Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29869 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29869 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
sul ricorso 32121/2018 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
–
contro
ricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 802/2018 depositata il 31/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. NOME e NOME COGNOME si dolgono delle statuizioni di rigetto adottate nei loro confronti, con la sentenza in esergo, dalla Corte d’Appello di Venezia, che, attinta dai medesimi per la riforma dell’impugnata decisione con cui in primo grado era stata respinta la domanda da loro proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento delle somme ancora dovute sull’indennità concordata in sede di cessione volontaria di suoli soggetti ad esproprio di cui al verbale sottoscritto in data 29.10.2004, ha disatteso il proposto atto di gravame sulla considerazione che con successiva scrittura del 7.4.2005, in applicazione della riserva di conguaglio prevista dall’art. 10 della pregressa convenzione, si era proceduto alla rideterminazione dell’indennità in conformità alla minore estensione dell’area, tanto che RAGIONE_SOCIALE si era trovata ad essere creditrice e non debitrice nei confronti degli attori.
In particolare, respingendo l’eccezione di nullità della seconda scrittura fatta valere dagli appellanti in ragione del difetto di causa che ne inficiava la stipulazione, non essendo vero che la superficie ceduta fosse inferiore a quella determinata in sede provvisoria, la Corte territoriale ha fatto rilevare come nel fatto allegato dagli appellanti, secondo cui nell’occasione erano convinti di approvare un frazionamento, fosse ravvisabile una falsa rappresentazione della realtà, in ragione della quale essi avrebbero dovuto chiedere o eccepire l’annullamento del relativo negozio. Non essendosi per contro gli appellanti serviti di tali rimedi, le pattuizioni recate dalla seconda scrittura andavano per questo considerate del tutto vincolanti.
I COGNOME reclamano ora la cassazione di detta sentenza con cinque motivi di ricorso articolati su più profili. Resiste ad essi l’intimata con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso -che non si espone ai pregiudiziali rilievi preclusivi opposti dalla controricorrente che sono privi di debita pertinenza -denuncia con il primo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché la Corte d’Appello nel rigettare il gravame, non aveva valutato se effettivamente l’area espropriata fosse di estensione minore a quella in riferimento alla quale era stata concordata l’originaria indennità, né che la misura di quest’ultima era stata determinata sul presupposto, concordemente condiviso, che l’estensione dell’area fosse quella inizialmente individuata nel verbale sottoscritto il 29.10.2004.
all’itinerario asseritamente
Il motivo è inammissibile, poiché rispetto motivazionale sviluppato dal decidente, il fatto, preterito, risulta distonico e non ha perciò natura di fatto decisivo.
Com’è chiaro, la Corte d’Appello, ricostruendo i profili di fatto della controversia, ha fatto rilevare che gli accordi consacrati nella prima scrittura erano soggetti a riserva di conguaglio, sicché, a scioglimento di essa, le parti avevano rideterminato con la scrittura del 7.4.2005 l’estensione delle aree ablate in una misura inferiore rispetto a quella inizialmente convenuta, procedendo perciò a ricalcolare l’ammontare dell’indennità dovuta. Ora, osserva il decidente, poiché, rispetto a quanto denunciato dai COGNOME, il vizio inficiante a loro avviso la seconda convenzione andrebbe ricondotto nell’alveo dell’errore essenziale essendosi concretizzato nella falsa rappresentazione della realtà, il fatto che essi non si siano avvalsi dei mezzi concessi dall’ordinamento per impugnare appropriatamente il
contestato regolamento, pone le pattuizioni in esso contenute al riparo da ogni censura. E ciò anche a concedere che effettivamente la superficie considerata fosse risultata uguale a quella inizialmente convenuta.
Il che è come dire, da un lato, che il fatto di cui si lamenta l’omesso esame è estraneo al ragionamento decisionale, poiché il giudicante ha arrestato il suo sindacato ben prima di doversi pronunciare su di esso; e, dall’altro, che il fatto non è decisivo, poiché non sarebbe stato possibile trarre dalla sua preterizione alcun effetto, non essendo stato azionato il rimedio giuridico corrispondente a questo fine.
Il secondo motivo di ricorso lamenta l’erroneità dell’impugnato pronunciamento per violazione dell’art. 1418 cod. civ. in relazione al difetto di una causa concreta, posto che la scrittura modificativa dell’aprile 2005 avrebbe potuto reputarsi legittima se effettivamente vi fosse stata una riduzione dell’iniziale estensione delle aree ablate.
Il motivo è inammissibile poiché, da un lato, presuppone per vero ciò che l’inammissibilità del primo motivo ha impedito di ritenere tale, dall’altro interloquisce su un profilo del ragionamento decisorio non sindacabile in questa sede.
Quanto al primo rilievo, basta rinviare a quel che si è detto a confutazione della doglianza rappresentata con il primo motivo; quanto al secondo, si è invece fuori dal campo dell’errore di diritto, poiché si è in presenza di errore di fatto, giacché si imputa, all’avviso del decidente di ravvisare nella specie una falsa rappresentazione della realtà, un errore nella ricognizione concreta della fattispecie che, come si è altrove precisato, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, in quanto è «esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità» (Cass., Sez. I, 14/01/2019, n. 640).
6. Il terzo motivo di ricorso si duole del vizio di motivazione apparente che infirmerebbe il deliberato d’appello non avendo esso fatto alcun riferimento ai fatti concreti oggetto di causa, né indicato come e perché tali fatti sarebbero sussumibili nelle argomentazioni da esso impiegate, con la conseguenza che non sarebbe ricostruibile l’ iter motivazionale della decisione.
7. Il motivo non ha fondamento.
Com’ è noto, secondo il diritto vivente, la motivazione di un provvedimento impugnato si reputa apparente quando pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, essa non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass., Sez. V, 30/06/2020, n 13248).
Nessun vizio siffatto può ascriversi alla sentenza qui impugnata che sviluppa in modo coerente e conseguenziale il processo decisionale mutuando dai fatti allegati la giusta prognosi giuridica.
Il quarto motivo di ricorso formula una duplice contestazione, censurandosi la sentenza impugnata, da un lato, perché, violando l’art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, non si sarebbe attenuta al principio secondo cui nella determinazione dell’indennità di esproprio la misura dell’indennità deve essere determinata in adesione ai valori di mercato, dall’altro, perché incorrendo nell’omesso esame di un fatto decisivo, non avrebbe verificato se la determinazione dell’indennità in concreto risultante dalla scrittura del 7.4.2005 era risultata rispettosa del principio anzidetti.
Parimenti con il quinto motivo di ricorso si censura ancora la sentenza sempre per mezzo di una duplice contestazione, ovvero, da un lato, assumendosene la contrarietà all’art. 45 TUE perché nella denegata ipotesi che non avesse trovato applicazione il principio della commisurazione al valore di mercato del bene, se la Corte d’Appello avesse verificato la rispondenza dell’indennità ai criteri di legge di cui all’art. 40 TUE a cui rimandava l’art. 45 TUE ne avrebbe accertato il difetto di corrispondenza rispetto ad essi; dall’altro, perché incorrendo nell’omesso esame di un fatto decisivo, non avrebbe verificato se la determinazione dell’indennità in concreto risultante dalla scrittura del 7.4.2005 era risultata rispettosa del principio ricavabile dall’art. 45 TUE.
Entrambi i motivi, scrutinabili congiuntamente per omogeneità delle censure, si rendono entrambi inammissibili: sotto il primo aspetto, per un evidente difetto di specificità, sostanziandosi, a tutto concedere, per il fatto, segnatamente, che non allegano alcun utile elemento di valutazione in grado di orientare la delibazione del punto, in una postulazione del tutto esplorativa, si ché si sottraggono perciò al controllo qui richiesto; sotto il secondo aspetto, perché finiscono per valorizzare un dato di fatto (la controversa estensione del terreno ablato), di conseguenza rifluendo nell’alveo di una censura di merito, che si è visto innanzi non è scrutinabile da questa Corte per l’inidoneità dello strumento giuridico azionato.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 12.10.2023.
Il Presidente
NOME COGNOMENOMECOGNOMENOMECOGNOMENOME COGNOME