Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 12511 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12511 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
Oggetto: pubblico impiego -indennità buonuscita -onorari professionisti legali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16696/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 43/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 19/01/2024 R.G.N. 4/2023; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Pescara, depositato il 20.1.2022, l’RAGIONE_SOCIALE es poneva che: l’AVV_NOTAIO, già proprio dipendente dal 15.6.1974 al 30.11.2010, con qualifica di professionista II livello -settore difesa legale, aveva percepito il trattamento di fine servizio calcolato in base a stipendio tabellare, stipendio di anzianità, indennità di coordinamento ed integrazione per le somme percepite per onorari e compensi professionali; – il trattamento di fine servizio era stato erogato al COGNOME in tre ratei, in date 25.2.2011, 23.11.2011 e 29.11.2012, con riserva di ripetizione per la quota relativa agli onorari legali ed ai compensi professionali liquidati; l’erogazione di detta quota era indebita, poiché le voci retributive relative agli onorari ed ai compensi professionali erano escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine servizio ex art. 13 L. n. 70/1975; l’Istituto aveva richiesto al COGNOME la restituzione RAGIONE_SOCIALEa quota medesima, ammontante ad euro 259.651,65, con lettere del 6.6.2014 e del 19.5.2020.
Deduceva la sussistenza del proprio diritto al recupero RAGIONE_SOCIALEa somma indebitame nte versata al AVV_NOTAIO, essendo l’art. 13 L. n. 70/1975 inderogabile, con conseguente irrilevanza ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.
Chiedeva quindi la condanna del COGNOME alla restituzione in proprio favore RAGIONE_SOCIALEa somma predetta.
Si costituiva in giudizio l’AVV_NOTAIO e sosteneva l’illegittimità del recupero per plurime ragioni: – le quote di onorari e compensi professionali costituivano voce stipendiale fissa e continuativa in base alla contrattazione collettiva emanata in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 c o. 4 legge n. 75/70 ed in base ai CCNL RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE VI; – tali
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quote, in base alla circolare del direttore generale RAGIONE_SOCIALE n. 33 del 25.6.2013 adottata in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 , co. 1, lett. g) legge n. 88/1989, andavano incluse nella base di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di buonuscita; sussisteva l’irripetibilità RAGIONE_SOCIALE‘indebito in base al principio del legittimo affidamento.
Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava indebita la percezione da parte del convenuto, a titolo di indennità di anzianità, RAGIONE_SOCIALEa somma netta di euro 235.402,52.
La Corte d’appello di L’Aquila, decidendo sulle impugnazioni di entrambe le parti, ed accogliendo quella RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rideterminava le somme indebitamente percepite dal COGNOME in euro 259.651,65.
Con riguardo alla sussistenza del diritto alla ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito, la Corte territoriale faceva applicazione del principio affermato da Cass. S.U. n. 7158/2010, ossia che la locuzione, quale base di calcolo, «stipendio complessivo annuo» contenuta nell’art. 13 legge n. 70/1975, norma rimasta in vigore, dopo la contrattualizzazione dei rapporti, per i dipendRAGIONE_SOCIALE in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non avevano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. e non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendRAGIONE_SOCIALE, ha valenza tecnico-giuridica, sicché devono ritenersi computabili nella indennità di anzianità solamente le voci retributive RAGIONE_SOCIALEo stipendio tabellare e la sua integrazione mediante scatti di anzianità o componRAGIONE_SOCIALE retributive similari; inoltre devono ritenersi abrogate, illegittime e comunque non applicabili, le disposizioni regolamentari -come quelle RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE – che prevedevano il computo in genere RAGIONE_SOCIALEe competenze a carattere fisso e continuativo ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza, comunque denominato.
Pertanto, ad avviso dei giudici d’appello, l’art. 42 CCNL invocato dal lavoratore a fondamento RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni non poteva trovare applicazione, in quanto contrastante con una norma di legge imperativa, e cioè con il citato art. 13.
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Quanto alla lamentata disparità di trattamento che, secondo il lavoratore, sarebbe da sola sufficiente a dare fondatezza alle pretese azionate, la Corte territoriale evidenziava che, se per i RAGIONE_SOCIALE amministrativi l’indennità di posizione, quale elemento integrativo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione, è computata ai fini RAGIONE_SOCIALE‘indennità di anzianità mentre per i dipendRAGIONE_SOCIALE professionisti non sono conteggiati gli onorari professionali, del tutto assimilabili o meglio equivalRAGIONE_SOCIALE alla l’indennità di posizione, ciò deriva dall’applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 16 e ss. del c.c.n.l 2006 -2009 per i RAGIONE_SOCIALE di prima e seconda fascia, che includono il calcolo RAGIONE_SOCIALEa indennità di posizione ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa indennità di anzianità.
Riteneva, infine, corretti i conteggi effettuati dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio di primo grado ed evidenziava che il Tribunale aveva ridotto l’importo dovuto all’RAGIONE_SOCIALE ad euro 235.402,52 per la detrazione del contributo previdenziale aggiuntivo ex art. 3, ult. co., L. n. 297/1982 e ciò in assenza di domanda da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato e comunque spettando tale detrazione solo per i lavoratori in regime di TFR.
L’avvocato ha proposto ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU , in relazione al principio di tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento: la pretesa restitutoria dovrebbe riguardare, tuttalpiù, unicamente la ‘quota onorari’ maturata successivamente all’aprile 2010 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Rileva che la sentenza d’appello non ha tenuto in debita considerazione la lesione del legittimo affidamento che l’azione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha prodotto.
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Assume che l ‘affidamento sulla computabilità nel TFS (avente natura di retribuzione differita) RAGIONE_SOCIALEa quota onorari (affidamento da tutelare) non è iniziato soltanto nel momento RAGIONE_SOCIALEa cessazione del rapporto di lavoro, ma è iniziato da quando è iniziato il rapporto di lavoro, e si è consolidato lungo tutto l’arco del rapporto stesso.
Dopo aver dato atto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 8/2023, evidenzia che una tutela risarcitoria, in caso di lesione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, dovrebbe riconoscersi anche in relazione alla condotta in mala fede RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico che, durante l’attuazione del contratto, induca il proprio dipendente a confidare nella validità RAGIONE_SOCIALEe condizioni contrattuali di assunzione (ivi compreso il computo RAGIONE_SOCIALEa quota onorari nel TFS) e, pur potendolo fare, non vi ponga rimedio.
L’RAGIONE_SOCIALE, inoltre, ha applicato il principio di tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento, con la conseguente inesigibilità totale, ma solo -ed in modo arbitrario -per gli avvocati cessati dal servizio prima RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE‘aprile 2010, e, dunque, non pretendendo la restituzione RAGIONE_SOCIALEa parte di TFS calcolata sulla quota onorari dei suddetti professionisti e pretendendone, invece, la restituzione nei confronti di quanti fossero cessati dal servizio dopo la suddetta data (da aprile 2010), ritenendoli non meritevoli di alcuna tutela.
Deduce la disparità di trattamento evidenziando che se solo il suo fosse cessato prima RAGIONE_SOCIALE‘aprile 2010 la tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO sarebbe stata integrale.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 e 26, commi 3 e 4, L. n. 70 del 1975 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Sostiene l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte in cui non considera che, se è vero che la Corte Costituzionale ha precisato che il TFS corrisponde alla retribuzione percepita dal lavoratore durante il rapporto di lavoro con funzione previdenziale, il 65% RAGIONE_SOCIALEa retribuzione
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di un avvocato dipendente è composta da onorari, avRAGIONE_SOCIALE funzione premiale. Pertanto, vorrebbe dire che il TFS dovrebbe essere parametrato al solo 35% RAGIONE_SOCIALEa retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.
Evidenzia che la quota onorari: -non è assolutamente un trattamento economico accessorio e/o integrativo; – non contraddice la finalità perequatrice RAGIONE_SOCIALEa L. n. 70 del 1975; – è previsa come una componente strutturale del ‘trattamento economico di attività’ in deroga al comma 3 (l’espressione è usata da Cass. S.U. n. 7158 del 2010) dall’art. 26, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa stessa legge; – è disciplinata da accordi sindacali cui fa espresso rinvio la legge (compresa la L. n. 70 del 1975) e che la configurano come trattamento fondamentale e strutturale.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione sotto altro profilo RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, L. n. 70 del 1975 in relazione all’art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 (parità di trattamento retributivo da riferirsi anche alla retribuzione differita), avendo l’RAGIONE_SOCIALE computato ai fini del TFS l’indennità di posizione dei RAGIONE_SOCIALE amministrativi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, benché detta indennità esuli dallo ‘stipendio tabellare’ per espressa previsione del contratto collettivo (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Sostiene che l’indennità di posizione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (quantitativamente corrispondente alla ‘quota onorari’) è voce nettamente distinta dallo ‘stipendio tabellare’ e, nonostante ciò, viene computata dall’RAGIONE_SOCIALE ai fini del TFS pagato ai RAGIONE_SOCIALE amministrativi medesimi.
Assume che è priva di qualsiasi fondamento normativo la enorme disparità di trattamento economico tra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (professionisti e non) assoggettati alla medesima disciplina legale (d.lgs. n. 165 del 2001) e contrattuale (CCNL RAGIONE_SOCIALEa dirigenza RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in conclamata violazione
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RAGIONE_SOCIALE‘art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 (che stabilisce principi generali applicabili anche ai RAGIONE_SOCIALE, per i quali prevede una separata RAGIONE_SOCIALE di contrattazione).
In modo del tutto erroneo la Corte territoriale ha ritenuto che l’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 70 del 1975 sarebbe inderogabile e non consRAGIONE_SOCIALErebbe il computo ai fini del TFS di trattamRAGIONE_SOCIALE diversi dallo stipendio tabellare integrato dagli scatti di anzianità. Ma ciò varrebbe solo per la quota onorari dei professionisti e non per l’indennità di posizione RAGIONE_SOCIALE altri RAGIONE_SOCIALE.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 69 d.lgs. n. 125 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 7, L. n. 335 del 1995, in relazione all’art. 13, L. n. 70 del 1975 (sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa derogabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 in questione da parte RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva) ; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42 (norma finale), comma 1, del CCNL RAGIONE_SOCIALEa dirigenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE VI (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 2 luglio 2010 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Premette che su tale motivo non incide la sopravvenuta sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale ed assume che la contrattazione collettiva di settore, poteva derogare, ed ha derogato, all’art. 13 non solo per i RAGIONE_SOCIALE amministrativi, ma anche per gli avvocati RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Rileva che i rapporti tra legge e contrattazione collettiva, nelle materie ad essa affidate (e dunque principalmente nella materia del trattamento economico, ivi compreso il trattamento di fine rapporto), sono regolati dall’ultima parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 secondo cui i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente e l’attribuzione di trattamRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi oltre che dall’art. 45, comma 2, del medesimo d.lgs. a termini del quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendRAGIONE_SOCIALE parità di trattamento
contrattuale e comunque trattamRAGIONE_SOCIALE non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
La materia del trattamento economico (e del trattamento di fine rapporto) è dunque di competenza RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva e può essere disciplinata da tale contrattazione collettiva anche in deroga alla legge. Se dunque il trattamento di fine servizio è retribuzione differita con funzione previdenziale, e la materia del trattamento economico è stata sempre affidata dapprima alla disciplina tramite accordi sindacali e poi, dopo la privatizzazione, alla contrattazione collettiva è evidente come la contrattazione collettiva potesse, e possa, ben individuare le voci rilevanti ai fini del TFS.
Aggiunge che l’art. 42 (norma finale), comma 1, del CCNL RAGIONE_SOCIALEa dirigenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 2 luglio 2010 prevede che ‘ Per le categorie di personale destinatarie del presente CCNL con rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa base di calcolo del trattamento di fine rapporto non possono essere considerate utili se non le voci relative ad emolumRAGIONE_SOCIALE, anche fissi e continuativi, già riconosciute quiescibili dalle norme legislative e contrattuali. Per il medesimo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già instaurato alle date del 31.12.2000 e, quindi, non destinatario RAGIONE_SOCIALEa disciplina del TFR, di cui all’Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999, resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di anzianità ex art. 13 Legge n. 70/1975’ . La disposizione, dunque, fa rinvio alla ‘ disciplina in atto presso gli Enti ‘ e non, semplicemente, all’art. 13 legge n. 70 del 1975. L’intero inciso (‘ disciplina in atto presso gli RAGIONE_SOCIALE ‘) sarebbe del tutto inutile e privo di senso se riferito al solo art. 13 L . n. 70 del 1975. Nell’art. 42 comma 1, del CCNL citato si sarebbe letto ‘ resta fermo l’art. 13, l. n. 70/1975’ e
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non ‘resta ferma la disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di anzianità ex art. 13 Legge n. 70/1975 ‘.
Il riferimento alla ‘ disciplina in atto presso gli Enti per la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di anzianità ‘ è, appunto, un riferimento alla specifica ‘ disciplina in atto ‘ (cioè dettata ed applicata: vivente, verrebbe da dire) presso ciascun Ente ‘ per la determinazione ‘ (sulla base RAGIONE_SOCIALEa specifica ‘ disciplina in atto ‘ presso ciascuno di questi ‘Enti’) RAGIONE_SOCIALE‘indennità di anzianità.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 1, lett. g) L. n. 88 del 1989 (Ristrutturazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto
Assume che le S.U. n. 7158 del 2010, contrariamente a quanto asserito dalla sentenza impugnata, non ha tenuto conto affatto conto RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 1, lett. g) L. n. 88 del 1989 (Ristrutturazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), non richiamato in quel giudizio, che così dispone ‘ spetta al consiglio di amministrazione… deliberare i regolamRAGIONE_SOCIALE… RAGIONE_SOCIALE‘Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale e quello di amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge 20 marzo 1975, n. 70 ‘.
Pag.9 ontraddittoriamente, però, l’RAGIONE_SOCIALE non ha operato nel medesimo modo con riferimento al TFS dei RAGIONE_SOCIALE amministrativi, ritenendo, stavolta, che la contrattazione collettiva
potesse derogare all’art. 13, L. n. 70 del 1975, e rendere computabile l’indennità di posizione.
Ciò posto, rileva il Collegio che l’AVV_NOTAIO, quale difensore del ricorrente, ha formulato nella memoria ex art. 380 bis .1. cod. proc. civ. istanza di rinvio per la discussione alla pubblica udienza prospettando il ricorso la «soluzione di questioni di diritto di particolare rilevanza, che vanno dalla corretta qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE‘indennità di anzianità agli effetti RAGIONE_SOCIALEa successione RAGIONE_SOCIALEe leggi nel tempo, alla corretta interpretazione e applicazione dei principi enunciati da questa Corte con le sentenze a SS.UU. n. 7154/2010 e n. 7158/2010 e alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEa tutela dei diritti quesiti».
L’udienza pubblica, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce invero il ‘luogo’ privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).
La presente causa riveste indubbia valenza nomofilattica, dovendo valutarsi i riflessi RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 8/2023 e n. 73/2024 sulle questioni di diritto che vengono agitate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione