Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27202 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4806/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato RAGIONE_SOCIALE (-) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4432/2020 depositata il 21/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i sig.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME, già titolare RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE – impresa specializzata in rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A. – hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE premettendo che detta società aveva ricevuto nel corso degli anni la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e che aveva ottenuto, come da contratto n. 48NUMERO_DOCUMENTO del 3 dicembre 2004, la cessione di n. 667 veicoli ex art. 38 d.l. n. 269/2003 già precedentemente in custodia, senza che venissero liquidate e pagate le indennità di custodia. Ciò premesso, hanno chiesto la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe indennità di custodia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d.l. n. 269/2003, ovvero ai sensi degli artt. 11 e 12 d.p.r. 571/1982.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora rileva, ha dichiarato la nullità del contratto NUMERO_DOCUMENTO, stipulato con integrale richiamo alla normativa ex art. 38 d.l. 269/2003, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 92/2013 con cui la Consulta aveva dichiarato la illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa suddetta normativa; d) ha accolto la domanda di pagamento del compenso in favore del custode ai sensi del d.p.r. 571/82, ritenendo che la nullità del contratto non escludeva il diritto del custode al compenso per l’attività svolta e che il diritto al
corrispettivo trovava fondamento nel rapporto instaurato con gli atti di affidamento dei singoli veicoli; e) sulla scorta del calcolo effettuato dal CTU, ha condannato le Amministrazioni al pagamento in favore dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALEa somma di €932.383,35, oltre iva e interessi legali dal 30 dicembre 2004 al saldo effettivo.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 4432/2020, ha accolto l’appello limitatamente all’importo di €18.204,47 ed ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 914.178,88, oltre iva ed interessi legali.
In particolare, il giudice d’appello ha affermato che: a) correttamente il Tribunale, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d.l. 269/2003, aveva individuato la disciplina dei rapporti di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo nel d.p.r. 571/82, dal momento che: a.1) l’attività di affidamento in custodia non aveva alcun carattere di eccezionalità tale da escludere l’applicazione del d.p.r. 571/82, a.2) la prova asseritamente fornita dalle appellanti circa lo stato di degrado dei veicoli e la negligenza RAGIONE_SOCIALEa custodia non rilevava ai fini RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui al d.p.r. 571/82, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa quale il custode era tenuto soltanto a custodire i beni sequestrati e non anche a conservarli, a.3) la demolizione dei veicoli, che secondo le appellanti impediva qualunque valutazione sulla qualità e sulla correttezza RAGIONE_SOCIALEa custodia (elemento a loro dire imprescindibile ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità ex art. 12 d.p.r. 571/82), era avvenuta sulla base di un provvedimento legislativo (e del successivo contratto) legittimo nel momento in cui era stato adottato. a.4) la disciplina introdotta con la l. 147/2013 non era ratione temporis applicabile; b) non era condivisibile il rilievo secondo cui la domanda di corresponsione RAGIONE_SOCIALEe indennità di custodia poteva essere proposta soltanto ex art. 2041 c.c.comunque formulata dagli appellati in primo grado – dal momento che era rimasto fermo l’effetto legalmente estintivo dei rapporti di
custodia prodottosi prima RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 92/2013 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, con conseguente insorgenza del diritto dei custodi di richiedere la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità ai sensi del d.p.r. 571/82; c) correttamente, il Tribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALEe indennità (fondata sul rilievo che il dies a quo doveva individuarsi nella data di affidamento di ciascun veicolo), atteso che, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, il termine decennale di prescrizione del diritto del custode alla liquidazione inizia a decorrere solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione RAGIONE_SOCIALEe cose sequestrate e, nel caso di specie, le Amministrazioni non avevano dimostrato il verificarsi RAGIONE_SOCIALEe predette condizioni in data antecedente al trasferimento forzoso, cosicché tale momento rappresentava il corretto dies a quo ; d) occorreva ridurre l’indennità liquidata dal primo giudice, poiché erano ricompresi anche n. 14 veicoli la cui custodia non doveva essere remunerata.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE affidandolo a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso i sig.ri COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 571/1982. Lamenta il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nel art. 38, co. 2, 4, 6 e 10, d.l. n. 269/2003, dovevano applicarsi automaticamente le tariffe di cui al d.p.r. 571/1982 ai fini RAGIONE_SOCIALEa
ritenere che, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE ‘ determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità del custode.
In particolare, ad avviso del ricorrente, la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ Appello è errata in quanto: a) le ipotesi di alienazione finalizzate alla rottamazione, disciplinate dall’art. 38 d.l. 269/2003, sono caratterizzate da una straordinarietà tale da non consentire l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa regolamentare di cui al d.p.r. 571/82 che, viceversa, disciplina solo le ipotesi di affidamento dei veicoli al custode-depositario seguito dal provvedimento di confisca o dalla restituzione del veicolo; b) l’avvenuta demolizione dei veicoli impedisce qualunque tipo di valutazione tanto sulla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa procedura quanto sulle sua modalità, elementi da valutarsi per poter procedere alla liquidazione dei compenso ex art. 12 del d.p.r. 571/82; c) l ‘ inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina di cui al d.p.r. 571/82 si desume anche dall ‘ art. 1, co. 447, L. 147/2013 introdotto dal legislatore proprio all ‘ indomani RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 38 d.l. 269/2003 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 – che ha nuovamente previsto un compenso per il custode forfettario e cumulativo, in relazione alla durata del periodo di custodia e allo stato di conservazione dei veicoli.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2041 c.c..
Ad avviso del ricorrente, il giudice d’appello ha errato nell’accogliere la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., difettando il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘utilità da parte RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni. In ogni caso, l’indennità da liquidarsi ex art. 2041 c.c. andava limitata al solo danno emergente. Infine, difettava comunque il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘arricchimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che può rinvenirsi esclusivamente in capo al privatotrasgressore, unico legittimato passivo RAGIONE_SOCIALE‘azione.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1766 c.c. in relazione ai doveri di custodia.
Ad avviso del ricorrente, il giudice d’appello ha errato nel ritenere irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità, la negligenza nell’attività di custodia dei veicoli.
L’indennità avrebbe, infatti, dovuto essere proporzionalmente ridotta sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘applicazione analogica del D.M. 265/2005, relativo alla determinazione RAGIONE_SOCIALEe indennità di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro penale, che prevede una riduzione degli importi RAGIONE_SOCIALE‘indennità giornaliera in relazione allo stato di conservazione dei beni secondo determinate percentuali. E ciò in quanto le Amministrazioni avevano provato tramite documentazione RAGIONE_SOCIALE ‘ Asl di RAGIONE_SOCIALE che i veicoli non erano custoditi diligentemente, tanto da divenire reperti inquinanti e dannosi per il territorio.
Infine, l’indennità avrebbe dovuto essere ridotta dal giudice d’appello anche in ragione RAGIONE_SOCIALEe circostanze, non valutate dalla Corte, emerse dalle indagini penali in relazione all’attività di rottamazione, che hanno visto coinvolti funzionari pubblici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di RAGIONE_SOCIALE e un numero elevato di custodi-depositari dei veicoli.
Il primo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, presentano concomitanti profili di indeterminatezza ed inammissibilità.
Va osservato che la Consulta, nella sentenza n. 92 /2013, ha posto in risalto che, avendo la normativa dichiarata incostituzionale dato luogo alla sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘originaria liquidazione RAGIONE_SOCIALEe somme dovute al custode secondo le tariffe previste dall’art. 12 DPR 571 del 1982 con il riconoscimento di un importo complessivo forfettario determinato in deroga dei vecchi criteri, era evidente che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di incostituzionalità con effetto ex tunc, le situazioni giuridiche disciplinate dalla norma incostituzionale non potevano che essere regolate dalle norme
previgenti all’entrata in vigore di tale normativa, e nel vigore RAGIONE_SOCIALEe quali i rapporti di custodia di cui è causa erano, peraltro, sorti.
Né è sostenibile la prospettazione del RAGIONE_SOCIALE ricorrente secondo cui le disposizioni emanate dal legislatore successivamente al predetto intervento RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale possano trovare applicare alle situazioni giuridiche disciplinate dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima: l’art. 1 comma 444 L 147/2013 si applica, infatti, ai ‘veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate’ o ‘comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati’ e non certo a veicoli rottamati da anni, quali quelli di cui è causa.
Pertanto, correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che i parametri liquidatori introdotti con la L. 147/2013 non erano applicabili ratione temporis alle rottamazioni e custodie precedenti, ma soltanto a quelle relative ai beni ancora oggetto di custodia al tempo RAGIONE_SOCIALEa sua entrata in vigore.
Il RAGIONE_SOCIALE non può neppure lamentare che l’avvenuta demolizione dei reperti impedirebbe di applicare i parametri di cui DPR 571/1982, che tengono conto RAGIONE_SOCIALEe modalità con cui è avvenuta la custodia dei veicoli.
Sul punto, correttamente, la Corte d’Appello ha evidenziato che, essendo la demolizione avvenuta sulla base di un provvedimento legislativo, non si vede per quale motivo da quell’attività legalmente compiuta debba conseguire un impedimento per il custode per ottenere il compenso che gli sarebbe regolarmente spettato se l’attività di custodia fosse stata svolta senza l’effetto perturbante RAGIONE_SOCIALEe disposizioni poi dichiarate illegittime.
In ogni caso, la Corte d’Appello ha osservato che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato che il divario tra le condizioni dei veicoli al tempo RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in custodia e quelle maturate in seguito
fosse dipeso dalla negligente attività del custode, che era comunque obbligato a ‘custodire’ e non a ‘conservare’. Tali precise argomentazioni non sono state specificamente censurate dal RAGIONE_SOCIALE.
5. Il secondo motivo è inammissibile.
Il RAGIONE_SOCIALE ricorrente non ha colto pienamente la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello, essendo stata accolta la domanda principale con cui i custodi hanno chiesto l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe del DPR 571/82 e non la domanda di addebito arricchimento, che era stata svolta in via subordinata, ma è rimasta assorbita per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda principale.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione ed erronea applicazione art. 2935 cod. civ..
Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, il giudice d’appello il giudice d’appello ha errato nel ritenere applicabile, al caso di specie, il principio espresso dalle Cass., Sez. Unite, n. 16755/2014, in virtù del quale il termine decennale per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di custodia per veicoli sottoposti a sequestro amministrativo inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto al pagamento può essere fatto valere, e cioè dal giorno in cui viene a cessare la custodia.
Ad avviso del ricorrente, la prescrizione decorre non dalla data di cessazione RAGIONE_SOCIALEa custodia, ma da ogni singolo giorno RAGIONE_SOCIALEa custodia.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis. cod. proc. civ..
Come sopra già evidenziato, è orientamento consolidato di questa Corte, consacrato nella sentenza RAGIONE_SOCIALEe S.U. n. 16755/2014, quello secondo cui il termine decennale per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di custodia per veicoli sottoposti a sequestro amministrativo inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto al pagamento può essere fatto valere, e cioè dal giorno in cui viene a cessare la custodia.
Il ricorrente ha apoditticamente affermato che la prescrizione decorre da ogni singolo giorno RAGIONE_SOCIALEa custodia senza fornire elementi per mutare l’orientamento costituente ‘diritto vivente’.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, trattandosi di ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE statale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali che liquida in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Roma, così deciso il 7.3.2024