Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10653 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10653 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22188/2019 R.G. proposto da:
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente principale – contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO IN
-intimati- nonchè proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente incidentale – contro COMUNE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
e contro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO
-intimati-
E
sul ricorso iscritto al n. 22579/2019 R. G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COMUNE di RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
Ricorsi n. 22188/2019 e n. 22579/2019, riuniti all’adunanza camerale del 28 settembre 2022, avverso le SENTENZ1(; £ di CORTE 2 › D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 117/2016, depositata il COGNOME 2016, e n. 1543/2019, depositata il 08/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Con delibera consiliare n.2005/54 del 2/5/2005, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE approvò un intervento urbanistico nel quartiere San Paolo, anche al fine dell’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio.
All’esito di successiva gara, il 19/2/2007 venne stipulato tra il RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) il contratto di concessione contenente piena delega per l’esercizio dei poteri espropriativi.
In data 26/4/2007 la società emise il decreto di esproprio in favore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, beneficiario dell’espropriazione, ed in danno delle proprietarie RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), fissando l’indennità provvisoria e disponendo l’occupazione dei beni, poi iniziata il 7/5/2007.
Il 12/6/2008 la DEC ordinò alla società RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), beneficiaria in sua vece del contratto di concessione, di depositare presso la Cassa DD.PP. la somma di euro 455.070,02=, fissata quale indennità provvisoria, in favore dell’espropriata RAGIONE_SOCIALE e di euro 103.432,68=, in favore
dell’espropriata RAGIONE_SOCIALE, come poi avvenuto prima del giudizio, come si evince dalla stessa sentenza n.117/2016 (fol.3).
La stima dell’indennità definitiva di esproprio nella misura di euro 4.549.487,00= in favore di RAGIONE_SOCIALE e di euro 1.684.900,00= in favore di RAGIONE_SOCIALE, conseguita all’accertamento collegiale ex art. 21 d . P. R. n.327/2001, comunicato il 21/1/2009 ad RAGIONE_SOCIALE, autorità espropriante subentrata a RAGIONE_SOCIALE, venne da questa ritenuta eccessiva e fatta oggetto di plurime opposizioni dinanzi alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
2.- In un primo giudizio di opposizione alla stima promosso da RAGIONE_SOCIALE – iscritto al n.224/2009 – in merito alla stima relativa alla proprietà immobiliare di RAGIONE_SOCIALE, si costituirono:
la proprietaria espropriata RAGIONE_SOCIALE, che eccepì la tardività dell’opposizione e la carenza di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE e chiese in via riconvenzionale il pagamento di una eventuale indennità maggiore, nonché interessi e rivalutazione;
la concessionaria RAGIONE_SOCIALE, che aderì alle contestazioni di RAGIONE_SOCIALE negando di essere tenuta al pagamento di somme poiché l’unica titolare passiva del debito era appunto RAGIONE_SOCIALE.
Espletata una prima CTU estimativa, la Corte di appello respinse, con sentenza non definitiva n.244/13, le eccezioni relative alla ritualità della domanda principale e di quella riconvenzionale, nonché alla carenza di legittimazione attiva di RAGIONE_SOCIALE e dispose la prosecuzione del giudizio.
3.- In un secondo giudizio di opposizione alla stima promosso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – iscritto al n.239/NUMERO_DOCUMENTO – in merito alla stima della proprietà immobiliare di RAGIONE_SOCIALE, si costituirono:
la proprietaria espropriata RAGIONE_SOCIALE, che sostenne l’esattezza della stima e chiese in via riconvenzionale il pagamento di una maggior somma;
la concessionaria RAGIONE_SOCIALE che aderì alle contestazioni del RAGIONE_SOCIALE, negando di essere tenuta al pagamento di somme poiché l’unica titolare passiva del debito era divenuta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
l’autorità espropriante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aderì all’opposizione proposta dal RAGIONE_SOCIALE e, per il caso della sua infondatezza, contestò la giurisdizione e chiese in via riconvenzionale la “revisione del piano economico e finanziario fissato in concessione”.
Espletata una prima CTU estimativa, la Corte di appello ritenuta la giurisdizione ordinaria e l’inammissibilità dell riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, respinse, con sentenza non definitiva n.203/2013, le eccezioni relative alla ritualità dell domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE e dispose la prosecuzione del giudizio.
4.- In un terzo giudizio di opposizione alla stima promosso dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, – iscritto al n.240/2009 – in merito alla stima, ritenuta eccessiva, della proprietà immobiliare di RAGIONE_SOCIALE, si costituirono:
la proprietaria espropriata RAGIONE_SOCIALE che eccepì la tardività dell’opposizione e la carenza di legittimazione attiva del RAGIONE_SOCIALE, assumendo nel merito le medesime posizioni della causa n.224/2009;
la concessionaria RAGIONE_SOCIALE e l’autorità espropriante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che assunsero le medesime posizioni della causa n.239/2009.
Espletata una prima CTU estimativa, la Corte di appello ritenuta la giurisdizione ordinaria e l’inammissibilità dell riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE, respinse, con sentenza non definitiva n.156/2013, le eccezioni relative alla ritualità dell domanda ed alla legittimazione del RAGIONE_SOCIALE e dispose la prosecuzione del giudizio.
5.- Riunite le tre cause, con la sentenza definitiva n. 117/2016, la Corte distrettuale decise tutte le opposizioni alla stima, dopo
avere preso atto che, nelle more, era stato respinto in via definitiva il ricorso proposto dinanzi al TAR avverso la legittimità della procedura ablatoria, ed avere disposto la rinnovazione delle CTU già espletate.
Per quanto interessa, quindi, dette anche atto che era stato proposto altro separato giudizio da RAGIONE_SOCIALE che aveva contestato l’eccessività della stima relativa a RAGIONE_SOCIALE, che, a sua volta, aveva proposto riconvenzionale.
Escluse, quindi, la legittimazione passiva di DEC – nei cui confronti aveva proposto domande solo il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE affermando che ai sensi dell’art.156, comma 1, del d.lgs. n.163/2006 «la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti l’amministrazione concedente» (fol. n.6 della sent. def.) e che ciò dimostrava l’univoca volontà della legge di attribuire alla società subentrante la titolarità esclusiva dei diritti e obblighi nascenti dall concessione.
Sempre per quanto ancora interessa, nel merito, esaminò la CTU espletata dall’ing. COGNOME ed osservò che, a fronte delle indennità provvisorie e definitive, determinate nel corso della procedura espropriativa, il CTU aveva proceduto a quantificato l’indennità di esproprio con riferimento «sia all’indice territorial vero e proprio di mc/mq 1,68 (rapporto tra volume complessivo del progetto e area del progetto comprendente anche aree appartenenti al RAGIONE_SOCIALE) sia all’indice di fabbricabilità di tipo territoriale di mc/mq 2,46, preferito dal CTU e dato dal rapporto tra volume approvato sulle sole aree espropriate e intera consistenza territoriale di tali aree. In tal modo è pervenuto ai seguenti importi, correlati ai due diversi parametri: per “RAGIONE_SOCIALE“, a complessivi euro 8.205.568,36= oppure euro 11.986.056,75=; per “RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE“, a complessivi euro 1.865.040,32= oppure euro 2.724.306,00=» (fol.7 della sent. def).
La Corte di appello rimarcò, quindi, che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva svolto specifiche doglianze in merito alle conclusioni rassegnate dal CTU. Disattese, infine, le critiche svolte dal RAGIONE_SOCIALE avverso le valutazioni compiute dal CTU adducendo la necessità di considerare i vincoli conformativi gravanti sui suoli, che sarebbero stati indebitamente trascurati dal CTU, in ragione della cui applicazione si sarebbe dovuto pervenire ad un minor indice territoriale di 1,36 mc/mq, ed affermò «il rilievo nonia pregio, se si considera da un lato che nella conclusionale datata 26/11/2015 la RAGIONE_SOCIALE lamenta che al contrario il CTU avrebbe indebitamente considerato (e non trascurato) i vincoli conformativi, a dire della società irreparabilmente scaduti, e dall’altro che lo stesso CT del RAGIONE_SOCIALE, pur nella veemenza delle sue osservazioni, si limitò durante le operazioni peritali a chiedere come potesse il CTU preferire l’indice di fabbricabilità di 2,46 ma non contestò affatto quello minore di 1,68; né ciò ha fatto dopo il deposito della relazione con le osservazioni riportate in conclusionale dal RAGIONE_SOCIALE, osservazioni che ribadivano le precedenti critiche ma non il profilo dei pretesi vincoli conformativi idonei a giustificare il parametro di 1,36» (fol 10/11 della sent. def.) Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di appello escluse, inoltre, la spettanza di indennità di occupazione o la possibilità di riduzione di un quarto prevista in caso di “riforma economico sociale”, convenendo anche sul punto con il CTU; respinse, infine, la richiesta di maggiorazione ex art.37 cod.proc.civ. del d.P.R. n.327/2001, perché proposta tardivamente, con la comparsa conclusionale.
6.- Conclusivamente, condivisi gli esiti della seconda CTU, la Corte di appello respinse le domande principali di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Quantificò l’importo dell’indennità di esproprio
spettante a RAGIONE_SOCIALE nella misura di euro 7.486.768,72=, oltre interessi, – considerato che questo era il limite massimo della domanda riconvenzionale proposta da RAGIONE_SOCIALE e che risultava inferiore agli importi, comunque, quantificati dal CTU, per cui non si rendeva necessario stabilire quale dei due indici indicati dal CTU fosse da ritenere congruo – ed ordinò ad RAGIONE_SOCIALE di provvedere al relativo deposito presso Cassa DD.PP., previa detrazione di quanto già versato.
Quanto all’indennità di esproprio richiesta da RAGIONE_SOCIALE, affermò che quest’ultima era pari a quella oggetto di stima amministrativa collegiale, che costituiva il limite massimo immediato della riconvenzionale, perché, comunque, inferiore alla quantificazione compiuta dal CTU e che ciò non rendeva necessario stabilire quale dei due indici indicati dal CTU fosse da ritenere congruo: rigettò, quindi, le contrapposte domande relative all’indennità di esproprio, assumendo che il relativo pagamento era avvenuto prima del giudizio (punto 5 del dispositivo).
In conclusione, affermò che l’indennità di esproprio da liquidare per RAGIONE_SOCIALE era pari a quella oggetto di stima amministrativa e che l’indennità di esproprio da liquidare per RAGIONE_SOCIALE era pari ad euro 7.486768,72=. Statuì, poi, in merito agli interessi, ove spettanti.
Puntualizzò che non vi era rischio di duplicazione di titoli in favore di RAGIONE_SOCIALE, non risultando il passaggio in giudicato della sentenza n.898/2015 resa dalla stessa Corte di appello (n.d.r. gravata dal ricorso per cassazione r.g.n.17705/2016).
Statuì, infine, che non andavano emessi ordini di pagamento nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in assenza di specifiche domande, anche se la sentenza aveva accertato il dovuto anche per il RAGIONE_SOCIALE, ritenuto legittimato a partecipare al giudizio al fine di far
valere il diritto soggettivo a non versare più di quanto dovuto in base alla legge (sent. non def. n.156/2013).
Da ultimo, statuì in ordine alla collocazione delle spese di lite.
7.- Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE propose giudizio per revocazione, con atto notificato in data 6 giugno 2016: la Corte barese dispose la sospensione del termine per impugnare in cassazione con provvedimento del 27 luglio 2016; il giudizio di revocazione venne definito con sentenza della Corte di merito n.1543/2019 pubblicata e comunicata 1’8 luglio 2019.
Il giudizio di revocazione è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 1543/2019 che ha accertato l’errore revocatorio ed ha ordinato alla sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (e non al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) di depositare in favore di RAGIONE_SOCIALE presso Cassa DD.PP. gli interessi legali sulla somma di euro 1.581.467,32=, corrispondente alla differenza tra l’ammontare di euro 1.684.900,00=, indennità di esproprio determinata ex art.21 cit. dal collegio dei periti, e la somma di euro 103.432,68=, già depositata prima del giudizio a titolo di indennità provvisoria.
Alla pubblicazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione è seguita l’introduzione dei ricorsi per cassazione qui in esame.
8.- (r.g.n. 22188/2019) – Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso con tre mezzi avverso la sentenza n.117/2013, riproposti anche avverso la sentenza n.1543/2019, quest’ultima pronunciata in sede di giudizio di revocazione della prima illustrato da memoria. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimaste intimate
RAGIONE_SOCIALE ha proposto successivo ricorso per cassazione con sei mezzi, corroborato da memoria, avverso le anzidette sentenze della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n.117/2016 e
n.1543/2019. Hanno replicato con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Sono rimaste intimate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
9.- (r.g.n. 22579/2019) – RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso con un mezzo per la cassazione della sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n.117/2016. RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono rimati intimati.
CONSIDERATO CHE:
10.- Preliminarmente va disposta la riunione ex art.335 cod.proc.civ. del procedimento n.22579/2019 al procedimento n. 22188/2019, poiché le impugnazioni in essi proposte riguardano tutte la sentenza n.117/2013, così come risultante all’esito del giudizio di revocazione conclusosi con la sentenza n. 1543/2019, anch’essa impugnata.
Inoltre, in applicazione del principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, la prima impugnazione, e cioè quella proposta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE identifica il ricorso principale e tutti i ricorsi successivi si convertono indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposti con atti a sé stante, in ricorso incidentale: tale principio non trov deroghe riguardo all’impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litisconsorte dell’impugnante principale e persegue il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, né nell’ipotesi in cui si intenda proporre impugnazione contro una parte non impugnante o avverso capi della sentenza diversi da quelli oggetto della già proposta impugnazione (Cass. n. 36057/2021; Cass. n.480/2020; Cass. n.5695/2015).
11.1. – Il ricorso incidentale svolto da RAGIONE_SOCIALE in sei motivi va esaminato con priorità per esigenze di carattere logico espositivo.
11.2.1.- Con il primo motivo si denuncia “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ..
Omessa pronuncia sulla domanda di RAGIONE_SOCIALE di condanna del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento (anche mediante deposito presso Cassa DD.PP.) delle somme di cui alla relazione peritale ex art. 21 d.P.R. n.327/2001 e/o delle maggiori o minori somme individuate, domanda formulata da RAGIONE_SOCIALE al punto 7 delle proprie relative conclusioni esposte nella comparsa di costituzione in primo grado e più volte reiterato nel corso del giudizio.”
La ricorrente censura la seguente statuizione “l’assenza di specifiche domande di pagamento contro il RAGIONE_SOCIALE induce a non emettere ordini di pagamento nei suoi confronti”, contenuta nella sentenza n.117/2016, statuizione ritenuta incensurabile in sede di giudizio di revocazione dalla sentenza n.1543/2019.
11.2.2.- Il primo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
La statuizione in questione non è riferita alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE. Invero, la frase è collocata nella parte della motivazione concernente la posizione di altro soggetto (RAGIONE_SOCIALE) ed è direttamente conseguente alla previsione della corresponsione di un importo ulteriore in favore di RAGIONE_SOCIALE, rispetto a quello già depositato; al contrario, relativamente alla domanda indennitaria proposta da RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello ha liquidato un importo pari a quello della stima amministrativa, assumendo che questo era stato già depositato (questione oggetto del secondo e terzo motivo di ricorso) ed ha rigettato le contrapposte domande relative all’indennità di esproprio dovuta a RAGIONE_SOCIALE (punto 5 del dispositivo).
11.3.1.- Con il secondo motivo si denuncia “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. Omessa pronuncia sulla domanda di RAGIONE_SOCIALE di condanna della società RAGIONE_SOCIALE a pagamento
(anche mediante deposito presso Cassa DD.PP.) delle somme di cui alla relazione peritale ex art. 21 d.P.R. n.327/2001 e/o delle maggiori o minori somme individuate, come richiesto da RAGIONE_SOCIALE al punto 7 delle proprie relative conclusioni formulate nella comparsa di costituzione in primo grado e più volte reiterato nel corso del giudizio.
La ricorrente deduce che su tale domanda la Corte di appello non si è pronunciata nella sentenza n.117/2016 e che, in sede di giudizio di revocazione, è stato violato l’art.112 cod.proc.civ. perché, invece di pronunciare su tutta la domanda, la Corte barese ha deciso solo sulla parte della domanda relativa agli interessi, continuando ad ignorare completamente la domanda formulata al punto 7 delle conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in primo grado.
11.3.2.- Con il terzo motivo si denuncia “Nullità per violazione e falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n.4, cod.proc.civ.. Motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria, perplessa e obiettivamente incomprensibile. Nullità per violazione e falsa applicazione del T.U. Espropri, d.P.R. n.327/2001, e segnatamente degli artt. 21, comma 12, in materia di deposito presso la Cassa DD.PP. dell’indennità determinata dal Collegio peritale nonché dell’art.54 in materia di determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione (anche in caso di conferma di quella amministrativa)”.
La censura concerne la statuizione con cui la Corte di appello, in sede di giudizio di revocazione, ha affermato che nel giudizio di opposizione alla stima, quale giudizio di autonoma quantificazione dell’indennità da parte del giudice, questi non può pronunciare condanna dell’espropriante al pagamento dell’indennità di esproprio, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso Cassa DD.PP. della differenza tra l’importo maggiore liquidato in sede
giudiziaria e quello fissato in sede amministrativa, anche ove l’opponente abbia chiesto la condanna al pagamento diretto, in applicazione dei principi generali previsti dagli artt. 48 e 55 dell legge n.2359/1865 (fol.4 della sent. n.1543/2019), puntualizzando che, nel caso di specie, non era stato ordinato alcun deposito in favore di RAGIONE_SOCIALE stante la coincidenza tra la stima giudiziale e quella amministrativa.
La ricorrente deduce che – a differenza di quanto affermato dalla Corte barese – non vi era stata coincidenza tra la stima amministrativa e quella giudiziale, essendo stata circoscritta solo la quantificazione nei limiti della prima per ragioni concernenti le domande proposte e che ai sensi dell’art.21, comma 12, del d.P.R. n.327/2001 avrebbe dovuto essere ordinato il deposito presso Cassa DD.PP. della somma capitale riconosciuta e non solo degli interessi, come affermato dalla Corte di appello in sede di giudizio di revocazione.
11.3.3.- Con il quarto motivo si denuncia “Nullità per violazione e falsa applicazione del T.U. Espropri, d.P.R. n.327/2001, art.54. Sostiene la ricorrente che, una volta investito della causa di opposizione alla stima, anche non specificata nel quantum, il giudice ha il potere dovere di procedere alla RAGIONE_SOCIALE e di ordinare il deposito presso la Cassa DD.PP.”.
La ricorrente si duole che le domande formulate al punto 7 delle rispettive conclusioni rese nelle memorie di costituzione nei giudizi di opposizione alla stima promossi da RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE non siano state prese in esame né nella sentenza n.117/2016, né nella sentenza n.1543/2019; sostiene di avere demandato all’A.G. l’accertamento della più giusta indennità dovuta e che, anche in assenza di richieste meglio specificate, l’A.G. – una volta investita – doveva procedere autonomamente alla
RAGIONE_SOCIALE del quantum, con tutti í poteri di indagine. Lamenta quindi la violazione dell’art.54 del TU Espropri.
11.3.4.- I motivi secondo, terzo e quarto, da trattare congiuntamente sono fondati nei sensi di seguito precisati.
Innanzi tutto, non vi è omessa pronuncia, perché la pronuncia c’è stata, anche se dall’esito opposto a quello auspicato dalla ricorrente.
Va osservato che la Corte di appello, nella sentenza n.117/2016, ha proceduto alla RAGIONE_SOCIALE dell’indennità in favore di RAGIONE_SOCIALE (anche se riconoscendola nella misura corrispondete a quanto stimato in sede amministrativa) ed avrebbe dovuto provvedere come per RAGIONE_SOCIALE, disponendo il deposito delle somme presso Cassa DD.PP., previa detrazione di quanto già versato, atteso che – come accertato dalla Corte di appello in sede di giudizio di revocazione, con la sentenza n.1543/2019, laddove riconosce la spettanza degli interessi – nella prima decisione la Corte li aveva esclusi «sul presupposto – pacificamente erroneoche vi fosse stato il deposito dell’intera indennità sin da prima dell’instaurazione del giudizio, essendo invece incontroverso che l’unica somma depositata anteriormente al giudizio fosse quella provvisoria”» (fol. 5) pari a euro 103,432,68=. Tuttavia, la motivazione risulta sul punto del tutto incongrua e apparente, poiché non è possibile seguire l’iter logico, né comprendere se e quali somme in sorta capitale la Corte di appello abbia accertato essere state effettivamente depositate e poste a disposizione della proprietaria espropriata rispetto all’indennità liquidatale ai sensi del’art.21 cit. e confermata dalla stessa Corte di appello, per cui la censura va accolta e le decisioni impugnate, in parte qua vanno cassate con rinvio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
11.3.5.-Va aggiunto che il giudice, nel liquidare l’indennità non è vincolato alla prospettazione di parte attrice, ma deve applicare i
criteri previsti dalla legge anche in assenza di contestazioni al riguardo; inoltre, la contestazione relativa alla validità del criterio RAGIONE_SOCIALE posto a base della domanda attrice non integra una eccezione in senso tecnico ma una mera difesa, non comportando l’allegazione di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa dedotta in giudizio, ma solo la contestazione della fondatezza in diritto della richiesta di controparte (Cass. Sez. U. n. 35/2001; Cass. n. 3191/2017; Cass. n. 4228/2021), per cui la Corte di appello erroneamente ha ritenuto di aderire pedissequamente alla RAGIONE_SOCIALE del CTU per assenza di contestazioni specifiche.
11.4.1. – Con il quinto motivo si denuncia “Nullità per violazione e falsa applicazione del T.U. Espropri, d.P.R. n.327/2001, art.54. e 37 (mancato riconoscimento dell’applicazione ope legis della maggiorazione del 10%, di cui all’art.37, comma 2, del d.R.P. n.327/2001)”.
11.4.2.- Il motivo è infondato perché non risulta, né il ricorso sul punto è sufficientemente specifico, che fosse stata formulata la relativa domanda nel termine perentorio di trenta giorni, previsto per la domanda di determinazione giudiziale dell’indennità dall’art. 54, comma 2, d.P.R. citato – nel testo previgente al d.lgs. n. 150 del 2011 -, poiché tale maggiorazione costituisce una componente della ridetta indennità (Cass. n. 7369/2021).
11.5.1.- Con il sesto motivo di chiede la rideterminazione delle spese di causa ex art.91 e ss. cod.proc.civ. e D.M. 10/3/2014.
11.5.2.- Il sesto motivo è assorbito dalla cassazione della sentenza n. 117/2016 e della sentenza n. n.1543/2019 nei sensi precisati.
12.1.- Il ricorso principale del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.117/2016 è svolto con tre mezzi.
12.2.1.- Con il primo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 37 del d.P.R. n.327/2001 e dell’art.17 della legge n.1150/1942, segnatamente per non avere applicato la Corte di appello le regole per la determinazione della indennità di esproprio in materia di piani di zona e piani per l’edilizia economica e popolare fissate dagli artt. 32 e 37 del d.P.R. n.327/2001, questione giuridica che sarebbe stata trascurata, nonostante fosse stata diffusamente esposta dal RAGIONE_SOCIALE nelle memorie conclusionali e nelle repliche.
La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito ha rigettato l’opposizione del RAGIONE_SOCIALE, osservando che il rilievo sollevato dal RAGIONE_SOCIALE con la conclusionale, circa la necessità di considerare i vincoli conformativi gravanti sui suoli in ragione dei quali si sarebbe pervenuti al minor indice territoriale di 1,36 mc/mq, era privo di pregio posto che il CT di parte del RAGIONE_SOCIALE si era limitato a contestare il maggior indice di 2,46 proposto dal CTU, ma non quello minore di 1,68, né ciò aveva fatto dopo il deposito della relazione con le osservazioni riportate nella conclusionale del RAGIONE_SOCIALE, osservazioni che non introducevano il tema dei pretesi vincoli conformativi,
12.2.2.- Con il secondo motivo di denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 37 del d.P.R. n.327/2001 e dell’art.17 della legge n.1150/1942.”
Il ricorrente si duole che, come già dedotto nelle memorie conclusionali e nelle repliche, non sia stato considerato il dato urbanistico conformativo relativo ai suoli per cui è causa, in ragione di atti amministrativi validi ed esistenti – come corroborato dal giudicato amministrativo (TAR Puglia n.1002/2013 e 1154/2013) rilevato dalla Corte barese, ma sia stato invece considerato il rapporto tra il volume dell’opera pubblica e le aree espropriate ovvero il rapporto tra il volume approvato sulle sole aree
espropriate e consistenza delle aree espropriate, in violazione dell’art.32 TUE.
Conclude il ricorrente, deducendo che – erronea e ingiusta la stima amministrativa ex art.21 TUE (sui criteri seguiti nella sua determinazione però nulla è detto) -la sentenza n117/2016 andava cassata nella parte in cui aveva rigettato la domanda del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (capo 5) e determinato in via giudiziale la misura dell’indennità in favore di RAGIONE_SOCIALE.
12.2.3.- I motivi sono fondati.
12.2.4.- La Corte d’appello parte dall’erroneo presupposto secondo cui, non avendo il RAGIONE_SOCIALE formulato specifiche doglianze in ordine al criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione adottato dal CTU, alle cui conclusioni la Corte d’appello si è pedissequamente riportata, tale criterio dovesse essere approvato tout court.
Per converso, da un lato, il giudice, nel liquidare l’indennità non è vincolato alla prospettazione di parte attrice, ma deve applicare i criteri previsti dalla legge anche in assenza di contestazioni al riguardo; dall’altro, la contestazione relativa alla validità del criter di RAGIONE_SOCIALE posto a base della domanda attrice non integra una eccezione in senso tecnico ma una mera difesa, non comportando l’allegazione di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo della pretesa dedotta in giudizio, ma solo la contestazione della fondatezza in diritto della richiesta di controparte (Cass. Sez. U. n. 35/2001; Cass. n. 3191/2017; Cass. n. 4228/2021).
12.2.5.- Nel caso di specie, la valutazione del CTU è errata in diritto.
Va fatta applicazione del principio secondo cui l’accertamento delle possibilità legali ed effettive di edificazione di un’area ai f della determinazione dell’indennità di esproprio va effettuato senza tenere conto delle varianti apportate allo strumento urbanistico
generale allo specifico scopo di realizzare l’opera che viene contestualmente approvata, giacché tali varianti costituiscono fonte di vincolo preordinato all’esproprio e pertanto non può, ad esse, essere riconosciuta alcuna incidenza in sede di accertamento della vocazione edificatoria dell’area (art. 32 del d.P.R. n. 327/2001). Deve, invece, ai predetti fini, attribuirsi rilevanza alle varia successive all’apposizione del vincolo espropriativo, e presenti al verificarsi della vicenda ablativa, le quali abbiano carattere conformativo, imponendo un vincolo di destinazione riguardante una generalità di beni e di soggetti (Cass. n. 5803/2021; Cass. n. 6635/2002). In tema di espropriazione per pubblica utilità, per individuare la qualità edificatoria dell’area, da effettuarsi in bas agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’espropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l’atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell’intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell’area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all’espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell’area (Cass. n. 207/2020). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
12.2.6.- Nel caso concreto, lo stesso CTU ha accertato che la variante al PRG ed al piano di zona 167, conseguente all’approvazione del progetto per la realizzazione di un centro assistenza anziani, si era tradotta nella rinnovata apposizione di vincoli preordinati all’esproprio, traducendosi in una «variante tematica e puntuale», della quale il CTU non poteva tenere conto ai fini della individuazione dell’indice di edificabilità dell’ar
determinato in 1,68 o in 2,46 al mq., in luogo di quello di 1,36 al mq., previsto dal suddetto piano di zona decaduto per la scadenza del periodo di efficacia.
12.2.7.- Ne consegue che – come correttamente evidenziato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – il criterio adottato dal CTU, e recepito in toto dalla Corte, è erroneo. Orbene, l’avvenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio rende l’area (e non la zona) priva di regolamentazione urbanistica, sicché, in tale ipotesi, non è consentito farne rivivere la condizione preesistente, ma opera la disciplina prevista per le cd. aree bianche di cui all’art. 4, ultim comma, della legge n. 10/1977, la quale, peraltro, non comporta un automatico riconoscimento della natura edificabile dell’area occupata, dovendo essere apprezzata la ricorrenza di tale carattere in base al criterio dell’edificabilità di fatto, che impone un metodo di valutazione incentrato sulla verifica della funzionalità dell’area i termini di naturale ed armonico completamento di quelle, ad essa contigue, che siano destinate all’edificazione in base alle scelte legislative ed a quelle pianificatorie dei Comuni (Cass. n.12268/2016). Ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione delle aree prive di pianificazione urbanistica, la stima non può risolversi in un mero esercizio qualificatorio dell’astratta natura dell’area, ma deve corrispondere all’effettivo valore di mercato di questa secondo le sue caratteristiche concrete espresse in termini monetari, desunte da taluni fatti-indice obiettivi quali, tra gli altri, la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edil raggiunto dalle zone adiacenti, l’esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, sicché, in detta situazione, trova applicazione il criterio – suppletivo in carenza di strumenti urbanistici e complementare agli effetti della determinazione del concreto valore dell’area – dell’edificabilità di Corte di Cassazione – copia non ufficiale
fatto, dovendo darsi rilievo all’attività edilizia legittimamen realizzabile in assenza di pianificazione urbanistica, a quella libera ed a quella consentita previo rilascio del permesso di costruire (Cass. n.10502/2019; Cass. n. 11360/2022).
Tali criteri dovranno essere adottati dal giudice di rinvio.
12.3.1- Con il terzo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art.54 del d.P.R. n.327/2001 per avere la CA rigettato l’eccezione sollevata dal RAGIONE_SOCIALE di tardività della opposizione alla stima proposta in via riconvenzionale da RAGIONE_SOCIALE“.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia ritenuto il termine decadenziale di 30 gg ex art.54 TUE (vigente al momento della stima peritale 9/12/2008) maturato – nella migliore ipotesi per RAGIONE_SOCIALE a far data dalla notifica dell’atto di opposizione avvenuta il 23/2/2009, tanto da risultare tardiva l’opposizione proposta il 29/6/2009 mediante domanda riconvenzionale.
12.3.2.- Il terzo motivo è infondato.
Come già affermato da questa Corte, nessun rilievo può assumere, l’avvenuto decorso del termine per l’opposizione alla stima, dal momento che la tempestiva proposizione della domanda ad opera di uno dei soggetti del rapporto espropriativo comporta il venir meno dell’efficacia vincolante della stima anche nei confronti degli altri, con la conseguenza che ciascuno di essi può legittimamente svolgere, in giudizio, le sue difese in ordine alla determinazione dell’indennità di esproprio. L’unica limitazione, per il convenuto, è rappresentata dalla necessità, in presenza di una stima a carattere definitivo, di formulare un’apposita domanda, da proporsi nelle forme e nei termini previsti per la domanda riconvenzionale, ove intenda ottenere la determinazione dell’indennità in misura inferiore (per l’espropriante) o superiore
(per l’espropriato) a quella liquidata in sede amministrativa (cfr. Cass. 7259/2022; Cass. n. 10668/2005).
12.4.1.- Il RAGIONE_SOCIALE svolge i medesimi motivi anche avverso la sentenza n.1543/2019, propugnando una decisione che non comporti un eventuale contrasto tra giudicati.
12.4.2.- Anche questi motivi sono fondati e vanno accolti nei limiti dell’accoglimento dei motivi svolti avverso la sentenza n.117/2016.
13.1.- Con l’unico motivo, la ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione della legge n.167/1962 in relazione all’art.17, comma 1, della legge n.1150/1942; dell’art.37, comma 5, della legge Regione Puglia n.56/1980, nonché degli artt.32 e 37, comma 3, del d.P.R. n.327/2001.
La ricorrente censura la decisione adottata con la sentenza n.117/2016 in merito alla quantificazione dell’indennità di espropriazione in favore di RAGIONE_SOCIALE, anche se contenuta – in ragione del carattere subordinato dell’opposizione alla stima svolta da quest’ultima- nella misura corrispondente a quella determinata dal Collegio peritale ex art.21 cit.
Segnatamente, la ricorrente osserva che il rigetto dell’opposizione da essa proposta, da parte della Corte di appello, riposa sulla ritenuta legittimità dei criteri adottati dal CTU, in COGNOME, alla cui relazione ha rinviato e ne deduce che in tal modo la Corte di merito ha implicitamente disatteso le censure svolte avverso i criteri di stima adottati dal Collegio peritale. Quindi l ricorrente rimarca che la decisione non è condivisibile laddove la Corte di appello ha sottolineato che le conclusioni del CTU non erano state oggetto di specifiche doglianze da parte dell’attrice, e osserva che il giudice ha il dovere di decidere la causa secondo diritto, a e che eventuali lacune difensive non lo esimono da ciò e
non consento il mero recepimento di una CTU, laddove la stessa sia viziata dall’assunzione di presupposti giuridici erronei.
La ricorrente, quindi, sostiene che il CTU (e la sentenza impugnata) è incorsa in errore perché, muovendo dal falso presupposto della avvenuta decadenza del vincolo conformativo, ha introdotto nell’analisi affidata dalla Corte di merito indici fondiar di edificabilità avulsi dal contesto normativo vigente, in quanto sarebbe pacifico che la suscettività edificatoria del suolo in esame è quella prodotta dall’indice territoriale espresso dal PDZ-Vincolo conformativo in questione, pari a 1,36 mc/mq, dovendosi viceversa prescindere dalle previsioni della variante puntuale – così peraltro definita nella stessa CTU.
13.2.- Il motivo, che propone questioni analoghe a quelle svolte da RAGIONE_SOCIALE nel quarto motivo e dal RAGIONE_SOCIALE nei suoi primi due motivi, è fondato e va accolto per le ragioni già esplicitate in precedenza.
14.- In conclusione, vanno accolti i motivi primo e secondo del ricorso principale proposto avverso le sentenze n.117/2013 e n.1543/2019 dal RAGIONE_SOCIALE, nei limiti di cui in motivazione, infondato il terzo; vanno accolti i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso le sentenze n.117/2013 e n.1543/2019, inammissibile il primo ed assorbito il sesto, nei limiti di cui in motivazione; va accolto ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n..117/2013; le decisioni impugnate vanno cassate nei limiti dell’accoglimento con rinvio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che deciderà attenendosi ai principi enunciati provvedendo anche sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie i motivi primo e secondo del ricorso principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avverso le sentenze n.117/2013 e
n.1543/2019 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, nei limiti di cui in motivazione, infondato il terzo;
Accoglie i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso le sentenze n.117/2013 e n.1543/2019, inammissibile il primo ed assorbito il sesto, nei limiti di cui in motivazione;
Accoglie il ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.117/2013;
Per l’effetto, cassa la sentenza n.117/2016 e la sentenza n.1543/2019 COGNOME della COGNOME Corte COGNOME di COGNOME appello COGNOME di COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME nei COGNOME limiti dell’accoglimento e rinvia alla medesima Corte in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il giorno 28 sette COGNOME e 2022.