ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – N. R.G. 00004801 2019 DEPOSITO MINUTA 11 02 2026 PUBBLICAZIONE 11 02 2026
Ruolo Generale n. 4801/2019 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 4801/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: espropriazione , posta in decisione all’udienza collegiale di discussione a trattazione scritta del 17-12-2025 e vertente
RICORRENTI
E
INDIRIZZO, INDIRIZZO. A/7, con sede a
alla INDIRIZZO
(C.F.
e
P.
P.IVA n.
), in persona RAGIONE_SOCIALE‘Amministratore Delegato,
P.
legale rappresentante pro tempore ing.
, rappresentata e
difesa, anche disgiuntamente, in virtù di procura agli atti, dagli AVV_NOTAIOti
NOME
COGNOME
(C.F.:
–
PEC:
C.F.
e NOME COGNOME (C.F.:
–
PEC:
,
presso
i
quali elettivamente domicilia in alla INDIRIZZO, che dichiarano ex art. 170 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni ai suindicati indirizzi di Posta Elettronica Certificata o al numero di fax NUMERO_TELEFONO;
RESISTENTE
NONCHÈ
, nato a Pozzuoli (NA) il DATA_NASCITA e ivi residente alla INDIRIZZO (C.F. ) e , nata a Pozzuoli (NA) C (C.F. , quali eredi RAGIONE_SOCIALEa sig.ra , nata a Pozzuoli (NA) il DATA_NASCITA (C.F.: ed ivi deceduta in data 10/06/2020, entrambi rapp.ti e difesi, giusta procura agli atti,, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: ) pres so la quale sono elett.te domiciliati in Pozzuoli (NA) alla INDIRIZZO (per comunicazioni fax NUMERO_TELEFONO ed indirizzo p.e.c. C.F. RAGIONE_SOCIALE
.
INTERVENTORI EX ART.110 C.P.C. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 6.11.2019 e notificato alla il 31.7.2020, unitamente al decreto di fissazione udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti e decreto di fissazione i sigg. e proponevano giudizio di opposizione alla stima RAGIONE_SOCIALEe indennità di espropriazione ed accessorie indicate nel decreto di espropriazione n. 978 del 31.5.2019, loro notificato il 7.10.2019, chiedendone la rideterminazione.
Con tale ricorso, gli istanti formulavano le seguenti conclusioni: ‘ Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sulla scorta dei rilievi tutti di cui al presente atto, previo accertamento RAGIONE_SOCIALEo stato dei luoghi e RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate dalla e fissazione del valore venale degli immobili acquisiti con decreto di esproprio del 31.5.2019 -anche a mezzo di C.T.U., di cui si chiede fin d’ora, ad ogni buon fine, l’espletamento, determinare l’indennità di espropriazione dei su oli ablati, l’indennità di occupazione legittima dei suoli oggetto dei verbali di consistenza e presa di possesso del 28.4.2015, se ritenuto sussistente un periodo di occupazione legittima e per tutta la durata di detto periodo, tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa ubicazione,
RAGIONE_SOCIALEa destinazione e RAGIONE_SOCIALEa natura dei ben , degli ingenti danni subiti dalle porzioni residue, trattandosi di espropriazione parziale, e RAGIONE_SOCIALEa perdita dei frutti pendenti, dei soprassuoli e manufatti insistenti sulle aree suddette; 2) Condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, anche mediante deposito presso la Cassa DD.PP., in favore dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe indennità e degli indennizzi tutti di legge, determinati come sopra, il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni altra somma che emerga dovuta; 3) Condannare l in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore dei ricorrenti, del danno per ritardato pagamento, nonché del maggior danno ex art. 1224, II° comma, c.c.; 4) Condannare l in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento RAGIONE_SOCIALEe competenze di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara
antistatario.>>.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEe domande, i ricorrenti deducevano, in sintesi,:
di essere comproprietari dei suoli siti in INDIRIZZO alla INDIRIZZO, identificati in Catasto al fg.. 31, particelle 340 e 341;
che con provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del 04.06.2014 il
approvava il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e miglioramento RAGIONE_SOCIALEe acque meteoriche e vasche di accumulo nel tratto a cielo aperto nel tratto tra il km. 0+000 e il km. 4+500 RAGIONE_SOCIALE‘Autostrada A/56 delegando quest’ultima alla procedura espropriativa di cui al D.P.R. 327/2001;
-che la Tangenziale di emetteva decreto motivato di occupazione di urgenza n. 3261 del 17.12.2014 ex art. 22 D.P.R. 327/2001, con cui disponeva l’occupazione temporanea di urgenza preordinata e non preordinata all’espropriazione dei beni di proprie tà dei ricorrenti per una complessiva superficie di mq. 1564 e segnatamente di mq. 813 RAGIONE_SOCIALEa particella 340 e mq. 312 RAGIONE_SOCIALEa particella 341 finalizzati all’espropriazione, nonché di mq. 185 RAGIONE_SOCIALEa particella 340 e mq. 254 RAGIONE_SOCIALEa p.lla 341 in occupazione temporanea;
che in data 28.4.2015 veniva redatto il verbale di consistenza e presa di possesso, relativamente alle superfici innanzi indicate.
che in data 4.8.2015 veniva poi occupata una superficie di circa mq. 900 RAGIONE_SOCIALEe medesime particelle per l’effettuazione di saggi, anche mediante l’abbattimento di alberi e colture, come da contestazioni di cui alle raccomandate del 24/8 e 28/9/2015 e da osservazioni rese in sede di verbale del 23/3/2017 di riconsegna RAGIONE_SOCIALEe aree oggetto di occupazione temporanea per la cantierizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere, che sarebbe stata rifiutata dagli odierni ricorrenti;
che, da ultimo, con decreto di esproprio n. 978 del 31.5.2019 , notificato alla sig.ra in data 7/10/2019 ed al sig. in data 8/10/2019, veniva disposta l’espropriazione -in favore RAGIONE_SOCIALEa –RAGIONE_SOCIALEa superficie di mq. 800 RAGIONE_SOCIALEa p.lla 646 (ex 340) del foglio 32, nonché RAGIONE_SOCIALEa superficie di mq. 184 RAGIONE_SOCIALEa p.lla 648 (ex 341), dando atto, come da certificazione ivi allegata, RAGIONE_SOCIALE‘intervenuto deposito presso il RAGIONE_SOCIALE, in data 29.3.2019, RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo di €. 37.138,76
, a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione temporanea di spettanza dei proprietari;
che per quanto di rilievo in questa sede, i ricorrenti contestavano la quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indicato importo indennitario di €. 37.138,76, in quanto a loro avviso irrisoria, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa ubicazione dei suoli espropriati nonché del pregiudizio che l’espropriazione avrebbe determinato alle residue porzioni degli stessi, atteso che l’ubicazione e natura RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica realizzata, interessando gran parte RAGIONE_SOCIALE‘originario fondo, avrebbe reso indivisibile quest’ultimo tra i comproprietari e determinato una presunta limitazione o impossibilità di edificare nuove costruzioni e/o ampliamenti al fabbricato ivi insistente, riportandosi in proposito ad una relazione tecnica di parte del 5.11.2019.
Si costituiva la parte resistente, che chiedeva: ‘ confermare la stima offerta e depositata nel corso RAGIONE_SOCIALEa procedura ablatoria e respingere l’avversa opposizione e tutte le domande formulate dai ricorrenti Sigg. e , in quanto infondate sia in fatto che in diritto; per la denegata ipotesi di rideterminazione giudiziale RAGIONE_SOCIALEe indennità, procedere alla stima tenendo conto dei vincoli e limiti di assoluta inedificabilità legale alla stregua RAGIONE_SOCIALEe previsioni del locale P.R.G. vigente alla data di emanazione del decreto di espropriazione e RAGIONE_SOCIALEa normativa statale pubblicistica in materia di fascia di rispetto e distanze dall’autostrada, disattendendo, in ogni caso, l’eccessiva, indimostrata ed ingiustificata quantificazione ed ogni relativa pretesa dedotta e formulata dai ricorrenti; respingere in ogni caso l’avversa richiesta di rivalutazione RAGIONE_SOCIALEe indennità e di maggior danno ‘.
Con comparsa di costituzione del 12-4-2021, intervenivano in giudizio e , quali eredi RAGIONE_SOCIALEa sig.ra , deceduta in data 10/06/2020, facendo ‘proprie tutte le deduzioni, domande, richieste e conclusioni di cui al ricorso introduttivo, da aversi qui per integralmente riportate e trascritte’.
Espletata una prima CTU di stima, la causa era riservata in decisione alla udienza del 7-5-2025.
Successivamente, con ordinanza collegiale del 21-5-25 Era nominato altro CTU in persona RAGIONE_SOCIALE‘ing. per rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento tecnico.
Espletata la seconda CTU di stima, la causa era riservata in decisione alla udienza del 17-12-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame RAGIONE_SOCIALEa relazione tecnica di stima del CTU ing.
risulta che i terreni per cui è causa sono ubicati in una zona periferica del Comune di Pozzuoli e precisamente a poca distanza RAGIONE_SOCIALEo svincolo RAGIONE_SOCIALEa INDIRIZZO di INDIRIZZO. La zona è caratterizzata dalla presenza di alcuni insediamenti abitativi e di strutture commerciali e produttive ed è a ridosso di importanti assi di collegamento stradale.
Da visure storiche RAGIONE_SOCIALEe particelle 340 e 341 del Foglio 32 del C.T:
la p.la 340 oggi risulta soppressa: giusto tipo di frazionamento del 27.7.2018. Come si evince dalla visura storica la p.lla aveva una qualità agrumeto di classe 2 con una superficie di 1625 mq. La soppressione RAGIONE_SOCIALEa p.la 340 ha originato e/o variato i seguenti immobili: Foglio 32 Particella 646; Foglio 32 Particella 647.
la p.la 341 è stata anch’essa soppressa a seguito del medesimo frazionamento. Come si evince dalla visura storica la p.la aveva una qualità agrumeto di classe 2 con una superficie di 1129 mq. La soppressione RAGIONE_SOCIALEa p.la 341 ha originato e/o variato i seguenti immobili: Foglio 32 Particella 648; Foglio 32 Particella 649.
La p.lla 646 del Foglio 32 ha una superficie di 800 mq ha una qualità agrumeto di classe 2
La p.la 648 del Foglio 32 ha una superficie di 184 mq ha una qualità agrumeto di classe 2.
Il CTU ha accertato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa destinazione urbanistica che le aree ove si trovano i fondi per cui è causa sono classificate in:
‘ Zona T Agricola a Tutela (art 37 RAGIONE_SOCIALEe Norme di Attuazione)del PRG approvato con Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE‘Amm.ne Provinciale di Napoli n. 69 del 23/2/2002 e
‘ Zona P.I.R. Protezione integrale con restauro paesistico -ambientale (art 37 RAGIONE_SOCIALEe Norme di Attuazione) del Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei riapprovato con D.M. 26/4/99
Al di fuori RAGIONE_SOCIALEa perimetrazione del Parco Regionale dei Campi Flegrei istituito con G.R. n. 2775 del 26/9/03.
Ai fine RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del valore di mercato del terreno espropriato, sulla base di una metodo comparativo sintetico, secondo il CTU
l’atto più attendibile è a firma del AVV_NOTAIO del 18.07.2018 e riguarda il trasferimento per compravendita di una particella di terreno nel Comune di Pozzuoli proprio alla INDIRIZZO a Montebarbaro, come il terreno de quo.
Con tale atto i venditori trasferiscono all’acquirente la particella di terreno n. 78 del foglio 32 del N.C.T. del Comune di Pozzuoli di qualità Vigneto arboreo classe 2^ R.D. € 19,74 e di consistenza mq. 780,00;
il tutto ad un prezzo di € 15.000,00 e, quindi, per un valore di € 19,23 a metro quadrato .
Inoltre, il CT parte resistente deduce la ‘ mancata valorizzazione da parte del secondo CTU ing. CTU RAGIONE_SOCIALE‘ Ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Napoli, V sez. civ. (già 1^ bis) del 08.02.2022, (r.g. 4708/2019) , con cui è stata determinata l’indennità di espropriazione spettante alla ditta ricorrente per i terreni espropriati, in Catasto Terreni di Pozzuoli (Na) al foglio 31 part.lle 501, 502 e 503. La Corte di Appello di Napoli ha stimato i terreni agricoli oggetto di quel giudizio, mediante il parametro di euro 19,78 al mq ‘.
Il CTU fa, invece, riferimento al valore accertato dal Ctu ing. nella causa n. RG 6840 2000 Tribunale di Napoli fra e e , che considera una zona OMOGENEA ( ‘Zona Er’ Agricola di restauro e ‘Zona P.I.R’ Protezione integrale con restauro paesistico ambientale – Piano Paesistico Territoriale dei Campi Flegrei’) e PROSSIMA a quella di cui al ricorso in esame e cioè una zona RAGIONE_SOCIALEo stesso FOGLIO di mappa Fg. 32, p.lle 147, 149 e 294 -fg. 33 p.lla 332 (‘ i suoli di cui al presente giudizio sono ubicati in Pozzuoli, località Arco Felice, con fronte e accesso sulla INDIRIZZO ed in particolare RAGIONE_SOCIALEo svincolo RAGIONE_SOCIALEa INDIRIZZO. L’area è in posizione baricentrica rispetto al Rione Toiano e la frazione di Arco Felice…’ ), per un valore di euro 36,15 a mq.
Inoltre, il ctu rileva che ‘d al libero mercato estratto dal web vi è un lotto in vendita ivi prossimo alla zona d’interesse con valore unitario ancor più basso di 12,85 euro/mq, specificando che si tratta di lotto oltre che essere di maggiore estensione presenta una criticità geometria (anche per pendenza) oltre che diviso interamente nella parte centrale dalla stessa arteria stradale (euro 270.000 su sup. 21.000 mq 12,85 euro/mq.
Ancora, rileva che dai valori del libero mercato (estratti dal web), ivi prossimi, risultano terreni agricoli omogenei che oscillano tra i 30 e 33 euro/mq.
Precisa il CTU COGNOME che il valore estratto dalla CTU di 36,15 euro/mq del 2000 deve ritenersi ritiene congruo ed invariato anche all’epoca del decreto di esproprio (anno 2019), in quanto come risulta dai dati estratti dal web anno 2025 i valori sono rimasti pressoché invariati.
A parere del medesimo CTU il valore unitario ctu (euro/mq 36,15) risulta anche congruo con il libero mercato di terreni agricoli ivi prossimi come estratti dal web.
Pertanto, il CTU afferma che il valore di euro 19,78 al mq indicato nell’atto notarile (Fg. 32, p.lla 78) richiamato dal CTU e accertato con la suindicata ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Napoli, V sez. civ. (già 1^ bis) del 08.02.2022, (r.g. 4708/2019), con cui è stata determinata l’indennità di espropriazione per un valore di euro 19,78 al mq’, risulta ‘ fuori mercato ‘.
Il AVV_NOTAIO ha accertato, poi, il deprezzamento fondo residuo del 20% per ‘ GEOMETRIA e forma residua (post esproprio) rispetto alla forma iniziale’.
Infine, il medesimo CTU ha accertato in euro 12.650 il valore del ‘soprassuolo’ di cui è stata privata la parte ricorrente, riguardante ‘ manufatti e soprassuoli a corpo’ , comprensiva dei danni come da verbale di immissione, riguardanti l’eliminazione dei rovi a due piante di agrumi e un noce con fori RAGIONE_SOCIALEe trivellazioni.
Secondo questa Corte, considerato che i dati estratti dal web dal CTU riguardano soltanto mere offerte di vendita, per cui essi devono essere, comunque, valutati con una certa prudenza, ini quanto occorre di volta in volta depurarli di un margine per trattativa di libero mercato fra privati, che il valore di euro mq 19,23 ed euro 19,78 al risultano, comunque, da un atto notarile di compravendita e da una ordinanza decisoria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Napoli, relativamente a terreni omogenei rispetto a quello di cui al ricorso in esame, al fine di individuare il più giusto valore di mercato del terreno de quo, appare equo mediare fra i detti valori e quello preso a riferimento dal c.t. u.
di euro 36,15 mq, per cui il valore più giusto deve essere individuato in quello di euro/mq 25,00.
Pertanto, devono essere determinati i seguenti valori e indennità: valore venale terreno espropriato (p.lla 646 e 648) euro = mq 984 mq x 25,00 euro/mq = euro 24.600, oltre il valore del ‘soprassuolo’ per euro 12.650, per un totale di euro 37.250,00 per
In merito alla indennità espropriativa per ‘ deprezzamento ‘ RAGIONE_SOCIALE‘area residua, individuato dal CTU per ‘ GEOMETRIA e forma residua (post esproprio) rispetto alla forma iniziale’, posto in punto di diritto che il medesimo, in relazione ad un fondo agricolo, è riscontrabile quando ricorrano le condizioni previste dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40, cioè la preesistenza di un rapporto di unità funzionale (per ubicazione e destinazione) fra la parte espropriata e quelle residue e la negativa influenza del distacco RAGIONE_SOCIALEa prima sulle porzioni residue, per effetto RAGIONE_SOCIALEo smembramento RAGIONE_SOCIALE‘originario compendio unitario e RAGIONE_SOCIALEa conseguente impossibilità di realizzarne la funzione originaria, deve ritenersi nel caso di specie che non sia dovuta, in quanto non specificamente dedotta dalla parte ricorrente e comunque riconosciuta dal CTU sulla base di una motivazione tecnica assolutamente generica e non affatto concernente l’eventuale negativa in fluenza sotto il profilo funzionale del distacco RAGIONE_SOCIALEa parte espropriata sulla parte residua.
Rilevati i dati temporali accertati dal CTU COGNOME, si accerta, poi, la seguente indennità per occupazione legittima :
-Occupazione di urgenza di 984 mq dal 28/04/2015 al 4/6/2019 (p.lla 646 e 648): 24.600 x (4 anni/12+ 2 mesi /144) = euro 8.541,67
-Occupazione ulteriore area 166 mq dal 28/04/2015 al 4/6/2019 = 166 x 25,00 x (4anni /12+ 2mesi /144) = euro 1.440,97
-Occupazione Temporanea 439 mq (dal 28.04.2015 al 23.03.2017) = 439 mq x 25,00 x (1 anno/12 + 11 mesi/144) = euro 1.752,95 Per un totale di euro 11.735,59 per OCCUPAZIONE LEGITTIMA
In merito agli interessi sulle somme di cui sopra, da riconoscere alla parte ricorrente, si rileva che: ‘ Le obbligazioni di pagare l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima costituiscono debiti di valuta (non di valore), sicché, nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuto all’espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l’espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma, gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno RAGIONE_SOCIALE‘espropriazione e fino alla data del deposito RAGIONE_SOCIALEa somma.>> (Cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. I Sent., 18.08.2017, n. 20178).
Dunque, poiché la parte resistente ha chiesto di ‘ confermare la stima offerta e depositata nel corso RAGIONE_SOCIALEa procedura ablatoria ‘, rilevato che le indennità di esproprio e di occupazione offerte in tale sede sono state complessivamente pari ad euro 37.138,76, già tempestivamente depositate dalla parte resistente presso la
devono riconoscersi gli interessi legali soltanto sulla differenza di euro 11.846,24, rispetto a quanto accertato nella presente sede per complessivi euro 48.985.
In ordine alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite difensive, stante il suddetto esito del presente giudizio di accertamento, per una differenza di indennità per un importo di entità superiore non rilevante rispetto a quanto offerto in sede amministrativa, considerato dalla parte ricorrente ha dedotto il ricorso che l’indennità offerte in sede amministrativa sono ‘ assolutamente irrisorie ‘, in considerazione del fatto che il terreno espropriato si trova in una ‘zona posta ai margini del contesto urbanistico edif icato del Comune di Pozzuoli’, esse devono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte resistente nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà come liquidate in dispositivo, mentre deve essere dichiarata compensata fra le parti la residua metà; per la medesima ragione le spese di CTU devono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente nella misura del 25% e RAGIONE_SOCIALEa parte resistente nella misura del 75%, come liquidate con separati decreti.
PTM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
e
nei confronti RAGIONE_SOCIALEa e con l’intervento ex art. 110 c.p.c. di e di quali eredi RAGIONE_SOCIALEa sig.ra , nata a Pozzuoli (NA) il DATA_NASCITA (C.F.: ed ivi deceduta in data 10/06/2020,, così provvede: C.F.
determina in euro 37.250,00 la complessiva indennità di esproprio e in euro 11.735,59 la complessiva indennità di occupazione legittima, oltre gli interessi legali come in parte motiva, in favore dei comproprietari odierni ricorrenti e interventori, in proporzione alle rispettive quote di comproprietà anche ereditaria, relativamente alle particelle n. 646 del Foglio 32 del Catasto Terreni con superficie di 800 mq e n. 648 del Foglio 32 del Catasto Terreni con una superficie di 184 mq, per la superficie complessiva espropriata di mq. 984, ubicate nel Comune di Pozzuoli (NA);
dispone il deposito RAGIONE_SOCIALEe dette somme da parte RAGIONE_SOCIALEa parte resistente presso la di previa detrazione di quanto già versato RAGIONE_SOCIALEe dette indennità;
condanna la parte resistente al pagamento in favore cumulativo del ricorrente e degli interventori RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà, che liquida in € 123,00 per esborsi documentati ed € 2.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario dall’AVV_NOTAIO;
pone le spese di CTU a carico del ricorrente e degli interventori nella misura del 25% in proporzione RAGIONE_SOCIALEe rispettive quote di comproprietà anche ereditarie e RAGIONE_SOCIALEa parte resistente nella misura del 75%, come liquidate con separati decreti. Così deciso in Napoli, il 4-2-2026.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME AVV_NOTAIO. NOME COGNOME