Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3317 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3317 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2026
sul ricorso 6705/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3595/2023 depositata il 07/03/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
RAGIONE_SOCIALE, già officiato a mezzo di atto concessorio della realizzazione, nel quadro degli interventi diretti alla ricostruzio-
ne seguita al sisma del 1980, delle opere a corredo della circumvallazione esterna di Napoli per le quali aveva proceduto all’erogazione delle indennità di esproprio, impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Napoli, rigettandone il gravame, ha confermato la revoca disposta in prima istanza del decreto ingiuntivo a mezzo del quale RAGIONE_SOCIALE aveva instato la Regione Campania, giusta le disposizioni convenzionali in essere, per il rimborso delle somme riconosciute agli interessati nell’ambito delle predette procedure. Al proposto ricorso fondato su un solo motivo al quale ha fatto seguito anche il deposito di memoria ex art. 380bis 1 cod. proc. civ. resiste l’intimata con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Con l’unico motivo di ricorso si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, d.P.C.M. 21 febbraio 2000 come modificato dal d.P.C.M. 21 settembre 2001, dell’art. 12 preleggi e degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in ragione dei contrapposti opinamenti della stessa Corte di cassazione circa la individuazione del legittimato/titolare passivo dell’obbligo di restituire al RAGIONE_SOCIALE le somme indennitarie di cui agli espropri, richiamando i precedenti di questa Corte 39429/2021 e 17013/2022 ed assumendo più in dettaglio che «la tesi secondo cui l’autonomia dell’ultimo inciso dell’art. 3, che riferirebbe al subingredito RAGIONE_SOCIALE l’onere dei conteziosi, pure instaurati dopo il subingresso, per tu tti ‘ i fatti ed atti antecedenti alla scadenza relativamente ai beni trasferiti’, prova troppo ed, in ogni caso, viola non solo l’art. 1362 c.c. con riferimento ai pregressi comportamenti di correttezza amministrativa nella restituzione dell’indennità anticipata (comportamenti cui si riferirebbero i fatti e gli atti indicati dall’opinamento della I Sezione), ma soprattutto, l’art. 12 delle preleggi. . L ‘ultimo inciso -così come viene letto dalla sentenza della I Se-
zione della SRAGIONE_SOCIALE. -viola l’art. 12 delle preleggi, nella misura in cui non rispetta le ‘intenzioni del legislatore’, laddove queste ultime postulavano delle mere ‘eccezioni’ al criterio naturale, secondo cui nel trasferimento tra soggetti pubblici (o assimilati) di una concessione statale tutte le posizioni attive e passive del subingrediente passano al subingredito.
Per contro, allorché si interpreta -così come ha fatto la sentenza che si esamina -che il contenzioso da rimanere in carico alla trasferente RAGIONE_SOCIALE, anche se instaurato successivamente al subingresso riguardasse -indiscriminatamente – tutti i fatti e gli atti anteriori al trasferimento, ciò, certamente, viola il criterio dell’eccezionalità insito nella norma di cui all’art. 12 preleggi. In sostanza, proprio per rimanere aderenti alla natura dell’art. 3 DPCM del 21.02.2000 modificato dal successivo DPCM 21.09.2000, quale norma che eccezionalmente limita il trasferimento di funzioni dal trasferente la concessione al trasferito, l’ultimo inciso del suddetto art. 3 deve essere interpretato stricto iure e non con riferimento ad atti e fatti pregressi, che per la loro indeterminatezza, immutano la natura -si ripete -eccezionale della norma di sub ingresso».
3. Il motivo non ha pregio poiché, in disparte che come già si è chiarito altrove non sussiste alcun preteso contrasto tra i ricordati precedenti di questa Corte ( ex plurimis, Cass., Sez. I, 21/02/2023, n. 5390), la decisione impugnata si allinea ai reiterati dicta di questa Corte ( ex plurimis, Cass., Sez. I, 10/11/2022, n. 33104), sicché la declinata censura rifluisce nel solco dell’inammissibilità regolata dallo art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., posto che la sua illustrazione -per oltre otto pagine condensatasi nella mera riproduzione delle motivazioni dei due precedenti di questa Corte asseritamente in contrasto -non formula alcuna ragione di critica che di quei dicta imponga una qualsivoglia rimeditazione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte controricorrente in euro 5200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME