Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34342 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2020
, proposto da
Comune RAGIONE_SOCIALE Canosa di Puglia (c.f.: NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Sindaco p.t., AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente ricorso rilasciata dal Dirigente del Settore LL.PP. manutenzione del comune di Canosa di Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 dello Statuto comunale, nonché in forza della deliberazione di G.C. n. 56 del 5.3.2020, dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, sulla INDIRIZZO (tel./fax: NUMERO_TELEFONO – p.e.c.: EMAIL).
Ricorrente
contro
COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA a Canosa di Puglia ed ivi residente alla INDIRIZZO – c.f. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (nato il DATA_NASCITA a Canosa di Puglia e residente a Sesto San Giovanni INDIRIZZO– alla INDIRIZZO
150 – c.f. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) del Foro di Trani, elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO (presso AVV_NOTAIO), come da procura speciale ad litem redatta su foglio separato ed allegata al ricorso in calce sì da costituirne parte integrante, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cancelleria al numero di fax NUMERO_TELEFONO o al seguente indirizzo di posta elettronico certificata: EMAIL.
Controricorrenti
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bari n° 350 depositata il 30 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- NOME COGNOME e NOME COGNOME -proprietari di due lotti di terreno siti nel Comune di Canosa di Puglia ed estesi, rispettivamente, 18.896 mq e 2.004 mq -chiedevano alla Corte d’appello di Bari la determinazione dell’indennità a seguito dell’esproprio dei loro suoli, utilizzati per realizzare l’urbanizzazione primaria e secondaria del Piano per gli insediamenti produttivi (PIP).
La Corte, disposta c.t.u., ne recepiva le conclusioni e -premesso che il consulente aveva correttamente adottato per la stima il metodo del valore di trasformazione -riteneva che i terreni valessero euro 26,31 al metro quadrato.
L’indennizzo spettante ai due ex proprietari -incrementato del 10% in applicazione dell’art. 37, secondo comma, del d.P.R. n° 327/2001 -era dunque pari ad euro 546.869,13 per COGNOME e ad euro 57.997,76 per COGNOME.
2 .- Ricorre per cassazione il Comune in base a cinque motivi, illustrati da memoria.
Resistono gli ablati, che concludono per la reiezione dell’impugnazione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 .- Col primo motivo (formulato ex art. 360 n° 5 cod. proc. civ.) l’Ente locale lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Il c.t.u., senza tener conto della stima resa dalla terna arbitrale nominata ex art. 21 d.P.R. n° 327/2001 (che aveva concluso per un valore di euro 17,472/mq), avrebbe adottato, quale metodo di determinazione del valore di trasformazione dei suoli, un applicativo web reperito in rete (denominato Cresme), che, tuttavia, individuerebbe il valore al metro quadrato dei fondi riferito alla costruzione di un capannone generico, mentre la stima andava fatta con riferimento ad un capannone specifico sito nel Comune di Canosa.
Il c.t.u., inoltre, avrebbe calcolato il costo di incidenza del suolo mediante il parametro dell’art. 36, settimo comma, del d.l. n° 223/2006, ossia applicando la percentuale del 20%, prevista -però -a meri fini fiscali e non a fini espropriativi.
Per i costi di urbanizzazione dei suoli il c.t.u. avrebbe abbattuto il valore forfettariamente del 10%, erroneamente applicando l’indice fondiario di edificabilità.
Il c.t.u., inoltre, avrebbe mantenuto ferme tali conclusioni nonostante le critiche mosse dal c.t.p. del Comune e la Corte, dopo aver chiesto chiarimenti, avrebbe fondato la decisione sul divisamento del suo Ausiliare, senza dar conto delle critiche mosse dal consulente del Comune e senza tenere conto delle criticità eviden-
ziate nell’ordinanza 15 gennaio 2019, con la quale vennero chiesti i chiarimenti al c.t.u.
Da qui l’omesso esame dei fatti indicati dal c.t.p. e l’apparenza della motivazione.
Col secondo motivo il Comune deduce, ai sensi dell’art. 360 n° 4 e 5, « omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Nullità della sentenza per motivazione “apparente” ».
Il c.t.p. del Comune avrebbe accertato il valore di trasformazione del suolo mediante alcuni preventivi della RAGIONE_SOCIALE, aventi ad oggetto la spesa occorrente per la costruzione di immobili prefabbricati adibiti a capannoni industriali, nei quali si esponevano costi unitari inferiori a quelli stimati dal c.t.u.
Ulteriori osservazioni erano state inoltre avanzate in ordine alle caratteristiche dell’opificio.
Tutte queste osservazioni erano state ribadite nel corso delle udienze davanti alla Corte d’appello, ma quest’ultima aveva aderito alle conclusioni del suo Ausiliare, senza esporre specifiche ragioni di dissenso dai rilievi avanzati dal Comune a mezzo del proprio c.t.p.
Da qui l’inadeguatezza motivazionale sconfinante in motivazione apparente.
4 .- I mezzi sono inammissibili.
È, infatti, noto (per tutte: Cass., sez. L, 12 aprile 2024, n° 9925) che -a seguito della riforma dell’art. 360 cod. proc. civ. introdotta con l’art. 54 del d.l. n° 83/2012 -la critica alla c.t.u. può avere ingresso in base all’art. 360 n° 5 cod. proc. civ. solo ove essa denunci un preciso fatto storico, sottoposto alla dialettica del contraddittorio dalla difesa, legale o tecnica, di natura decisiva, tale cioè da ribaltare o modificare significativamente l’esito della lite, che il consulente e, quindi, il giudice del merito abbia omesso di considerare.
La medesima critica può essere introdotta nel giudizio di legittimità anche in base all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., ma solo ove il giudice abbia completamente obliterato le specifiche censure della difesa (legale o tecnica) nel suo percorso motivazionale e sia, dunque, giunto alla decisione in base ad una motivazione apparente, in quanto mancante di uno snodo logico essenziale.
Tale ultima ipotesi, tuttavia, non ricorre quando il giudice abbia menzionato nella motivazione i rilievi critici mossi alla consulenza d’ufficio, dichiarando nondimeno di aderire comunque alle determinazioni dell’Ausiliare; oppure, a maggior ragione, quando il c.t.u. abbia risposto nella relazione finale alle osservazioni formulate dalle parti nel corso delle indagini.
Ora, sol che si legga la motivazione dell’ordinanza qui gravata, si può agevolmente constatare che il c.t.u. aveva replicato alle osservazioni del c.t.p. del Comune in punto di idoneità dell’applicativo web a calcolare il valore unitario (al mq) di un capannone sito in Canosa di Puglia, facendo osservare che il software utilizzato dava la possibilità di scegliere la regione ed il comune di collocazione di tale ipotetico capannone.
L’ordinanza impugnata dà poi conto della scelta del c.t.u. di utilizzare, per stabilire l’incidenza del suolo, il parametro previsto dall’art. 36, settimo comma, del d.l. n° 223/2006 e della sostanziale correttezza di tale criterio (da considerare non come parametro fisso, ma come limite minimo della valutazione), sia perché previsto dalla legge, sia perché pertinente, essendo utilizzato da alcuni Comuni per il calcolo dell’IMU sulle aree edificabili.
Su questo specifico punto, replicato nel quarto motivo di ricorso, si rimanda inoltre a quanto esposto al successivo paragrafo 7.
Anche l’abbattimento forfettario del 10% per l’urbanizzazione dei fondi è stato considerato sia dal c.t.u. nella sua relazione, che dalla Corte nella motivazione.
Ed anche per questo profilo, oggetto del quinto mezzo, si rimanda a quanto verrà aggiunto al successivo paragrafo 9.
Dunque, è evidente che, da un lato, non sussiste il vizio di carente motivazione, in quanto la Corte ha preso in esame tutte le questioni dedotte dal Comune e che, dall’altro, le critiche alla consulenza mosse con i mezzi in esame si risolvono in censure alle scelte insindacabili fatte dal giudice del merito di aderire alle conclusioni del proprio Consulente, il quale ha risposto alle osservazioni dei c.t.p. di parte comunale.
Giova, peraltro, aggiungere che la Corte ha tratto conferma della corretta stima dei terreni anche dal confronto dei risultati forniti da altro applicativo (DEI della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE) e dai valori forniti dall’RAGIONE_SOCIALE), cui -com’è noto ( ex multis Cass., sez. trib., 9 febbraio 2018, n° 3197) può farsi ricorso unitamente ad altri elementi indiziari di giudizio: passaggi logici che non risultano nemmeno censurati dai mezzi in esame, donde un ulteriore motivo di loro inammissibilità.
Quanto, infine, alle proposte della RAGIONE_SOCIALE (società che costruisce capannoni prefabbricati), oggetto del secondo motivo, il mezzo è del pari inammissibile, posto che anche in questo caso il c.t.u. ha fornito i chiarimenti tenendo conto delle osservazioni del c.t.p. comunale (come riferisce il controricorso alle pagine 19-20) e che la Corte, sebbene senza citare espressamente in ordinanza le due proposte commerciali, ha aderito alle conclusioni del proprio Ausiliare: sicché, ancora una volta, non sussiste alcun vizio di carente motivazione o di omesso esame di fatti decisivi.
4 .- Col terzo motivo l’Ente locale denuncia, ancora, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ed insufficienza della motivazione.
La Corte avrebbe tratto il convincimento della correttezza della stima del c.t.u. dal fatto che il geom. COGNOME, componente della terna di stimatori ex art. 21 del d.P.R. n° 327/2001 nominato dal
Comune, aveva presentato due atti di compravendita di capannoni industriali nei quali il valore unitario era, rispettivamente, di euro 500,00 e 518,00, dunque assolutamente prossimo a quello indicato dal c.t.u.
A tale conclusione la Corte sarebbe giunta omettendo, però, di considerare il fatto decisivo che le due compravendite riguardavano capannoni industriali siti in Canosa di Puglia, in zona PIP ‘ D6 ‘ e non, invece, in zone PIP ‘ D2 ‘, come i suoli degli ablati.
5 .- Il motivo è inammissibile.
Anche a tacere del fatto che l’indicazione dei due comparabili venne fatta dal Comune tramite il suo tecnico nominato nella terna arbitrale ex art. 21 del d.P.R. n° 327/2001 (sicché l’eccezione è sollevata contra factum proprium , ponendosi in contraddizione con il proprio precedente comportamento), va preliminarmente osservato che la questione della diversa zona nella quale erano posti gli immobili oggetto dei due rogiti di compravendita non risulta menzionata dalla sentenza gravata.
Ed è noto che, quando siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto non trattato), il ricorrente, in osservanza del principio di specificità dei motivi e a pena di inammissibilità, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo e secondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n° 23745).
La carenza di tale indicazione rende il motivo inammissibile.
Peraltro, dalle allegazioni difensive del controricorso (pagine 1617) si apprende che il c.t.u. aveva replicato alle osservazioni del c.t.p. del Comune, a seguito della produzione dei due atti di compravendita sopra indicati, con la conseguenza che la Corte territoriale ha correttamente aderito alle conclusioni del proprio Ausiliare,
senza che fosse necessario argomentare ulteriormente in ordine alla questione posta dal c.t.p. dell’Ente locale ( ex multis : Cass., sez. I, 16 novembre 2022, n° 33742): ne discende che il motivo si appalesa inammissibile anche per tale ulteriore ragione.
6 .- Col quarto motivo -formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 3 cod. proc. civ. -il Comune lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 36, settimo comma, del d.l. 4 luglio 2006 n° 223.
La Corte territoriale, per desumere il valore del suolo dal valore dell’ipotetico fabbricato edificabile sul lotto, avrebbe applicato il coefficiente del 20%, previsto da tale norma, che, tuttavia, riguarderebbe solo la materia fiscale e non quella delle espropriazioni per PU.
7 .- Il mezzo -che nella sostanza replica una doglianza già formulata col primo motivo e sopra respinta -è inammissibile, in quanto non coglie l’esatta ratio decidendi dell’ordinanza gravata.
La Corte, infatti, dopo aver premesso che il parametro del 20% (di ragguaglio del valore del terreno all’ipotetico fabbricato edificabile sul suolo) era ‘ previsto dalla legge ‘ ed era ‘ pertinente, essendo utilizzato da alcuni Comuni per il calcolo dell’IMU sulle aree edificabili ‘, ha aggiunto che il coefficiente non era fisso, ‘ in quanto rappresenta il limite minimo di tale valutazione, nel senso che esso viene indicato, per l’appunto, come percentuale «non inferiore», essendo quindi possibile stabilire anche una percentuale superiore ‘: snodo logico che lascia comprendere come la Corte, in realtà, non abbia fatto applicazione diretta della norma (art. 36, settimo comma, d.l. n° 223/2006), ma abbia considerato il parametro indicato come equo criterio di giudizio applicabile al caso di specie.
Ne deriva non solo che non sussiste la violazione di legge denunciata, in quanto non è stata fatta alcuna applicazione diretta dell’art. 36, settimo comma, citato, ma anche che la conclusione cui è giunta la Corte è frutto di valutazioni di merito non sindacabili
in sede di legittimità, in assenza di una censura di insufficienza del percorso motivazionale.
8 .- Col quinto mezzo il Comune si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.m. 2 aprile 1968 n° 1444.
La Corte avrebbe determinato il valore dei suoli seguendo il c.t.u., che lo aveva calcolato in base all’indice fondiario, anziché a quello territoriale.
Al contrario, secondo la giurisprudenza di legittimità, allorquando il valore venale di un fondo debba determinarsi in base al suo valore di trasformazione, deve essere recepito non l’indice relativo alla densità fondiaria, ma quello che individua la densità territoriale della zona, posto che soltanto quest’ultimo include nel calcolo la percentuale di spazi pubblici gravanti sul fondo espropriato.
9 .- Il mezzo è inammissibile.
Anzitutto, il ricorrente non lamenta la falsa applicazione delle disposizioni normative statali o regionali che regolamentano i Piani per gli insediamenti produttivi (PIP) per la regione Puglia (si veda, in particolare, l’art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n° 865 e gli artt. 19 e seguenti della legge reg. Puglia 12 febbraio 1979 n° 6 per ciò che concerne gli oneri di urbanizzazione), ma si duole, più specificamente, della applicazione di un coefficiente di incidenza delle opere di urbanizzazione pari al 10% empiricamente calcolato in relazione ai due lotti.
Sennonché, il mezzo non illustra i parametri di calcolo di tale indice medio e non consente di comprendere se il coefficiente concretamente applicato dalla Corte d’appello sia effettivamente erroneo o se corrisponda invece a quello medio della zona o del comparto, invocato dall’Ente locale, oppure, ancora, se esso sia addirittura inferiore (come deduce il resistente alle pagine 26-29 del controricorso).
In conclusione, il mezzo non è autosufficiente.
Inoltre, è ben vero -com’è stato deciso in più occasioni (da ultimo si veda Cass., sez. I, 26 settembre 2016, n° 18841; Cass., sez. I, 14 giugno 2018, n° 15579; Cass., sez. I, 20 novembre 2018, n° 29873) -che per i suoli ricadenti in piani PIP (o PEEP) la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione va fatta tenendo presente che i volumi realizzabili non possono essere quantificati applicando senz’altro l’indice fondiario di edificabilità, il quale è riferito alle singole aree specificamente destinate alla edificazione privata dallo strumento urbanistico attuativo.
Infatti, poiché ai fini dell’esercizio concreto dello ius aedificandi è necessario che l’area sia urbanizzata, occorre tener conto dell’incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale; il che può anche essere espresso ricorrendo a indici medi di edificabilità riferiti all’intera zona omogenea.
Ne consegue che tutti i terreni espropriati nel comparto PIP (o PEEP) percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio, vale a dire dietro applicazione di un indice di fabbricabilità territoriale, mentre l’indice fondiario trova piena applicazione ove l’area da valutare sia collocata in comprensorio già totalmente urbanizzato, per il quale, dunque, non è necessario lo strumento urbanistico attuativo, ancorché previsto dal piano regolatore generale.
Nondimeno, dalle deduzioni contenute nel controricorso alle pagine 26-29 si desume che il c.t.u. aveva fornito adeguate risposte alle osservazioni del c.t.p. dell’Ente locale, nelle quali erano stati esposti i calcoli attraverso i quali egli era pervenuto alla conferma delle sue determinazioni, secondo cui, utilizzando l’indice di edificabilità territoriale (ossia riferito all’intero comparto), il valore dei suoli sarebbe stato pari ad euro 29,24/mq, dunque superiore a quello riconosciuto dalla c.t.u. e dalla Corte.
Questo punto non appare affrontato nel mezzo in esame e la carenza, da un lato, lo rende (come già sopra detto) privo di autosufficienza; dall’altro, non consente nemmeno di stabilire se l’Ente locale abbia effettivo interesse (art. 100 cod. proc. civ.) a coltivare tale questione.
10 .- In conclusione, l’impugnazione va respinta.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dei resistenti, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 604 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME