Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1379 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1379 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26111/2019 R.G. proposto da : NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (NNCPQL43R26I234C) che lo rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2047/2019 depositata il 15/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.- I ricorrenti, eredi di COGNOME Vincenzo, hanno proposto opposizione avverso la determinazione dell’indennità di esproprio in relazione a due fondi, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla controparte, non vi era stato un valido procedimento di cessione volontaria dei beni, in quanto non si è giunti ad un formale atto di compravendita e sebbene vi fosse un modulo prestampato di accettazione dell’offerta di acquisto, firmato dal loro dante causa, in esso non vi era scritto «accettare» l’offerta bensì «accertare» l’offerta e quindi non dimostrava alcuna volontà di cessione al corrispettivo offerto.
2.- La Corte, dando una lettura contestuale dell’atto di accettazione ha ritenuto prestato il consenso sulla determinazione della indennità, dal momento che la dichiarazione resa dal dante causa degli attori riportava nel suo oggetto la indicazione «accettazione dell’indennità» di espropriazione e quindi secondo la Corte il termine «accerta» che si legge nel corso della dichiarazione è un errore materiale. Ritenuto dunque l’accordo sull’indennità, ha dichiarato l’inammissibilità delle domande.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi COGNOME affidandosi a otto motivi. La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso incidentale condizionato, cui hanno resistito i ricorrenti. Sono state depositate memorie da entrambe le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 nn.4 e 5 c.p.c. il vizio di omessa pronuncia ovvero di apparente insufficiente motivazione, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dei principi giurisprudenziali in tema di rinuncia all’azione, nonché degli artt. 1363 -1341 -1469 bis 1469 ter – quater quinques del cod. civ. I ricorrenti deducono
che la espropriazione riguardava due fondi e che nel caso di specie vi è stata omessa pronuncia in relazione al secondo fondo, avendo la Corte valutato la dichiarazione di consenso solo in relazione al primo fondo e pur se la consulenza in primo grado ha riguardato entrambi i fondi. L’omessa pronuncia riguarda in particolare la determinazione giudiziale della giusta indennità di esproprio dell’immobile individuato al foglio 26 part 108/2.
4.- Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.
Sebbene controparte contesti che le dichiarazioni di accettazione fossero due e di eguale tenore, è evidente dal testo della sentenza che la Corte d’appello si è occupata soltanto dell’accettazione dell’indennità di espropriazione relativa all’immobile al foglio 25 mappale 45, pur dando atto nella parte in fatto che si tratta di due terreni, il primo al foglio 25 e il secondo al foglio 26, e che il secondo è di estensione maggiore del primo. I ricorrenti illustrano – riportando stralci del loro atto di citazione- di avere ricevuto due comunicazioni di procedure espropriative l’una del 27 maggio 2002 riguardante l’immobile del foglio 25 mappale 45 e l’altra relativa all’immobile in foglio 26 particelle 2 e 108 e di avere proposto opposizione alla stima anche con riferimento al terreno in foglio 26 particella 108/2. Su questa seconda procedura espropriativa e della indennità per il terreno in foglio 26 non è stata resa alcuna pronuncia e spetta alla Corte di merito verificare se effettivamente, come si deduce in atti, sia identica la situazione giuridica e fattuale dei due fondi.
5.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. la violazione dei principi giurisprudenziali in tema di rinuncia all’azione, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, l’omessa in sufficiente motivazione e la violazione dei principi giurisprudenziali in tema di rinuncia all’azione e degli articoli 1363 -1341 -1469 bis 1469 ter – quater quinques c.c.. Parte
ricorrente deduce che la Corte ha erroneamente ritenuto l’esistenza di un accordo e ha erroneamente interpretato la dichiarazione formulata dal loro dante causa ritenendola sufficiente a ritenere rinunciata a ogni azione in merito alla giusta indennità di esproprio. La Corte non ha tenuto conto che il loro dante causa era un anziano contadino con conseguente impossibilità di comprendere bene il contenuto del documento anche in ragione del verbo «accertare» contenuto nello stesso; che il tenore delle comunicazioni che gli sono state inviate era particolarmente complesso. Secondo parte ricorrente l’unica volontà del dante causa ricavabile dalla compilazione del modulo è la volontà di beneficiare degli aumenti di legge e delle maggiorazioni e non già di rinunciare.
6. Il motivo è inammissibile.
Deve qui ricordarsi che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito. Il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata(Cass. n. 9461 del 09/04/2021).
Parte ricorrente, in definitiva, sta qui proponendo inammissibili censure di merito limitandosi a dare una alternativa ricostruzione
della volontà del dante causa, come espressa nel modulo di accettazione in questione (dichiarazione del 24.5.2002).
7.Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 e 5 c.p.c. la violazione dei principi giurisprudenziali in tema di rinuncia all’azione omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ho messa in sufficiente motivazione violazione dei principi giurisprudenziali in tema di rinuncia all’azione e degli articoli 1363 1341 -1469 bis 1469 ter – quater quinques cod. civ. e la motivazione apparente. Parte ricorrente deduce che è stata erroneamente riferita la dichiarazione di accettazione ad entrambi i fondi invece si tratta di due distinti immobili oggetto di due procedure espropriative.
7.1.Il motivo è assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo.
8.- Con il quarto motivo del ricorso i ricorrenti lamentano ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione degli articoli 48 e 50 della legge n. 2359 del 1865 nonché degli articoli 12-19-20 della legge n. 865 del 1971 in subordine l’ omesso esame di fatto decisivo. Lamentano la invalidità del decreto di esproprio, mai notificato ed in relazione al quale vi è stato giudizio amministrativo.
8.1.- Il motivo è inammissibile.
Si tratta di questione che non rientra nel thema decidendum ed è estranea all’oggetto proprio di questo giudizio, che è giudizio di opposizione alla stima che ha per oggetto l’accertamento della giusta indennità di esproprio; le altre questioni vanno fatte valere in separata sede e comunque è una insanabile contraddizione dedurre la nullità della espropriazione e chiedere al tempo stesso la giusta indennità per il terreno espropriato.
9.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art360 n. 3 c.p.c e in subordine ex art. 360 n. 5 c.p.c. la incompetenza funzionale della Corte d’appello a decidere sulla
validità dell’accordo sulla stima che avrebbe dovuto svolgersi con un ordinario giudizio di cognizione.
9.1.- Il motivo è infondato
La competenza della Corte d’appello sussiste nella misura in cui essa doveva decidere se l’azione di determinazione in via giudiziale della indennità di esproprio sia o meno ammissibile dal momento che, una volta che l’indennità provvisoria sia stata accettata o concordata attraverso un accordo amichevole, la misura dell’indennità diviene definitiva e non più contestabile; resta così precluso il ricorso al rimedio della sua determinazione giudiziale attraverso la proposizione dell’opposizione alla stima, mentre rimane salva la possibilità di intentare un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice di primo grado diretto a contestare la validità dell’accordo circa la misura dell’indennità per farne accertare l’eventuale nullità, annullabilità o rescindibibilità (Cass. 19671/2006). Si tratta quindi di una valutazione fatta non già al fine di incidere direttamente sull’accordo ma al fine di verificare se essa Corte si doveva o meno pronunciare sulla domanda di indennità giudiziale.
10.- Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3,4, 5 il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’articolo 112 c. p.c., la violazione degli articoli 214 e 216 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. I ricorrenti deducono che nel corso del procedimento le dichiarazioni rese dal loro dante causa in relazione alle due procedure espropriative sono state oggetto di espresso disconoscimento e che con la memoria istruttoria depositata in data 14/05/2015 è stato operato il disconoscimento delle dichiarazioni rese dal COGNOME. Inoltre deducono che nella comparsa conclusionale depositata nel grado precedente avevano rilevato che al disconoscimento
tempestivamente eccepito non è seguita alcuna istanza di verificazione.
10.1.- Il motivo è inammissibile.
La censura è generica, dal momento che si limita ad affermare che il documento contenente la firma del loro dante causa è stato tempestivamente disconosciuto, senza specificare, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., quando questo documento ha avuto ingresso nel giudizio. Il disconoscimento deve essere fatto nella prima difesa successiva alla produzione; non basta quindi dire che il disconoscimento è avvenuto nella memoria istruttoria se come è plausibile pensare, detto documento sia stato prodotto in sede di costituzione.
Oltretutto il motivo è intrinsecamente contraddittorio perché la difesa dei ricorrenti si fonda sulla diversa interpretazione che dovrebbe darsi alla volontà del loro dante causa con il che implicitamente si ammette che quella in calce al documento è la firma del de cuius .
11.- Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3 e 5 c.p.c. la violazione degli artt.48 e 50 della legge sulle espropriazioni n. 2359 del 1865 e degli artt. 19-20 della legge n. 865 del 1971
I ricorrenti deducono che la determinazione dell’indennità di esproprio erroneamente operata nell’offerta di indennità provvisoria con riferimento ai valori agricoli medi dovrà essere invece effettuato sulla base dei criteri legali in vigore al momento dell’esproprio.
11.1.- Il motivo è assorbito.
La Corte d’appello non è entrata nel merito del criterio della determinazione perché ha ritenuto che l’indennità fosse stata accettata dal dante causa dei ricorrenti; non si è però occupata, come sopra si diceva, del secondo terreno e dovrà ora verificare se
eventualmente vi è stata una indennità provvisoria accettata anche per questo secondo terreno o in subordine determinare la giusta indennità, secondo i criteri legali applicabili al caso concreto.
12.Con l’ottavo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.3. e 5 c.p.c. la violazione degli articoli 1363 -1341 1469 bis 1469 te r quater quinques cod civ. In subordine l’omesso esame di fatto decisivo. I ricorrenti deducono che erroneamente nella sentenza impugnata sia ritenuto che fosse stata rinunciata anche l’azione relativa alla richiesta di indennità da occupazione legittima; affermano che anche qualora si volesse ritenere che le dichiarazioni del loro dante causa siano preclusive in merito all’indennità di esproprio non lo sono rispetto alla domanda di corresponsione di indennità di occupazione legittima.
12.1.- Il motivo è fondato.
La indennità di occupazione legittima è una posta diversa ed autonoma rispetto alla indennità di espropriazione e non si può ritenere che con un atto con il quale si accetta l’indennità di espropriazione, sebbene con la rinuncia a proporre ogni altra azione giudiziaria che abbia ‘attinenza all’occupazione’, la parte abbia rinunciato anche all’indennità di occupazione; la ‘attinenza’ deve qui vedersi in relazione a ciò che è stato compensato con questa offerta accettata e non a quello che non è stato compensato Il Collegio intende dare continuità al principio secondo il quale l’atto definitivo cosiddetto di “concordamento bonario”, con il quale l’espropriato accetta l’offerta del concessionario della sola indennità di espropriazione e rinuncia a proporre opposizione alla stima e ad ogni altra azione giudiziaria “che abbia attinenza all’occupazione” oltre che all’espropriazione dell’immobile, non si estende all’indennità di occupazione, in assenza di un atto normativo che imponga tale estensione, non potendo tale rinuncia avere effetti in relazione a situazioni future non ancora determinate o
determinabili, come quelle derivate dalla prolungata detenzione delle aree non espropriate per le quali già si sia pagato il corrispettivo dell’ablazione anche se il decreto ablatorio non sia stato emesso (Cass. 24785/2016).
13. -Il ricorso incidentale condizionato.
Secondo la parte la preclusione dell’azione dovrebbe essere rilevata anche in relazione al secondo fondo; sarebbe assorbente la dichiarazione di accettazione delle indennità espropriativa in quanto anche per il terreno di cui al foglio 26 esiste la stessa situazione fattuale e giuridica.
13.1.- Il motivo è inammissibile.
Si tratta di omessa pronuncia e pertanto da essa non possono trarsi delle conseguenze neppure implicite con riferimento alla domanda che riguarda il secondo fondo.
Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del primo e ottavo motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo e il settimo motivo, respinti gli altri, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale segue l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il primo e ottavo motivo del ricorso principale, assorbiti il terzo e il settimo motivo, respinti gli altri, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/01/2025.