Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28914 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28914 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30730/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale EMAIL ;
-ricorrente e controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALEcon domicilio digitale EMAIL ;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO DI FIRENZE n. 1632/ 2018 depositata il 02/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dalla consigliera NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
In data 12/05/2018 veniva notificato a COGNOME NOME il decreto n. NUMERO_DOCUMENTO del 2/03/2018, con cui veniva espropriato, in favore di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi solo RAGIONE_SOCIALE), il terreno di sua proprietà individuato catastalmente al Catasto Terreni del Comune di Calenzano, foglio 66, porzione di mq. 170 RAGIONE_SOCIALEa particella 111 (a seguito di esproprio, particella 3403).
Detto decreto stimava in € 1 .700,00 il valore dei beni espropriati, ossia pari a € 10,00 al mq, e in € 554,86 l ‘indennità di occupazione; complessivamente le indennità di esproprio e di occupazione venivano, dunque, determinate in € 2 .254,86.
Avverso il summenzionato decreto, COGNOME proponeva il giudizio di opposizione alla stima RAGIONE_SOCIALEe indennità dinanzi alla Corte di appello di Firenze, assumendo che, trattandosi di porzione di area edificata a destinazione commerciale/industriale (il piazzale in questione era utilizzato a servizio RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE), il valore stimato non fosse conforme all’effettivo valore di mercato di cui ai criteri RAGIONE_SOCIALE‘OMI RAGIONE_SOCIALE‘Agenzia del Territorio.
2.1. Nel costituirsi in giudizio, la società RAGIONE_SOCIALE contestava la pretesa del ricorrente, sostenendo che occorreva far riferimento alla destinazione urbanistica vigente al momento di emissione del decreto di esproprio e che la stima di 10 €/mq . fosse dunque corretta, giacché il Regolamento Urbanistico di Calenzano classificava l’ area come ‘area verde’ , destinata a Parco Urbano RAGIONE_SOCIALEe Carpugnane, al cui interno la destinazione economica era vietata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALEe NTA.
2.2 Veniva, dunque, disposta c.t.u., all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale l’indennità di esproprio veniva stimata in 33,92 €/mq ., pari a complessivi 4. 324,80 €/mq . , nonché in € 1 .870,79 quella di occupazione di urgenza.
2.3 La Corte fiorentina con ordinanza n. 2278/2020 del 18/ 02/2020 si pronunciava e determinava in € 4 .324,80 l’indennità di
esproprio, pari a 25,44 €/mq, e in € 1 .401,96 l’indennità di occupazione, per un totale di € 5 .726,76; ordinava ad RAGIONE_SOCIALE di depositare in favore di COGNOME NOME presso la Direzione Territoriale del RAGIONE_SOCIALE l’ ulteriore somma di € 3.471,90 rispetto a quella stimata, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di esproprio per la prima indennità e dalle singole scadenze annuali per l’indennità di occupazione; infine compensava integralmente le spese di giudizio.
2.4. La Corte d’appello di Firenze ha così concluso, per un verso, disattendendo le censure RAGIONE_SOCIALE‘appellante in relazione all’abbattimento del valore attributo all’area scoperta espropriata e pari al 10% di quello riconosciuto alle aree coperte, cui è funzionalmente collegata, e argomentando che ciò era giustificato dal cattivo stato di manutenzione e dall’obsolescenza, per essere uno solo lo immobile ristrutturato. Per l’altro verso la Corte territoriale ha condiviso il rilievo del c.t.u. riferito al forte degrado dei piazzali del bene espropriato.
2.5. La Corte fiorentina ha contemporaneamente accolto la critica RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE riguardo al valore, là dove ha eccepito che la parte espropriata, una volta staccata dall’immobile originario, perdeva il nesso di pertinenza con gli edifici legittimamente realizzati, giustificandosi pertanto la riduzione del 25% del valore stimato dal c.t.u.
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 2.12.2020 ed affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, cui ha resistito con apposito controricorso il ricorrente principale.
In vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32, comma 1, D.P.R. 327/2001, per avere la Corte d’Appello disposto una riduzione del 25% del valore stimato dal c.t.u. in ragione RAGIONE_SOCIALEa perdita del nesso di pertinenzialità e RAGIONE_SOCIALEa conseguente diminuzione di appetibilità commerciale.
Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost., atteso che la motivazione resa dalla Corte territoriale deve qualificarsi come apparente o perplessa, avendo essa disposto la riduzione del 25% del valore stimato dal c.t.u. senza chiarire la natura e la destinazione del terreno una volta distaccato dal compendio né indicare i principi di estimo posti a fondamento di tale determinazione.
Il terzo motivo deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost., in ragione RAGIONE_SOCIALEa ‘manifesta ed irriducibile contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione’, RAGIONE_SOCIALEa ‘motivazione solo apparente’ e RAGIONE_SOCIALEa ‘motivazione perplessa’, per avere la Corte territoriale giustificato e ripreso le argomentazioni del c.t.u. circa la stima del bene espropriato, seppur contraddittorie, illogiche ed arbitrarie, nonché per aver attribuito al ricorrente contestazioni che non sono, in realtà, mai state avanzate.
Con il quarto motivo, il ricorrente principale lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello compensato integralmente le spese di giudizio ed aver posto le spese tecniche a carico RAGIONE_SOCIALEe parti in eguale misura, dal momento che una simile pronuncia presuppone una soccombenza reciproca che, nel caso di specie, non sussiste.
Con riferimento al ricorso incidentale, il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli art. 38, comma 1, e 2, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la Corte, nella ricognizione RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche RAGIONE_SOCIALE‘area, omesso di verificare le possibilità di utilizzo di quel bene a fronte RAGIONE_SOCIALEa destinazione urbanistica vigente.
Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza per violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 6, Cost. per motivazione solo apparente e/o perplessa ed incomprensibile, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., con riguardo alla statuizione relativa alla riduzione del 25% del valore RAGIONE_SOCIALE‘area rispetto a quella che era stata la quantificazione del CTU.
Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono fondati.
11.2. Questa Corte ha, da una parte, costantemente affermato che in tema di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione, non ha natura di area edificata l’area asfaltata adibita a deposito di materiali e parcheggio a servizio di aree limitrofe occupate da impianti industriali, in quanto le pertinenze mantengono la propria individualità fisica e giuridica e sono separatamente indennizzabili, come aree edificabili, se possiedono autonome possibilità di sfruttamento edificatorio, o come aree agricole, se interessate da vincolo di inedificabilità, restandone di conseguenza esclusa l’adozione di un criterio indennitario unico, fondato sulla natura e sul valore RAGIONE_SOCIALEa cosa principale .
11.3. Dall’altra parte, è stato affermato che la motivazione apparente (che, quanto alle conseguenze giuridiche, è da equipa-
rarsi alla motivazione in tutto o in parte mancante) si configura quando, pur essendo materialmente esistente come parte del provvedimento, tale motivazione risulti oggettivamente inidonea a rendere percepibile l’ iter logico seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, di talché non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( ex plurimis, Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; Cass. n. 1986/2025), ovvero allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/ 2009).
11.4. Ciò posto, nel caso di specie la Corte d’appello ha assunto come criterio per la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘area scoperta espropriata una percentuale del valore di quella coperta, apparentemente richiamando sul punto la c.t.u., affermando al contempo, senza però confrontarsi con altre parti salienti RAGIONE_SOCIALEa relazione di c.t.u. trascritte nel ricorso (fra cui la classificazione urbanistica RAGIONE_SOCIALEa parte espropriata), che si trattava di un bene dotato di una propria autonomia, che doveva essere valutato in base alle possibilità di sfruttamento di cui sarebbe stato autonomamente dotato alla stregua RAGIONE_SOCIALEa propria destinazione urbanistica, indipendentemente dal vincolo pertinenziale con i fabbricati dei quali era posto a servizio.
11.5. Al contempo, però, emerge sempre dalle parti RAGIONE_SOCIALEa relazione di c.t.u. – trascritte nel ricorso – che l’area espropriata era inclusa in zona F, e quindi non edificabile, di talché gli edifici sulla stessa insistenti, costruiti abusivamente, hanno potuto costituire oggetto di valutazione solo per effetto RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto rilascio di con-
cessione in sanatoria. In tal modo, ne deriva che non è dato comprendere il criterio adottato per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità.
11.6. E’, peraltro, apparente la motivazione che sorregge la valutazione svolta dalla Corte distrettuale in ordine all’indennità di espropriazione e non consente neppure di ritenere motivato l’abbattimento del 25% statuito sulla base del criterio che ha riguardo al mutamento RAGIONE_SOCIALEa natura del bene per effetto RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione, criterio, peraltro, in contrasto con il principio interpretativo secondo il quale l’indennità di espropriazione è unica ed, essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare in nessun caso il valore che esso presenta in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sua concreta destinazione; il termine di riferimento per la sua determinazione è rappresentato, anche per le pertinenze, che mantengono la loro individualità fisica e giuridica e sono separatamente indennizzabili in ragione RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche ad esse proprie, dal valore di mercato del bene, quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle (cfr. Cass. 7295/2005; id. 11782/2007; id. 17564/ 2022).
Il terzo motivo del ricorso principale, che pure attinge la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, è assorbito, così come il quarto motivo del ricorso principale, che attinge la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Con riferimento al ricorso incidentale condizionato, il primo motivo è infondato.
13.1. L’originaria destinazione RAGIONE_SOCIALE‘area a verde pubblico può assumere rilievo esclusivamente ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘area pertinenziale, risultando, invece, superata per l’area di sedime dei fabbricati, la cui abusiva edificazione è stata sanata mediante il rilascio di apposita concessione.
13.2. Nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe possibili utilizzazioni RAGIONE_SOCIALE‘area destinata a verde pubblico, può tenersi conto anche RAGIONE_SOCIALEa realizzazione di
un parcheggio, purché consentita dalla disciplina vigente, trattandosi di una utilizzazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria, che non rientra nella nozione tecnica di edificazione.
13.3. Nella specie, non risulta neppure dedotto che la destinazione a parcheggio non fosse consentita dallo strumento urbanistico.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso incidentale, che censura la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa stima effettuata, rilevano le osservazioni già svolte relativamente al primo e secondo motivo del ricorso incidentale sicché la doglianza va accolta in quanto fondata.
In conclusione, vanno accolti i motivi primo e secondo del ricorso principale e il secondo di quello incidentale, con assorbimento del terzo e quarto di quello principale e rigetto del primo motivo del ricorso incidentale.
Conseguentemente l’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, cassa l’ordinanza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/09/2025. Il Presidente NOME COGNOME