Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4098 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4098 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3698/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
nei confronti
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
nonchè
COMUNE DE L’AQUILA,
-intimato-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1113/2019 depositata il 24/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A seguito del terremoto che ha colpito nell’aprile 2009 la citt à de l’Aquila e le zone limitrofe, il Commissario Straordinario della Protezione Civile, avvalendosi dei poteri previsti dal DPCM del 6.4.2009, ha individuato con decreto le aree da occupare e da espropriare destinate alla realizzazione del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, relativo alla costruzione dell’edilizia residenziale nelle aree site in L’Aquila colpite dagli eventi sismici. In particolare, tale decreto: a) ha prodotto l’effetto della imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione; b) ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ivi previste; c) è valso anche come decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici.
Con ricorso del 2.4.2014 le sig.re NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietarie di alcuni terreni siti in L’Aquila, località Coppito, utilizzati per la realizzazione del progetto case, hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di L’Aquila la RAGIONE_SOCIALE e il Comune RAGIONE_SOCIALE L’Aquila chiedendo la determinazione giudiziale dell’indennità di occupazione d’urgenza e di espropriazione.
In particolare, le attrici hanno esposto: a) che le offerte di indennità provvisoria (€90.525,50, quanto all’indennità di espropriazione, ed €34.924,36, quanto all’indennità di occupazione), ricevute il 2.2.2014, erano state determinate sulla base della classificazione urbanistica antecedente alla data del 6.4.2009 secondo la zonizzazione del vecchio PRG del 1975, anziché di quella vigente alla data dei decreti di esproprio del 4.5.2015, senza dunque tener conto delle mutazioni di fatto delle
effettive destinazioni urbanistiche acquisite per effetto dei vari provvedimenti legislativi succedutisi e delle mutazioni urbanistiche della città fino ad allora intervenute, dovendosi dette aree considerare edificabili per le opere ivi realizzate e anche perché, già in precedenza, per la loro posizione a ridosso del limite delle aree di sviluppo programmato, avevano la piena vocazione edificatoria e di espansione; b) che il valore al mq dei terreni in questione era di € 180,00 .
La C orte d’Appello di l’Aquila , con sentenza n. 1113/2019, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:
-in ossequio all’art. 2, co. 6, d.l. 39/2009, convertito in legge 77/2009, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, doveva tenersi conto delle destinazioni urbanistiche che i beni espropriati avevano alla data 6.4.2009 e non di quelle che essi avevano acquisito per il solo effetto della localizzazione dei moduli abitativi provvisori, pur dovendosi quantificare le indennità medesime con riferimento alla data del decreto di esproprio;
-anche dall’analisi dei lavori parlamentari in sede di conversione del d.l. 39/2009, emergeva che la ratio dell’inciso finale dell’art. 2, co. 6, d.l. 39/2009 (aggiunto dalla legge di conversione 77/2009) era quello di neutralizzare le variazioni urbanistiche dipendenti unicamente dall’evento sismico, onde evitare casuali ed irrazionali locupletazioni ed altrettante casuali e irragionevoli disparità di trattamento tra proprietari di aree inserite nei provvedimenti di localizzazione e proprietari di aree simili non inserite in quei provvedimenti;
-l’art. 2, co. 6, d.l. 39/2009 costituiva una parziale eccezione alla regole generale posta dall’art. 32 d.p.r. 327/2001, nella parte in cui quest’ultimo àncora la ricognizione legale del bene per la determinazione delle indennità espropriative all’epoca di realizzazione dell’effetto ablatorio, ma risponde alla stessa logica di
fondo sottesa alla generale esclusione degli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e di quelli connessi alla realizzazione dell’opera prevista, nonché all’ulteriore generale esclusione delle modifiche delle caratteristiche del bene sopravvenute all’avvio del procedimento espropriativo. Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’Appello ha condiviso le conclusioni del CTU, secondo cui le particelle oggetto di causa, secondo le previsioni del PRG del 1975, risultavano comprese in Zona Agricola di Rispetto Ambientale di cui all’art. 63, co. 2, delle NTA , eccetto un’esigua porzione rientrante in Zona a Verde pubblico attrezzato normato all’art. 29 , ed ha respinto il ricorso, atteso che l’indennità di espropriazione determinata secondo le argomentazioni suesposte era pari a € 86.583,50, somma inferiore a quella offerta a titolo di indennità provvisoria dall’Ente espropriante.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la sig.ra NOME COGNOME affidandolo ad un unico articolato motivo.
La RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio con controricorso.
Il Comune del l’Aquila non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ stata dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2 commi 6 e 8 D.L. 6.4.2009 n. 39, 32 comma 1 D.P.R. n. 327/2001, 37 comma 3° D.P.R. n. 327/2001.
Lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nel determinare l’indennità di esproprio sulla base della destinazione urbanistica antecedente il 6.4.2009, anziché di quella vigente alla data dei decreti di esproprio (emessi negli anni 2014/2015).
In particolare, ad avviso della ricorrente, la decisione della Corte d’Appello è errata alla luce delle seguenti considerazioni:
l’art.2, comma 6, d.l. 39/2009, in quanto norma speciale, deve essere interpretato restrittivamente e quindi assume rilievo ai soli
fini della indennità provvisoria di esproprio (e non di quella definitiva), vale solo ed esclusivamente nei confronti del Commissario delegato (e non del giudice) ed è applicabile solo nella fase amministrativa (e non nella fase di determinazione giudiziale dell’indennità);
l’accertamento della destinazione urbanistica esperito con riferimento ad un momento troppo risalente nel tempo: b.1) rischia di assumere a riferimento un momento antecedente la variante e l’avvio del procedimento di esproprio, non più attuale ; b.2) viola i principi stabiliti da Corte Cost. n. 442/1993 e la relativa giurisprudenza della Cassazione, perché la verifica così effettuata si fonda su caratteristiche pregresse non più attuali, dando luogo ad una indennità di esproprio del tutto astratta ed avulsa dall’effettivo valore di mercato del bene ablato;
la discriminazione tra terreni resi edificabili (perché inclusi dalla variazione della destinazione urbanistica) e terreni rimasti non edificabili è determinata non solo dalle scelte accidentali imposte dalla urgente necessità di far fronte alle esigenze abitative a seguito del sisma, ma anche comunemente dalla ordinaria ed ordinata programmazione urbanistica del territorio;
se nelle ipotesi di straordinaria e somma urgenza, previste per occupazioni in via di fatto, l’art. 2, co. 8, d.l. 39/2009 prevede che l’indennità di esproprio debba essere determinata in misura corrispondente al valore venale del bene (art. 42 bis, co. 3, d.p.r. 327/2001) e che, a tal fine, devono essere considerate le possibilità legali di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio (art. 37, co. 3, d.p.r. 327/2001), a maggior ragione, lo stesso principio deve valere anche per le ipotesi di urgenza ‘ordinaria’ prevista dall’art. 2, co. 6, d.l. 39/2009, previste per occupazioni legittimamente disposte perché giustificate ed autorizzate previa emissione del provvedimento di localizzazione e del verbale di immissione in possesso.
Va preliminarmente osservato che le ricorrenti hanno dichiarato di aver notificato il ricorso alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE solo per esigenze di integrità del contraddittorio e di voler comunque abbandonare ogni domanda nei confronti della stessa Amministrazione.
La RAGIONE_SOCIALE ha preso atto della volontà espressa dalle ricorrenti, ha, a sua volta, dichiarato il proprio difetto di interesse a contraddire al ricorso ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere (senza condanna alle spese).
Alla luce di quanto dichiarato dalle ricorrenti e dalla RAGIONE_SOCIALE, con riferimento a queste parti processuali, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza alcuna statuizione sulle spese.
Con riferimento alla pretesa svolta dalle ricorrenti nei confronti del Comune di l’Aquila, il ricorso non è fondato.
Va osservato che, a seguito dell’udienza pubblica del 9.6.2023, questa Corte ha pronunciato la sentenza n. 20655/2023 (massimata) nonchè le sentenze nn. 24759/2023, n. 24746/2023, n. 24687/2023, n. 20673/2023, n. 20670/2023, n. 20669/2023, n. 20663/2023, n. 20662/2023, n. 20660/2023, n. 20382/2023, n. 20378/2023 (non massimate), con le quali è stato enunciato il seguente principio di diritto: ‘ In tema di interventi urgenti conseguenti al sisma nella Regione Abruzzo, ai fini della determinazione dell’indennità per le occupazioni d’urgenza e per le eventuali espropriazioni attuate in forza del piano approvato dal Commissario straordinario, l’art. 2, comma 6, del d.l. n. 39 del 2009, conv. con modif. in l. n. 77 del 2009, si interpreta nel senso che il momento rilevante per la determinazione del valore del bene immobile coinvolto va individuato nella data del sisma e non in quella, successiva, di emissione del decreto di esproprio, in quanto la disposizione – avente natura speciale e derogatoria rispetto alla
norma generale contenuta nell’art. 32 del d.p.r. n. 327 del 2001 retrodatando la determinazione di siffatto valore mira ad evitare che lo stesso possa essere influenzato, in aumento, proprio dalla eccezionale esigenza di unità abitative conseguenti al sisma e dalla decisione di destinare l’immobile al soddisfacimento di tale pubblico interesse, così evitando ingiuste locupletazioni’ .
Questo Collegio condivide pienamente il percorso argomentativo di tutte le sentenze sopra indicate -cui si riporta integralmente, che fa proprio e costituisce parte integrante della presente sentenza a norma dell’art. 118 comma 1° disp. att. cod. proc. civ. intendendo dare continuità all’indirizzo interpretativo, peraltro già affermatosi presso questa Corte di legittimità anche in occasione di precedenti eventi sismici.
In particolare, la giurisprudenza di questa Corte non ha mostrato dubbi in ordine alla coerenza della soluzione qui adottata anche con riferimento all’analoga previsione normativa contenuta nell’art.13 del citato d.l. 79 del 1968, in relazione alla quale è stato ripetutamente affermato che per le espropriazioni necessarie per la ricostruzione degli abitati colpiti dal terremoto del Belice del gennaio 1968, l’art. 13 del decreto legge 27.2.1968 n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18.3.1968 n. 241, l’indennità di esproprio è determinata «nei modi previsti dalla legge 25.6.1865 n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell’evento sismico», con ciò intendendo evitare che nella stima dei terreni espropriati si potesse tener conto delle fluttuazioni di valore causate dal predetto evento calamitoso, allo scopo di impedire agli espropriati, in conformità del principio fondamentale espresso dall’art. 41 della legge n. 2359 del 1865, di approfittare degli aumenti di valore avuti dai loro terreni per effetto della stessa espropriazione e dei fatti per i quali è stata voluta (Cass. n. 5637/1983; n. 14562/2000; n. 6195/1981; n. 1311/1980).
Infine, norma di contenuto analogo -avente natura speciale e derogatoria rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 32 del d.p.r. n. 327 del 2001 – a quello della norma di cui è causa, di cui la ricorrente denuncia l’errata interpretazione, è l’art.10, comma 4 del d.l. 83 del 22.6.2012 ( in relazione all’evento sismico che ha colpito l’Emilia -Romagna nel 2012), laddove è stato parimenti disposto che l’indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione dovessero essere determinate dai Commissari delegati entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 29.5.2012.
La coerenza del legislatore nel disciplinare nello stesso modo situazioni omogenee va di pari passo con l’uniformità dell’indirizzo interpretativo seguito da questa Corte.
Non si liquidano le spese di lite, non essendosi il Comune di L’Aquila costituito in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra la ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE.
Rigetta il ricorso nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE‘Aquila.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 24.1.2024