Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 195 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 195 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
P.A.-espropriazione – indennità di espr. e asservimento
Ud. 28/11/2023 CC Cron. R.G.N. 25113/2018
sul ricorso 25113/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME, INDIRIZZO giusta procura;
-ricorrente – nonché contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio de ll’a vvocato NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall ‘a vvocato COGNOME FrancescoCOGNOME giusta procura;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio de ll’a vvocato NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall ‘a vvocato COGNOME NOMECOGNOME giusta procura;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, INDIRIZZO giusta procura;
-controricorrente al ricorso incidentale – contro
Regione Campania;
– intimata – avverso l ‘ordi nanza della CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal cons. COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente proprietario e affittuaria e coltivatrice diretta di un terreno in SINDIRIZZO Molara (BN), identificato in catasto con la p.lla 296 (ex 86) del foglio 15, hanno proposto opposizione alla stima delle indennità di esproprio di mq. 324 e asservimento di mq. 4800 (oltre a mq. 750) per passaggio pedonale e carraio e di mq. 590 (oltre a mq. 711) per servitù aerea, utilizzati per l’a llocazione di un aerogeneratore e opere complementari
nell ‘a mbito di un parco eolico realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE
La Corte d ‘a ppello di Napoli, con ordinanza del 28.5.2018, ha determinato l ‘ indennità complessivamente in € 63.258,00, cioè in misura superiore a quella già stimata dalla Commissione provinciale.
La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, resistito dai signori COGNOME e COGNOME con controricorsi e ricorsi incidentali, resistiti con controricorso da E2i.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE denuncia, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, comma 1, e 37, comma 1, dPR n. 327/2001, per avere l’o rdinanza impugnata determinato l’i ndennità relativa al l’ area asservita per passaggio pedonale e carrabile nella stessa misura dell ‘ar ea espropriata, mentre il pregiudizio per l’as servimento non può mai coincidere con il pregiudizio conseguente al l’es proprio derivante dalla perdita della proprietà; con il secondo motivo, motivazione omessa o apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, con violazione dell ‘ar t. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., a proposito del l’a ffermazione dei giudici d ‘a ppello relativa alle ‘ inerenti limitazioni allo svolgimento di qualsiasi attività, tali da parificare detta indennità a quella prevista pe r l’ esproprio ‘ .
I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei seguenti termini. La sentenza impugnata si è ingiustificatamente discostata dal principio secondo cui l ‘ indennità di asservimento, prevista dal l’ar t. 44 del dPR n. 327 del 2001, deve essere determinata riducendo proporzionalment e l’i ndennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale
determinata dal l’as servimento rispetto al l’es propriazione (cfr. Cass. n. 16495/2021), non avendo considerato ‘la minore compressione del diritto (rispetto all ‘i ntegrale ablazione) che si risolve nel mero asservimento del fond o’ (cfr. Cass. n. 25011/2007). Il sacrificio di chi perde definitivamente la proprietà è diverso da quello sofferto da chi conserva la proprietà di un bene che può essere alienato conservando comunque un valore e, comunque, il proprietario potrebbe recuperare la piena disponibilità del fondo asservito qualora la servitù dovesse venire meno. La sentenza, inoltre, non è motivata con riguardo alle ragioni in fatto che indurrebbero a desumere l’az zeramento del valore del fondo dal l’es istenza di limitazioni allo svolgimento di qualsiasi attività su di esso, con l’ef fetto di parificare (erroneamente) l’i ndennità di asservimento a quella di esproprio.
Il terzo motivo, con il quale la RAGIONE_SOCIALE denuncia motivazione omessa o apparente, in violazione dell ‘ar t. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., è inammissibile, contestando l’a ttendibilità delle risultanze della consulenza tecnica d ‘ ufficio (svolta in altro giudizio) e, indirettamente, apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito nella quantificazione del valore del fondo ( € 12 a mq.).
Venendo ai ricorsi incidentali, NOME COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 33, comma 1, del dPR n. 327 del 2001 e 2697 c.c., per la mancata liquidazione dell ‘i ndennità relativa alla particella residua n. 295, il cui valore era diminuito in quanto interclusa (primo motivo) e per avere liquidato l’i ndennità tenendo conto della superficie espropriata indicata nel decreto di espropriazione del 2010 ignorando il decreto integrativo del 2011 (secondo motivo).
NOME COGNOME denuncia, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 1, del dPR n. 327 del 2001, 702 quater c.p.c. e 2697 c.c., in ordine alla mancata
liquidazione del l’i ndennità aggiuntiva asseritamente spettantele in quanto coltivatrice diretta del fondo, qualità di cui aveva dato prova producendo il contratto di affitto, una perizia di parte, l’i scrizione alla camera di commercio comprovant e l’as senza di lavoratori subordinati alle sue dipendenze, le dichiarazioni dei redditi attestanti l’as senza di salari corrisposti a terzi e i fascicoli Agea.
Entrambi i ricorsi incidentali sono inammissibili.
I motivi di ricorso della COGNOME non scalfiscono la ratio decidendi con la quale la Corte territoriale ha rilevato sul punto la ‘car enza di deduzione, non avendo ella mai dedotto alcunché, nel ricorso, in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della indennità aggiuntiva, ma pretendendo di far discendere il suo diritto alla indennità dalla mera e sola denuncia di contratto di affitto prodott a’ di cui non si riporta il contenuto specifico, così come non si riporta il contenuto degli altri documenti prodotti con il ricorso in esame, pretendendosi, in definitiva, di ottenere un nuovo accertamento di fatto sostitutivo di quello motivatamente compiuto dai giudici di merito che hanno ritenuto indimostrata ‘la effettiva e diretta coltivazione dell ‘ar ea da almeno un anno prima della dichiarazione di pubblica utilità ‘ .
Il primo motivo del ricorso di COGNOME è inammissibile, riguardando una particella residua (n. 295) diversa da quella (n. 296) costituente oggetto del ricorso originario dinanzi alla Corte d ‘a ppello e, comunque, essendo diretto a ottenere la rivisitazione di un apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito, a proposito del rilevato difetto di prova della diminuzione di valore del fondo residuo. Ad analogo esito va incontro il secondo motivo che contesta l’ac certamento in concreto dell ‘ effettiva superficie espropriata, come operato dai giudici di merito con apprezzamento di fatto genericamente censurato in questa sede.
In conclusione, dichiarati inammissibili i ricorsi incidentali e accolti i primi due motivi del ricorso principale, l ‘ ordinanza impugnata è cassata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara inammissibile il terzo motivo e i ricorsi incidentali; in relazione ai motivi accolti, cassa l’o rdinanza impugnata e rinvia alla Corte d ‘a ppello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, 28 novembre 2023