Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21866 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21866 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 19582/2020
promosso da
Comune di Brindisi , in persona del sindaco pro tempore , rappresentat o e difeso dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso il dott. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME , in qualità di procuratore speciale di NOME COGNOME rappresentati e difesi d all’ avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO in virtù di procure speciali in atti;
– controricorrenti- e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ; avverso la sentenza n. 422/2020 della Corte d’ appello di Lecce, pubblicata l’08/05/2020 , notificata il 21/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME conveniva in giudizio il Comune di Brindisi e la RAGIONE_SOCIALE davanti alla Corte di appello di Lecce, per la determinazione dell’indennità di espropriazione a lui spettante, a seguito del decreto di esproprio del 15/12/2004, relativo al terreno di 480 mq di cui alla particella 155 foglio 54, compreso in un’ area oggetto di convenzione di lottizzazione e destinato alla realizzazione di un impianto di sollevamento liquami.
La Corte d’appello , con sentenza n. 411/2013, determinava in € 11.692,00 l’indennità spettante, condannando il Comune di Brindisi , quale beneficiario dell’espropriazione, a depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma residua dovuta.
Avverso tale decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di impugnazione.
Questa Corte, con ordinanza n. 6259/2018 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6259 del 14/03/2018) ha accolto solo la cesura contenuta nel terzo motivo di ricorso, con la quale era stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’ art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 32, 37, 39, 40 d.P.R. n. 327 del 2001 e 19, comma 2, l.r. Pugliese n. 3 del 2005, per avere la Corte d’appello ritenuto la natura edificabile del terreno, malgrado l’accertamento della destinazione urbanistica “F4” al momento dell’esproprio e della conformazione “scoscesa” dei terreni, inseriti nell’alveo attivo del canale Palmarini-Patri, ritenuto la natura edificabile dell’area.
Sul punto, la Corte di cassazione ha statuito come segue: « … Questa Corte ha già chiarito che, in base al criterio di edificabilità legale (posto dall’art. 5-bis, co 3, della L. n. 359 del 1992, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui agli artt. 32 e 37 del D.P.R. n. 327 del 2001), un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici
(Cass. 7987/2011; Cass. 9891/2007; Cass. 3838/2004; Cass. S.U. nn. 172 e 173/2001), e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Nella fattispecie, la circostanza, evidenziata dalla Corte d’appello, in riferimento al terreno in oggetto, comunque ricompreso in “zona F”, secondo cui la natura edificatoria deriverebbe dal fatto che gli interventi previsti in sede di pianificazione territoriale avrebbero potuto esser realizzati anche da privati, non risulta corretta. Invero, seguendo tale impostazione, il fatto che l’intervento edilizio possa avvenire ad opera di privati finirebbe per diventare l’unico requisito necessario e sufficiente a conferire il carattere di edificabilità al terreno, che resta, invece, oggettivamente inserito in una zona non edificatoria (rientrante nell’ambito di quelle che il D.M. 2 aprile 1968, art. 2, include, appunto, fra “le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”) (Cass. 12818/2016). Inoltre, in relazione all’inclusione dell’area nella sottozona “F4”, destinata a “parchi urbani e rispetto assoluto”, risulta erronea anche la ravvisata sussistenza di un vincolo espropriativo, di cui non tener conto a fini indennitari, sul rilievo che le possibilità di iniziative del privato, in astratto consentite, sarebbero di fatto insussistenti avuto riguardo alla “irrisorietà degli indici” (pag. 10 della sentenza). La Corte territoriale, infatti, ha, in concreto, fatto discendere la natura espropriativa del vincolo dall’essere stato con esso imposto un vincolo d’inedificabilità, dato questo ininfluente ai fini della distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi (Cass. 3620/2016; Corte Cost.179/1999), atteso che non sono espropriativi quei vincoli che non si risolvono nemmeno in una
sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo, al contrario, la realizzazione dei previsti interventi anche ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, e quindi senza necessità di previa espropriazione del bene. Non sono espropriativi quei vincoli urbanistici che importano una destinazione realizzabile “ad iniziativa privata o promiscua pubblica-privata”, mentre lo sono quelli che incidono “a titolo particolare su beni determinati e comportanti inedificabilità assoluta” (Corte Cost. n. 179/1999). 5. Alla luce delle su esposte considerazioni, respinti i primi due motivi, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, quanto al vizio di violazione di legge, con assorbimento del vizio motivazionale, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà a determinare l’indennità, tenendo conto delle obiettive caratteristiche dell’area. Il giudice del rinvio liquiderà, inoltre, le spese del presente giudizio di legittimità.»
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME riassumevano il giudizio e, costituitosi il Comune, senza disporre una nuova CTU la Corte d’appello determinava in € 21.252,00 l’indennità spettate agli attori .
La Corte territoriale ha, in particolare, ritenuto che «ai fini dell ‘applicazione del principio espresso dalla S.C. , torna utile la consulenza d’ufficio a firma dell’ing. COGNOME secondo cui le possibilità legali di edificazione nella zona che qui interessa sono limitate alle tipologie e quantità previste dagli artt. 8 e 49 della NTA, tenuto conto che, alla data del decreto di espropriazione, nella zona F vigevano più regimi di tutela e di vincoli, come precisati nel certificato di destinazione e negli allegati versati in atti dalla difesa del Comune alla cui stregua, sulla superficie di mq 483 di cui al suolo in questione, nell’ambito di una pianificazione particolareggiata esecutiva, sarebbe possibile una edificazione di 483 mc, con la precisazione che sulla valutazione dell’area incide anche la sua adiacenza ad aree urbanizzate. Per
determinare il valore di mercato dell’area in questione il CTU ha adottato il criterio sintetico-comparativo, commisurandolo alle sue specifiche possibilità di edificazione e, in considerazione dei vincoli e della giacitura orografica, ridotto il valore di mercato accertato per le aree con elevate possibilità di edificazione, ne ha stimato il valore, alla data del decreto di esproprio, in € 40,00/mq per una indennità di espropriazione di complessivi € 19,320,00 cui deve aggiungersi l’incremento del 10% in ragione dell’art. 37, co. 2, del d.P.R. 327/2001, per un totale di € 21.252,00#, in quanto inferiore agli otto decimi di € 19.320,00 l’indennità offerta di € 2.377,58 attualizzata alla data del decreto di espropriazione (15.12.2004).»
Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di censura.
Gli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME quest’ultima in p ersona del procuratore speciale NOME COGNOME si sono difesi con controricorso.
Il ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62, comma 2, 68, comma 1, 72 comma 1, d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013, della delibera di Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 25 gennaio 2017- p rot. n. 1318 del 26.1.2017, degli artt. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n. 150 del 2011 e 54, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001, degli artt. 158 e 161 c.p.c. nonché dell’art. 114 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, c.p.c.
Il ricorrente ha prospettato la nullità della sentenza impugnata, per il vizio di costituzione della Sezione Promiscua della Corte d ‘a ppello di Lecce, che ha deciso la sentenza impugnata, avendovi partecipato il Giudice ausiliario, dott. NOME COGNOME peraltro con funzione di
estensore, nonostante, ai sensi dell ‘ art. 62, comma 2, d.l. n. 69 del 2013, conv. in l. n. 98 del 2013, il Giudice ausiliario non potesse fare parte del collegio giudicante, quando la Corte d’appello decide in unico grado, come nella specie, in cui si controverte in tema di opposizione alla stima e determinazione dell’indennità di esproprio.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. nonché degli artt. 32, 37, 39 e 40 d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorrente ha rilevato che la sentenza impugnata è stata emessa nel giudizio di rinvio, conseguente alla decisone della Corte di cassazione che aveva annullato la prima pronuncia della Corte d’appello , perché il Giudice a quo aveva erroneamente considerato che il terreno ablato avesse natura edificatoria e possibilità legali di edificazione, mentre, invece, esso, tipizzato F4, con destinazione a parchi urbani e zone di rispetto, non aveva possibilità legali di edificazione in quanto conformato e vincolato a una destinazione esclusivamente pubblicistica.
Secondo il Comune, violando il principio di diritto e comunque non attenendosi a quanto statuito nel provvedimento di cassazione e rinvio, la Corte d ‘a ppello ha nuovamente determinato tale indennità riferendosi esclusivamente alle “possibilità legali di edificazione”, richiamando la CTU dell ‘ ing. Mangia del 07/11/2001, espletata nel primo giudizio davanti alla Corte d’appello, interamente fondata sull’assunto della natura edificatoria dell’area e delle legali possibilità di edificazione da parte del privato, con valutazione del cespite in base a parametri esclusivamente rapportati al valore di mercato di immobili e aree edificabili situati in zona B2 di completamento, non omogenei a quelli F4, di cui faceva parte il terreno ablato.
Sempre con il secondo motivo di censura è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 1, n. 4,
c.p.c. per motivazione ‘ apparente ‘ e con “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto che il Giudice del rinvio, da un lato, ha affermato di dare applicazione a quanto statuito dalla Corte di cassazione, tenendo conto delle obiettive caratteristiche dell’area, dall’altro, per compiere tale valutazione ha affermato di considerare le possibilità legali di edificazione nella zona di interesse (sottozona F4), commisurando il valore di mercato alle specifiche possibilità di edificazione e riducendo il valore di mercato accertato per le aree con elevate possibilità di edificazione, rimandando alla CTU del 07/11/2011, su cui si era fondata la prima pronuncia, poi annullata dalla Corte di cassazione.
Il Comune ha rilevato che, nella sentenza gravata, non vi è nessuna argomentazione in relazione a quali caratteristiche obiettive fossero state considerate e in quale rapporto esse si trovassero con la ribadita ma illegittima ed erronea – possibilità legale di edificazione dell’area, espressamente cassata dalla Corte di cassazione.
In sintesi, per il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è apparente, perché non vi sono argomentazioni che consentono di comprendere effettivamente il ragionamento del Giudice a quo in rapporto con il decisum dato dalla sentenza di cassazione con rinvio, né sono spiegate le ragioni per cui è stata confermata la natura edificatoria dell’area, quando sulla non edificabilità si era ormai formato il giudicato interno.
Secondo il Comune, inoltre, sussiste il vizio di motivazione della sentenza anche sotto il profilo dell’inconciliabilità delle affermazioni in essa contenute, poiché i due elementi di valutazione sopra richiamati sono assolutamente antitetici nella fattispecie, tenuto conto che, secondo la Corte di cassazione, le obiettive caratteristiche dell’area erano date dalle connotazioni fattuali e giuridiche di un bene che non aveva natura edificatoria né possibilità legali di edificazione, mentre le
possibilità legali di edificazione considerate dal Giudice nella sentenza impugnata erano antitetiche al regime fattuale e obiettivo, su cui l’indagine avrebbe dovuto compiersi.
Secondo il ricorrente, la Corte d ‘ap pello non ha motivato affatto sulle obiettive caratteristiche dell’area, perché si è limitata a ritenerle coincidenti con le possibilità edificatorie espresse nella CTU, compiendo un salto logico che rende irriducibile e impossibile il confronto tra due affermazioni e tra dati antitetici ed eterogenei fra loro.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. nonché del principio generale del divieto di reformatio in peius in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3 e 4, c.p.c.
Il ricorrente ha evidenziato che la sentenza impugnata ha determinato l’indennità di esproprio in € 21.252,00, in un importo, cioè, maggiore di quello determinato in € 11.692,00 con la sentenza n. 413/2011, cassata con rinvio dalla Corte di cassazione, sebbene gli espropriati non avessero impugnato la prima decisione, avendo proposto ricorso per cassazione solo il Comune di Brindisi, censurando che il Giudice a quo avesse determinato l’indennità considerando edificabile legalmente il terreno ablato. In sede di rinvio, dunque, tale indennità avrebbe dovuto essere determinata, tenendo conto delle obiettive caratteristiche dell ‘ area, con esclusione delle possibilità legali di edificazione del bene. La Corte d’appello ha , invece, rideterminato l ‘ indennità riprendendo lo stesso importo calcolato nella sentenza cassata, senza operare la riduzione del 40% operata nella prima decisione, pronunciando in maniera più sfavorevole al Comune di quanto abbia deciso nella prima sentenza cassata, così determinando una reformatio in peius rispetto all’importo di €.11.692,00, che invece non poteva essere superato in sede di rinvio, stante il consolidamento sul punto per il mancato ricorso in cassazione dei resistenti avverso tale capo della sentenza n. 411/2013.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Occorre tenere presente che la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale illustrata nel motivo con sentenza n. 41/2021, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 d.l. n. 60 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013, nella parte in cui non hanno previsto la loro applicazione fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall’art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017 (Corte cost., Sentenza n. 41 del 17/03/2021).
A fondamento della decisione, la menzionata Corte ha affermato che l’articolo 106 Cost. – secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari ‘per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli’ – permette solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti (d’appello o di cassazione). Pertanto, l’istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti d’appello, nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l’articolo 106 Cost.
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme indicate, la Corte costituzionale ha, però, ritenuto necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale.
È stato così indicato il termine previsto dall’articolo 32, primo periodo, d.lgs. n. 116 del 2017, di riforma generale della magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025.
Fino ad allora, la ‘temporanea tollerabilità costituzionale’ dell’attuale assetto è volta ad evitare l’annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d’appello dell’apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell’arretrato nelle cause civili.
Com’è noto, l’art. 62 , comma 2, d.l. cit., precisa che: «Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.»
La sentenza in questa sede impugnata è stata assunta nel giudizio di rinvio a seguito della decisione del giudice di legittimità, successiva alla pronuncia di annullamento adottata da questa Corte di cassazione nei confronti di una sentenza pronunciata in unico grado dalla Corte d’appello .
La censura è stata formulata senza tenere conto di tale circostanza, e cioè che la pronuncia impugnata è stata adottata all’esito di un giudizio di cassazione, che ha portato all’annullamento della statuizione per prima assunta.
Si tratta di un giudizio rescissorio, che segue quello operato dalla Corte di cassazione, avviato per il compimento degli accertamenti in fatto che il giudice di legittimità non può compiere, conseguenti all’annullamento della pronuncia di merito già assun ta, e impugnata per cassazione, tant’è che, ove tali accertamenti in fatto non siano necessari, la Corte di legittimità può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito la vertenza, senza alcun rinvio.
S ebbene l’art. 394 c.p.c. stabilisca, in via generale, che nel procedimento di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al Giudice al quale la Corte ha rinviato la causa, tuttavia, la stessa disposizione reca norme peculiari, specificando in particolare che le parti, le quali conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza della cassazione.
Tali speciali caratteristiche hanno portato gli interpreti a definire il giudizio di rinvio come un giudizio chiuso (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 29879 del 27/10/2023).
La statuizione del giudice di legittimità delimita, infatti, l ‘ oggetto del giudizio in questione e, in caso di violazione di legge, indica anche il principio di diritto da applicare alla fattispecie.
Nel giudizio di rinvio, dunque, viene meno la ratio che presiede al divieto di assegnazione del giudice ausiliario al procedimento di unico grado, e cioè la mancanza di una sentenza già adottata prima che la Corte di appello decida sulla vertenza, poiché tale giudizio costituisce la fase rescissoria del giudizio di impugnazione per cassazione, che presuppone, anzi, l’adozione di una precedente statuizione a definizione di un precedente giudizio di merito.
A nulla rileva il richiamo operato dal ricorrente alla circolare del CSM sulla predisposizione delle tabelle relative al triennio interessato dalla pronuncia impugnata, la cui valenza, ai fini interpretativi è neutra, tenuto conto che l’art. 193 di detta Circolare non fa espresso riferimento ai limiti all’applicazione dei Giudici ausiliari nei giudizi della Corte d’appello, quando è adita ai sensi dell’art. 392 c.p.c.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata è stata assunta nel giudizio di rinvio, introdotto a seguito della decisione di questa Corte, che ha cassato la prima decisione della Corte d’appello proprio con riferimento alla valutazione sull’edificabilità del terreno in questione .
Questa Corte ha affermato il principio, in questa sede non più contestabile, secondo cui le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), come nel caso di specie, ove l’area era compresa nella zona “F4”, destinata a “parchi urbani e
rispetto assoluto”, con la precisazione che l’inserimento in tale zona non costituisce un vincolo espropriativo ma conformativo.
La determinazione dell’indennità non ha tenuto conto di tali indicazioni e ha operato la determinazione dell’indennizzo in modo del tutto sganciato dalla connotazione dell’area quale area compresa in zona F4 (parchi urbani e rispetto assoluto).
4. Anche il terzo motivo è fondato.
Proprio con riferimento alla determinazione dell’indennità di esproprio, questa Corte ha affermato che, in relazione al carattere dispositivo dell’impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento all’iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell’impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di impugnazione e non può quindi dare luogo ad una reformatio in peius in danno di quest’ultimo (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4087 del 22/03/2001; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 28/01/2005 sempre in tema di determinazione dell’indennità di espropriazione; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10996 del 14/07/2003, ove la S.C. ha precisato che il divieto della reformatio in peius , cui è tenuto il giudice del rinvio, va commisurato solo al risultato ultimo cui concretamente approda la sua pronuncia, ma non agli elementi di calcolo utilizzati per giungere a tale risultato finale).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha violato il principio sopra richiamato, poiché, adita in sede di rinvio, ha liquidato un importo maggiore in favore dei controricorrenti, rispetto a quello liquidato nella pronuncia cassata, senza che questi ultimi avessero proposto impugnazione per cassazione contro detta pronuncia, che ha comportato un rinvio prosecutorio (e non restitutorio) del procedimento.
In conclusione, deve essere accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso e, respinto il primo, la sentenza deve essere cassata con rinvio
alla Corte d’appello di Lecce, chiamata a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso e, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, chiamata a statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile