Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 217 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 217 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21169/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO (c/o AVV_NOTAIO), è elettivamente domiciliata
– ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5909/2019 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 7.1.2020, NUMERO_DOCUMENTO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, rigettando il gravame proposto contro la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE Annunziata, ha confermato l’accoglimento della domanda di riconoscimento dell’indennità di coordinamento, dal 1.3.2007 al 31.12.2 011, proposta da NOME COGNOME nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), di cui era dipendente, come collaboratore professionale addetta al reparto di neonatologia del PRAGIONE_SOCIALE Annunziata, poi trasferito a Boscotrecase;
la Corte territoriale ha ritenuto che la ricorrente avesse provato di avere svolto mansioni di coordinamento, sia attraverso le note del Direttore della RAGIONE_SOCIALE, sia in base ai documenti sugli orari e turni di servizio, sia infine in via testimoniale;
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con un motivo;
disposta ed eseguita la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO CHE
deve preliminarmente dirsi che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività sollevata dalla controricorrente non può trovare accoglimento;
il ricorso come si desume dalla relata, la quale prende data dal timbro postale del 20.7.2020, fu originariamente notificato dalla RAGIONE_SOCIALE a mezzo posta e l’avviso di ri cevimento del 24.7.2020 reca l’indicazione ‘d.l. 34/2020’, con firma dell’addetto al recapito;
la sentenza impugnata fu pubblicata il 7.1.2020 e quindi, tenuto conto della sospensione straordinaria ‘Covid’ dal 9 marzo all’ 11 maggio 2020 (art. 83, d.l.18/2020 e art. 36, c. 1, d.l. 23/2020), le date di notifica di cui sopra sono tempestive;
4. l’art. 46 del d.l. 34/2020 ha modificato, prorogandone il regime, l’art. 108 del d.l. 18/2020 ed ha regolato una particolare forma di notifica a mezzo posta, cautelativa rispetto a contatti personali nel periodo di maggiore gravità della pandemia, secondo cui « gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell’invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro »; 5. nel caso di specie, l’avviso di ricevimento non reca l’indicazione delle modalità esatte con cui vi sarebbe stata notifica nelle forme appena menzionate, pur dando atto, con il richiamo alla norma, che esse furono quelle seguite;
ne deriva che, certamente, non si può parlare di inesistenza della notifica;
infatti, secondo l’insegnamento di C., SU, 14916/2016, « l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo
da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa »; 8. nel caso di specie, indiscutibile la competenza dell’agente postale, il richiamo alle forme del d.l. 34/2020 attesta che una fase di consegna vi è stata e quindi, a tutto concedere, si potrebbe trattare di notifica nulla, ma non inesistente, non essendo avvenuta la mera riconsegna al mittente del plico come inevaso;
9. con ordinanza di questa S.C. depositata il 10.6.2022, è stata disposta, su tali presupposti, la rinnovazione della notificazione, concedendosi termine di 90 giorni per provvedere e tale rinnovazione è stata attuata in data 20.7.2022, come si dà atto nello stesso controricorso e quindi tempestivamente;
10. vale, pertanto, il consolidato principio per cui « la nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare » (C. 710/2016; C. 19702/2011) e quindi l’eccezione di inammissibilità è infondata;
11 . nel merito, l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 CCNL 20.9.2001, 10 all. 1 del CCNL 7.4.1999, dell’art. 6 L. 43/2006, dell’art. 19, co. B, CCNL 2002 -2005 e dell’art. 21 -quinquies L. 241/1990 e con esso la RAGIONE_SOCIALE sostiene che per il personale non inquadrato in categoria D già al 31.8.2001 ed invece a quella data proveniente dalla categoria C,
l’attribuzione dell’indennità di coordinamento potrebbe aversi solo sulla base di specifica valutazione aziendale, senza contare che, non risultando la COGNOME a quella data neppure dipendente della RAGIONE_SOCIALE e rivendicando essa lo svolgimento delle funzioni di coordinamento a far epoca dal 30.5.2005, nei suoi confronti dovrebbe trovare applicazione l’art. 19, co. B del CCNL 2002 -2005, secondo il quale l’attribuzione delle predette funzioni non potrebbe che avvenire sulla base di procedure selettive, in realtà mai effettuate;
il motivo è fondato, nei termini e per le ragioni che si vanno a dire;
13. è indubbio che « l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 compete, in sede di prima applicazione, ai collaboratori professionali sanitari -caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, nonché ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e ai collaboratori professionali-assistenti sociali, già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001 » (C. 14507/2019; C. 10009/2010);
14. così come è indubbio che « nella fase di prima applicazione del c.c.n.l. sanità del 2001, l’attribuzione al personale proveniente dalla categoria C dell’indennità di coordinamento, ai sensi dell’art. 10 del citato contratto collettivo, è subordinata, oltre che al conferimento delle funzioni di coordinamento da parte di coloro che all’interno dell’ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa ed alla traccia documentale di tale conferimento, ad una valutazione aziendale in ragione della situazione organizzativa dell’ente, non sussistendo, in tale prima fase, un automatismo tra svolgimento della funzione di coordinamento e percezione della indennità » (C. 41272/2012);
15. il caso di specie non è tuttavia interessato da nessuna di tali ipotesi, perché esso, riguardando il periodo dal 2005 in poi, non rientra nella fase di ‘prima applicazione’, ma nella fase ‘a regime’; 16. a questo proposito, questa S.C. ha ancora di recente ribadito (C. 15955/2021) che per la disciplina ‘a regime’ « valgono le regole desumibili dall’art. 5, comma 2, c.c.n.i. del 20.9.2001 e dall’art. 19 lett. c) del c.c.n.l. 19 aprile 2004, secondo le quali la progressione si basa su determinati requisiti di anzianità, nonché su criteri stabiliti dalle Aziende con propri specifici atti ed avviene in forza di procedure selettive (v. Cass. 18 maggio 2018, n. 12339) » e che « ancora successivamente l’art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008 ha fissato gli ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, di cui si è detto, conformandosi all’articolata disciplina delle ‘funzioni di coordinamento’ introdotta dall’art. 6 della L. n. 43/2006 ed al successivo Accordo Stato-Regioni »;
17. sempre C. 15955/2021 ha ribadito che « la disciplina sulla ‘prima applicazione’ ebbe necessariamente riguardo a mere situazioni di fatto, di cui perseguiva la sanatoria ed il riordino, come chiaramente evidenziato da Cass. 10009/2010 cit. » per aggiungere, ricostruendo l’assetto giurisprudenziale, come « l’attività di coordinamento sia funzione autonoma e distinta dalle altre che connotano la categoria di appartenenza (Cass. 28 agosto 2018, n. 21258; Cass. 4 luglio 2012, n. 11162); ciò, nella logica del periodo successivo a quello in cui si dovettero governare – con gli artt. 8 e 10 del c.c.n.l. 21.9.2001 – situazioni di disordine organizzativo pregresse, sta a significare che la corrispondente attribuzione non può derivare se non da specifici provvedimenti istitutivi e determinativi dei criteri di assegnazione (art. 5 c.c.n.i. 20.9.2001; art. 19, lett. c, c.c.n.i.) e, poi, con l’osservanza dei requisiti formalizzati dall’art. 6 L. n. 43/2006 e richiamati dall’art. 4 del c.c.n.l. 10.4.2008 »;
18. non è dunque corretto che la Corte territoriale abbia ritenuto di riconoscere l’indennità sulla base di mere attestazioni dei direttori della Struttura sull’attività svolta dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto la normativa collettiva sopra individuata fa dipendere il diritto da altri presupposti consistenti nell’individuazione delle corrispondenti specifiche posizioni da parte delle Aziende previa concertazione (art. 5, co. 2, CCNI 20.9.2001), in conformità ai criteri di anzianità ivi previsti e previe procedure selettive (art. 19, lett. c CCNL 19.4.2004) e, poi, con l’osservanza dei requisiti formalizzati dall’art. 6 L. 43/2006 e richiamati dall’art. 4 del CCNL 10.4.2008 (v. anche C. 187/2021);
19. nulla di tutto ciò è stato accertato nella sentenza impugnata che ha attribuito il diritto sulla base di presupposti non propri della fattispecie e del regime temporale ad essa pertinente;
20. si impone dunque la cassazione ed il rinvio alla medesima Corte territoriale affinché essa, in diversa composizione, definisca la controversia facendo applicazione dei principi sopra richiamati e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2022