Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4229 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 4229 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
Oggetto: PUBBLICO IMPIEGO – AVVOCATI DIPENDENTI – INDENNITÀ BUONUSCITA – COMPUTO ONORARI PROFESSIONALI – ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TFS – MERI ATTI – INAPPLICABILITA’ ART. 1324 C.C. –
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25121/2024 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 748/2024 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/10/2024 R.G.N. 986/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, avvocato dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cessato dal servizio per raggiunti limiti di età il 31/10/2010, aveva chiesto ed ottenuto che fosse ingiunto all’Istituto il pagamento della complessiva somma di euro 8.993,22 a titolo di trattenute operate sul trattamento pensionistico nei mesi di novembre e dicembre 2019 per ‘recupero TFS’.
Il decreto ingiuntivo era stato opposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La vicenda, sulla base della prospettazione del ricorrente, si era così svolta: -nel corso del rapporto il NOME aveva percepito la componente stipendiale collegata alle competenze ed onorari professionali quale trattamento fondamentale attribuito ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 411/1976; -l’RAGIONE_SOCIALE dopo aver liquidato il TFS (per un totale lordo di euro 675.348,92), con comunicazione in data 8/10/2018, gli aveva trasmesso un ricalcolo dell’indennità di buonuscita corrisposta all’atto della cessazione del rapporto e chiesto in restituzione l’importo lordo di euro 367.294,32 per effetto della ritenuta non computabilità in detta indennità delle somme erogate a titolo di onorari; -a far data dal settembre 2019 l’Istituto aveva cominciato ad applicare sul trattamento pensionistico delle trattenute operando una compensazione in proprio favore dell’asserito controcredito.
Il Tribunale di Trapani aveva accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
Aveva, in sintesi, ritenuto che gli onorari costituissero una componente retributiva diversa dallo stipendio tabellare e non potessero, pertanto, essere computati nella base di calcolo dell’indennità di anzianità ex art. 13 l. n. 70/1975.
Riteneva che per la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. dovesse applicarsi la prescrizione decennale.
Decidendo sull’impugnazione del COGNOME, la Corte d’Appello di Palermo, in solo parziale riforma della sentenza di prime cure, condannava l’Istituto a restituire all’appellante la somma di euro 4.087,91.
La Corte territoriale riteneva intanto possibile la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, cod. civ. sul presupposto di una facile e pronta liquidazione del credito dell’ente.
Escludeva che si ponesse un problema di decadenza ex art. 30 d.p.r. 1032 del 1973, in quanto la norma, di stretta interpretazione, non riguardava i dipendenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i cui trattamenti economici erano compiutamente disciplinati dalla legge n. 70 del 1975 e comunque essa aveva riguardo agli errori di fatto o di omessa considerazione di elementi risultanti dagli atti o di errori di computo del servizio o nel calcolo del contributo di riscatto o della buonuscita, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, avendo l’RAGIONE_SOCIALE liquidato la buonuscita sulla base di una nozione di stipendio tabellare difforme da quella delineata dall’art 13 della legge n. 70 del 1975.
Riteneva non pertinente il richiamo all’art. 21 -novies della legge n. 241 del 1990, tenuto conto che nel caso di specie non si verteva in ipotesi di esercizio di un potere amministrativo, ma piuttosto di adozione di atto di gestione del rapporto di lavoro, tipico del diritto privato.
Quanto al tema del giudicato proveniente dalle pronunce rese in sede di giurisdizione amministrativa, la Corte d’Appello evidenziava come un primo contenzioso avesse riguardato l’annullamento del Regolamento di previdenza RAGIONE_SOCIALE che aveva rimesso al RAGIONE_SOCIALE di Amministrazione la decisione sul riconoscimento o meno degli emolumenti ai fini dei trattamenti di previdenza e quiescenza, sul presupposto, ritenuto dal RAGIONE_SOCIALE di Stato, che la computabilità in tal senso degli onorari andasse risolta sulla base della legge.
Quindi, aggiungeva la Corte di merito, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto la computabilità degli onorari sia per la buonuscita sia per la pensione integrativa ed aveva disposto il recupero della conseguente contribuzione, ma tale pretesa era stata ritenuta prescritta dal Tar prima e dal RAGIONE_SOCIALE di Stato poi, aditi da impugnazione anche da parte dell’odierno ricorrente.
Tuttavia, precisava la Corte distrettuale, quelle pronunce avevano riguardato la pensione integrativa e non la buonuscita e in ogni caso, il richiamo contenuto nella pronuncia del RAGIONE_SOCIALE di Stato al precedente contenzioso, non aveva la portata utile al giudicato. Esso era stato infatti effettuato solo al fine di riferire di quanto precedentemente accaduto e senza alcuna statuizione su di una sequenza logica fatto -norma -effetto, indispensabile per riconoscere la portata di giudicato ad una certa statuizione.
Premesso che l’atto di liquidazione non poteva dirsi espressione negoziale, ovverosia una manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere una regolamentazione di interessi, quanto un atto dovuto in base alla legge, la Corte territoriale escludeva che il dipendente potesse aver maturato un legittimo affidamento sulla continuità di una certa prestazione, essendo il TFS importo versato una tantum e come tale non ancorato ad una ripetitività del comportamento dell’RAGIONE_SOCIALE.
Richiamava Cass., Sez. Un., n. 7154/2010 secondo cui in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l’art. 13 della legge n. 70/1975 n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, aveva dettato una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione
mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l’indennità di funzione ex art. 15, secondo comma, della legge n. 88 del 1989, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l’indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
Rilevava che nel medesimo senso si era espressa anche Cass. n. 24454/2017.
Riteneva che le fonti non autorizzassero la contrattazione collettiva ad intervenire sulla disciplina dell’indennità di anzianità, ed a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici rimaste in vigore.
In proposito rilevava altresì che l’art. 42 del CCNL si limitava a richiamare l’art. 13 della legge n. 70 del 1975 e che questa era la ‘disciplina in atto’ da aversi per richiamata, non potendo invece il riferimento andare al Regolamento interno dell’RAGIONE_SOCIALE, in quanto violativo, in parte qua , della normativa inderogabile, perché, così intesa, la norma collettiva si infrangerebbe, come l’atto interno regolamentare, nel vizio di nullità.
Riteneva che non fosse persuasivo il richiamo all’art. 5, co. 1, lettera g) della legge n. 88 del 1989 ed alla competenza ivi prevista in capo al RAGIONE_SOCIALE di Amministrazione di deliberare i regolamenti anche in deroga alle disposizioni della legge n. 70 del 1975, in quanto in tal modo si sarebbe avallata « un’inammissibile applicazione diacronica del sistema normativo e regolamentare sopravvenuto rispetto a quello previgente quale interpretato e rivisitato dall’esegesi inaugurata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7154/2010 ».
Riteneva inammissibile l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, essendo stata essa già disattesa da Corte Costituzionale n. 73 del 2024, alla cui motivazione decisione faceva richiamo.
Considerava eccedente rispetto al quinto del trattamento pensionistico del NOME (costituente limite insuperabile per le trattenute) la somma di euro 4.087,91 e condannava l’RAGIONE_SOCIALE a pagare la stessa all’appellante.
NOME COGNOME ha proposto ricorso in Cassazione affidato a sei motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno infine depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma, c.c. 1241, 1242 e 1243 c.c., 69 della legge n. 153 del 1969 nonché degli artt. 112 eo 35 e 36 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.).
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistere una compensazione senza che sia stata dimostrata l’esistenza di un controcredito, in mancanza di un’avversa domanda di accertamento dello stesso e, in ogni caso, in mancanza del requisito della ‘certezza’ di tale controcredito, che era stato integralmente e radicalmente contestato e negato dal ricorrente, sia nell’ an che nel quantum , sia in sede giudiziaria, sia in sede stragiudiziale.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 1243, comma 2, cod. civ., il giudice accoglie l’eccezione di compensazione, quando il credito opposto risulti anche solo di « facile e pronta liquidazione ».
In tal senso questa Corte si è già espressa da tempo (v. Cass. n. 9904 del 20 giugno 2003 secondo cui la compensazione giudiziale prevista dall’art. 1243, secondo comma, cod. civ., può essere disposta quando il
credito, pur non essendo liquido, è di facile e pronta liquidazione, non ostando alla possibilità di una pronta liquidazione la semplice contestazione del credito stesso ma occorrendo che l’accertamento di esso comporti una lunga istruttoria, o che esso sia in corso di accertamento nell’ambito di un separato giudizio; in senso conforme Cass. n. 18775 del 26 settembre 2005, Cass. n. 21923 del 15 ottobre 2009, Cass. n. 28201 del 6 ottobre 2023). Come evidenziato da Cass., Sez. Un., n. 23225/2016 (punto 8, pag. 8) la locuzione contenuta nel secondo comma dell’art. 1243 cod. civ. – « Se il debito opposto in compensazione … è di facile e pronta liquidazione… » – è stata interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimità nel senso che soltanto l’ ‘accertamento’ -nel senso di determinabilità – pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice (es. mediante calcolo degli interessi), del controcredito – e per questo riservato dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire – può giustificare il ritardo della decisione sul credito principale -certo, liquido ed esigibile – onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell’istituto: il vantaggio delle parti di risolvere celermente in unica soluzione le reciproche pretese salvaguardando una ragione di equità, perché non è giusto che sia condannato all’ adempimento chi a sua volta ha un concorrente credito. Perciò, accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di ‘liquidità’ processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell’ an e/o nel quantum , il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo (credito litigioso). Nella suddetta pronuncia delle Sez. Un. è stato, tra l’altro, ribadito che se il requisito della liquidità del controcredito opposto in compensazione manca, ma il giudice dinanzi al quale è formulata l’eccezione ne ritiene la facile e pronta liquidabilità – giudizio di fatto, insindacabile in cassazione può dichiarare la compensazione fino alla concorrenza per la parte del
contro
credito che riconosce esistente, e può anche sospendere cautelativamente la condanna per il credito principale fino all’accertamento -id est liquidazione – del controcredito.
Nel caso di specie, la Corte territoriale , con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 16530 del 23 maggio 2022), ha evidenziato che il credito vantato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era certo ed esigibile.
Del resto, si trattava di un credito contestato nell’ an ma nel quantum facilmente determinabile (e determinato) sulla base degli onorari percepiti dal COGNOME in costanza di rapporto.
Il secondo motivo denuncia la violazione eo falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché vizio in procedendo per violazione delle medesime norme e conseguente nullità della sentenza impugnata (art. 324 c.p.c.) sul presupposto che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto non preclusivo quanto derivante dal giudicato formatosi presso il RAGIONE_SOCIALE di Stato in esito alla sentenza n. 711/1991, confermativa della pronuncia del TAR in giudizio di cui era stato parte anche l’odierno ricorrente.
Il motivo assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente disconosciuto l’esistenza di un giudicato dirimente rispetto al caso di specie, derivante dalle sentenze del Tar (n. 468 del 1985) e del RAGIONE_SOCIALE di Stato (n. 711 del 1991) con le quali era stata rigettata la pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di percepire importi a titolo di contributi per la considerazione degli onorari e compensi difensivi nel calcolo dell’indennità di buonuscita e della pensione integrativa all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente evidenza come all’epoca il giudice amministrativo avesse giurisdizione esclusiva sul rapporto e come il giudicato dovesse estendersi a tutte le questioni che costituivano presupposto logico indefettibile di quelle pronunce, tra cui appunto la considerazione di quei compensi in tali spettanze previdenziali e di fine rapporto.
3.1 Il motivo è infondato.
3.2 In punto di fatto la ricostruzione della Corte territoriale è incontestata, nel senso che con quelle pronunce il giudice amministrativo dichiarò la prescrizione delle pretese a titolo contributivo avanzate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sul presupposto, derivante dall’interpretazione della legge in quel frangente ritenuta corretta dall’ente (e solo successivamente ad esso rivista), secondo cui appunto i compensi difensivi rientravano a far parte dei calcoli per le spettanze di fine rapporto e pensionistiche.
Su tale premessa, è vero che all’epoca il giudizio amministrativo riguardava il rapporto nella sua interezza e che il giudicato fa stato anche sulle premesse logiche indefettibili della decisione.
Tuttavia, è evidente che una decisione sul tema della prescrizione non può avere come premessa logica l’esistenza del diritto, proprio perché la prescrizione è questione preliminare di merito e dunque nel processo logicamente antecedente rispetto a quella sulla sussistenza del diritto e sui presupposti di esso (Cass. 18 ottobre 2000, n. 13815; Cass. 4 aprile 1992, n. 4151).
Sicché non si può in sé dedurre dalla pronuncia che rigetta la domanda per prescrizione il formarsi del giudicato sul merito.
3.3 Quanto al fatto che il RAGIONE_SOCIALE di Stato avrebbe pronunciato anche sul merito, salvo poi ritenere prescritto il credito, la Corte d’Appello lo ha negato sul presupposto che le vicende che avevano portato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a pretendere quei contributi erano state solo narrate dal giudice amministrativo, senza che rispetto ad esse vi fosse stata in concreto decisione.
In proposito, il motivo non contiene la trascrizione, con analisi critica finalizzata a sostenere l’assunto, della sentenza il cui effetto di giudicato sarebbe stato ingiustamente escluso e ciò lo rende in parte qua inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c. (Cass. 16 gennaio 2025, n. 1041; Cass. 16 luglio 2014, n. 16227).
Non bastando di certo il richiamo ad altra sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato -che tra l’altro nel controricorso si dice essere stata anche riformata da questa S.C., come in effetti è (Cass., S.U., 3 agosto 2022, n. 24030, conoscibile officiosamente: tra le molte, Cass. 4 dicembre 2015, n. 24740) -a costruire ritualmente la censura, trattandosi di richiami indiretti, come tali inidonei ad assicurare pregnanza e concretezza al motivo stesso.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, lett. g), della legge 9 marzo 1989, n. 88 anche con riferimento all’art. 4, punto 10, DPR 30.4.1970 n. 639 e falsa applicazione dell’articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 360, primo comma, n. 3, c. p. c.).
La censura concerne la violazione dell’art. 5, comma 1, lett. g), L. n. 88/1989, ai sensi del quale, in continuità con l’art. 4, punto 10, DPR 30.4.1970 n. 639, la disciplina del trattamento di fine servizio del personale dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era di competenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’ente attraverso l’adozione di apposito regolamento.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 39 Cost., nonché dell’art. 69, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dell’art. 2 della legge n. 335 del 1995, dell’art. 31 della legge n. 70 del 1975, dell’art. 69, co. 2, del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 42 del CCNL del 21.7.2010 di area, oltre che dell’art. 13 della legge n. 70 del 1975 e con esso si censura la sentenza impugnata per aver escluso che la contrattazione collettiva potesse derogare alla disciplina legale del trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti pubblici non economici.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e degli artt. 3 e 36 della Costituzione (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Censura la sentenza impugnata, per avere essa ritenuto che gli onorari non fossero da calcolare ai fini della liquidazione della prestazione (indennità di anzianità).
I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
L’art. 13 l. n. 70/1975 stabilisce che l’indennità di anzianità va calcolata solo sullo stipendio tabellare e non su altre voci retributive; tale disciplina è inderogabile da parte dei regolamenti interni degli enti del parastato.
Tanto è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 25 marzo 2010 n. 7154 – i cui principi sono stati ribaditi con la pronuncia in pari data n. 7158 (e successivamente applicati, con le sentenze Cass. 14 maggio 2014, n. 10413, in relazione alla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato; da Cass. 9 marzo 2012, n. 3775 con riguardo agli onorari legali; da Cass. 3 marzo 2020, n. 5892 in relazione proprio all’indennità di buonuscita di avvocato dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e con riguardo all’indennità di coordinatore dell’ufficio legale ) -evidenziandosi che l’art. 13 legge 20 marzo 1975 n. 70 detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego (per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non avessero optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti. Il riferimento contenuto nel suddetto articolo 13 , quale base di calcolo, allo « stipendio complessivo annuo » ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità nella indennità di anzianità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari e devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni dei regolamenti come quello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – che prevedevano il computo in genere delle
competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato.
Nel medesimo senso si sono espresse Cass. 25 febbraio 2011, n. 4749 (con riferimento all’indennità di funzione); Cass. 3 febbraio 2017, n. 2970 (con riferimento all’indennità di coordinamento); nonché Cass. 10 febbraio 2018, n. 3619 (con riferimento al premio incentivante la produttività).
Nella citata decisione Cass. n. 5892/2020, che, come detto, riguardava proprio un avvocato ex dipendente dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che aveva agito per il pagamento delle differenze sul trattamento di fine servizio derivanti dall’inclusione nella base di computo della indennità percepita come coordinatore dell’ufficio legale, questa Corte ha escluso la fondatezza della tesi secondo cui la contrattazione collettiva sarebbe stata abilitata a derogare alla disciplina di cui alla disciplina della legge n. 70/1975, sulla base delle previsioni del T.U. n. 165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR.
In tale pronuncia è stato richiamato quanto da questa Corte già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, circa l’inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l’indennità di buonuscita, sicché deve escludersi che l’autonomia individuale o collettiva -da cui l’inconferenza, oltre a quanto si dirà più ampiamente di seguito, del richiamo all’art. 69 del d. lgs. n. 165 del 2001 ed all’art. 42 del CCNL – in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del DPR n. 1032/1973, art. 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale; quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all’inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita (in termini, Cass. 17 ottobre 2017 n. 24454 e giurisprudenza ivi citata).
Nella medesima pronuncia è stato, altresì, precisato che il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione
collettiva si estende al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato.
Nella giurisprudenza di legittimità già citata è stato del resto evidenziato che l’art. 13 legge n. 70/1975 va interpretato nel senso che l’indennità di anzianità va calcolata solo in rapporto allo stipendio tabellare strettamente inteso, e non pure tenendo conto di altre voci retributive, ancorché fisse e continuative, quali gli onorari eventualmente corrisposti ai dipendenti dei ‘rami professionali’ degli enti del parastato.
In particolare, Cass., Sez. Un., n. 7154/2010 cit. ha affermato che ‘il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari ‘.
Nella successiva Cass. n. 3775 del 9 marzo 2012, proprio in relazione ad un contenzioso relativo alla misura di quiescibilità e pensionabilità degli onorari legali, ribadendo che le Sezioni Unite hanno differenziato, a questi fini, la disciplina dei due istituti della ‘pensione integrativa’ e della ‘indennità di anzianità’, è stato affermato che gli onorari possono essere assunti a base di calcolo per la ‘pensione integrativa’, mentre non possono concorrere a determinare la retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di anzianità.
La sentenza delle Sezioni Unite del 2010 è stata più di recente richiamata anche da Cass., Sez. Un., n. 24029/2022 e n. 24030/2022, che si sono pronunciate in materia di giurisdizione in relazione a domanda di restituzione ‘motivata dalla disciplina normativa che regolava la materia, su cui si erano pronunciate queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7154 del 2010’ e con puntuale e ricca motivazione hanno cristallizzato la ricostruzione delle vicende regolamentari nel senso della non applicabilità di fonti derogatorie rispetto alla legge e così anche della delibera n. 99 del 30 aprile 1982 con la quale il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dellRAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva
stabilito la computabilità agli effetti suindicati della quota degli onorari corrisposta ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale, con decorrenza dal 1° aprile 1971, disponendo nel contempo, nei confronti del personale il recupero delle quote di contribuzione a carico.
6.1 Del resto, come confermato dai lavori preparatori alla legge n. 70/1975, il legislatore si prefiggeva di «mettere ordine» in un settore caratterizzato da un elevatissimo numero di enti proliferati nel corso di mezzo secolo sotto la spinta di un decentramento funzionale della pubblica RAGIONE_SOCIALE operato da una legislazione episodica e frammentaria.
Occorreva quindi sopprimere gli enti superflui o che avevano esaurito la loro funzione, unificare gli enti che svolgevano in modo non coordinato le stesse funzioni e ristrutturare gli enti che dovevano adeguare l’organizzazione e il loro personale ai nuovi compiti e alle nuove funzioni.
Per quanto riguarda gli enti conservati dal riassetto, l’obiettivo specifico della riforma era quello di ricondurre a principi unitari l’ordinamento del personale, definendone lo stato giuridico e previdenziale e uniformandone il trattamento retributivo.
Il riordino del parastato doveva, pertanto, attuarsi unificando il trattamento dei dipendenti sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello economico, giacché il riassetto degli enti e quello del personale costituivano «problemi complementari e interdipendenti» che potevano essere risolti solo nel contesto di un unico provvedimento.
L’obiettivo di unificazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze del parastato imponeva, innanzitutto, una revisione del sistema delle fonti, posto che la varietà e la conseguente sperequazione che aveva caratterizzato i regimi previgenti era stata determinata proprio dal carattere singolare e frammentario della disciplina, che fino a quel momento era stata demandata ai regolamenti degli organi di RAGIONE_SOCIALE dei singoli enti.
Per tale ragione, la legge n. 70 del 1975 ripartisce la disciplina del personale tra la legge, la contrattazione collettiva e i regolamenti dei singoli enti, riconoscendo alla prima un ruolo particolarmente pregnante (come reso evidente dal tenore dall’art. 1, primo comma, a mente del quale « o stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legg e») e lasciando alla fonte regolamentare uno spazio del tutto residuale.
6.5 Né vale richiamare, a sostegno della tesi attorea, l’art. 5 lett. g) della legge n. 88 del 1989 (peraltro successivo alla delibera n. 99 del 30 aprile 1982) che delinea le competenze del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prevedendo che allo stesso spetta: « g) deliberare i regolamenti di cui all’art. 10, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, e, con i criteri di cui all’art. 1, comma 2, gli altri regolamenti dell’Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di RAGIONE_SOCIALE e contabilità, anche in deroga alle disposizioni della L. 20 marzo 1975, n. 70 ».
Non può poi sostenersi che l’inderogabilità dell’art. 13 L. 70/1975 sarebbe venuta meno con l’entrata in vigore della suddetta previsione normativa o che, per effetto del citato art. 5, sarebbe da confermare la validità e l’efficacia della delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE n. 99 del 30 aprile 1982 che aveva espressamente incluso gli onorari legali tra gli emolumenti computabili ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio degli avvocati dipendenti.
Tale deroga, infatti, alla luce del sistema come sopra delineato, non può riguardare il trattamento economico di fine servizio.
Coerentemente con l’assetto legislativo e la ratio dello stesso, infatti, i regolamenti e le successive deliberazioni integrative e/o modificative del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE possono intervenire solo rispetto alle disposizioni della L. n. 70 del 1975 che non siano, per valenza intrinseca ed in ragione di superiori esigenze di perequazione complessiva, sottratte a tale inderogabilità e quindi non rispetto a quella, sancita dall’art. 13, nella parte relativa alla definizione di stipendio annuo complessivo utile per calcolare l’indennità di buonuscita.
L’aspetto rilevante ai nostri fini è la conformità di tutto l’impianto della legge al controllo e prevedibilità della spesa.
Ed è significativo, al riguardo, che l’art. 26, secondo comma, legge 70, cit. prescriva che la disciplina collettiva del trattamento economico si uniformi a « norme di chiarezza in modo che ai dipendenti degli enti sia assicurata parità di trattamento economico e parità di qualifica indipendentemente dall’RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e in modo da essere finalizzato al perseguimento di una progressiva perequazione delle condizioni giuridiche ed economiche di tutti i dipendenti pubblici» .
6.6 Si aggiunga che di recente l’art. 13 della legge n. 70/1975 è stato nuovamente sottoposto al vaglio di costituzionalità. La Corte costituzionale, decidendo sulla questione sollevata dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, chiamato a decidere sulla domanda dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di restituzione di somme erogate, con riserva, a titolo di indennità di anzianità, ad un proprio dipendente dell’area legale, con sentenza 26 aprile 2024, n. 73, ha dichiarato « non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di
Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe» .
Oltre ad avere posto un punto fermo in ordine alla rimarcata legittimità della normativa de qua , la Corte, in motivazione, ha offerto univoco, deciso e insuperabile avallo all’interpretazione di tale normativa ad opera delle Sezioni Unite con la citata pronuncia n. 7154/2010.
Ed infatti il Giudice delle leggi è pervenuto ad affermare la legittimità dell’art. 13 della Legge n. 70/1975, interpretato secondo il ‘diritto vivente’ della Cassazione, che esclude le quote degli onorari dal calcolo del trattamento di quiescenza.
Ad avviso del Giudice delle leggi, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, la disciplina dell’indennità di anzianità è quasi integralmente compendiata nell’art. 13 della legge n. 70 del 1975, posto che alla fonte regolamentare è rimessa la definizione di soli aspetti marginali -e, in particolare, del riscatto degli anni di servizio ai fini del computo del trattamento -, mentre non viene riconosciuta alcuna competenza alla contrattazione collettiva.
Tale scelta legislativa si inscrive coerentemente nella cornice che ha fatto da sfondo alla riforma del 1975, nella quale il processo legislativo che avrebbe condotto alla privatizzazione del pubblico impiego era appena iniziato e, come confermato dalla ricordata relazione illustrativa della proposta di legge, ancora radicata era la concezione pubblicistica del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Ha ricordato che il trattamento di fine servizio dei dipendenti del parastato, a differenza della buonuscita dei dipendenti civili e militari dello Stato e dell’indennità premio di servizio per il personale degli enti locali, non si basa su una contribuzione del lavoratore e dell’ente datore di lavoro, né sulla sommatoria delle quote di retribuzione annuale e sul loro accantonamento in senso tecnico -come quello che si rinviene nel trattamento di fine rapporto art. 2120 cod. civ. -, ma sulla moltiplicazione
tra l’importo dello stipendio ex complessivo, incrementato, cioè, degli scatti di anzianità e degli emolumenti ad essi similari, in godimento al momento della cessazione dall’impiego e il numero degli anni di servizio prestato.
Tale sistema di calcolo, essendo ancorato, a vantaggio del lavoratore, allo stipendio dell’ultimo anno di servizio («ll’atto della cessazione dal servizio »), non è compatibile con il conteggio di componenti retributive variabili, posto che tali emolumenti, nell’annualità assunta a parametro, non necessariamente potrebbero essere stati percepiti dall’interessato .
Quanto alla d isposizione scrutinata che, in base all’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, pone a base del calcolo di tale emolumento il solo stipendio tabellare e gli scatti di anzianità, con esclusione di qualsiasi altro compenso, la Corte costituzionale ha, anzitutto, ritenuto insussistenti i lamentati vizi di irragionevolezza e irrazionalità, rimarcando come la nozione di stipendio utile alla determinazione dell’indennità di anzianità indicata dal diritto vivente sia, al contrario, coerente con la logica di razionalizzazione che pervade la legge n. 70 del 1975, e, più in generale, con l’ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato, e rispondente a specifiche esigenze di unificazione del regime giuridico ed economico del personale del parastato, oltre che di controllo e di prevedibilità della spesa pubblica.
Ha, al riguardo, chiarito la natura degli onorari professionali evidenziando che le somme percepite a tale titolo sono considerate ‘competenze eventuali’ legate all’esito favorevole delle liti e non rientrano nella nozione tecnica di ‘stipendio’ tabellare prevista dalla legge per il calcolo della previdenza.
Ha precisato che il termine ‘stipendio’ utilizzato nella legge di riforma del parastato non è sinonimo di ‘retribuzione’ globale, ma risponde a una predeterminazione legale volta al controllo della spesa pubblica.
Ha escluso la sussistenza di una violazione del principio di uguaglianza rispetto ad altri dipendenti pubblici, poiché l’indennità degli avvocati del parastato è a totale carico dell’ente datore di lavoro e presenta caratteristiche proprie che ne giustificano la disciplina specifica.
Ha, altresì, escluso anche la disparità di trattamento dedotta dal rimettente tra i dipendenti degli enti pubblici appartenenti all’area professionale legale e quelli con qualifica dirigenziale, per il differente status giuridico ed economico delle relative categorie.
In merito alla censura ex art. 36 Cost., la Corte, nel ribadire la propria giurisprudenza secondo la quale l’indennità di anzianità, così come gli altri trattamenti di fine servizio, integra una forma di retribuzione differita e quindi è presidiata dalle garanzie costituzionali della sufficienza e della proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, ha precisato che, affinché l’indennità di anzianità possa ritenersi conforme ai canoni costituzionali di sufficienza e di proporzionalità, non deve sussistere una rispondenza pedissequa tra la sua composizione e quella del trattamento economico di attività, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di fine servizio. Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, in cui spetta alla discrezionalità del legislatore individuare, nel rispetto delle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva delle singole indennità di fine servizio e la relativa misura, la conformità ai principi espressi dall’art. 36 Cost. deve, invece, ritenersi osservata ove tali indennità esprimano, in proporzione, il trattamento economico fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall’anzianità di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico).
La ‘quota onorari’, ha concluso la Corte, costituisce un’attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non può, perciò, essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla
retribuzione riconosciuta ai legali del parastato, in ragione del loro status di pubblici dipendenti.
Ed infatti, il compenso in questione non può essere ricondotto nel trattamento economico fondamentale, perché non compensa la professionalità media dei soggetti che ne beneficiano, a ciò provvedendo la retribuzione contrattuale corrispondente allo status di pubblico dipendente riconosciuto ai legali degli enti pubblici (Corte cost., sentenza n. 928 del 1988).
Secondo il Giudice delle leggi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice remittente, oltre che dalla parte privata e dall’ amicus curiae , gli onorari ex art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975 non costituiscono la normale retribuzione del patrocinio svolto dai legali del parastato dovuta in aggiunta allo stipendio in ragione della specificità di tale attività.
La difesa in giudizio dell’ente rientra tra i compiti riconducibili ai doveri istituzionali degli avvocati degli enti pubblici e per questo non necessita di un’apposita remunerazione. Ciò che distingue i legali dagli altri dipendenti dell’ente pubblico è, invero, soltanto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione forense, la quale, tuttavia, non assume rilevanza sul piano retributivo, ma sotto il diverso profilo dell’osservanza, da parte del legale pubblico dipendente, degli stessi obblighi deontologici dell’avvocato libero professionista e della soggezione al potere disciplinare del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’ordine (TAR Lazio, sezione terza -quater, sentenza 13 aprile 2011, n. 3222).
Il carattere di retribuzione ordinaria dell’emolumento in esame non può trarsi neppure dalla sua pur significativa entità rispetto alla retribuzione complessiva. La valorizzazione del dato quantitativo ai fini della qualificazione dell’emolumento in questione si risolverebbe nell’assimilazione di tale posta accessoria alla retribuzione fondamentale in senso proprio, attraverso un apprezzamento della sua sostanza retributiva
che, come confermato tanto dalla giurisprudenza di legittimità, quanto da quella amministrativa, confligge con il limite di sistema costituito dalla tassatività e dalla qualificazione legale delle componenti della base di calcolo dei trattamenti di fine servizio soggetti alla legislazione anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego (RAGIONE_SOCIALE di Stato, sentenza n. 2335 del 2017).
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1324, 1334, 1428, 1431, 1442, 1988 e 2732 c.c. e dell’art. 2033 c.c. e del principio dell’affidamento in rapporto agli artt. 11 e 117 Cost. e in relazione all’art. 1 protocollo CEDU (art. 360 n. 3 c.p.c.), ovvero omessa o apparente motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), per non avere la Corte d’Appello ritenuto la natura negoziale dell’indebito ed avere riconosciuto la ripetibilità delle somme, in contrasto con i principi sopra detti.
Il motivo consta di due parti.
7.1 Nella prima parte con esso si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità all’atto di liquidazione e successivo pagamento della disciplina propria dei vizi del consenso, pur trattandosi di atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale e come tali destinati a rientrare nella disciplina di cui all’art. 1324 c.c. e conseguenti disposizioni da essa richiamate.
In particolare, tali atti avrebbero potuto essere inficiati solo se l’ente avesse dimostrato la ricorrenza di un errore essenziale e riconoscibile in capo alla controparte, secondo il disposto degli artt. 1429, co. 4 e 1431 c.c., richiamando a tal fine quanto ritenuto da Cass. n. 16088/2021.
7.2 Il profilo di censura è infondato.
Come giustamente ha ritenuto la Corte territoriale, l’atto di liquidazione e poi quello ad esso conseguente di pagamento del trattamento di fine servizio non intercetta alcuna libera manifestazione di volontà che possa consentire la qualificazione di essi come atti negoziali
unilaterali, cui si applichi l’art. 1324 e, conseguentemente, alla disciplina sui contratti.
Anche a prescindere dal fatto che, se così fosse, ne emergerebbe una radicale nullità ex art. 1418, co. 1, c.c., stante la già menzionata inderogabilità delle norme regolative dell’istituto ed il risalire di esse ad interessi pubblici di governo della spesa certamente non eludibili a piacimento, in realtà la liquidazione ed il pagamento, sul piano del quantum , non esprimono proprio una qualche volontà dell’ente datore di lavoro, ma attuano puramente e semplicemente conteggi imposti dalla normativa vigente e di disciplina del tema.
Si tratta in altre parole da questo punto di vista di meri atti, come tali sottratti alla disciplina dell’art. 1324 c.c. (Cass. 16 maggio 1983, n. 3380).
Non è poi corretto il richiamo alla giurisprudenza di questa S.C. sui pagamenti eseguiti dal datore per rapporti formalmente autonomi e sostanzialmente subordinati, in eccedenza rispetto ai minimi dovuti per questi ultimi, ritenuti non ripetibili se non ove sia dimostrato l’errore.
Ciò stato infatti affermato (v. in specifico Cass. 3 gennaio 2017, n. 46; Cass. 9 marzo 2011, n. 5552, alla prima delle quali fa rinvio anche Cass. 9 giugno 2021, n. 16088 citata dal ricorrente) sul presupposto che nulla vieterebbe al datore di corrispondente importi anche superiori a quei minimi, sicché il pagamento esprime una volontà negoziale in tal senso, seppure basata su una veste formale del contratto differente da quella reale, che per essere invalidata non può che transitare attraverso i percorsi dell’impugnazione negoziale.
7.3 In altra parte il motivo è incentrato più strettamente sul tema dell’affidamento e con esso si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel denegare le tutele conseguenti alla piena buona fede dell’ accipiens e nel trascurare come l’asserito errore risalisse tutto a responsabilità dell’ente, secondo i parametri a tal fine valorizzati anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Corte Costituzionale.
7.4 Anche in tale parte il motivo è infondato.
Come di recente ricordato da questa Corte (Cass. 13 dicembre 2024, n. 32248), in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell’indebito proposta da un’Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione è avvenuta ‘ sine titulo’ , la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ., per la buona fede dell’ ‘ accipiens ‘, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi, dovendo solo essere assicurato che l’adempimento della prestazione restitutoria avvenga con modalità rispettose dei criteri di buona fede e correttezza. Va quindi ricordato che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni in favore di una lavoratrice del pubblico impiego, giudicando lesiva del diritto di proprietà, come garantito dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione, la pretesa della restituzione di emolumenti da lei percepiti in buona fede, ovverosia facendo incolpevole affidamento sulla legittimità dei pagamenti spontaneamente effettuati dall’ente pubblico (Sentenza Casarin c. Italia, 11.2.2021, r.g. n. 4893/13).
Sollecitata anche da questa Corte, è poi intervenuta la decisione n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che -interrogata sulla legittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ., riletto alla luce della giurisprudenza della CEDU -ha escluso che l’azione di ripetizione di indebito, anche se calata nel particolare contesto delle retribuzioni illegittimamente erogate e percepite in buona fede, sia di per sé incompatibile con il dettato costituzionale.
La pronuncia della Corte costituzionale menzionata, come già affermato da questa Corte Cass., n. 11659/2024 è nitida nell’escludere che l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell’esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, imponga «di generalizzare un
diritto alla irripetibilità della prestazione» (punto 12.2.1. del Considerato in diritto). Il giudice delle Leggi ha evidenziato che l’ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele dell’affidamento legittimo sulla spettanza di una prestazione indebita che, se adeguatamente valorizzato, permette di escludere l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033, cod. civ., senza negare -anche in quelle situazioni -il diritto del creditore alla ripetizione dell’indebito. Il fondamento di tali tutele viene indicato nella clausola generale di cui all’art. 1175, cod. civ., che vincola il creditore a esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, potendo determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione del pagamento in restituzione.
Nel caso qui in esame, la ripetizione è stata chiesta modulandola nel tempo (riportando la stessa Corte territoriale l’importo mensilmente trattenuto entro il limite del quinto ai sensi dell’art. 69 della l. n. 153/1979 al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale: Cass. n. 3648/2019) e il ricorrente nulla risulta avere allegato in merito alle sue condizioni personali e alle modalità di restituzione dell’indebito stabilite dalla datrice di lavoro, né, quindi, all’eventuale eccessivo disagio economico da sopportare per fare fronte all’obbligo restitutorio come stabilito dall’Ente.
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, non deroga affatto all’art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che la pubblica RAGIONE_SOCIALE può, nelle ipotesi previste dal comma 1 del medesimo articolo, recuperare direttamente dal dipendente che le abbia percepite le somme indebitamente versate (Cass., n. 17317 del 2024, n. 23419/2023 e n. 17648/2023).
Da tutto quanto sopra consegue che il ricorso deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate ed il sopravvenuto intervento del Giudice delle leggi costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 19 novembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME