Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1478 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1478 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5531-2018 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
ASUR MARCHE – AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio
Oggetto
Dirigente pubblico impiego
R.G.N. 5531/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 19/12/2023
CC
dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 191/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 07/08/2017 R.G.N. 368/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Ancona, accogliendo il gravame proposto dal l’Azienda Unità Sanitaria Unica Regionale delle Marche -ASUR avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda con cui NOME COGNOME, dirigente medico presso ASUR (di seguito anche ASL), aveva chiesto riconoscersi il suo diritto a un incarico dirigenziale di natura professionale ex art. 27 lett. c) c.c.n.l. (quadriennio 1998-2001 Dirigenza medica e veterinaria SSN del 8.6.2000) nonché a percepire (dal 1° maggio 2011: primo giorno del mese successivo alla maturazione del quinto anno di esperienza professionale) l’indennità di esclusività nella misura propria dei medici positivamente valutati dopo il primo quinquennio di lavoro;
la Corte territoriale, per quanto ancora rileva ai fini del giudizio, riteneva non esistesse alcun automatismo in materia di conferimento di incarichi professionali e che il dirigente medico, pur con anzianità quinquennale positivamente valutata, non fosse titolare di un diritto soggettivo a riguardo;
quanto all’incremento dell’indennità di esclusività, osservava che fosse ostativo al riconoscimento di quel diritto il ‘blocco
stipendiale’ disposto dall’art. 9, co. 1, d.l. 78/2010, e ciò in quanto ad esso erano sottratti soltanto gli ‘eventi straordinari della dinamica retributiva’, cui non poteva riportarsi la situazione del Cappella, in quanto l’emolumento era destinato normal mente ad aumentare al raggiungimento della maggiore anzianità di servizio, cui la valutazione favorevole del collegio tecnico ineriva come mera condizione di esigibilità, né vi era stato un diverso incarico di dirigenza di struttura semplice o altro incarico aggiuntivo;
il temporaneo venir meno del diritto alla progressione retributiva comportava, poi, la reiezione del l’appello incidentale del Cappella, mirante a conseguire una più favorevole decorrenza dell’indennità di posizione unificata dal 1° maggio 2011 e non dal 1° settembre 2014, come invece statuito dal Tribunale;
la sentenza è stata impugnata da NOME COGNOME con tre motivi, resistiti da controricorso della ASL; entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
il primo motivo denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 4 e 5, dell’art. 3, comma 1 bis, del d. lgs. 502/1992 nonché degli artt. 27 e ss. c.c.n.l. Dirigenza medicoveterinaria 8.6.2000 della delibera di GR n. 423 del 7.4.2014; si fa leva sulle modifiche apport ate all’art. 15, co mma 4, cit., dall’art. 8 d.lgs. n. 254/2000 che, sostituendo la precedente dizione (‘possono essere attribuite’) con quella nuova (‘sono attribuite funzioni’), avrebbe con ciò evidenziato la portata non discrezionale, ma obbligatoria, del conferimento quanto meno dell’incarico di alta professionalità o ‘assimilati’ di cui all’art. 27, lett. c) del c.c.n.l. 8.6.2000, cit., con regola
che secondo il ricorrente sarebbe riaffermata dall’art. 15 -ter, co. 4, del d. lgs. N. 502/1992 e dalla delibera di GR Marche n. 423 del 7.4.2014;
con il secondo mezzo, proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 quater, co. 15, d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 9, co mma 1, del d.l. 78/2010 nonché degli artt. 5 co. 5, 31 c.c.n.l. Dirigenza Medica 8.6.2000 e dell’art. 28 co. 2 c.c.n.l. 3.11.2005; si fa leva sull’assenza di automaticità del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività, essendo esso condizio nato dall’esito positivo della verifica del collegio tecnico sull ‘attività svolta, che si pone quale ‘evento straordinario’ della ‘dinamica retributiva’ a prescindere dalla concreta attribuzione di incarichi ai sensi dell’art. 27 lett. C) c.c.n.l. 8.6.2000 (incarichi di alta professionalità);
la terza (ed ultima) censura, rubricata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 502/1992 nonché degli artt. 5 comma 6 e 27 del c.c.n.l. 8.6.2000; rileva come l’argomento della decorrenza dei benefici economici in questione era stato erroneamente ritenuto assorbito dalla Corte d’appello per effetto dell’accoglimento del gravame principale della ASL e ripropone, quindi, le doglianze avverso la sentenza del Tribunale assumendo che, in forza della DGR n. 423/2014, al compimento del quinquennio, inteso come anzianità di servizio con rapporto a tempo determinato e indeterminato, spetta tanto l’incarico ex art. 27 lett. C) c.c.n.l. tanto la superiore fascia dell’indennità di esclusività;
il primo motivo è infondato nel merito, potendosi nella specie fare applicazione dei principi espressi da questa Corte in fattispecie in parte sovrapponibile (Cass., Sez. L, nn. 11574 e 11575 del 3 maggio
2023), alle cui motivazioni si rinvia anche ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
nelle pronunce richiamate questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «l’attribuzione ai dirigenti medici del Sistema Sanitario Nazionale che abbiano superato, con valutazione positiva del collegio tecnico, il quinquennio di attività, di un incarico di direzione di una struttura semplice o di un incarico di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo, secondo la contrattazione collettiva di tempo in tempo vigente, è condizionato dall’esistenza di posti disponibili, secondo l ‘assetto organizzativo dell’ente quale fissato dall’atto aziendale, nonché della copertura finanziaria, e richiede inoltre il previo superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva stessa»; ha quindi escluso che il dato testuale delle norme di legge sopra richiamate induca ad una lettura tale per cui al compimento positivamente valutato del quinquennio il dirigente medico abbia diritto, comunque, ad un incarico o di direzione di struttura semplice o di alta professionalità ed a ssimilati, di cui all’art. 27 c.c.n.l. 28.6.2000quadriennio 1998- 2001 lettere b) e c); del pari ha affermato non potesse in alcun modo predicarsi un’obbligatorietà di conferimento di certi incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso;
come reso evidente, d’altronde , dall’art. 15 -ter del d. lgs. n. 165/2001, il quale prevede che gli incarichi medico-dirigenziali siano attribuiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis»; ciò esclude -evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi -che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende evidentemente dalle disponibilità
finanziarie e dalle scelte organizzative -di merito -della P.A. di riferimento;
il motivo, nel suo complessivo impianto, non offre elementi per mutare l’orientamento della Corte, cui va data in questa sede continuità;
5. anche il secondo motivo non è fondato;
come affermato da Cass., Sez. L, nn. 10990 e 10994 del 26 aprile 2023, «l’indennità di esclusività di cui all’art. 15 -quater, comma 5 d.lgs. n. 502/1992, e successiva contrattazione collettiva di attuazione, spettante ai medici, nelle fasce superiori a quella base, per effetto del superamento del quinto e poi del quindicesimo anno di attività, con valutazione positiva del collegio di verifica, non è evento straordinario della dinamica retributiva e non si sottrae dunque al blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod. in legge n. 122/2010, ed all’art. 1, comma 1 lett a ), d.P.R. n. 122/2013 e ciò anche nel caso in cui sia poi attribuito incarico di direzione di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 4, del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 27 lett. b) e c) del c.c.n.l. 8.6.2000, quadriennio 1998-2001, Area dirigenza medica e veterinaria del RAGIONE_SOCIALE, in quanto il riconoscimento dell’indennità predetta è autonomo rispetto al conferimento di tali incarichi e la misura dell’indennità non muta per il sopravvenire di essi»; nelle stesse pronunce sopra richiamate questa Corte ha altresì preso in esame, per disattenderli, gli ulteriori argomenti tesi ad accreditare l’esigenza di un’interpretazione della complessiva disciplina conforme con i principi costituzionali (artt. 353 e 97 Cost.);
il terzo motivo è, invece, inammissibile per carenza di specificità perché il ricorrente ripropone in questa sede le censure contro la sentenza di primo grado («la decisione sul punto assunta dal Tribunale è errata per le ragioni che seguono…» , v. pag. 15 ricorso per cassazione), senza precisare in alcun modo le ragioni per le quali sarebbe erronea anche la pronuncia di assorbimento resa dal giudice d’appello;
la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l’oggetto del giudizio di legittimità è (evidentemente) il controllo sulla legalità e logicità della decisione di secondo grado e quindi il giudizio deve svolgersi entro detti limiti, che non consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. I motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione di secondo grado, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato. Se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 9117/2021, Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);
il ricorso va, quindi, nel suo complesso, rigettato, con addebito delle spese di legittimità (liquidate in dispositivo) al ricorrente per la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed €
4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023.