Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25640 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25640 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 4698/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO, il quale chiede di ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE Capitale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, con questi elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
– controricorrente –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 7629/2018, depositata in data 30 novembre 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
In data 10/3/1981 la RAGIONE_SOCIALE conferiva nella società controllata RAGIONE_SOCIALE «il ramo di impresa pertinente la promozione, esecuzione e commercializzazione in proprio di iniziative di edilizia libera», con trascrizione del 27/3/1981. Nel ramo d’azienda erano ricompresi i terreni poi oggetto di espropriazione.
Successivamente, in data 15/12/1994 avveniva la fusione di RAGIONE_SOCIALE per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE, con subentro di quest’ultima nel patrimonio immobiliare e quindi nella titolarità degli immobili.
Tali passaggi di proprietà non venivano volturati in catasto, per cui tutti i beni risultavano ancora di esclusiva proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ricomprendendo anche gli immobili che, nel 1998, erano stati oggetto di procedimento di espropriazione per pubblica utilità intrapresa dal RAGIONE_SOCIALE.
1.1.Con note prot. 6321 del 14/8/1998, prot. 5322 del 14 8998, prot. 18143 RAGIONE_SOCIALE’11/12/2000 e prot. 18144 RAGIONE_SOCIALE’11/12/2000, venivano depositati presso la segreteria del RAGIONE_SOCIALE gli atti RAGIONE_SOCIALEa procedura espropriativa, ricadenti nell’area del comprensorio di Pietralata, da acquisirsi per la realizzazione del sistema direzionale orientale e RAGIONE_SOCIALEe connesse infrastrutture.
Tali atti venivano notificati alla società RAGIONE_SOCIALE, che risultava ancora intestataria degli immobili in virtù RAGIONE_SOCIALEa voltura RAGIONE_SOCIALE‘atto a
rogito AVV_NOTAIO del 10/3/1981, presentata al catasto di RAGIONE_SOCIALE in data 27/11/1981.
1.2. Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 865 del 1971, in assenza di osservazioni, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, emanava le ordinanze n. 12 del 10/1/2001 e n. 305 del 15/10/2001 con cui veniva determinata l’indennità provvisoria di esproprio.
Tali decreti venivano notificati alla NOME, proprietaria in base ai dati catastali.
1.3. Venivano poi adottate dal sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE le ordinanze n. 86 del 26/3/2002 e n. 233 del 6/8/2002, con cui venivano espropriati definitivamente tali beni e si provvedeva al deposito presso la Cassa depositi e prestiti RAGIONE_SOCIALE‘indennità provvisoria di esproprio non accettata.
Tali ordinanze venivano notificate alla RAGIONE_SOCIALE e pubblicate, nonché trascritte, nei registri immobiliari.
1.4. In data 21/2/2005 la RAGIONE_SOCIALE provvedeva ad integrare la documentazione ai fini RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa proprietà degli immobili, depositando: certificato storico catastale ventennale rilasciato dall’ufficio tecnico erariale; certificato ipotecario ventennale rilasciato dall’ufficio di pubblicità immobiliare; regolarizzazione spontanea Ici e ricevuta spontanea di versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta.
Nel dicembre 2005 NOME integrava tale documentazione con una dichiarazione del AVV_NOTAIO, attestante che NOME era intestataria catastale di alcune particelle oggetto di esproprio.
Nelle more RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di svincolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità depositata presso il RAGIONE_SOCIALE, con delibere nn. 31 e 32 del 6/10/2005 e del 13/10/2005, la Commissione provinciale espropri fissava l’indennità di esproprio
definitiva, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 865 del 1971, con comunicazione a RAGIONE_SOCIALE.
1.5. Con le determinazioni dirigenziali numeri 63 e 65 del 28/3/2006 veniva rilasciato il nullaosta, ex art. 12, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 865 del 1971, al pagamento, da parte del MEF, RAGIONE_SOCIALE‘indennità provvisoria di esproprio degli immobili in favore di NOME.
In tali provvedimenti si dava atto che era stata «accertata la libertà e proprietà RAGIONE_SOCIALE‘immobile espropriato» in base alla documentazione presentata NOME.
1.6. In data 20/9/2006 il MEF provvedeva al pagamento in favore di NOME con mandati n. 341 di euro 844.445,11, n. 342 di euro 200.731,36 e n. 343 di euro 762,17, per un totale di euro 1.045.938,64.
RAGIONE_SOCIALE proponeva due distinti giudizi.
2.1. Con atto di citazione del 17/1/2007 la RAGIONE_SOCIALE agiva dinanzi alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per opposizione alla stima.
Nell’ambito del giudizio veniva espletata CTU che valutava i beni in euro 10.802.170, a fronte RAGIONE_SOCIALEa stima RAGIONE_SOCIALEa CTU RAGIONE_SOCIALEa opponente pari ad euro 14.548.581,18.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 4879 del 2012 rigettava l’opposizione alla stima.
La Corte di cassazione con ordinanza n. 4198 del 21/2/18 cassava la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello accertando il diritto di RAGIONE_SOCIALE all’indennità di esproprio, potendo pretendere la RAGIONE_SOCIALE la determinazione RAGIONE_SOCIALEa giusta indennità nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘espropriante, salvo poter conseguire in concreto solo la differenza tra quanto giudizialmente riconosciuto e quanto erogato in favore RAGIONE_SOCIALE‘intestatario catastale.
Pendeva il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con atto di citazione distinto del 15/7/2010 RAGIONE_SOCIALE agiva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento dei danni subiti, pari a 15.000.000 di euro.
In particolare, chiedeva accertarsi che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE l’indennità provvisoria di esproprio «in difetto dei presupposti di legge, previa istruttoria carente e negligente». Chiedeva, inoltre, accertarsi che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva erroneamente e colposamente concordato con la RAGIONE_SOCIALE la misura RAGIONE_SOCIALE‘indennità.
Inoltre, chiedeva accertarsi che i convenuti RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e NOME avevano causato un danno all’attrice, quantificato in euro 15.000.000,00.
Chiedeva, infine, che la NOME fosse condannata a restituire all’attrice le somme ricevute dal RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito di questo secondo giudizio (per danni e restituzione di somma), con la sentenza n. 14199 del 2015, accoglieva la domanda di restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme nei confronti di NOME (poi dichiarata fallita) e respingeva la domanda nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Capitale.
Avverso tale sentenza proponeva appello RAGIONE_SOCIALE, mentre il fallimento NOME restava contumace.
L’appello veniva proposto esclusivamente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE Capitale, ma non verso la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE, evocato in giudizio ai soli fini di integrità del contraddittorio.
Con il primo motivo di gravame RAGIONE_SOCIALE deduceva l’erronea interpretazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 865 del 1971 per avere il tribunale, erroneamente, ritenuto che gli articoli da 10 a 15 di tale legge, si riferissero, tutti ed indistintamente, all’intestatario catastale del bene, mentre a quest’ultimo, in realtà, si riferiva solo art. 10,
mentre tutti gli altri articoli facevano riferimento all’avente diritto, ossia al soggetto «proprietario effettivo», e non a quello catastale.
Con il secondo motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALE eccepiva la erroneità, insufficienza e inidoneità RAGIONE_SOCIALEe indagini svolte dall’amministrazione nella individuazione del titolare del diritto all’indennità di esproprio, basata unicamente sulla documentazione parziale fornita dalla società RAGIONE_SOCIALE. Sarebbe stato necessario procedere al reperimento «RAGIONE_SOCIALE‘ultima formalità trascritta».
Con il terzo motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALE deduceva che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in tema di creditore apparente ex art. 1189 c.c., non fosse pertinente. Inoltre, la domanda di voltura dei terreni era stata presentata nel 1997, ma non era stata evasa dagli uffici comunali.
Con il quarto motivo di impugnazione RAGIONE_SOCIALE si doleva del fatto che il tribunale avesse affermato che l’omesso aggiornamento RAGIONE_SOCIALE‘intestazione catastale costituisse condotta colposa di essa appellante ex art. 1227 c.c.
Con il quinto motivo di impugnazione l’appellante contestava l’affermazione del tribunale per cui RAGIONE_SOCIALE aveva l’onere di dimostrare la continuità RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni relative al proprio acquisto degli immobili, e che in concreto tale onere non era stato documentato. Per l’appellante la relazione ventennale prodotta da NOME, fermatasi al 1984, e quindi a 20 anni prima RAGIONE_SOCIALEa richiesta di svincolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità, avvenuta il 30/8/2004, non era stata idonea a valutare la reale situazione proprietaria dei beni espropriati, a fronte di un conferimento risalente al 1981 (conferimento di azienda del 27/3/1981).
Se, dunque, la relazione fosse andata più indietro nel tempo di 20 anni, sarebbe stata in grado di rappresentare l’avvenuto passaggio di proprietà RAGIONE_SOCIALEe aree in questione, in forza RAGIONE_SOCIALEa
pregressa cessione del ramo d’azienda, verificatasi in favore di RAGIONE_SOCIALE, a seguito di una doppia operazione societaria (conferimento di complesso aziendale da parte di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE del 10/3/1981 e successivo atto di fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE del 15/12/1995).
Con il sesto motivo di impugnazione l’appellante deduceva che il tribunale non aveva erroneamente riconosciuto il valore effettivo degli immobili espropriati, di gran lunga superiore a quello RAGIONE_SOCIALE‘indennità in concreto versata da RAGIONE_SOCIALE Capitale in favore del creditore apparente NOME.
Il pregiudizio sarebbe consistito nel non aver potuto concordare, quale proprietario effettivo, il pagamento di una indennità più elevata con l’ente espropriante. Pertanto, RAGIONE_SOCIALE sollecitava la condanna di RAGIONE_SOCIALE Capitale al risarcimento dei danni in misura pari al valore dei beni espropriati sulla base di una CTU prodotta.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza del 30/11/2018, n. 7629, rigettava l’appello.
In particolare, con riferimento al primo motivo di impugnazione, la Corte territoriale rilevava che l’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 865 del 1971 prevedeva che tutte le procedure espropriative fossero eseguite RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione espropriante nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘intestatario catastale, quale creditore apparente ex art. 1189 c.c.. Ciò, del resto, era stato sancito proprio nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione n. 4198 del 2018, relativa al contenzioso espropriativo tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in ordine al giudizio di opposizione alla stima.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva pagato in buona fede al creditore apparente, senza che potesse essere formulata alcuna censura di negligenza a carico di quest’ultimo.
Peraltro, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa proprietà effettiva del bene espropriato rilevava solo in un momento successivo, coincidente con
lo svincolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità da depositare presso la Cassa depositi e prestiti.
L’effettivo proprietario degli immobili espropriati, ove soggetto diverso dal proprietario catastale, era titolare solo del diritto al risarcimento del danno da ritardo nella riscossione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio e sempre che il ritardo fosse imputabile a negligenza RAGIONE_SOCIALE‘autorità espropriante al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto di esproprio.
Per il giudice d’appello, dunque, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva promosso la procedura ablatoria nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘intestatario catastale, mentre eventuali indagini per l’identificazione del proprietario effettivo erano differite al momento successivo RAGIONE_SOCIALEo svincolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio.
In relazione al secondo motivo d’appello, la Corte territoriale confermava la decisione del tribunale, che aveva reputato sussistere la buona fede del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa reale proprietà RAGIONE_SOCIALEe aree, sulla base del confronto degli atti di provenienza e di conferimento di rami d’azienda, doveva tenere conto di «operazioni societarie collegate e particolarmente complesse, derivanti da atti di fusione-incorporazione e, quindi, di atti traslativi che non risultavano documentati nella Conservatoria dei Registri Immobiliari fino al momento RAGIONE_SOCIALE‘esproprio».
Pertanto, per la Corte d’appello dalla documentazione esibita dalla società proprietaria catastale appariva che nei vent’anni precedenti al momento RAGIONE_SOCIALEo svincolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio «nessuna trascrizione pregiudizievole risultava trascritta», sicché correttamente l’amministrazione comunale aveva provveduto a svincolare l’indennità di esproprio nei confronti di NOME.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta da NOME, dunque, «non vi era alcun obiettivo segnale di allarme, ragionevolmente
percepibile dall’amministrazione», da cui desumere «anche solo il sospetto RAGIONE_SOCIALEa carenza del titolo». Non erano giustificate, allora, indagini ulteriori, anche tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che poco tempo prima NOME aveva formalmente dichiarato di non essere in grado di garantire la piena libertà e disponibilità degli immobili, tanto che il RAGIONE_SOCIALE aveva espressamente indicato dalla circostanza nel decreto n. 233 del 6/8/2002.
NOME, dunque, doveva essere considerata creditore apparente ex art. 1189 c.c.
Infondato era anche il terzo motivo di appello.
Per la Corte territoriale l’ente espropriante si era liberato RAGIONE_SOCIALEa sua obbligazione, effettuando il pagamento in buona fede e, comunque, senza colpa ad un soggetto che appariva legittimato a ricevere il pagamento. Alla data RAGIONE_SOCIALEo svincolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità (21/2/2005) la NOME risultava ancora intestataria catastale degli immobili espropriati, senza che si fosse provveduto ad alcuna voltura, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘atto di fusione per incorporazione.
Neppure RAGIONE_SOCIALE, dunque, aveva provveduto ad aggiornare ed a volturare le risultanze catastali.
La Corte d’appello rigettava anche il quarto motivo di impugnazione.
Era circostanza pacifica che dal 1997 al 2005 si poteva provvedere all’aggiornamento catastale, potendo RAGIONE_SOCIALE presentare istanza di prelievo RAGIONE_SOCIALEa pratica. Si ribadiva che non erano necessarie ulteriori indagini ufficiose.
La Corte territoriale respingeva anche il quinto motivo di appello. In realtà, il RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto a svincolare le somme depositate in favore RAGIONE_SOCIALE‘intestataria catastale NOME in presenza di una relazione-certificazione ventennale da quest’ultima prodotta da cui non risultava alcuna trascrizione pregiudizievole a suo carico,
fatta salva quella del 29/3/1985, relativa al decreto di amministrazione controllata biennale, iniziata il 16/3/1985 in favore RAGIONE_SOCIALEa massa dei creditori.
Non era risultata, invece, «la trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto di cessione di ramo di azienda e degli immobili che la componevano in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quale dante causa, a seguito di fusione per incorporazione, RAGIONE_SOCIALEa società attrice RAGIONE_SOCIALE né quest’ultima ha comunque prodotto la nota di trascrizione del conseguente proprio acquisto degli immobili di cui si tratta».
La Corte d’appello ha precisato che il tribunale non aveva attribuito a RAGIONE_SOCIALE l’inadempimento di un onere probatorio aggiuntivo insussistente, quale quello RAGIONE_SOCIALE‘asserita mancata dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa continuità RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni, ma aveva soltanto sottolineato che, in assenza di elementi giustificativi per ulteriori indagini, la certificazione ventennale prodotta da NOME era sufficiente a consentire all’amministrazione di provvedere allo svincolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio.
La Corte d’appello rigettava anche il sesto motivo di impugnazione, in quanto non vi era una condotta colpevole negligente di RAGIONE_SOCIALE Capitale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE Capitale.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 10-15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 865 (primo motivo di subgravame: pp. 8/9 RAGIONE_SOCIALEa Sentenza), con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 865
nonché degli articoli 1142, 1143, 1158 e 2643 c.c. (secondo motivo di subgravame: pp. 9-11 RAGIONE_SOCIALEa Sentenza), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1189 c.c. (terzo motivo di subgravame: pp. 1113 RAGIONE_SOCIALEa Sentenza); violazione degli articoli 2643 e 2644 c.c. (quarto motivo di subgravame: pp. 13-14 RAGIONE_SOCIALEa Sentenza), con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione degli articoli 10/15 RAGIONE_SOCIALEa legge 865 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. (quinto submotivo di appello: pp. 14-15 RAGIONE_SOCIALEa Sentenza) con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. (pp. 15/16 RAGIONE_SOCIALEa Sentenza), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Invero, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Capitale hanno chiesto congiuntamente la dichiarazione di «cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere con compensazione di tutte le spese legali».
6.2.Per questa Corte, a sezioni unite, la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALE‘udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione che rileva solo ai fini RAGIONE_SOCIALEe spese (Cass., sez. un., 24 dicembre 2019, n. 34429; Cass., sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., sez. 1, 22 maggio 2020, n. 9474).
Infatti, poiché l’art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto c.d.
«accettizio», che richiede, quindi, l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa controparte per essere produttivo di effetti processuali, né un atto recettizio in senso stretto, in quanto l’articolo 390, ultimo comma, c.p.c., ne consente, in alternativa alla notifica alle parti costituite, la semplice comunicazione agli ‘avvocati’ RAGIONE_SOCIALEe stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche RAGIONE_SOCIALEa rappresentanza in giudizio RAGIONE_SOCIALEe controparti. Nella specie, la controricorrente ha accettato la rinuncia.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate interamente come richiesto dalle parti.
In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo RAGIONE_SOCIALEa parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass., sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio del 18 settembre