Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3294 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3294 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
sul ricorso 20079/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO – ricorrente – contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE CASTELLABATE
– intimato – avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 107/2024 depositata il 9.2.2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE ricorre a questa Corte onde sentir cassare l’impugnata ordinanza con la quale la Corte di appello di Salerno, da essa attinta in opposizione alla stima dell’indennità di esproprio deter-
minata dal Comune RAGIONE_SOCIALE per l’acquisizione di alcune aree di proprietà dell’opponente da destinarsi alla realizzazione di un RAGIONE_SOCIALE scolastico sportivo, ha respinto la proposta opposizione sul rilievo della natura conformativa del vincolo di destinazione impresso sulle aree di interesse dall’ente territoriale mediante le varianti apportate al PRG approvate con delibere comunali n. 41 del 2.12.2018 e n. 2 del 15.3.2019, che avevano mutato la destinazione urbanistica delle particelle 1699 e 1700, originariamente collocate in zona “edilizia agevolata e convenzionata”, parificandole alle altre particelle oggetto di esproprio, tutte ricadenti in zona F4 “attrezzature pubbliche”.
Il proposto ricorso si vale di un solo motivo illustrato pure con memoria. Non ha svolto attività processuale l’intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo di ricorso allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 19, 32, comma 1 e 37 TUE e dell’art. 2 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 in cui il decidente sarebbe incorso nell’atto di qualificare l’impresso vincolo di destinazione, risultante dalla citate delibere municipali, come avente natura conformativa, piuttosto che espropriativa, e ciò benché per effetto dell’approvazione del progetto definitivo dell’intervento deliberata in data 28.4.2016, a cui avevano fatto seguito le delibere già citate, non si fosse proceduto alla zonizzazione dell’intero territorio comunale, ma si fosse proceduto ad imporre un vincolo particolare incidente su beni determinati, che andava perciò inteso come preordinato alla relativa espropriazione, con la conseguenza che l’indennizzo doveva essere commisurato al valore edificatorio dell’area, quale risultante prima dell’apposizione del vincolo in questione.
Il motivo si sottrae al richiesto scrutinio di legittimità in quanto la questione che con esso si solleva non consta che sia stata previa-
mente esaminata dal giudice di merito, né l’illustrazione che se ne fa nel motivo soddisfa il presupposto dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, atteso che la ricorrente non precisa dove e quando la questione in parola sia stata sottoposta al vaglio del giudice gravato.
Non dubita in principio il collegio che, stante la distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi risultante dal diritto vivente, effettivamente l’ iter procedimentale di cui si ripercorrono i passaggi nel ricorso possa condurre a qualificare, sul presupposto che in base allo art. 19 TUE l’approvazione del progetto definitivo comporti una variante urbanistica e determini perciò una localizzazione lenticolare dell’opera pubblica, il vincolo così imposto come avente natura espropriativa, ma di ciò non vi è traccia nella precedente fase del giudizio, non solo perché la CTU, a cui si è riportato il decidente, non ne fa cenno, limitandosi a registrare le sole variazioni intervenute con le delibere 41/2018 e 2/2019 senza che dette allegazioni sollevassero l’opposizione della ricorrente, ma perché neppure l’ordinanza -che alla CTU, si è detto, si uniforma -mostra di essere stata sollecitata a prendere posizione sul punto. Ed è allora agevole rammentare, da un lato, che secondo uno stabile insegnamento di questa Corte «non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito» ( ex plurimis, Cass., Sez. I, 25/10/2017 n. 25319), in quanto il giudizio di cassazione «ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte» ( ex plurimis, Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787); così come dall’altro si impone pure di considerare alla luce di questo rilievo che il motivo non è neppure autosufficiente, laddove al contrario, sia pure nella più misurata accezione autorizzata dal caso COGNOME (Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950), è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto,
onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ” ex actis ” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» ( ex plurimis, Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME