Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29162 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 1490 – 2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE PALMA CAMPANIA -c.f. CODICE_FISCALE – in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Sorrento, alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -(erede di NOME) , COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE (erede di NOME) , COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE (erede di NOME) , COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE (erede di
NOME COGNOME) – rappresentati e difesi disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTI
avverso la sentenza n. 4789/2023 del la Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso depositato in data 20.1.2017 NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, comproprietari di un terreno (in N.C.T. fol. 9, part. 1970) RAGIONE_SOCIALEa estensione di mq. 11.832 con annesso fabbricato rurale, ubicato all’interno RAGIONE_SOCIALEa perimetrazione del centro abitato del Comune di Palma Campania, convenivano innanzi alla Corte d’Appello di Napoli il Comune di Palma Campania.
Esponevano quanto segue, ovvero che con delibera n. 49 del 28.7.2000 il RAGIONE_SOCIALE Palma Campania aveva approvato il ‘piano di razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE‘edilizia scolastica’, ove era prefigurata la delocalizzazione del RAGIONE_SOCIALE sul terreno di loro proprietà (cfr. sentenza impugnata, pag. 6) ;
che con decreto n. 10235 RAGIONE_SOCIALE‘1.7.2002, in virtù RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione del progetto definitivo con delibera n. 177/2002 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Palma Campania, era stata autorizzata l’occupazione temporanea e d’urgenza del loro fondo per un periodo di due anni
a decorrere dall’immissione in possesso , poi avvenuta il 31.7.2002 (cfr. sentenza impugnata, pag. 6) ;
che con delibera n. 4 del 21.1.2004 il Comune di Palma Campania aveva attes o all’offerta RAGIONE_SOCIALE‘indennità provvisoria nella misura complessiva di euro 444.102,75, di cui euro 266.461,65 a titolo di indennità di espropriazione ed euro 177.461,10 a titolo di maggiorazione per cessione volontaria, senza far luogo tuttavia alla determinazione, peraltro, RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione legittima (cfr. sentenza impugnata, pagg. 6 – 7) ;
che nel giudizio all’uopo intrapreso con citazione del 27.2.2004 in opposizione alla stima provvisoria il nominato c.t.u. aveva riconosciuto la natura edificabile del terreno e ne aveva determinato il valore di mercato in euro 2.890.179,00 (cfr. sentenza impugnata, pag. 7) ;
che avevano proseguito l’intrapreso giudizio , in dipendenza RAGIONE_SOCIALEa mancata emissione nei termini di legge di un valido decreto di espropriazione e RAGIONE_SOCIALE‘irreversibile trasformazione del fondo con susseguente accessione invertita, al solo fine RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione legittima (cfr. sentenza impugnata, pag. 7) ;
che con sentenza n. 609/2010, poi p assata in giudicato, la Corte d’Appello di Napoli, sulla scorta del valore di mercato acclarato dall’officiato c.t.u. , aveva determinato in euro 82.563,40 l’indennità di occupazione legittima per il biennio 31.7.2202 -31.7.2004 (cfr. sentenza impugnata, pagg. 7 – 8) ;
che in data 21.9.2005, ossia dopo la scadenza del termine -31.7.2004 -fissato per il compimento dei lavori, era stato emanato il decreto di espropriazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 8) ;
che con citazione in data 29.5.2006 avevano convenuto il Comune di Palma Campania innanzi al Tribunale di Nola, onde ottenere il risarcimento dei danni commisurati al valore di mercato del terreno e nondimeno l’adito tribunale aveva con sentenza n. 911/2010 dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (cfr. sentenza impugnata, pag. 8) ;
che in esito ai ricorsi esperiti innanzi al giudice amministrativo -ricorsi definiti dal RAGIONE_SOCIALE di Stato con l’accoglimento , con sentenza del 22.12.2014, di ambedue i gravami proposti dal Comune di Palma Campania e segnatamente con il riconoscimento in via definitiva di valore giuridico al decreto di espropriazione (cfr. sentenza impugnata, pag. 10) -avevano con raccomandata del 3.2.2015 invano intimato al Comune di Palma Campania il pagamento RAGIONE_SOCIALEa indennità di espropriazione nella misura di euro 2.890.179,00, quale determinata dalla Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 609/2010 (cfr. sentenza impugnata, pag. 11) .
Chiedevano, tra l’ altro, di determinare l’indennità definitiva di espropriazione in euro 2.890.179,00 ossia nell’importo corrispondente al valore di mercato del terreno quale acclarato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio definito dalla Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 609/2010 -e di ‘ condannare, per l’effetto, il Comune di Palma Campania al pagamento d i € 2.477.296,29, pari al valore venale del fondo, al netto RAGIONE_SOCIALEa quota del defunto comproprietario, sig. NOME COGNOME, oggetto di cessione volontaria da parte RAGIONE_SOCIALEe eredi, con deposito presso la C.D.P. del predetto importo, oltre interessi legali dalla data RAGIONE_SOCIALE’emissione del decreto di esproprio (21.09.05)’ (così sentenza impugnata, pag. 3).
2.
Eccepiva, peraltro, in via pregiudiziale la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘ Instava, in ogni caso, per il rigett o RAGIONE_SOCIALE‘ opposizione.
Si costituiva il Comune di Palma Campania. avversa pretesa.
3. Disposto il mutamento del rito -da sommario in ordinario – con sentenza n. 4789/2023 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva l’opposizione e , per l’effetto, determinava l’indennità spettante a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’espropriazione del terreno di mq. 11.832 in Palma Campania in N.C.T. al foglio 9, particella 1970, in euro 2.890.179,00 e condannava il Comune di Palma Campania al deposito in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘importo suindicato, ‘ previa detrazione di quanto già eventualmente versato ‘, presso il RAGIONE_SOCIALE, con gli interessi legali sulla differenza riconosciuta rispetto al quantum determinato in sede amministrativa dal dì del decreto di espropriazione al dì del deposito; rigettava la domanda di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione monetaria e condannava il Comune di Palma Campania al pagamento -con distrazione –RAGIONE_SOCIALEe spese di lite (cfr. sentenza impugnata, pagg. 31 – 33) .
Evidenziava la corte in ordine all’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘avversa pretesa, sollevata dal Comune di Palma Campania -e secondo il quale al dì (20.1.2017) di introduzione del giudizio il termine decennale di prescrizione, a far data dal 21.9.2005, dì del decreto di esproprio, era scaduto sin dal 21.9.2015 -che i germani ricorrenti avevano con lettera raccomandata del 4.2.2015
manifestato ‘ la volontà di far valere il proprio diritto ad ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione , (…) indicata nel valore venale del fondo, che assumevano fissato dalla Corte d’Appello di Napoli con la (…) sentenza n. 609/2010 in € 2.890.179,00, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria’ (così sentenza impugnata, pag. 18) .
Evidenziava dunque che non si prefiguravano dubbi circa l’idoneità RAGIONE_SOCIALEa medesima missiva ad interrompere il corso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, siccome proveniente dagli aventi diritto, rivolta al Comune di Palma Campania, soggetto obbligato, ed avente ad oggetto l a richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità dovuta in dipendenza del decreto di espropriazione del 21.9.2005 (cfr. sentenza impugnata, pag. 19) .
Evidenziava la corte in ordine alla valenza RAGIONE_SOCIALEe statuizioni di cui alla sentenza n. 609/2010 RAGIONE_SOCIALEa stessa Corte d’Appello di Napoli (cfr. sentenza impugnata, pag. 22) c he, ‘non avendo la sentenza n. 609/2010 espressamente pronunciato sulla domanda di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio oggetto invece del presente giudizio -ma solo su quella, diversa per causa petendi , di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occu pazione legittima, non si sul punto formato alcun giudicato (…)’ (così sentenza impugnata, pag. 26) .
Evidenziava, nondimeno, che il giudicato formatosi a seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia n. 609/2010 in ordine alla natura edificatoria del terreno ablato, quale antecedente logicogiuridico RAGIONE_SOCIALEa statuizione sull’indennità di occupazione legittima, era atto a precludere a tal specifico riguardo qualsivoglia diversa qualificazione e valutazione (cfr. sentenza impugnata, pagg. 26 – 27) .
Evidenziava ulteriormente, in ordine all’accertamento del valore di mercato in euro 2.890.179,00 del terreno cui il c.t.u. officiato nell’ambito del giudizio definito dalla Corte di Napoli con la sentenza n. 609/2010 aveva fatto luogo, che, per un verso, non operava al riguardo alcuna preclusione da giudicato e che , per altro verso, ‘il Comune di Palma Campania si sostanzialmente limitato a contestare le relative risultanze con riferimento alla sola ritenuta edificabilità del suolo (…) mentre, quanto ai criteri di determinazione del relativo valore, si solo limitato a rilevare che nel primo elaborato peritale (…) sarebbe stato indicato dal un valore di €/Mq. 163,39, poi ingiustificatamente maggiorato ad €/Mq. 244,27 nel secondo elaborato’ (così sentenza impugnata, pag. 27) e a formulare, dunque, richiesta di una nuova c.t.u.
Evidenziava in proposito, inoltre, che la diversa valutazione operata con la prima e con la seconda relazione dal c.t.u. si spiegava alla luce RAGIONE_SOCIALEa richiesta di chiarimenti dispost a dalla corte d’appello circa il valore di mercato dei prodotti edilizi e che ‘nessuna sostanziale critica stata rivolta da parte resistente rispetto a tale valutazione (…) effettuata peraltro con riferimento ad un’epoca prossima all’adozione del decreto di esproprio’ (così sentenza impugnata, pag. 28) , cosicché la nuova c.t.u. -richiesta da parte resistente -avrebbe avuto un carattere meramente esplorativo e si palesava perciò del tutto inammissibile (cfr. sentenza impugnata, pagg. 28 – 29) .
Evidenziava quindi, in conclusione, che nulla ostava alla condivisione RAGIONE_SOCIALEa determinazione -in euro 2.890.179,00 –RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione quale
operata dal c.t.u. nominato nel giudizio definito dalla stessa Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 609/2010 (cfr. sentenza impugnata, pag. 29) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Comune di Palma Campania; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (erede di NOME COGNOME) , NOME COGNOME (erede di NOME COGNOME) , NOME COGNOME (erede di NOME COGNOME) e NOME COGNOME (erede di NOME COGNOME) hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore -con distrazione – RAGIONE_SOCIALEe spese.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., l’ultrapetizione; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l ‘omesso esame di fatto decisivo.
Deduce che l’avversa pretesa è stata quantificata in domanda in euro 2.477.296,29 e tuttavia la Corte di Napoli ha pronunciato condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa maggior somma di euro 2.890.179,00, senza tener conto RAGIONE_SOCIALEe somme inerenti alla quota di spettanza del comproprietario NOME COGNOME e liquidate in favore dei suoi eredi (cfr. ricorso, pagg. 9 – 10) .
Deduce invero che – così come hanno dato atto le medesime controparti e così come emerge aliunde dall’impugnata sentenza – gli eredi di NOME
NOME, comproprietario per la quota di 1/7 , ebbero ad accettare l’indennità di espropriazione offerta, tant’è che con contratto in data 24.5.2005 ebbero a far luogo alla cessione volontaria RAGIONE_SOCIALEa medesima quota (cfr. ricorso, pag. 10) .
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Difatti, la Corte di Napoli, benché, nelle conclusioni (cfr. sentenza impugnata, pagg. 2 – 4) , abbia premesso che i ricorrenti avevano richiesto la condanna del Comune di Palma Campania al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.477.296,29 (importo evidentemente pari a 6/7 di euro 2.890.179,00) , ‘pari al valore venale del fondo, al netto RAGIONE_SOCIALEa quota del defunto comproprietario, sig. NOME COGNOME, oggetto di cessione volontaria da parte RAGIONE_SOCIALEe eredi’ (così sentenza impugnata, pag. 3) , si è nondimeno, al capo b) del dispositivo, allorché ha pronunciato condanna del Comune di Palma Campania ‘al deposito RAGIONE_SOCIALE‘importo di cui al capo che precede’, cioè RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 2.890.179,00 , limitata a prefigurare la ‘previa detrazione di quanto già eventualmente versato’ (così sentenza impugnata, pag. 32) .
Ebbene, quanto versato agli eredi di NOME COGNOME non è l’importo di euro 412.882,71, ossia il valore RAGIONE_SOCIALEa quota di 1/7 di euro 2.890.179,00 (ed al netto RAGIONE_SOCIALEa quale gli iniziali ricorrenti hanno invocato la condanna del Comune) , bensì l’ importo significativamente minore di euro 63.443,25, ossia il valore RAGIONE_SOCIALEa quota di 1/7 di euro 444.102,75, pari all’indennità provvisoria offerta (di cui euro 266.461,65 a titolo di indennità di espropriazione ed euro 177.461,10 a titolo di maggiorazione per cessione volontaria) .
In questi termini il Comune di Palma Campania è stato condannato a depositare presso il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE un importo superiore a quello che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nel complesso avevano richiesto.
Si ha riscontro, perciò, del denunciato vizio di ultrapetizione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 cod. civ. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, 6° co., Cost. per difetto di motivazione.
Deduce che ha errato Corte di Napoli ad attribuire efficacia interruttiva RAGIONE_SOCIALEa prescrizione alla lettera raccomandata a.r. del 4.2.2015 (cfr. ricorso, pag. 11) .
Deduce infatti che con la medesima missiva ‘non veniva richiesta la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio (…), ma una somma a titolo di risarcimento danni per la perdita RAGIONE_SOCIALEa proprietà del terreno in conseguenza di (…) un’occupazione appropriativa’ (così ricorso, pag. 11) .
Deduce che del resto, alla luce del complesso contenzioso intrapreso dalle controparti onde conseguire il risarcimento del danno susseguente alla perdita RAGIONE_SOCIALEa proprietà, la missiva in data 4 .2.2015 ‘andava letta sempre nell’ottica di un petitum avente ad oggetto non una richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione ma di risarcimento del danno’ (così ricorso, pag. 11) .
Il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.
Va debitamente premesso che il motivo di ricorso non si conforma agli oneri di specificità e di ‘autosufficienza’ di cui, rispettivamente, al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 cod. proc. civ.
Propriamente il ricorrente non ha provveduto a riprodurre nel corpo del ricorso -quindi pur nella parte ove è ‘esposizione dei fatti di causa’ – il testo integrale RAGIONE_SOCIALEa raccomandata con avviso di ricevimento del 4.2.2015 (cfr. Cass.
sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950, ove si è puntualizzato che il principio di ‘autosufficienza’ del ricorso per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve, certo, essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e, tuttavia, postula che nel ricorso sia comunque puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALEe censure. C fr. Cass. 20.1.2006, n. 1113, secondo cui il ricorso per cassazione – in forza del principio di cosiddetta ‘autosufficienza’ deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione RAGIONE_SOCIALEa fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito) .
In ogni caso si rimarca che l a valutazione RAGIONE_SOCIALE‘idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione -qualora non si tratti degli atti previsti espressa mente e specificamente dalla legge come idonei all’effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2943 cod. civ. – costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici (cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23821; Cass. 18.9.2007, n. 19359; Cass. sez. lav. 21.11.2018, n. 30125).
13. Su tale scorta si rappresenta quanto segue.
L’impugnato dictum non è, in parte qua , inficiato da alcun errore di diritto.
L’impugnato dictum è, in parte qua , sorretto – evidentemente – da motivazione esaustiva e congrua, ossia da motivazione che (in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. ) non è inficiata da alcuna forma di ‘anomalia motivazionale’ destinata ad acquisire significato alla luce RAGIONE_SOCIALEa pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite di questa Corte.
In particolare, con riferimento all’ ‘anomalia’ RAGIONE_SOCIALEa motivazione ‘apparente’ (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la corte distrettuale ha -siccome si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
14. Ulteriormente si rappresenta quanto segue.
Per un verso, la Corte di Napoli ha altresì puntualizzato che la chiara identificazione del titolo RAGIONE_SOCIALEa richiesta di cui alla missiva del 4.2.2015 con l’indennità dovuta a seguito del decreto di espropriazione del 21.9.2005 traeva riscontro dalla specificazione -di cui alla stessa missiva per cui, ‘ove all’esito del proponendo (e mai tuttavia successivamente introdotto) giudizio di impugnazione avverso la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato del 22.12.2014 (…) fosse stato invece riconosciuto il diritto di essi ricorrenti al risarcimento del dann o, l’i mporto ricevuto -ovviamente a titolo di richiesta indennità di esproprio -sarebbe stato trattenuto quale acconto sulla maggior somma dovuta per tale diversa causale’ (così sentenza impugnata, pag. 19) .
Per altro verso, è innegabile che le censure addotte dal ricorrente (‘(…) il che dimostra ulteriormente che le intenzioni dei resistenti con tale missiva fossero
quelle di mettere in mora l’amministrazione sempre al fine di vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno e non a contestare il quantum RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio ‘: così ricorso, pag. 12) si risolvono tout court nella prefigurazione RAGIONE_SOCIALEa (asserita) maggior plausibilità RAGIONE_SOCIALEa patrocinata antitetica esegesi (e ciò quantunque l’atto di costituzione in mora abbia natura di atto giuridico in senso stretto (cfr. Cass. 17.7.1997, n. 6556), per il quale non operano le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., dovendo darsi rilievo, per converso, agli elementi obiettivi di riconoscibilità del significato RAGIONE_SOCIALE ‘ atto (cfr. Cass. (ord.) 11.7.2023, n. 19626)) .
15. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia; la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 d.P.R. n. 327/2001.
Deduce che la Corte di Napoli non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni addotte, ossia che, ‘trattandosi di vincolo preordinato all’esproprio, la relativa indennità non poteva essere rapportata all’astratta edificabilità del suolo’ (così ricorso, pag. 13) .
Deduce che l’impugnato dictum ‘si limita ad affermare che l’accertamento del valore del terreno ben può compiersi richiamando il contenuto RAGIONE_SOCIALEa c.t.u. espletata nel corso del precedente giudizio’ (così ricorso, pag. 13) .
Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto de i rilievi di cui al punto 5 RAGIONE_SOCIALEa comparsa conclusionale (cfr. ricorso, pag. 14) .
Ovvero del rilievo secondo cui ‘le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata
ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.)’ (così ricorso, pag. 14) .
Ovvero del rilievo secondo cui la destinazione del suolo al momento RAGIONE_SOCIALE‘apposizione del vincolo fosse agricola (cfr. ricorso, pag. 14) .
Ovvero dei rilievi secondo cui a seguito RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del P.R.G. del Comune di Palma Campania con D.P.A.P. n. 70 del 2.5.1990 il terreno era ricaduto in zone per le quali erano previsti unicamente interventi di iniziativa pubblica; e secondo cui a seguito RAGIONE_SOCIALEa decadenza quinquennale del vincolo di cui al P.R.G. il terreno era ricompreso in ‘zona bianca’, sicché per effetto RAGIONE_SOCIALEa legge n. 10/1977 e RAGIONE_SOCIALEa legge Regione Campania n. 17/1982 era inedificabile in quanto situato nel centro abitato di Palma Campania (cfr. ricorso, pag. 15) .
Ovvero del rilievo secondo cui la destinazione impressa al terreno con la delibera n. 49 del 28.7.2000, ossia la delocalizzazione del RAGIONE_SOCIALE sul medesimo fondo, ‘escludeva qualsiasi forma di utilizzo privato’ (così ricorso, pag. 15) .
Deduce quindi che la corte territoria le non ha tenuto conto che l’indennità di espropriazione si determina alla stregua RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche del bene alla data del decreto di espropriazione (così ricorso, pag. 17) .
16. Il terzo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto.
Si è anticipato che la Corte di Napoli ha puntualizzato che ‘il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale antecedente logico giuridico RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulla indennità di occupazione legittima, (…) preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel presente giudizio (…); non può quindi più essere posta in discussione, come vorrebbe il convenuto
Comune di Palma Campania, la determinazione nel presente giudizio RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio dovuta ai germani NOME sulla base RAGIONE_SOCIALEa natura edificatoria del fon do espropriato’ (così sentenza impugnata, pagg. 26 -27. Al riguardo cfr. Cass. 6.4.2021, n. 9264, secondo cui in tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale antecedente logico giuridico RAGIONE_SOCIALEa statuizione sulla indennità di occupazione legittima, calcolata secondo il criterio degli interessi legali sul valore del suolo, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa o accessione invertita, costituendo l ‘ accertamento in fatto del valore del bene il comune punto di partenza per la stima sia RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità di occupazione sia del danno risarcibile; Cass. 7.10.2016, n. 20234) .
Ebbene, il passaggio motivazionale testé riferito integra senza dubbio la ‘ ratio in parte qua decidendi ‘.
E tal e ‘ ratio ‘ non è stata né con il terzo mezzo né al contempo – con gli ulteriori mezzi di impugnazione oggetto di specifica censura.
Cosicché sovviene l’elaborazione di questa Corte secondo cui , in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti RAGIONE_SOCIALEa specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
Per giunta, il mezzo di impugnazione in disamina è -lo si è detto incentrato essenzialmente sulla riproposizione RAGIONE_SOCIALEe ‘deduzioni difensive di cui al punto 5 RAGIONE_SOCIALEa comparsa conclusionale’ (cfr. ricorso, pagg. 14 e ss.) depositata dal Comune di Palma Campania innanzi alla Corte di Napoli.
Cosicché sovviene, in pari tempo, l’elaborazione di questa Corte – seppur espressa sullo specifico terreno del contenzioso elettorale -secondo cui il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi a questa Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass. 24.2.2006, n. 4250. Si vedano anche, al riguardo, Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478, e Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098) .
20. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia; motivazione perplessa o apparente; la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ e RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 d.P.R. n. 327/2001.
Deduce che ha errato la Corte di Napoli a non far luogo all ‘ammissione di nuova c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 17) .
Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto del rilievo -di cui al punto 6.1 RAGIONE_SOCIALEa comparsa conclusionale -secondo cui la consulenza tecnica espletata nel giudizio definito con la sentenza n. 609/2010 era viziata dall’erroneo assunto per cui alla data 5.10.2005 – di sua redazione non fosse ancora stato emanato il decreto di espropriazione, decreto che viceversa era
stato emesso sin dal 31.7.2005 e la cui emanazione inficiava in toto il ragionamento RAGIONE_SOCIALE‘ausiliario d’ufficio (cfr. ricorso, pagg. 17 – 18) .
Deduce quindi che la rinnovanda c.t.u. avrebbe condotto ad esiti totalmente differenti (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce, d’ altro canto (paragrafo 4.2.) , che ha errato la corte distrettuale a ritenere che non ha contestato la quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità operata dal c.t.u. nel giudizio definito con la sentenza n. 609/2010 (cfr. ricorso, pag. 19) ; che invero le difese esperite sono state sistematicamente rivolte al riscontro RAGIONE_SOCIALEa correttezza del quantum -euro 444.102,75 offerto ai proprietari RAGIONE_SOCIALE‘area espropriata (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce al contempo che il principio di non contestazione non è suscettibile di applicazione con riferimento alle conclusioni del c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 20) .
Il quarto motivo di ricorso parimenti è privo di fondamento e va respinto.
Inevitabile è il riferimento al l’elaborazione di questa Corte .
Ovvero, in primo luogo , l’insegnamento secondo cui la consulenza tecnica d ‘ ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità RAGIONE_SOCIALEe parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina RAGIONE_SOCIALE ‘ ausiliario e potendo la motivazione RAGIONE_SOCIALE ‘ eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. 5.7.2007, n. 15219) .
Ovvero, in secondo luogo, l’insegnamento secondo cui, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo RAGIONE_SOCIALE‘indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. 29.9.2017, n. 22799; Cass. 19.7.2013, n. 17693; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n. 20227) .
Ovvero, in terzo luogo , l’insegnamento secondo cui i l giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, RAGIONE_SOCIALEe risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest ‘ ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa (cfr. Cass. sez. lav. 5.12.2008, n. 28855) .
Ovvero, in quarto luogo -allorché si adduce che la consulenza tecnica espletata nel giudizio definito con la sentenza n. 609/2010 fosse inficiata dall’erronea supposizione RAGIONE_SOCIALEa mancata emanazione del decreto di espropriazione -l’insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali e la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404; Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927) .
23. Va soggiunto che le doglianze addotte dal ricorrente nella seconda parte del mezzo in disamina (paragrafo 4.2.) difettano di specificità e di
‘autosufficienza’, sicché non valgono a smentire gli assunti in parte qua -e di cui si è detto – RAGIONE_SOCIALEa Corte partenopea (cfr. Cass. (ord.) 13.7.2021, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indi care specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi RAGIONE_SOCIALEa relazione e riportando il contenuto specifico RAGIONE_SOCIALEe critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE‘incidenza causale del difetto di motivazione) .
E ciò vie più che l’omesso esame da parte del giudice del merito dei rilievi RAGIONE_SOCIALEe parti alla c.t.u. in tanto ha valenza quale possibile vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in quanto la parte ne deduca la decisività in termini, appunto, specifici ed ‘autosufficienti’ (cfr. Cass. (ord.) 17.5.2022, n. 15733) .
Decisività che viceversa, nella specie, è affidata sic et simpliciter alla prospettazione RAGIONE_SOCIALEa ‘correttezza RAGIONE_SOCIALEe somme indicate nel decreto di esproprio e formalmente offerte ai proprietari’ (così ricorso, pag. 19) .
24. I n accoglimento e nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza n. 4789/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Napoli va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.
In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
25. Il (parziale) buon esito del ricorso fa sì che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo di ricorso, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 4789/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Napoli e rinvia alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità;
rigetta gli ulteriori motivi di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa I sez. civ. RAGIONE_SOCIALEa Corte