Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17024 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17024 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2025
NOME COGNOME, dipendente della Regione Sicilia in quiescenza dal 1.10.2007, ha adito il Tribunale di Palermo chiedendo la rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
NOME COGNOME aveva contestato il calcolo effettuato dall’l’Amministrazione datoriale, che applicato la normativa statale ai sensi dell’art. 10 della lege regionale n. 21/1986 in luogo della più favorevole normativa regionale contenuta nella legge regionale n. 2/1962, non aveva computato i periodi pre-ruolo effettuati presso la Regione Siciliana e presso il Comune di Polizzi Generosa con contratti a tempo determinato ed aveva escluso dalla base di calcolo l’indennità prevista dall’art. 80 del C.I.R.
Il Tribunale di Palermo ha ritenuto corretta l’applicazione della normativa statale ed ha accolto le altre domande proposte dallo Zafarana; ha pertanto condannato le parti convenute al pagamento della complessiva somma di € 27.803,29 lordi, oltre accessori.
La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di tale sentenza, ha condannato il Fondo Pensioni Sicilia al pagamento, in favore dello COGNOME, della somma di € 6.234,06 (di cui € 1157,50 a titolo di interessi legali fino al 31.7.2020), oltre interessi e rivalutazione sulla sorte capitale decorrenti dal 1° agosto 2020 al soddisfo.
La Corte territoriale ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana, avendo ritenuto il Fondo Pensioni Sicilia unico legittimato passivo rispetto alle domande proposte dallo Zafarana.
Il giudice di appello ha poi r espinto l’appello incidentale proposto dallo COGNOME, individuando quale unica condizione per l’applicabilità del più favorevole regime derogatorio invocato l’assunzione del dipendente regionale in
forza di concorso indetto prima del 10 maggio 1986, data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/1986 ed rilevando la pacifica insussistenza di tale condizione nel caso di specie.
Considerato che lo Zafarana aveva formulato la richiesta di collocamento a riposo nel 2007, ha ritenuto ininfluente la circostanza che in data 20.6.2001 lo Zafarana fosse già ufficialmente in possesso dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità; in assenza di una disciplina transitoria, ha inoltre escluso la sussistenza di diritti quesiti, evidenziando che lo Zafarana aveva maturato i requisiti per il collocamento a riposo in data 30.9.2007, quando era già in vigore la legge regionale n. 5/2007.
Ha pertanto parzialmente accolto l’appello principale delle Amministrazioni regionali, escludendo l’utilizzabilità del servizio pre -ruolo svolto dal 14.3.1988 al 30.6.1989 dallo COGNOME con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Polizzi Generosa (a fronte della diversità dell’ente datoriale e della corresponsione del TFR) ed ha altresì escluso che l’indennità prevista dall’art. 88, comma 6, CCRL, richiamata dall’art. 80 del medesimo CCRL dovesse essere inserita nella base di calcolo della buonuscita e sulla base delle risultanze della CTU, che aveva rideterminato la buonuscita in forza di tali criteri, ha liquidato l’importo dovuto.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi.
Le Amministrazioni sono rimaste intimate.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 190, 352 e 359 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale deciso la causa senza avere assegnato i termini perentori per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (di cui all’art. 190 cod. proc. civ., richiamati dall’art. 359 cod. proc. civ.) ledendo l’esercizio del diritto di difesa ed il contraddittorio, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
Evidenzia che l’udienza di discussione, originariamente fissata per il 19.11.2020, era stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti solo istanze e conclusioni ai sensi dell’art. 83 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/20 20 come modificato dall’art. 221 della legge n. 77/2020; precisa che con note del 11.11.2020 riportandosi alle istanze e conclusioni, lo COGNOME aveva chiesto l’assegnazione dei termini ordinari di cui all’art. 190 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 190, 352 e 359 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 190, 352 e 359 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma pr imo, n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere deciso la causa senza avere assegnato i termini perentori per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (di cui all’art. 190 cod. proc. civ., richiamati dall’art. 359 cod. proc. civ.) e di avere così pregiudicato l’esercizio del diritto di difesa ed il contraddittorio, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
Lamenta il rigetto dell’istanza di modifica dei quesiti da sottoporre al consulente tecnico depositata seguito della nomina del CTU, nella quale lo COGNOME aveva evidenziato che l’esclusione dai suddetti quesiti di alcuni elementi già provati nel giudizio di prime cure poteva pregiudicare le sue ragioni creditorie, e alla quale aveva allegato ulteriore documentazione.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, legge regione Sicilia n. 21/1986 e ss.mm.ii., dell’art. 58 legge regionale Sicilia n. 25/1993, dell’art. 3 della legge regionale Sicilia n. 11/1996 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che l’unica condizione per l’applicabilità del più favorevole regime derogatorio invocato dallo COGNOME fosse costituita dall’assunzione del dipendente regionale in forza di concorso indetto prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 21/1986.
Sostiene che tale condizione era riferibile solo al regime derogatorio previsto nell’art. 10, comma 3, legge regionale Sicilia n. 10/1986, mentre la domanda di
riliquidazione proposta dallo COGNOME è fondata sulla disposizione contenuta nell’art. 10, comma 2, legge regionale Sicilia n. 10/1986.
Assume che l’indennità di buonuscita conseguente al collocamento a riposo dello Zafarana avrebbe dovuto essere calcolata in base ai criteri previsti dalla legge regionale n. 2/1962 fino al 31.12.2003 e con le modalità previste dalla normativa statale per la quota maturata dal 1.1.2004 al 30.9.2007.
Evidenzia che lo COGNOME, in data 14.3.1988 aveva stipulato apposito contratto di anni due con il Comune di Polizzi Generosa, che in data 5.6.1989 aveva stipulato un contratto a tempo determinato con la Regione Siciliana e che tale contratto era stato trasformato a tempo indeterminato senza soluzione di continuità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 11/1990; lo COGNOME era stato poi immesso nei ruoli del personale dell’Amministrazione Regionale Siciliana con decreto n. 9750/II del 18.12.1993 ed era stato inquadrato nel Ruolo Speciale Transitorio con la qualifica di Assistente Tecnico Geometra con decorrenza dal 21.9.1993.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale statuito su un fatto documentalmente provato e non contestato e per avere consentito nuove domande ed eccezioni non proposte nel giudizio di primo grado.
Evidenzia che l’Amministrazione non aveva contestato alcunché in ordine allo svolgimento del servizio preruolo svolto dallo Zafarana e all’inserimento dell’indennità prevista dall’art. 88, comma 6, del CCRL nella base di calcolo della buonuscita.
Aggiunge che l’indennità ex art. 88, comma 6, del CCRL 2002 -2005 (Sicilia) era stata espressamente riconosciuta dalle sentenze del Tribunale di Palermo nn. 2769 del 23.11.2009 e 3251 del 11.6.2010.
Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 421 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la documentazione depositata a sostegno dell’istanza di modifica dei quesiti della CTU (nota DDS 1742 del 3.5.2006 trasmessa dalla Presidenza
della Regione Sicilia con nota prot. n. 7788 del 17.1.2007 e il contratto a tempo determinato stipulato in data 14.3.1988 con il Comune di Polizzi Generosa), a fronte delle nuove contestazioni contenute nell’appello principale.
Il primo, il secondo ed il quinto motivo, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili.
Non è configurabile la lesione del diritto alla difesa, atteso che il ricorrente lamenta la mancata assegnazione dei termini previsti dall’art. 190 cod. proc. civ.; tuttavia tale disposizione è prevista per il rito ordinario, e non per il rito del lavoro e l’art. 83 d.l. n. 18/2020 ha previsto la sostituzione dell’udienza con lo scambio di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
La fattispecie è dunque diversa da quelle esaminate da Cass. n. 3259/2025, Cass. n. 594/2024 e 28299/2022, in cui una delle parti aveva chiesto la discussione in luogo della trattazione scritta, avvalendosi della facoltà prevista dal decreto con cui il Presidente della CDA aveva dato attuazione dell’art. 83 del d.l. n. 18/2020.
Inoltre l ‘istanza di modifica dei quesiti al CTU non risulta dalla sentenza impugnata, e il ricorso non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 in quanto non riproduce il contenuto di detta istanza né del provvedimento di rigetto.
Deve comunque rilevarsi che la Corte territoriale dato contezza delle ragioni in diritto per le quali ha escluso l’utilizzabilità del servizio pre -ruolo svolto dal 14.3.1988 al 30.6.1989 dallo Zafarana con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Polizzi Generosa.
7. La terza censura è infondata.
Deve rammentarsi che ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. o), Cost., la materia previdenziale è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (Cass. n. 31132/2021).
Questa Corte ha comunque chiarito che i commi 2 e 3 dell’art. 10 della legge regionale Sicilia n. 21/1986 hanno introdotto una deroga in favore dei dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima (11 maggio 1986) o comunque assunti sulla scorta di procedure concorsuali già indette a tale data; ha dunque evidenziato che la data del 11.5.1986 era lo spartiacque del passaggio dal più favorevole regime regionale al regime contributivo previsto
per gli impiegati civili dello Stato; né la modifica apportata dalla l.r. n. 5 del 2007, estensiva della deroga al personale assunto entro il 29 dicembre 2003 e, comunque, in base a concorsi pubblici definiti alla medesima data, è applicabile, in difetto di una previsione di retroattività, anche alle situazioni giuridiche esaurite, con obbligazione contributiva assolta secondo il regime in vigore nel momento in cui i versamenti furono effettuati (Cass. n. 4273/2017).
E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha individuato quale unica condizione per l’applicabilità del più favorevole regime derogatorio invocato l’assunzione del dipendente regionale in forza di concorso indetto prima del 10 maggio 1986, data di entrata in vigore della legge regionale n. 21/1986.
Il quarto motivo è inammissibile.
La censura non si confronta con la sentenza impugnata, che ha disatteso le prospettazioni relative alla mancanza di contestazione evidenziando che le Amministrazioni avevano eccepito l’infondatezza della domanda di riliquidazione.
Inoltre la censura tende alla rivisitazione del fatto, lamentando la mancata valorizzazione del principio di non contestazione.
Deve infatti rammentarsi che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).
Il ricorso va pertanto rigettato.
Considerato che le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva, nessuna statuizione va adottata sulle spese di lite.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della