Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1182 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 36643 del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
Comune di Catanzaro , cod. fisc. e p.iva. n. 00129520797, con sede in Catanzaro, presso la Casa Comunale sita in INDIRIZZO, INDIRIZZO, in persona del Sindaco e l.r.p.t., NOME COGNOME rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), che rappresentano e difendono l’Ente locale in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso ed in forza di Deliberazione della Giunta Comunale n. 470 del 25 novembre 2019, con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., sia le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria, sia le notificazioni ad istanza di parti private, tramite posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi inseriti nel Reginde: saverioEMAIL
EMAIL certificata.comune.catanzaroEMAILit; EMAIL certificata.comune.catanzaro.it , intendendo la parte avvalersi della facoltà di eleggere domicilio presso gli indirizzi di posta elettronica certificata suddetti, come consentito dalla predetta norma del Codice di rito, in alternativa all’elezione di domicilio nel Comune di
Roma; si indica, altresì, il seguente numero di fax presso cui effettuare le notifiche in caso di non funzionamento dell’indirizzo PEC: 0961.881294.
Ricorrente
contro
Curatela fallimento RAGIONE_SOCIALE (Fallimento N.39/1995 del Tribunale Civile di Catanzaro), (Partita lva P_IVA) in persona del Curatore e legale rappresentante p.t., prof. Avv. NOME COGNOME (C. F. CODICE_FISCALE rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del GO del 2.12.2019 e procura speciale in calce al ricorso dall’Avv. NOME COGNOMEcod. Fiscale CODICE_FISCALE con il quale domicilia in Roma, INDIRIZZOa presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2, cod. proc. civ. di Cancelleria al numero di fax NUMERO_TELEFONO oppure all’indirizzo P.E.C. EMAIL
Controricorrente Ricorrente incidentale
nonché
COGNOME NOME, NOME .
Intimati
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Catanzaro n° 1275 depositata il 30 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .-Il 7 aprile 2014 veniva depositata presso il Comune di Catanzaro, ente espropriante, la stima relativa ai lavori di riqualificazione dell’area industriale dimessa, cosiddetta ex INDIRIZZO, di Catanzaro Lido resa da due soli tecnici, geometra NOME COGNOME e architetto NOME COGNOME.
Il 17 novembre 2016 -dopo che il Comune aveva annullato in autotutela tale valutazione e disposto procedersi alla ricostituzione del collegio tecnico -veniva trasmessa al Fallimento RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, proprietario, una seconda stima a firma di tre tecnici, architetto NOME COGNOME, dottor NOME COGNOME e ingegner NOME COGNOME.
2 .- La Curatela fallimentare proponeva opposizione e la Corte d’appello di Catanzaro con l’ordinanza indicata in epigrafe, dopo aver disposto c.t.u., decideva la causa stabilendo (per quello che qui ancora rileva) che il valore dei cespiti nel frattempo espropriati era pari ad euro 1.048 mila.
Preliminarmente la Corte respingeva l’eccezione del fallimento ricorrente, secondo la quale la seconda stima sarebbe invalida, perché successiva ad una prima valutazione dello stesso compendio immobiliare, mai opposta dal Comune, benché annullata in autotutela dallo stesso.
Infatti, dal testo di legge (artt. 21, commi 3, 4, 5, 11, e 54 d.P.R. n° 327/2001) emergeva che la stima -alla cui mancata opposizione le norme fanno conseguire la determinazione definitiva dell’indennità di esproprio era soltanto quella resa dalla terna dei tecnici nominati ai sensi del citato art. 21: dunque, la mancata opposizione alla prima stima non aveva prodotto l’effetto invocato dalla Curatela -di ritenere definitivamente determinata l’indennità di espropriazione.
La Corte respingeva, inoltre, l’ulteriore eccezione preliminare di nullità della c.t.u., questa volta sollevata dal Comune, in quanto, contrariamente a quanto dedotto da quest’ultimo, nella relazione dell’ausiliario era riportata la presenza del difensore dell’Ente territoriale, avvocato NOME COGNOME nel corso del primo sopralluogo.
Inoltre, dopo il deposito della relazione era stato assegnato alle parti un termine per note e un ulteriore termine per repliche e
quindi era stata disposta la convocazione del c.t.u. per chiarimenti, poi forniti con relazione del 7 marzo 2019, cui era infine seguito un ulteriore termine per note: donde il pieno rispetto del contraddittorio e dei principi di Cass. 21984/2018.
Nel merito, la Corte recepiva la c.t.u., che aveva esaminato e disatteso tutte le osservazioni dei c.t.p., concludendo -in base al metodo del valore di trasformazione dei suoli -che essi avessero un valore finale di euro 1.048 mila calcolato alla data del decreto di esproprio del 20 novembre 2012, previo abbattimento del rischio idraulico da R3 a R2 mediante la costruzione di una barriera protettiva contro il rischio di esondazione del limitrofo torrente INDIRIZZO.
La somma così liquidata costituiva un debito di valuta, con la conseguenza che la rivalutazione monetaria non poteva essere accordata in via automatica, ma imponeva al titolare del bene di proporre la domanda di ristoro del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., allegandone le circostanze necessarie e fornendone la relativa prova: adempimento cui la Curatela non aveva dato corso.
3 .- Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Catanzaro in base a tre motivi.
Resiste il fallimento RAGIONE_SOCIALE che propone ricorso incidentale in base a cinque mezzi.
NOME ed NOME COGNOME sono rimasti meramente intimati.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo il Comune deduce, ai sensi dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115, 116, 62, 194 cod. proc. civ. e 92 disp. att. cod. proc. civ.,
nonché violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo ex art. 111 Cost.
Il c.t.u. non avrebbe inviato alle parti la bozza di relazione e chiamato a rendere chiarimenti non avrebbe inviato nemmeno la bozza di tale risposta: a fronte di tali vizi procedurali, tempestivamente eccepiti dal Comune, la Corte non avrebbe rinnovato la consulenza.
5 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto non si confronta né con la parte di motivazione dell’ordinanza con la quale è stato accertato, tramite la stessa relazione del c.t.u., che all’inizio delle operazioni peritali, fissato per il 19 giugno 2017 ore 15:00, era presente ‘ l’avvocato NOME COGNOME procuratore di parte appellata (Comune di Catanzaro) ‘, né con le successive ragioni di rigetto dell’eccezione in esame, con le quali la Corte ha ben chiarito che, nonostante il mancato invio della bozza di relazione, il contraddittorio sugli esiti dell’elaborato tecnico era stato ben assicurato con lo scambio di successive memorie autorizzate.
Quindi, per ciò che concerne la doglianza relativa al mancato avviso del tempo e del luogo di inizio delle operazioni peritali, il vizio è insussistente, in ragione della presenza del difensore del Comune al sopralluogo del 19 giugno 2017; per ciò che concerne, invece, il mancato invio della bozza, la Corte ha fatto corretta applicazione del principio enunciato da Cass., sez. 6-L, 11 settembre 2018, n° 21984, citata in motivazione), in base alla quale la nullità relativa, derivante dal mancato invio della minuta alle parti, è suscettibile anche di sanatoria, potendo il contraddittorio sui risultati dell’indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione stessa, in modo da potere comunque, all’esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell’art. 196 cod. proc. civ., ossia valutare la necessità o l’opportunità di assumere chiarimenti dal
c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente.
6 .- Col secondo mezzo il ricorrente, in base all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 (T.U.E.), anche in relazione all’art. 113 cod. proc. civ. ed all’art. 142 del D.lgs. n° 43 del 22 ottobre 2004, nonché violazione della disciplina concernente le espropriazioni per pubblica utilità.
Il c.t.u. avrebbe attribuito all’area una caratteristica edificatoria nonostante la presenza di vincoli (distanza mare, distanza fiume, distanza dai binari, vincolo ambientale) risultanti dalle certificazioni catastali, tra i quali solo l’ultimo potenzialmente eliminabile.
7 .- Il mezzo è inammissibile, per più ragioni.
Esso, in sostanza, si traduce in una critica alla consulenza tecnica, senza considerare che il vizio della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è denunciabile in sede di legittimità solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza applicata al caso concreto, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta conclusione, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice ( ex multis : Cass., sez. 3, 11 dicembre 2023, n° 34395, i cui principi, sebbene enunciati in un caso di c.t.u. sul danno alla persona, sono applicabili anche alla presente fattispecie).
Peraltro, la critica alla c.t.u. è stata condotta senza indicare il luogo ed il tempo processuali in cui sono state presentate le osservazioni al consulente ed alle quali non sarebbe stata data risposta o sarebbe stata data risposta illogica o contraria ai principi della scienza applicata al caso concreto: lacuna che si concreta in un
ulteriore profilo di inammissibilità per mancanza di autosufficienza del ricorso (art. 366, primo comma, n° 6, cod. proc. civ.).
8 .- Col terzo motivo il Comune si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ.
In particolare, la Corte -premesso che il compendio immobiliare era pervenuto in proprietà a Ciat s.p.a. con rogito del 7 dicembre 1976 per il prezzo di lire 66 milioni, pari ad oggi ad euro 150 mila o, nella più benevola delle ipotesi, ad euro 280,3 mila -avrebbe omesso di esaminare siffatte evidenze istruttorie, nonché la domanda incidentale di riduzione dell’indennità.
9 .- Motivo inammissibile al pari dei precedenti, dato che esso non è sussumibile sub n° 5 dell’art. 360.
Infatti, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come avvenuto nella presente ipotesi), benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Peraltro, neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma (Cass. Su, 27 dicembre 2019, n° 34476, con menzione di altri precedenti).
10 .-Si passa ora all’esame del ricorso incidentale.
Col primo motivo di ricorso incidentale la Curatela denuncia, ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la violazione o la falsa applicazione degli art. 54 e 21 d.P.R. n° 327/2001, per avere ritenuto ammissibile la ripetizione della procedura prevista dal citato art. 21 a distanza di un anno e sei mesi dal deposito della prima stima operata dal Collegio arbitrale nominato e composto dai due tecnici nominati, dal Comune di Catanzaro e dalla Curatela, regolarmente depositata presso l’Ente espropriante in data 7 aprile 2014 e non impugnata nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito.
Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, la nomina del terzo tecnico sarebbe solo eventuale e la stima redatta da due soli periti sarebbe pienamente valida, con conseguente onere di opporla nel termine di legge.
Col secondo mezzo incidentale , sempre sulla base dell’art. 360 n° 3 del codice di rito, la Curatela lamenta la violazione o la falsa applicazione degli art. 54 e 21 T.U.E., poiché l’ordinanza indicata avrebbe ritenuto illegittima la prima perizia di stima, sebbene definitiva e non impugnata nei termini di legge.
12 .- Con la terza doglianza incidentale il fallimento denuncia, ex art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38 T.U.E., per avere la Corte di Appello determinato erroneamente il valore di mercato dell’immobile oggetto di esproprio senza: 1) applicare il metodo di stima sintetico-comparativo o altro metodo scientifico; 2) considerare le potenzialità edificatorie dell’area alla luce della normativa urbanistica vigente; 3) valutare le migliorative destinazioni d’uso dell’immobile in ragione della sua collocazione al momento dell’immissione in possesso.
In particolare, il metodo sintetico-comparativo sarebbe quello che più di ogni altro risponde ai criteri di legge e comunque, a prescindere dal metodo adottato, la valutazione del compendio non terrebbe conto 1) dei valori OMI degli immobili; 2) che l’esproprio era parziale e non totale; 3) della maggiore cubatura edificabile in base all’art. 5, secondo comma, lettera f), della legge reg. Calabria n° 21/2010 (cosiddetto ‘ Piano casa ‘); 4) delle concrete possibilità di sfruttamento dell’area, sita a Catanzaro Lido, avente vocazione turistica, alberghiera e commerciale, anche per studenti; 5) della illogicità ed antieconomicità dell’operazione descritta dal c.t.u., con la quale veniva data agli immobili una destinazione urbanistica che non era espressione della massima redditività possibile, ossia quella del ‘ Piano casa ‘, da ottenere, oltretutto, mediante demolizioni e ricostruzioni dei medesimi manufatti, mentre un
operatore economico avrebbe proceduto alla ristrutturazione, con costi decisamente più bassi.
Col quarto motivo incidentale la Curatela si duole, in base all’art. 360 n° 5 cod. proc. civ. dell’insufficiente motivazione in ordine alla richiesta di indennità per l’occupazione temporanea, non avendo considerato, la Corte, che il decreto di esproprio non indicava correttamente le particelle oggetto di espropriazione, sicché non era opponibile al proprietario al fine del computo della relativa indennità dovuta ai sensi dell’art. 22bis , quinto comma, del d.P.R. n° 327/2001.
Col quinto mezzo incidentale proposto ex art. 360 n° 3 cod. proc. civ. il fallimento lamenta l’illegittimità dell’ordinanza per violazione dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, per aver riconosciuto gli interessi compensativi anziché gli interessi moratori e per aver escluso la rivalutazione monetaria.
11 .-Il ricorso incidentale ha perso efficacia a seguito dell’inammissibilità di quello principale (art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.).
18 .- Alla soccombenza del ricorrente principale segue la sua condanna alla rifusione delle spese in favore del controricorrente, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 1.043 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace quello incidentale tardivo. Condanna il Comune di Catanzaro a rifondere alla Curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00 per
compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma l’8 gennaio 2025, nella camera di consiglio