Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34897 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34897 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4739/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in NOME, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -resistente – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NOME n. 5124/2017 depositata i l 26/07/2017;
u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 L. 865/1971, la società RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio Roma Capitale dinanzi alla Corte d’appello di Roma al fine di ottenere la determinazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio in relazione alle aree di sua proprietà, trasferite alla mano pubblica con decreti n. 16 del 29/11/2005, n. 21 del 28/5/2007, nn. 30 e 31 del 29 maggio 2008 per la realizzazione del Piano di Zona “B37 Anagnina 2”, nonché del Piano di Zona per il completamento del medesimo chiedendo utilizzarsi il criterio del valore venale dei terreni ablati alla data di emissione dei predetti provvedimenti amministrativi (mai notificati a lei, in quanto notificati agli intestatari catastali apparenti proprietari, con conseguente mancato decorso del termine per introdurre l’azione previsto a pena di decadenza), rimarcandone la destinazione edificatoria e l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa riduzione del 25% introdotta per gli interventi di riforma economico -sociale dall’art. 2, commi 89 e 90 L 244/2007 e suggerendo quale valore di valutazione € 800,00/mq..
Roma Capitale si costituiva chiedendo in via principale respingersi la domanda attorea e confermarsi l’indennità nella misura già stimata dall’Amministrazione ed in subordine determinarsi la stessa tenendo conto tanto RAGIONE_SOCIALEa concreta finalità perseguita dall’esproprio (destinazione alla realizzazione di edifici di edilizia economia e popolare) quanto RAGIONE_SOCIALEa necessità di decurtare la somma del 25% ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 89 e 90, RAGIONE_SOCIALEa L. 244/2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art.
37, comma 1, D.P.R. 327/2001, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura di intervento economico -sociale del piano PEEP, parametrandola inoltre alla dichiarazione IC1, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 comma 7 del citato D.P.R..
La Corte di appello di Roma, all’esito di espletamento di C.T.U. estimativa, con sentenza n.5124/2017 depositata 26 -7 -2017 e non notificata, ha determinato in €5.827.757,00, oltre interessi legali dalle date dei relativi decreti di esproprio, nonché ha determinato l’indennità per il valore RAGIONE_SOCIALEe aree relitte in € 155.210,88, oltre interessi legali dal maggio 2008, disponendo il versamento di tali indennità, a cura di Roma Capitale, presso il Servizio RAGIONE_SOCIALE Depositi del RAGIONE_SOCIALE, e condannando Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere ad RAGIONE_SOCIALE le spese di lite.
Avverso questa sentenza, RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato a due motivi. Roma Capitale si è costituita tardivamente depositando procura speciale. 4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente denuncia: cod. proc. civ.
i)
con il primo motivo,
cod. proc. civ.
cod. proc. civ.
cod.
proc. civ.
I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
2.1. Occorre premettere che le doglianze, esprimono, sub specie di vizio di violazione di legge (primo motivo), e sub specie di vizio motivazionale (secondo motivo) doglianze analoghe, essendo volte a sostenere che
2.2. Ciò posto, osserva il Collegio che, in base alla stessa ricostruzione fattuale di cui al ricorso, i decreti di espropriazione oggetto del contendere erano quattro e solo due di essi risalenti al 2008. Le censure sono diffusamente incentrate sui valori del 2008, senza che sia compiutamente precisato nel ricorso quali siano esattamente i decreti in contestazione, quali le corrispondenti aree e i rispettivi valori monetari, difettando così la doglianza di specificità.
Sotto ulteriore profilo, va rilevato che la Corte d’appello si è così espressa: ‘
l giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa motivazione con l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (da ultimo Cass.33742/2022, in conformità a Cass. 1815/2015, citata anche nella sentenza impugnata, e ad altre pronunce anteriori).
Nella specie, è ammesso dalla ricorrente che il C.T.U. avesse replicato alle osservazioni critiche, tra l’altro rettificando il valore e chiarendo che doveva intendersi riferito ad epoca successiva al 2008, ovvero al
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023