Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29570 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29570 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21224-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso l’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliata ope legis in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 21224/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/10/2023
CC
comunicazioni all’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6746/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/12/2017 R.G.N. 6229/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 27 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Regione Campania, alle cui dipendenze prestava servizio, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di disagio ex art. 25 del CCDI del 2001 e l’indennità di rischio, di cui all’art. 37 del CCNL 2000 e 41 del CCNL 2004, in quanto addetta al computer, ruolo per il quale la disciplina contrattuale prevede la spettanza;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistente il diritto azionato per avere la ricorrente prodotto documentazione, non fatta oggetto di contestazione dall’Ente datore , idonea a
comprovare l’utilizzo effettivo del computer per quattro ore al giorno dal 2001 al 2005;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre la Regione Campania, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso la COGNOME.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la Regione ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa pronunzia in ordine alla carenza di legittimazione passiva della Regione medesima con conseguente nullità dell’impugnata sentenza, imputa alla Corte di avere erroneamente qualificato la posizione della lavoratrice come ‘distacco’ e non come ‘comando’ e di avere ritenuto la legittimazione passiva della Regione quale soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento economico rivendicato;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1, c.c. in relazione agli artt. 37 CCNL 2000 e 41 CCNL 2004 ed agli artt. 9 e ss. CCDI 2001, la Regione ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’ onere della prova dovendo ritenersi gravante sulla lavoratrice la dimostrazione delle giornate di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in condizioni di rischio e disagio, trattandosi del fatto costitutivo del diritto alla corresponsione delle rivendicate indennità;
-che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., la Regione ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere erroneamente applicato il principio di non contestazione, rinvenendosi in atti la confutazione della valenza probatoria dell’attestato del Comune di Aversa circa l’adibizione al computer della lavoratrice per quattro ore al giorno, e di non avere rilevato l’erroneità del conteggio prodotto, recante il computo del valore giornaliero delle indennità per 26 giornate mensili e per 12 mesi all’anno, senza tener conto di ferie, festività, malattie ed altre assenze;
-che il primo motivo si rivela inammissibile perché la Regione ricorrente non dimostra che la questione sollevata, relativa alla qualificazione della posizione della lavoratrice come distacco e non comando, fosse compresa nel ‘thema decidendum’ (cfr. Cass. 9.8.2018, n. 20694 e Cass. 24.1.2019, n. 2038) e fatta oggetto di gravame, onde escludere il formarsi del giudicato interno sul punto;
che peraltro, pronunciando in fattispecie analoga, questa Corte ha già affermato che è configurabile in capo al lavoratore, non importa se in comando o distacco ( risultando la differenza attenuata ai sensi dell’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001), un diritto di azione nei confronti dell’Ente titolare del rapporto di impiego
esercitabile con riguardo al trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza (cfr., da ultimo, Cass. 3.4.2023, n. 9169);
-che parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, risolvendosi la censura nella mera confutazione della valutazione di risultanze istruttorie (l’attestazione del Comune di Aversa in ordine all’adibizione al computer della lavoratrice per quattro ore al giorno) puntualmente prese in esame dalla Corte territoriale, valutazione rimessa all’apprezzamento discrezionale della Corte medesima nonché nella confutazione della stessa interpretazione della norma posta dalla contrattazione integrativa, di cui si chiede il vaglio in via diretta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. , viceversa non consentito in sede di legittimità;
-che nuovamente inammissibile deve ritenersi il terzo motivo, da un lato, per il risolversi della censura relativa all’erronea applicazione del principio di non contestazione ancora una volta nella confutazione dell’accertamento della Corte territoriale in ordine alla ricorrenza del fatto costitutivo delle pretese azionate, dall’altro, per non aver e la Regione ricorrente dato conto dell’intervenuta impugnazione in sed e di gravame della statuizione con cui il giudice di prime cure aveva quantificato il dovuto in conformità agli importi recati dal conteggio prodotto;
-che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;
-che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore della controricorrente dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 ottobre