Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21722 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21722 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21943-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALESocietà con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 977/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/02/2021 R.G.N. 355/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N. 21943/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 05/06/2025
CC
La Corte di appello di Milano, con la impugnata sentenza, ha respinto l’appello proposto da COGNOME Nicola avverso la sentenza del tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento da parte di Trenitalia S.p.A. dell’indennità di utilizzazione professionale sotto la voce “condotta” nella misura di euro 13.127,95 per il periodo dall’1 settembre 2012 al 31 dicembre 2018, previo accertamento che le attività accessorie e complementari in partenza e in arrivo al treno costituiscono attività di condotta continuativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 CCNL 20 luglio 2012 e articolo 27 CCNL 16 dicembre 2016.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Mezzina Nicola con due motivi ai quali ha resistito Trenitalia S.p.RAGIONE_SOCIALE. con controricorso illustrato da successiva memoria. Dopo la decisione, il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360,1° comma, n. 3 c.p.c. degli artt. 1362 e ss., con riferimento all’art. 28 CCNL Mobilita’/Area Contrattuale Attivita’ Autorita’ ferroviaria 20.7.12 rubricato ‘orario di lavoro’ punto 2) ‘disciplina del personale mobile lettere b), c), d).
2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360,1° comma, n. 3 c.p.c. degli artt. 1362 e ss., in relazione all’art.31, punto 11 contratto aziendale 20.7.2012, rimasta invariata con la entrata in vigore del CCNL Mobilità del 16.12.2016, per la parte in cui è interpretato nel senso del computo dell’indennità di utilizzazione professionale durante i tempi accessori al treno, sotto la voce ‘lavoro’ anziché sotto la voce ‘condotta’.
3.- I due motivi di ricorso sono infondati dovendo darsi seguito ai principi affermati da Cass. n. 18401/2024 del 5.7.2024 che il Collegio condivide pienamente e che di seguito si richiama anche ai sensi dell’art 118 disp . att. cpc.
4.- Il ricorso è invero infondato ‘atteso che l’interpretazione adottata dalla Corte è del tutto conforme alla lettera del contratto ed all’intenzione dei contraenti; laddove, invece, la pretesa del ricorrente di considerare le attività accessorie e complementari come sempre ricomprese nella attività di condotta, sia essa continuativa e effettiva, è in contrasto con il tenore delle norme dal momento che la normativa contrattuale prevede a parte e regolamenta in maniera specifica ed analitica tali attività.
2.1.Come correttamente rilevato dalla controricorrente, nel 2012 e nuovamente nel 2016, le parti collettive nazionali, rispettivamente con l’art. 28 e con l’art. 27 del Contratto aziendale Gruppo FS, hanno previsto che, nel contesto delle plurime attività cui deve attendere il personale di macchina (PDM) durante il proprio orario di lavoro, debba qualificarsi come ‘condotta’ esclusivamente il tempo trascorso dal macchinista nell’attività di guida del treno.
Proprio per questo la condotta va tenuta sempre distinta rispetto alle operazioni da eseguire prima della partenza e dopo l’arrivo dei treni, trattandosi di tempi accessori ovvero di stazionamento/complementari.
Tanto si ricava dal testo dell’art. 27 (28) citato, il quale prevede: ‘si definisce lavoro il tempo nel corso del quale il lavoratore svolge una delle seguenti attività:
condotta, nel corso della quale il PDM è responsabile della guida del treno. A sua volta, tale attività si definisce:
continuativa, quando, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, si svolge in servizio al medesimo treno o a più treni e comunque con modalità operative, comprese le attività accessorie e complementari, che non ne determinino le interruzio ni di continuità descritte per la ‘condotta effettiva’ nel capoverso successivo del presente alinea;
effettiva, data, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, dalla sommatoria dei periodi di condotta continuativa di cui al precedente capoverso del presente alinea, interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno, ovvero da fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti, nelle quali però non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione. Tali interruzioni assorbono la pausa di cui al primo capoverso del precedente punto 1.12;
-scorta … omissis;
accessoria, nel corso della quale il PDM esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, … omissis …, ovvero, altresì, il PDM o il PDB/PPT/PDS, procedono alle operazioni di consegna diretta nei casi di cambio con altro equipaggio in servizio al medesimo treno;
complementare, nel corso della quale il PDM esegue, per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastruttura, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ovvero, attività nel corso della quale, ove necessario e nell’ambito delle proprie competenze, il PPT supporta il PDM durante l’esecuzione di dette operazioni;
riserva, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell’azienda per l’eventuale
esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte;
-sosta di servizio, nel corso della quale il personale, nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell’azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata;
-pausa, nel corso della quale, nell’ambito di una sosta di servizio, di uno spostamento di servizio o di un periodo di riserva, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psicofisico pur rimanendo a disposizione dell’azienda; – spostamento di servizio, nel corso del quale il personale, senza svolgere attività di condotta o di scorta e su disposizione dell’azienda: omissis’.
2.3. La condotta è dunque esclusivamente l’attività nel corso della quale il lavoratore PDM (personale di macchina) è responsabile della guida del treno.
L’attività accessoria è invece quella attività in cui il Macchinista esegue la messa in servizio e la messa fuori servizio del mezzo di trazione, ecc.; mentre l’attività complementare è quella in occasione della quale il Macchinista esegue per esigenze di esercizio dell’azienda o del gestore dell’infrastrutture, operazioni di spostamento del mezzo di trazione e/o dell’intero convoglio precedenti e/o successive al servizio del treno, ecc.
La Corte d’Appello di Milano ha correttamente attribuito centralità all’individuazione del significato di condotta rispetto alle altre attività che costituiscono lavoro, poiché ciò incide direttamente sull’entità economica della indennità ex art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS, senza distinguerla in ‘continuativa’ e ‘effettiva’.
Secondo la norma contrattuale l’attività di condotta viene interrotta in tutti quei casi in cui nell’ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero tra due periodi di condotta continuativa vi sia una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali il PDM non deve effettuare operazioni al treno ovvero non vi siano fermate di servizio in orario della durata di almeno 30 minuti nelle quali non sia prevista la sostituzione del mezzo di trazione.
Pertanto, se tra due periodi di guida del treno non ci sono intervalli di pausa ovvero questi sono inferiori ai 15 minuti netti o vi sono fermate di servizio inferiori ai 30 minuti, le modalità operative concrete, e quindi le eventuali operazioni accessorie o complementari, non interrompono la condotta continuativa ma vengono assorbite in essa.
2.4. In sostanza la scelta delle parti contrattuali è stata quella di individuare ipotesi in cui ricondurre alla condotta anche attività non strettamente riconducibili ad essa purché in assenza di intervalli temporali tali da comportare una soluzione di discontinuità nei termini indicati (come appunto gli intervalli di pausa inferiori ai 15 minuti netti o fermate di servizio inferiori ai 30 minuti).
2.5. In tutti gli altri casi, la condotta effettiva va considerata interrotta e le attività accessorie e complementari eventualmente poste in essere non possono essere inserite nel concetto di condotta, rientrando esclusivamente nel concetto di lavoro, con la conseguente diversa quantificazione dell’indennità di cui all’articolo 31 CIA gruppo FS che riconosce una misura più elevata per la voce condotta rispetto alla voce lavoro. (… )’.
5.- In virtù dei richiamati principi il ricorso deve essere quindi rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
6.Sussistono altresì le condizioni per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3500,00 per compensi e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli altri oneri di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater d.p.r. numero 115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 5.6.2025
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME