Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35312 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35312 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 429/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVA), che lo rappresenta e difende ex lege ;
contro
ricorrente- nonché contro
PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA del TRIBUNALE di NOLA, NOME COGNOME;
-intimati- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di NOLA depositata il 5/11/2019, r.g.n. 8520/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
La società RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la liquidazione delle indennità maturate per la custodia di beni sequestrati (kg. 310 di materiale ferroso) dal 9 febbraio 2011 al 28 agosto 2018, per un totale di giorni 2.758. Il Tribunale di Nola ha liquidato la somma di euro 1.500, oltre IVA se dovuta.
Avverso il decreto la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Con ordinanza depositata il 5 novembre 2019 il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione, ritenendo che, considerata la natura e l’ingombro dei beni custoditi (occupanti una modesta superficie di metri quadri 4), la liquidazione in base alle tabelle prefettizie per la custodia di merci sarebbe stata sproporzionata, in quanto si sarebbe dovuto moltiplicare la tariffa unitaria per i metri quadri di superficie occupati dalla merce, senza contare che le tariffe prefettizie non rientravano più tra i criteri da adottare nella liquidazione dell’indennità di custodia; concludeva nel senso che il giudice, ove reputava
che per la specificità del caso le tariffe o gli usi fossero inadeguati, poteva ricorrere al ‘potere discrezionale di liquidare il compenso secondo equità’, come appunto era avvenuto nella vicenda in esame.
Avverso l’ordinanza la società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Gli intimati Procura RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Nola e NOME COGNOME non hanno proposto difese.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso contesta ‘violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 115/2002, artt. 58, comma 2, 59, 168, comma 1, e del regolamento di cui al d.m. n. 265/2006, art. 5, come interpretati dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte’: l’ordinanza gravata ha avallato, tramite il richiamo all’equità, una liquidazione del tutto priva di giustificazione sul piano normativo, in quanto, anche a volere ammettere che il Tribunale abbia escluso che le tariffe prefettizie allegate dalla ricorrente potessero avere valenza di usi normativi locali, restava in ogni caso preclusa la possibilità di fare ricorso all’equità.
Il motivo è fondato. A fronte di un decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale che aveva ragionato ‘in via equitativa’, il Tribunale di Nola, giudice dell’opposizione, ha affermato che tale sistema di liquidazione è legittimo. Trattasi di soluzione
che però è difforme dalla giurisprudenza di questa Corte. E’, infatti, consolidato il principio (cfr. da ultimo Cass. n. 18367/2023 in una fattispecie corrispondente a quella in esame) secondo cui, in tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, a seguito dell’emanazione del d.m. 2 settembre 2006, n. 265 (regolamento recante le tabelle per la determinazione dell’indennità spettante al custode dei beni sottoposti a sequestro, a i sensi dell’art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), la determinazione dell’indennità per la custodia e la conservazione dei beni sottoposti a sequestro penale deve avvenire sulla base delle tariffe espressamente approvate per i veicoli a motore ed i natanti (artt. 1 e 2 del d.m. n. 265 del 2006), mentre per le altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall’art. 58, comma 2, del testo unico n. 115 del 2002 (art. 5 del d.m. n. 265 del 2006), non essendo più applicabile l’art. 276 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (cfr., ex multis , Cass. n. 19064 del 2021). Peraltro questa Corte ha evidenziato che al fine del riscontro degli usi locali di cui all’art. 58, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è necessario verificare la ricorrenza del requisito RAGIONE_SOCIALE opinio iuris ac necessitatis , ossia RAGIONE_SOCIALE convinzione, comune ai consociati, dell’obbligatorietà dell’osservanza delle tariffe, derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente
dal rinvio operato dalla disciplina legale (cfr., da ultimo, Cass. n. 2507/2022). Anche a volere reputare che nella fattispecie il Tribunale abbia escluso la possibilità di individuare degli usi locali suscettibili di trovare applicazione, sebbene facendo applicazione del minore rigore richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, si palesa comunque erroneo il richiamo al criterio equitativo. Infatti, deve ricordarsi l’ulteriore principio secondo cui, in tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in nessuna delle categorie di beni indicati nel già menzionato d.m. 2 settembre 2006, n. 265, il giudice può applicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni (v. Cass. n. 25536/2022 e Cass. n. 21889/2022, che ritiene che anche le tabelle ministeriali di cui al citato d.m. del 2006 potrebbero fungere da parametro suscettibile di utilizzazione ove si ravvisi la similitudine fisica tra i beni oggetto di custodia). Resta, quindi, in ogni caso preclusa la possibilità di fare ricorso all’equità.
2. Il ricorso va dunque accolto e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Nola, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi, tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE