Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25203 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/09/2024
sul ricorso 23856/2019 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
PROVINCIA VERONA, domiciliata ex lege in Roma, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO
– controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2138/2018 depositata il 10/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti soci della RAGIONE_SOCIALE ed in questa veste assegnatari dei fondi affittati alla cooperativa dal Comune di Legnago, ricorrono a questa Corte onde sentir cassare l’impugnata ordinanza, con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha negato il diritto dei medesimi a percepire l’indennità prevista dall’art. 42 TUE in favore del fittavolo, del mezzadro e del compartecipante che per effetto dell’esproprio del fondo direttamente coltivato, si veda costretto ad abbandonarlo, sull’assunto che il diritto reclamato compete solo nell’ipotesi che il reclamante sia «titolare di uno dei rapporti agrari tipici previsti dalla norma» e che non è praticabile un’interpretazione adeguatrice di detta norma, in considerazione del fatto che i ricorrenti «detenevano il fondo sulla base di un rapporto derivato da quello di affitto agrario che intercorreva tra il proprietario e un diverso soggetto, mentre i rapporti previsti dalla norma intercorrono tra il proprietario e i coltivatori del fondo».
Il mezzo così proposto si vale di due motivi illustrati pure con memoria e resistiti avversariamente da controricorso e memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione nella specie dell’art. 42 TUE, vero che, se la funzione dell’indennità
aggiuntiva è quella di compensare il pregiudizio che dall’espropriazione deriva a coloro che dalla coltivazione del fondo traggono i mezzi di sostentamento proprio e della propria famiglia, non è revocabile in dubbio il diritto dei ricorrenti al suo riconoscimento avendo essi nell’anno precedente alla dichiarazione di pubblica utilità e così pure negli anni antecedenti, provveduto in assoluta autonomia alla coltivazione e alla vendita dei prodotti del fondo, attività da cui traevano i propri mezzi di sussistenza -ed il secondo motivo di ricorso, per quanto rileva nei limiti di scrutinabilità di esso qui consentiti (Cass., Sez. I, del 9/07/2020, n. 14666), -con cui si eccepisce l’illegittimità costituzionale della medesima norma se non oggetto di un’interpretazione adeguatrice ai sensi degli artt. 3 e 42 Cost. in grado di rendere applicabile il beneficio da essa previsto anche nel caso dei ricorrenti -esaminabili congiuntamente perché strettamente avvinti, sono infondati e non meritano adesione.
3. E’ ben vero che, secondo quel che si afferma stabilmente dalla giurisprudenza di questa Corte richiamata anche dai ricorrenti, l’indennità di che trattasi, spettando al soggetto che ponga in essere l’utilizzazione agraria del terreno mediante una prestazione lavorativa esercitata direttamente su di esso, ha la funzione di compensare il sacrificio subito da coloro che traggono i mezzi di sussistenza dalla coltivazione del fondo e sono quindi pregiudicati allorché lo sfruttamento del fondo risulti precluso dalla sua espropriazione, ma è del pari doveroso riconoscere che a fianco di questa considerazione ne corre una altrettanto decisiva in senso contrario. E’ bene infatti notare, a conforto del consolidato insegnamento di questa Corte in favore di un interpretazione della disposizione in disamina che ne circoscriva il raggio di azione alle sole figure da essa menzionate (Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17972; Cass., Sez. I, 16/02/2001, n. 2270; Cass., Sez. I,
17/12/1986, n. 7610), che una lettura restrittiva della norma si spiega in funzione del fatto che il procedimento espropriativo comporta l’impiego di risorse pubbliche, sicché se risulta certo plausibile che il sacrificio imposto per effetto del procedimento a chi coltivi direttamente il fondo e tragga da esso le fonti del proprio sostentamento sia debitamente compensato per mezzo della speciale indennità prevista dall’art. 42 TUE, del pari, nell’ottica di un bilanciamento dei valori in gioco, non sarebbe giustificabile che il legislatore non si desse pure cura di prevedere che l’accesso al beneficio avvenga solo nei casi da esso strettamente previsti, diversamente dandosi luogo ad un onere che, applicandosi ad una categoria di soggetti non riconducibile alla figura dell’espropriato, dilaterebbe, nel suo carattere sostanzialmente incondizionato, in quanto vincolato al solo presupposto della coltivazione diretta del fondo, oltre misura l’impegno finanziario richiesto.
Questo rende giustizia non solo dell’infondatezza del primo motivo di ricorso, ma pure della manifesta infondatezza della sollevata dell’eccezione di incostituzionalità, dovendo infatti osservarsi, per quanto occorrer ancor possa, che la diversità di situazione corrente tra le fattispecie oggetto di espressa regolazione normativa -che radicano il diritto di che trattasi su un rapporto diretto tra proprietario e coltivatore del fondo -ed il caso che ne occupa -ove la coltivazione del fondo deriva da un rapporto diverso che non fa capo, da un lato, alla proprietà di esso -esclude che si renda riconoscibile la lamentata violazione dell’art. 3 Cost. -e, di riflesso, quella dell’art. 42 Cost. e che vi sia perciò ragione di ricorrere, per colmare il preteso divario di uguaglianza tra le une e l’altra, ad un’interpretazione adeguatrice della norma in disamina.
Peraltro, va osservato che la scelta legislativa di ancorare il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva alla sussistenza di rapporti
contrattuali tipici vale a limitare l’indennizzo a quelle situazione stabili e consolidate, poiché fondate su di un rapporto contrattuale, così elidendo il rischio di un indiscriminato raddoppio dell’indennizzo a carico dell’ente espropriante , sicché essa rientra nella discrezionalità esercitata in materia dal legislatore, ispirata a criteri di indubbia ragionevolezza e come tale non lesiva dei parametri richiamati (cfr. C. Cost. n. 262/1988).
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dei ricorrenti del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il