Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29433 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29433 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2997/2017 R.G. proposto da: COGNOME, in proprio e quale erede universale di COGNOME, e COGNOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti e controricorrenti al ricorso incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME. NOME COGNOME e NOME COGNOME , elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo sito in Roma INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME
-intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2932/2015 depositata il 21/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte di appello di Venezia, con sentenza n.2932/2015, pubblicata il 21.12.2015, riuniti i ricorsi proposti rispettivamente dall’RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE avverso la stima effettuata ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327/2001 nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, accertava la giusta indennità di espropriazione e di occupazione dovute alle COGNOME in relazione all’ablazione del loro fondo sito in
Venezia, sezione di Zelarino, foglio 11, mapp.28 oltre interessi al tasso legale, disponendone il deposito presso la cassa Depositi e Prestiti.
La Corte di appello, dopo avere sospeso il giudizio per la ritenuta pregiudizialità tra le due cause ed altra iniziata innanzi al TAR contro la dichiarazione di p.u. e il decreto di esproprio, disponeva, in esito alla riassunzione promossa dalle Signore COGNOME NOME, NOME e NOME, l’estensione del contraddittorio nei confronti delle Signore COGNOME NOME e NOME, rimaste contumaci.
La Corte di appello rilevava, in limine, che era imprescindibile ai fini della decisione l’accertamento operato dal giudice amministrativo in ordine alla persistenza del vincolo espropriativo sul cespite delle COGNOME, essendo questo rimasto urbanisticamente inquadrato in zona a vocazione esclusivamente agricola e mai divenuto zona bianca, per modo che anteriormente all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio – risalente al 1990 e successivamente reiterato -detto cespite andava valutato sulla base del valore agricolo di mercato, non applicandosi la disciplina del d.p.r. n. 327/2001 in quanto la dichiarazione di p.u. risaliva ad epoca anteriore al giugno 2003 (marzo 2002). Aggiungeva che la variante adottata al PRG di Venezia Terraferma in vigore dal 1990 che aveva impresso una nuova destinazione urbanistica al cespite immobiliare -poi reiterata – non aveva natura conformativa, rappresentando il vincolo apposto in vista dell’espropriazione una limitazione adottata esclusivamente in relazione al sito interessato dall’esproprio, dovendosi disattendere il contrario avviso del AVV_NOTAIO, secondo il quale gli interventi urbanistici ammessi- costruzione di un ospedale, ricadenti in F, rendevano possibile il contributo operativo di privati. Sicché non poteva dubitarsi della natura espropriativa del vincolo appo sto nell’anno 1990 sullo specifico immobile delle COGNOME, vuoi in seguito alla realizzazione, da parte dei privati e sul medesimo sito, di un Ospedale, quanto al detto valore
venale di euro 15,00 al momento dell’emissione del decreto ablativo.
La Corte di appello non liquidava alle COGNOME alcuna indennità prevista in favore dei proprietari espropriati coltivatori diretti in mancanza di prova specifica in ordine alla coltivazione diretta dei campi da parte dei proprietari. Veniva infine riconosciuta l’indennità di occupazione per il periodo compreso fra il 20 aprile 2004 e quello di emissione del decreto di esproprio, pari a mesi dieci.
COGNOME NOME e NOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, impugnando la sentenza indicata in epigrafe della Corte di appello di Venezia.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso con ricorso incidentale, affidato a due motivi. Anche RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso con ricorso incidentale subordinato, affidato a due motivi.
La causa, posta in decisione all’udienza del 10 febbraio 2023, dopo che le parti hanno depositato memorie, veniva rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza n. 4757/2023, depositata il 15.2.2023, onerando i ricorrenti principali ed incidentali di notificare i ricorsi proposti a COGNOME NOME e COGNOME NOME rimaste contumaci in grado di appello e non costituite in Cassazione, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza.
Le parti provvedevano a quanto indicato nell’ordinanza interlocutoria e la causa, nella contumacia di COGNOME NOME e COGNOME NOME, è stata posta in decisione all’udienza del 21 settembre 2023, dopo il deposito di memorie di tutte le parti costituite.
Con il primo motivo le ricorrenti principali deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 57 e 59 del d.P.R. n.327/2001, non avendo la Corte di appello considerato che la dichiarazione di
p.u. conseguente all’approvazione del RAGIONE_SOCIALE definitivo dell’opera era avvenuta per effetto degli atti adottati dall’RAGIONE_SOCIALE il 24 luglio 2003 e dalla Regione Veneto il 31 ottobre 2003, per cui sarebbe stato applicabile il testo unico espropriazione.
Con il secondo motivo di ricorso principale le signore COGNOME lamentano la falsa applicazione dell’art.36 d.P.R. n. 327/2001 e l’omesso esame della natura privata dell’opera di pubblica autorità realizzata. Secondo le ricorrenti, la Corte di appello avrebbe tralasciato l’aspetto concernente la realizzazione di opera privata di pubblica utilità che avrebbe dovuto determinare, se considerata, l’applicazione del criterio del valore venale puro.
Con il terzo motivo le ricorrenti prospettano la nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia sulla domanda relativa alla determinazione dell’indennità ai sensi dell’art.36 d.P.R. n.327/2001, poiché la Corte di appello non avrebbe provveduto sulla domanda specifica sul punto esposta nel corso del giudizio.
Con il quarto motivo di ricorso principale si prospetta la violazione del combinato disposto degli artt.9 e 32 d.P.R. n.327/2001.
La Corte di appello avrebbe errato nell’interpretare il contenuto della sentenza resa dal Tar Veneto n.1313/2014, la quale non avrebbe affatto riconosciuto la natura espropriativa del vincolo apposto con la variante del 1990, essendosi limitata a riconoscere che il vincolo discendeva dalla diversa variante approvata nel 1998, poi confermata con successivi atti deliberativi e definitivamente approvata nel dicembre 2004, era stato validamente reiterato.
Con il quinto motivo le ricorrenti principali deducono, ancora, la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n.327/2001, della normativa urbanistica del comune di Venezia (art.79 della variante tecnica per la terraferma e 45 della variante generale al PRG per la terraferma) nonché dell’art.37 d.P.R. n.327/2001. La Corte di appello avrebbe tralasciato di considerare quanto esposto dal consulente tecnico d’ufficio in ordine all’approvazione, anteriore alla variante tecnica
per la terraferma del 19-20 marzo 1990, in vigore dal 2.4.1993, inclusiva dei terreni per cui è causa nelle aree per impianti speciali disciplinate dall’art.79 delle n.t.a. e destinate a lla realizzazione di una molteplicità di edifici e/o di strutture anche ai privati. Tale vincolo avrebbe secondo le ricorrenti consentito la realizzazione ad opera degli stessi proprietari di parcheggi pluripiano o di altre strutture ricettive per la ristorazione o per finalità RAGIONE_SOCIALE, dovendosi pertanto escludere la natura espropriativa del vincolo, anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza n.179/1999 della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità e del Consiglio di Stato. La sentenza impugnata avrebbe ancora una volta errato nel non considerare la variante del 1990 come attuativa di un vincolo preordinato all’esproprio, avendo contenuto generale di vincolo preordinato all’esproprio.
Vanno esaminati congiuntamente il primo il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale.
Ciò posto, le censure sono inammissibili poiché non colgono la ratio decidendi della pronunzia impugnata che, nel ritenere irrilevante l’art. 36 D.P.R. n.327/2001 in relazione all’epoca della dichiarazione di pubblica utilità – agganciata al marzo 2002 secondo quanto accertato dalla stessa Corte di appello -non viene posta in discussione dalle ricorrenti se non ipotizzando l’esistenza di un atto (quello di approvazione del RAGIONE_SOCIALE definitivo dell’opera) avvenuto in epoca successiva all’entrata in vigore del t.u. e. in base a quanto previsto dall’art. 57 che tende a sovvertire l’accertamento in punto di fatto compiuto dalla Corte RAGIONE_SOCIALE e che è inammissibile in sede di legittimità attenendo a censura meritale, tanto più che non contesta l’assenza della dichiarazione di p.u. indicata dal giudice di merito, individuando un altro atto (l’approvazione definitiva del RAGIONE_SOCIALE) che avrebbe tale natura sempreché non ve ne siano altri costituenti dichiarazione di p.u. implicita quale ad esempio l’approvazione del RAGIONE_SOCIALE preliminare dell’opera
avvenuta il 15 marzo 2002, indicato dal c.t.u, per come riportato nel controricorso di RAGIONE_SOCIALE, come dichiarazione implicita di p.u. secondo l’art.35 della L.R. n.42 del 16 agosto 1984.
Per altro verso, le censure sono parimenti inammissibili perché non si confrontano con l’ulteriore motivazione della pronunzia impugnata che riconobbe il pieno diritto al riconoscimento del valore venale pieno del cespite espropriato, pur nel rispetto della sua qualificazione urbanistica, rendendo dunque irrilevante l’applicazione dell’art. 36 d.p.r. n.327/2001, all’epoca introdotto per fugare i dubbi circa la possibilità di riconoscere il pieno valore del cespite espropriato in caso di espropri destinati ad opere private di p.u. a fronte di una disciplina indennitaria poi incisa dalla sentenza n.348/2007 della Corte costituzionale che, appunto, ebbe a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 5bis , commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 e dell’art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Il quarto motivo è inammissibile, fondandosi la censura su un errore interpretativo che la Corte di appello avrebbe commesso nell’attribuire valenza decisiva alla sentenza del Tar Veneto n.1313/2014 circa la natura espropriativa della variante adottata che non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, ha attribuito alla sentenza del Tar Veneto sopra ricordata rilevanza unicamente per avere escluso che l’area interessata dall’esproprio fosse divenuta zona bianca in ragione della protrazione, senza soluzione di continuità, del vincolo espropriativo. È stata invece la Corte di appello ad avere attribuito valore espropriativo alla variante adottata nel 1990 al PRG di Venezia, dissentendo motivatamente dalle diverse conclusioni alle quali era pervenuto il c.t.u. proprio sulla base di un accertamento
di fatto in ordine alla verifica del vincolo come destinato specificamente alla realizzazione di un’opera pubblica all’interno dell’area delle ricorrenti COGNOME, e come tale dotato di natura lenticolare tale da escluderne il carattere conformativo.
Ed in tal modo non può ravvisarsi alcun vizio in diritto della sentenza impugnata, essendosi la decisione conformata al consolidato orientamento di questa Corte, a tenore del quale per individuare la qualità edificatoria dell’area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell’espropriazione, occorre distinguere tra vincoli conformativi ed espropriativi, sicché ove con l’atto di pianificazione si provveda alla zonizzazione dell’intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell’area espropriata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un’opera pubblica, il vincolo è da ritenersi preordinato all’espropriazione e da esso deve prescindersi nella stima dell’area -cfr. da ultimo, Cass.n.7393/2023, Cass.n.207/2020, Cass.n.16084/2018-.
A tali principi si è dunque pienamente ispirata la Corte di appello con una motivazione che non merita censura.
Per altro verso la censura difetta di autosufficienza, laddove ipotizza che il Tar Veneto abbia escluso la natura di vincolo espropriativo alla variante del 1990 senza tuttavia riportare la parte della motivazione nella quale tale accertamento sarebbe stato compiuto, anche solo implicitamente, dal giudice amministrativo, sul punto non potendosi dunque operare alcuna verifica per difetto di autosufficienza, anche alla luce di quanto esposto dall’RAGIONE_SOCIALE a pag.17 del controricorso.
Il quinto motivo è inammissibile.
Nel caso di specie le ricorrenti affermano che la destinazione impressa dalla variante tecnica del marzo 1990 includeva le aree espropriate tra quelle destinate ad impianti speciali disciplinate dall’art.79 delle N.T.A. che, sostengono le ricorrenti princi pali, consentirebbero la costruzione delle tipologie di edifici indicate nell’art.79 delle N.T.A. ‘anche ai privati, come è pacifico in causa’. Ora tali elementi, relativi alla realizzazione degli impianti ad opera dei privati, sono privi di autosufficienza, non avendo le ricorrenti indicato gli elementi dai quali ciò deriverebbe né avendo riportato, ai fini dell’autosufficienza, il contenuto dell’art.79 cit.
Ciò determina l’inammissibilità del motivo.
Quanto alle censure relative alla quantificazione dell ‘indennità che, nel motivo in esame viene pure contestata, le stesse risultano tutte collegate al presupposto della necessità di una liquidazione in ragione della natura privata dell’opera di pubblica utilità realizzata da privati, nemmeno confrontandosi con la sentenza impugnata che, ferma nel ritenere la natura agricola dell’area sulla base delle previsioni urbanistiche anteriori all’apposizione della variante del PRG ritenuta di natura espropriativa, non mancò di riconoscere il valore venale agricolo pie no di mercato dell’area considerandone anche la vicinanza al centro abitato, in piena sintonia con i principi espressi da questa Corte anche a Sezioni Unitecfr. Cass.S.U.n.7454/2020-.
Occorre quindi passare all’esame dei ricorsi incidentali proposti dall’RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con il primo motivo di ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE, viene dedotta l’erronea applicazione del criterio di q uantificazione sintetico comparativo dell’indennità di esproprio nonché l’omesso esame delle contestazioni svolte sulla stima dell’area che il consulente d’ufficio aveva ritenuto sulla base della coltura a vivaio praticata su fondi limitrofi e non su quella a
seminativo effettivamente praticata sui terreni delle COGNOME, senza nemmeno confrontarli con atti di comparazione alternativi relativi a terreni aventi caratteristiche omologhe.
Il primo motivo di ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE è infondato.
La censura si fonda su uno stralcio della c.t.u. dal quale la ricorrente incidentale vorrebbe desumere che la valutazione della Corte di appello sia stata operata considerando terreni utilizzati a vivaio e non a seminativo.
Si tratta tuttavia di censure che, da un lato, attribuiscono alla Corte di appello una valenza diversa da quella risultante dal testo della decisione non confrontandosi con l’affermazione, contenuta in sentenza, circa la valutazione dell’area secondo l’utilizzazione a fini agricoli seminativo -pcfr.pag.13, 3^ periodo sent.impugnata-. E d’altra parte la stessa ricorrente incidentale, a pag.23 del ricorso incidentale, riporta altro stralcio della c.t.u. dal quale emerge espressamente che secondo il c.t.u. il valore agricolo di mercato andava stimato sulla base della redditività in relazione alla coltura seminativo e, ancora, che il valore attribuito dal c.t.u. all’area espropriata fu determinato in modo da ‘risultare pienamente in linea con il valore massimo che risulta dalle ricerche effettuate per la coltura a seminativi di pianura nella zona nord orientale della provincia di Padova’ -cfr.pag.23 ric.incidentale-.
Tanto è sufficiente per ritenere la censura mal formulata e in ogni caso inammissibile, prospettando un omesso esame di fatti invece presi in considerazione e valutati compiutamente dalla Corte di appello per di più intendendo sollecitare un controllo meritale richiesto a questa Corte quanto alla valutazione concreta del valore dell’area ed infondata laddove contesta vizi non sussistenti, tenuto conto della determinazione dell’indennità determinata sulla base del valore agricolo di mercato, in linea con il diritto vivente
espresso da questa Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.7454/2020 già sopra ricordata.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di omessa pronunzia sulla domanda di esonero dal pagamento o di riduzione dei compensi ai componenti del collegio nominato per la determinazione della indennità di espropriazione formu lata nell’atto introduttivo e riportata nella sentenza.
Tale censura va esaminata congiuntamente al secondo motivo di ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al ricorso incidentale subordinato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE la suddetta ha dedotto con il primo motivo la violazione degli artt.32 e 40 d.P.R. n.327/2001 e l’omesso esame delle deduzioni di c.t.p. di RAGIONE_SOCIALE La Corte di appello avrebbe omesso di considerare i rilievi esposti nel corso del giudizio alla quantificazione del valore delle aree delle COGNOME operata dal c.t.u., il quale avrebbe parimenti erroneamente considerato quale valore unitario medio in relazione alla coltura vivaio e non a quella seminativo determinata dalla Commissione provinciale di Venezia per l’anno 2005.
Con il secondo motivo la RAGIONE_SOCIALE ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n.327/2001 e dell’art.112 c.p.c. per non avere la Corte di appello provveduto sulla domanda di rideterminazione dei compensi dei componenti del Collegio peritale.
Il primo motivo di ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE è inammissibile ed infondato, lo stesso intendendo sollecitare una rivalutazione delle valutazioni meritali operate dalla Corte di appello, senza nemmeno ben intendere il contenuto precettivo della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione dell’indennizzo espropriativo, essendo sul punto sufficiente rinviare a quanto già esposto in punto di inammissibilità ed infondatezza del primo
motivo di ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE.
Vanno esaminati congiuntamente il secondo motivo di ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE ed il secondo motivo di ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE.
Tali doglianze sono infondate, avendo la Corte di appello provveduto sulla quantificazione del compenso dovuto ai periti nominat i ai sensi dell’art.21 d.P.R. n.327/2001 affermando che ‘alcuna norma consente la riduzione del compenso in correlazione alla diversa quantificazione ad esito della lite’ -cfr.pag.17 sent.impugnata. Ciò esclude che si possa considerare esistente l’ipotizza to vizio di omessa pronunzia.
Sulla scorta di tali considerazioni i ricorsi incidentali proposti da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE vanno rigettati.
L’esito complessivo del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di doppio contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale e di quelli incidentali, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso principale ed i due ricorsi incidentali proposti e compensa le spese fra le parti costituite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore
importo a titolo di doppio contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e di quelli incidentali, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso il 21 settembre 2023 nella camera di consiglio della