Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7003 – 2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO -c.f. P_IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RICORRENTE
contro
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME (studio ‘RAGIONE_SOCIALE Nunziante’) .
CONTRORICORRENTE
COMUNE di POTENZA -c.f. CODICE_FISCALE – in persona del sindaco pro tempore .
INTIMATO
avverso la sentenza n. 860/2018 del la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto notificato il 28.7.2008 NOME COGNOME COGNOME citava il ‘ RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE a comparire dinanzi alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE.
Premetteva che era proprietario per la quota di ½ del terreno in RAGIONE_SOCIALE in catasto al foglio 48, particelle 475 e 462, della complessiva estensione (per l’intera quota di 1/1) di mq. 2.030.
Indi esponeva che il terreno era stato oggetto di espropriazione giusta decreto notificatogli in data 1.7.2008 e che l’indennità di espropriazione definitiva offertagli era stata pari ad euro 38,00 a mq.
Chiedeva, tra l’ altro, accertare e dichiarare che il valore del terreno non era inferiore ad euro 144,00 a mq. e conseguentemente condannare i convenuti in solido al pagamento della suddetta somma ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarebbe risultata dovuta in virtù della corretta applicazione del metodo ‘analitico ricostruttivo’ , il tutto oltre al pagamento dell’indennità di occupazione ed alla rivalutazione monetaria e agli interessi (cfr. ricorso, pag. 2) .
Si costituiva il ‘ RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO‘ .
Instava, peraltro, per il rigetto dell’avversa opposizione.
3. Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Del pari instava per il rigetto dell’opposizione. In ipotesi di accoglimento, instava per la condanna unicamente del ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Espletata la c.t.u. all’uopo disposta, con sentenza n. 860/2018 la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’opposizione e determinava l’indennità di espropriazione in euro 181.877,85, oltre interessi legali sulla somma di euro 162.998,85 (pari alla differenza tra il quantum determinato in sede giudiziale ed il quantum determinato dall’ente espropriante) ; faceva ordine al ‘RAGIONE_SOCIALE di provvedere al deposito dell’importo di euro 162.998,85 presso la Cassa Depositi e Prestiti; condannava in solido gli opposti alle spese del giudizio e poneva a carico del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ le spese di c.t.u.
Premetteva la corte che alla stima in euro 221,71 al mq. del terreno -ricompreso in zona del P.R.G. atta a conferirgli natura edificabile -il c.t.u. aveva fatto luogo ‘con criterio sintetico comparativo, prendendo ad esame cinque atti pubblici di compravendita di fondi aventi le medesime caratteristiche di quello espropriato’ (così sentenza impugnata, pag. 5) ; che il c.t.u. aveva acclarato che alla data del 13.11.2008 risultavano completate opere di urbanizzazione per euro 1.153.332,71 su un totale previsto in convenzione di euro 3.051.634,77 (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) ; che dunque l’indennità di espropriazione a mq. era stata computata dal consulente al 10.7.2008 in euro 208.742,60 .
Indi evidenz iava, in ordine ai rilievi del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , secondo cui il c.t.u. aveva assunto cinque atti soltanto ed unicamente a termine di comparazione ai fini della determinazione del valore a mq., che l’ ausiliario aveva posto in risalto che il primo dei cinque atti selezionati risultava senz’altro attendibile siccome cronologicamente prossimo al momento della stima e che gli atti di compravendita e di cessione volontaria richiamati dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ erano a loro volta senz’altro inattendibili siccome relativi a terreni di modesta estensione, sicché i venditori non avevano avuto altra opportunità che l’assoggettamento alla procedura espropriativa (cfr. sentenza impugnata, pag. 6) .
Indi evidenziava, in ordine ai rilievi del ‘RAGIONE_SOCIALE‘, secondo cui il c.t.u. non aveva considerato le caratteristiche proprie del suolo, idonee a sminuirne il valore, che l’ ausiliario aveva posto in risalto che ‘ nessuna spesa aggiuntiva grava sul complessivo processo di trasformazione urbana a causa della specifica morfologia del sito in oggetto’ (cfr. sentenza impugnata, pag. 7) .
Soggiungeva dunque, la corte, che il complesso delle argomentazioni svolte dal consulente d’ufficio non era stato adeguatamente contrastato dal ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
Evidenziava infine – la corte – che senza dubbio da accogliere, viceversa, era il rilievo del ‘RAGIONE_SOCIALE‘ secondo cui, contrariamente all’ assunto dal c.t.u., i costi di urbanizzazione da defalcare proporzionalmente dall’indennità di espropriazione erano da computare non già in euro 1.153.332,71, pari al valore delle opere completate alla data del 13.11.2008, bensì in euro 3.051.634,77, pari al valore delle opere previste in convenzione, sicché l’importo da dedurre
dal quantum -euro 221,71 -dell’indennità di espropriazione a mq. era pari ad euro 42,52 e non già ad euro 16,07 ( cfr. sentenza d’appello, pag. 7 ).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il ‘ RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO‘ ; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
NOME COGNOME COGNOME ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 301 cod. proc. civ.; la nullità della sentenza.
Premette che ambedue gli avvocati difensori del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sono stati collocati a riposo a decor rere dall’1.4.2018 e dall’1.9.2018 (cfr. ricorso, pag. 7) .
Indi deduce che il venir meno dello ius postulandi di entrambi i difensori dell’ente pubblico opposto ha determinato l’immediata interruzione del processo indipendentemente dalla conoscenza dell’evento e senza necessità che l’evento interruttivo fosse dichiarato (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deduce dunque che ‘si è prodotta l’ estinzione automatica del giudizio, che si converte in nullità della sentenza ‘ (così ricorso, pag. 7) .
Deduce ulteriormente che la mancata interruzione ha cagionato un ‘ vulnus quanto alla possibilità esplicativa degli scritti conclusionali da parte del RAGIONE_SOCIALE, autore del decreto di espropriazione ‘ (così ricorso, pagg. 7 – 8) .
Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto.
È sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte.
Ovvero il riferimento all’insegnam ento secondo cui le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento – nella specie, quindi, se del caso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE – la quale è l ‘unica legittimata a dolersi dell’irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d ‘ ufficio dal giudice, né essere eccepita dall ‘ altra parte come motivo di nullità (cfr. Cass. 19.8.2016, n. 17199; Cass. 13.11.1999, n. 24025; Cass. 29.8.1998, n. 8641) .
10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 37, 1° co. e 3° co., d.P.R. n. 327/2001; in subordine (cfr. ricorso, pag. 16) , a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo.
Premette che la Corte di RAGIONE_SOCIALE non ha fatto luogo alla determinazione della giusta indennità i n considerazione della ‘incongrua consistenza del campione estimativo’ (così ricorso, pag. 9) ovvero giacché il c.t.u. ha assunto a termine di riferimento un ‘campione’ di appena cinque atti (cfr. ricorso, pag. 9) , di cui ‘due carenti di rappresentatività’ (così ricorso, pag. 18) .
Indi deduce che, ‘perché la comparazione abbia un significato concreto, è necessario che i beni da sottoporre a comparazione siano quanto più possibile omogeni e numerosi’ (così ricorso, pag. 17) .
Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto della documentazione prodotta da esso opposto -tra cui la relazione del geometra
NOME COGNOME in data 24.1.2007 ‘con tabelle riproduttive delle indennità proposte per la espropriazione in ambito RAGIONE_SOCIALE 2 nel Piano Particolareggiato della zona a sette ditte catastali ‘ e ‘la tabella di calcolo valori venali zone omogenee di PRG (…) ai fini ICI del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘, valori I.C.I. del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE rinvenienti ‘da indagini di mercato ed esame della banca dati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE Immobiliare’ – da cui viceversa risultano prezzi di comparazione ben diversi da quelli assunti a riferimento dall’ausiliario d’ufficio (cfr. ricorso, pagg. 9 – 11) .
Deduce dunque che a fronte di circa quindici unità di comparazione del valore di mercato il consulente d’ufficio si è del tutto ingiustificatamente limitato ad affermare che ‘cinque atti sono sufficienti a dare affidabilità al procedimento’ (cfr. ricorso, pag. 11) , viepiù che ha tenuto conto di due atti che ‘non hanno riferimento al contesto insediativo, disomogenei, non contestualizzati ed anche storicamente oltre che topograficamente distanti’ (così ricorso, pag. 13) .
Deduce pertanto che la disamina dell’ampio spettro dei prezzi di comparazione all’uopo offerti dà conferma del quantum -euro 38,00 -dell’indennità definitiva di espropriazione , quale stimata dalla Commissione provinciale (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce in ogni caso che la media ponderale dei tre -dei cinque -valori assunti dal c.t.u. e concernenti il RAGIONE_SOCIALE 2 P.P. zona ‘F4A’ conduce a difformi esiti estimativi (cfr. ricorso, pagg. 13 – 14) .
Deduce in pari tempo che l’impugnato dictum ‘non esplicita alcuna idonea ‘ (così ricorso, pag. 16) .
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 37, 1° co. e 3° co., d.P.R. n. 327/2001.
Deduce che la disciplina normativa in materia di espropriazione impone l’accertamento delle condizioni legali e delle condizioni di fatto, quali la natura, la posizione, la consistenza morfologica, del terreno espropriato, siccome anche queste ultime incidono sul valore di mercato (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce invece che nel l’impugnato dictum ‘non c’è alcuna attenzione alle condizioni intrinseche, alla morfologia, al contesto territoriale’ (così ricorso, pag. 20) .
Deduce in particolare che il terreno dell’opponente ‘è intercluso, diviso da INDIRIZZO dalla p.lla 267, scosceso, ortograficamente non edificabile (…). Esso ha alle spalle ed a monte un vecchio fabbricato. Per edificare occorrerebbe realizzare sbancamenti e paratie (…) con costi proibitivi ed impeditivi (…)’ (così ricorso, pag. 21) .
I rilievi postulati dalla delibazione del secondo motivo e del terzo motivo di ricorso tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea dei medesimi mezzi di impugnazione, mezzi che, comunque, sono privi di fondamento e vanno respinti.
Va previamente rimarcato che i motivi in disamina non si correlano compiutamente al le ‘ rationes in partibus quibus decidendi ‘.
Si è anticipato che la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha puntualizzato che il ‘RAGIONE_SOCIALE non aveva adeguatamente contrastato il complesso delle argomentazioni svolte dall’ausiliario d’ufficio, giacché la parte opposta si era limitata a ribadire le
deduzioni già sottoposte al vaglio del c.t.u. e non aveva fornito elementi utili per confutarle (cfr. sentenza impugnata, pag. 7) .
Ebbene, siffatto dirimente rilievo motivazionale non è stato oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.
Ovviamente, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
Va dipoi rimarcato che i motivi in disamina si qualificano esclusivamente in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.
Propriamente, con il secondo e il terzo mezzo il ricorrente censura in fondo il giudizio ‘di fatto’ cui, sulla scorta degli esiti della c.t.u., la corte distrettuale ha atteso ai fini della determinazione del valore di mercato del terreno oggetto di espropriazione.
Del resto, è il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054) . Ed ulteriormente, in tema di indennità di espropriazione per pubblica utilità, l’accertamento del giudice del merito in ordine alla natura edificatoria del suolo espropriato, come il metodo di stima adoperato per la determinazione del relativo valore, rientra tra i compiti del giudice del merito ed ove congruamente motivato non è in sede di legittimità censurabile (cfr. Cass. 14.10.1988, n. 5600) .
15. In questo quadro le censure che il secondo ed il terzo motivo veicolano, rilevano -se del caso -oltre che nel solco della formulazione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
16. In tal guisa si osserva quanto segue.
Per un verso, nessuna delle figure di ‘ anomalia motivazionale ‘ destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testé menzionata -e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione – si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum .
In particolare, in r elazione all’ ‘anomalia’ della motivazione ‘apparente’ (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) la Corte potentina, mercé il riferimento ai rilievi di cui alla relazione di c.t.u., ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Altresì, la corte territoriale ha ripreso il rilievo del consulente secondo cui ‘la tabella ICI del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE può identificare mero elemento di riferimento, ma non può certamente sostituire la stima diretta del bene’ (cfr. sentenza impugnata, pag. 6) .
Ben vero, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecn ico d’ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché l’accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di
legittimità, ben potendo il richiamo, anche ‘ per relationem ‘ dell’elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (cfr. Cass. (ord.) 6.5.2021, n. 11917. Cfr. inoltre Cass. (ord.) 16.11.2022, n. 33742; Cass. sez. lav. 9.3.2001, n. 3519, secondo cui, quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fon te dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese; Cass. 9.12.1995, n. 12630; Cass. 6.10.2005, n. 19475) .
Per altro verso, l’ iter motivazionale che sorregge il dictum della Corte lucana risulta, oltre che assolutamente congruo ed esaustivo, in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica (cfr. Cass. (ord.) 7.9.2020, n. 18577, seppur in tema di servitù di elettrodotto, secondo cui la determinazione dell ‘ indennità di asservimento, parametrata al valore venale del bene ed attribuita se sia dimostrata l ‘ attualità del deprezzamento nonché l ‘ oggettiva incidenza causale del vincolo, richiede l ‘ applicazione del metodo sintetico-comparativo con obbligo per il giudice, onde non incorrere in violazione di legge, di indicare i dati obiettivi sui quali ha fondato la propria valutazione, vale a dire gli elementi di comparazione utilizzati, documentandone la rappresentatività in riferimento ad immobili analoghi e quindi in riferimento ad atti specifici ed identificabili) .
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 61 cod. pro c. civ.
Deduce che la Corte di RAGIONE_SOCIALE avr ebbe senz’altro dovuto far luogo alla rinnovazione della c.t.u. (cfr. ricorso, pagg. 22 -23) .
Deduce inoltre che la Corte di RAGIONE_SOCIALE avrebbe senz’altro dovuto far luogo all’ammissione della prova per testimoni in ordine ai maggiori costi sopportati da esso ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 23 e 4) .
Il quarto motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto.
Sono sufficienti i rilievi che seguono.
Da un canto, i n tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell ‘ indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. 29.9.2017, n. 22799; Cass. 19.7.2013, n. 17693; Cass. sez. lav. 24.9.2010, n. 20227. Altresì, Cass. (ord.) 20.8.2019, n. 21525, secondo cui rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate,
si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione) .
D’ altro canto, in ordine alla prova per testimoni (cfr. ricorso, pag. 4) , è bastevole rimarcare, in primo luogo, che della circostanza di cui al primo capitolo (ossia della commisurazione degli oneri di urbanizzazione all’importo di euro 3.051.634,77) , a rigore da riscontrare in via documentale, la Corte di RAGIONE_SOCIALE ha in verità tenuto conto ( cfr. sentenza d’appello, pag. 7 ) ; ed, in secondo luogo, che la circostanza di cui al secondo capitolo (‘vero che per la sicurezza delle aree di sedime dei fabbricati occorrerà creare una paratia per effettuare sbancamento (…)’) avrebbe innegabilmente sollecitato i testimoni da escutere ad esprimere inammissibili valutazioni.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 27, 5° co., legge n. 166/2002, recepito dal d.P.R. n. 327/2001.
Premette che la Corte di RAGIONE_SOCIALE correttamente ha detratto gli oneri di urbanizzazione nella maggior misura di euro 3.051.634,77.
Indi deduce che nondimeno alla stregua dei medesimi parametri normativi applicati dalla corte d’appello l’importo a mq. da defalcare sarebbe stato pari ad euro 49,36 e non già di euro 45,62, ragion per cui l’indennità di espropriazione è pari ad euro 174.935,25 e non già ad euro 181.877,85.
Il quinto motivo di ricorso analogamente va respinto.
Propriamente il quinto mezzo difetta di specificità, giacché non esplicita in maniera compiuta il percorso ricostruttivo che condurrebbe al maggior valore -da detrarre – di euro 49,36 a mq.
Al contempo, il motivo difetta di ‘ autosufficienza ‘, siccome al fine di rendere intellegibile il diverso computo prefigurato sarebbe stato necessario, quanto meno, riprodurre i passaggi salienti, in parte qua , della relazione di c.t.u.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia a i sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Deduce che in dipendenza del buon fondamento degli esperiti motivi di ricorso il dictum della Corte di RAGIONE_SOCIALE va riformato pur in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.
Il rigetto degli esperiti motivi di ricorso appieno giustifica la regolamentazione delle spese di lite cui la Corte di RAGIONE_SOCIALE -evidentemente alla stregua del principio di ‘causalità/soccombenza’ ha fatto luogo.
Ed impone al contempo il rigetto del sesto mezzo di impugnazione.
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.
Il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato; pertanto, nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei suoi confronti assunta.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , a rimborsare al controricorrente, NOME COGNOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte