espropriate in quanto il giudice non differenzia tra quelle aree che a seguito dell’espropriazione mantengono una capacità edilizia e quelle che potranno solo essere destinate ad uso agricolo, discostandosi dalla consulenza tecnica d’ufficio e utilizzando un unico criterio di calcolo, senza motivare su questa mancata differenziazione dei metodi.
25. Con il sesto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 50, d.P.R. n.327/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) il ricorrente argomenta che essendo l’indennità di occupazione errata è parimenti errata l’indennità di occupazione legittima il cui calcolo dipende dalla determinazione della prima. 26. Il primo motivo è infondato.
26.1. Come rilevato da tutti e tre i controricorrenti l’applicazion e della normativa sul contraente generale di cui al Codice appalti (nelle sue varie riscritture) è inidoneo ad esonerare la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE quale beneficiario ultimo del procedimento di espropriazione (cfr. Cass.1350/1999; Cass. 1090/2020). In particolare, il trasferimento dei poteri di esproprio e del relativo rischio economico che avviene con l’individuazione del contraente generale non cambia la qualifica dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto destinata ad essere titolare ultimo dei terreni espropriati. Inoltre, l’RAGIONE_SOCIALE manterrebbe comunque i poteri di controllo e sorveglianza sul contraente generale.
27. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un 7155/2017).
27.1. L’articolo 37 d.P.R. n.327/2001, per quanto qui interessa, prevede che l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di rifo rma economicosociale, l’indennità è ridotta del venticinque per cento.
27.2. A tal fine costituisce principio interpretativo consolidato che la riduzione del venticinque per cento del valore venale del bene ai fini della determinazione dell’indennità, si verifica allorché l’intervento di rifo rma economico-sociale riguarda l’intera collettività o parti di essa geograficamente o socialmente predeterminate ed essere, quindi, attuato in forza di una previsione normativa che in tal senso lo definisca (c fr. Cass. 2774/2012; id. 1621/2016; id. 11081/2020).
27.3. La corte di merito ha statuito in conformità e parte ricorrente non ha proposto elementi per mutare il richiamato l’orientamento.
Il terzo motivo è inammissibile sotto più profili.
28.1. Innanzitutto la censura è carente sotto il profilo del difetto di specificità.
28.2. Infatti, come sopra già illustrato rispetto alla presenza di vincoli sul terreno, si evince dallo stesso ricorso che essi erano stati evidenziati dal Consulente tecnico d’ufficio, che indicava sia quello per la distanza dal fiume minore di 150 m di cui all’art. 146, comma 1, lett. c), del d.lgs. 490/99 (cfr. pag. 14 ultimo cpv. del ricorso), sia quello connesso imposto dalla fascia di rispetto ferroviario pari a 30 metri.
28.3. Non è dato comprendere, invece, non avendo il ricorrente fornito alcuna localizzazione sul punto (cfr. Cass. 1435/2013; id. 27568/2017) dove sarebbero state rilevate dal Consulente d’ufficio o in precedenza dedotte dal ricorrente la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE disposizioni a tutela della sicurezza idraulica di cui al richiamato R.D.523 del 1904 (cfr. pag. 16, terzo cpv.).
28.4. Ciò posto, la corte di merito, preso atto dei vincoli accertati dal C.t.u. e della prospettata irrilevanza degli stessi, ha statuito in conformità, evidenziando sia da un punto di vista astratto, sia da un punto di vista concreto (cfr. pag. 10, penultimo periodo) la giustificatezza della conclusione.
28.5. Ebbene, a fronte di tale, seppure sintetico, ma esplicito, riferimento ai vincoli svolto dalla corte d’appello nella sentenza impugnata, parte ricorrente non indica nel ricorso né nella eventuale memoria integrativa – posto che i controricorrenti hanno eccepito che si tratta di osservazioni svolte per la prima volta in questa sede – dove aveva svolto, in precedenza, le contestazioni diffusamente argomentate nel terzo motivo di ricorso.
28.6. Conseguentemente ed in via preliminare, assume rilevanza la mancata localizzazione RAGIONE_SOCIALE critiche in oggetto, tanto più che nella sentenza si dà atto RAGIONE_SOCIALE ulteriori e diverse osservazioni critiche svolte dalle altre parti alle conclusioni del C.t.u.
28.7. Inoltre, in aggiunta alla suddetta preliminare considerazione, che attiene all’ammissibilità della doglianza, deve osservarsi che la statuizione della corte territoriale circa l’irrilevanza in astratto ed in concreto dei predetti vincoli non è in contrasto con la giurisprudenza della Corte.
28.8. E’ stato infatti chiarito che in tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui, per effetto della realizzazione o dell’ampliamento di una strada pubblica (nella specie, di una autostrada), il privato debba subire nella sua proprietà la creazione o l’avanzamento della relativa fascia di rispetto, quest’ultima si traduce in un vincolo assoluto di inedificabilità che di per sé non è indennizzabile, ma che, in applicazione estensiva della disciplina in tema di espropriazione parziale, non esclude il diritto del proprietario di essere indennizzato per il deprezzamento dell’area residua mediante il computo RAGIONE_SOCIALE singole perdite ad essa inerenti, quando risultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa ed anche per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste (cfr. Cass. 10474/2020; id.13598/2020).
28.9. Come è stato già rilevato ad imporre questa soluzione è la disciplina dell’espropriazione parziale che postula che l’indennizzo riconosciuto al proprietario dall’art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non riguardi soltanto la porzione espropriata (quando questa vi sia), ma anche la compromissione o l’alterazione RAGIONE_SOCIALE possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l’esecuzione dell’opera pubblica influiscano
negativamente sulla parte residua (Cass. n. 20241 del 2017; id. 10747/2020).
28.10. Con riguardo sempre al rilevato vincolo della fascia di rispetto ferroviario la statuizione della corte di merito trova conferme anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha sostenuto che se pure il vincolo di rispetto stradale impone la inedificabilità nella fascia individuata come vincolata, non impedisce invece che la medesima area possa essere considerata utile ai fini del computo della superficie minima richiesta per l’edificabilità dalle norme tecniche di attuazione (Consiglio di Stato, Sez.IV, 31.1.2005 n.253).
28.11. In tale prospettiva la corte di merito, a pagina 10, richiamando la consulenza tecnica, ha affermato che i vincoli erano irrilevanti perché non interferivano in astratto con le possibilità edificatorie e soprattutto in concreto non incidevano a fronte della estensione del terreno e della cubatura realizzabile, evidentemente ragionando sulla scorta della illustrata considerazione che se è vero che sulla fascia di rispetto non si può assolutamente costruire, della sua superficie si può tener conto ai fini della volumetria costruibile.
28.12. In altri termini, secondo la corte d’appello ed il C.t.u. su quel terreno si poteva sfruttare tutta la cubatura senza costruire materialmente sulla fascia di rispetto, sfruttandolo così al massimo RAGIONE_SOCIALE sue potenzialità come edificabile.
28.13. Si tratta da questo punto di vista di un accertamento di fatto, immune da vizi in diritto, che la ricorrente non aggredisce in modo convincente.
28.14. Peraltro, come pure osservato nella relazione del C.t.u. (recepita dalla corte d’appello) e di cui parte ricorrente dà atto, il vincolo per la distanza dal fiume ex art. 146, comma 1, lett. c), d.lgs. 490/1999 costituisce un vincolo tutore e non inibitorio, il
quale comporta, non l’inedificabilità assoluta bensì il rilascio di nullaosta paesaggistico da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in quanto volti a censurare il medesimo capo dell’ordinanza impugnata.
29.1. Il censurato vizio di mancanza od illogicità della motivazione deve essere rigettato.
Sebbene sia vero che il giudice del merito si sia discostato dalle risultanze del C.t.u. utilizzando, ai fini della valutazione dell’eventuale deprezzamento RAGIONE_SOCIALE aree residue, lo stesso criterio differenziale per calcolare l’indennità relativa al minor valore dei terreni parzialmente soggetti all’espropriazione, questo rientra nella sua facoltà e la corte di merito ha puntualmente argomentato le ragioni di tale discostamento ed ha tenuto debitamente in conto la presenza della fascia di rispetto stradale qualificando come terreni agricoli quelli la cui estensione risultante all’esito del procedimento espropriativo rende il terreno inidoneo all’edificazione (cfr. pagg. 1114 dell’ordinanza impugnata).
Il sesto motivo è assorbito, in quanto presuppone una rideterminazione dell’indennità di esproprio, stante l’infondatezza ed inammissibilità dei primi cinque motivi sin qui esaminati.
In conclusione il ricorso è respinto e in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite nella misura rispettivamente liquidata come in dispositivo.
31.1. Sono compensate le spese con la società RAGIONE_SOCIALE tenuto conto che in gran parte essa ha aderito al ricorso di NOME e ha resistito solo al primo motivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite a favore RAGIONE_SOCIALE controricorrenti NOME e NOME COGNOME e liquidate in euro 15.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi e a favore del controricorrente NOME COGNOME, liquidate in euro 17.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre per entrambe le parti 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Spese compensate nei rapporti tra la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione