Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27291 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 27291  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
COGNOME NOME (c.f.: CODICE_FISCALE), erede della defunta Sig.ra NOME COGNOME, residente a S. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (INDIRIZZO), INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. NOME COGNOME del foro di RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e e le notifiche ex art. 136 c.p.c. all’indirizzo P.E.C. EMAIL e NOME COGNOME del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche ex art. 136 c.p.c. all’indirizzo P.E.C.: EMAIL ed elett. dom. presso quest’ultimo in INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del Sindaco pro tempore, con sede a San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO,  rappresentato  e  difeso  dall’AVV_NOTAIO  (CODICE_FISCALE  –  pec  EMAIL), con domicilio eletto a Roma, in INDIRIZZO, presso lo
RAGIONE_SOCIALE, come da delega allegata al presente atto. Si precisa che le comunicazioni previste dal codice di procedura civile potranno essere effettuate via mail all’indirizzo EMAIL.
Controricorrente e Ricorrente incidentale nonché
Città metropolitana di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
Intimate
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 902 depositata il 19 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Con sentenza n° 4689/2013 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio di opposizione alla stima proposto dall’AVV_NOTAIO, condannava in solido la Provincia di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a pagare all’opponente l’indennità di asservimento (euro 82.095,79) e quella di occupazione (euro 18.096,57) per l’assoggettamento a servitù di elettrodotto di un’area di proprietà della RAGIONE_SOCIALE, dichiarando al contempo il difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE
2 .- Con ordinanza n° 13264/2019 questa Corte -osservando che la Corte di merito aveva contraddittoriamente qualificato il fondo della COGNOME come agricolo, ma aveva poi quantificato le indennità applicando valori di suoli edificabili -in parziale accoglimento del terzo motivo di ricorso principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE e del terzo motivo di ricorso incidentale proposto da RF, cassava la decisione e rinviava alla Corte territoriale, respingendo tutti gli altri motivi di ricorso principale ed incidentale.
3 .-  La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con l’ordinanza menzionata in epigrafe, rideterminava la sola indennità di asservimento dovuta a NOME COGNOME, erede di NOME COGNOME, nell’importo di euro 19.687,95 (in luogo dell’importo di euro 82.095,79 liquidato con l’ordinanza cassata mediante l’erronea applicazione di criteri riferibili a suoli edificabili) e ne ordinava il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
Confermava invece la sentenza cassata in punto di indennità di occupazione, correttamente liquidata in euro 18.096,57 sul presupposto della natura agricola delle aree.
Spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio integralmente compensate.
4 .- Osservava in particolare la Corte che il COGNOME nella citazione in sede di rinvio si era dichiarato consapevole della natura agricola dei suoli accertata dalla Cassazione.
Nondimeno, pur avendo svolto tali premesse, il COGNOME aveva chiesto una nuova determinazione delle indennità dovute, previa sospensione del giudizio al fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale ” dell’art. 15 della L.R. 52/1982 per contrasto con gli arti. 42 e 10 Cost. “, nonché previo rinnovo o integrazione della C.T.U.: incombente, quest’ultimo, che avrebbe dovuto essere disposto anche al fine di includere, nel calcolo dell’indennità dovuta per le aree asservite, il mappale 51, di cui il CRAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALEURAGIONE_SOCIALE non aveva tenuto conto ” in quanto attribuito catastalmente al RAGIONE_SOCIALE di S. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘.
Le pretese del COGNOME erano, tuttavia, infondate, poiché l’invocata incostituzionalità dell’art. 15 della legge reg. Lombardia n° 52/ 1982 era incompatibile  con  la  decisione  della  Suprema  Corte  che aveva ritenuto  la  natura  agricola  dei  terreni,  utilizzando  proprio  i criteri di cui all’art. 15 della legge regionale predetta.
Peraltro,  la  questione  di  legittimità  costituzionale  di  detta norma era stata già sollecitata con il  terzo motivo di ricorso inci-
dentale  del  COGNOME  ed  era  stata  ritenuta  infondata  dall’ordinanza Cass. n° 13264/19, mentre il COGNOME, in sede di rinvio, l’aveva riproposta in modo inammissibile, sul generico rilievo che la normativa censurata non garantirebbe un serio ristoro della situazione patrimoniale incisa.
Quanto poi alla pretesa di rideterminazione del valore dell’indennità di asservimento previa inclusione, tra le aree asservite, anche del mappale 51, trattavasi di allegazione del tutto nuova.
5 .- Ricorre per cassazione il COGNOME, affidando il gravame ad un unico motivo.
Resiste il solo RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e propone ricorso incidentale in base ad un mezzo.
Il  ricorso  è  stato  assegnato  per  la  trattazione  in  adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 .-  Con l’ unico motivo di ricorso principale ,  formulato ai sensi dell’ art. 360 n° 3 cod. proc. civ., il COGNOME deduce ‘ falsa applicazione  di  norme  di  legge  (art.  384  c.p.c.;  art.  1  della  l.  c.  n. 1/1948;  artt.  23  e  24  della  l.  n.  87/1953);  nonché  ex  art.  360, comma 1°, n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti ‘.
Fa osservare il ricorrente che il c.t.u. aveva calcolato l’indennità  di  asservimento  in  euro  19.687,95  in  base  ai  criteri  previsti dall’art.  15  della  legge  reg.  Lombardia  n°  52/1982,  attribuendo  il 100% al valore dell’area occupata per il posizionamento del traliccio elettrico e della zona di rispetto, il 25% al valore dell’area attraversata dai conduttori ed il 12,5% alla rimanente parte asservita.
Peraltro, nella relazione integrativa lo stesso c.t.u. aveva indicato in euro 36.661,38 l’indennità calcolata applicando il 25% al
valore agricolo dei suoli asserviti, in funzione del pregiudizio effettivamente  e  concretamente  patito  dalla  proprietà,  in  aderenza  a quanto previsto dall’art. 44 del d.P.R. n° 327/2001.
La differenza di valori, pari a circa il 46% in meno in caso di applicazione dei criteri dell’art. 15 cit., renderebbe evidente che tale  disposizione  non  garantisce  un  serio  ristoro  della  perdita  patrimoniale  subita  dal  proprietario,  che  andrebbe  invece  compensata riconoscendo il valore effettivo del fondo, sulla scorta dei principi di Corte cost. n° 181/2011: donde l’incostituzionalità della norma regionale per contrasto con gli artt. 42 e 117 Cost.
La contrarietà all’art. 117 sarebbe stata valutata dall’ordinanza  della  Suprema  Corte  n°  13264/19,  mentre  la  Cassazione  non avrebbe preso posizione sulla violazione dell’art. 42, ragione per cui la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere la questione di costituzionalità  preclusa  dal  giudicato,  anche  perché  tale  questione avrebbe potuto essere sollevata anche d’ufficio e riproposta in tutti i gradi del processo ex artt. 1 della legge cost. n° 1/1948, 23 e 24 della legge n° 87/1953.
Vi sarebbe, infine, un vizio ex art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ., in quanto la sentenza resa in sede di rinvio avrebbe omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione fra le parti.
7 .-  Il  mezzo  è  inammissibile,  mancando una prospettazione specifica della questione di legittimità costituzionale, sia se fondata sull’art. 117, terzo comma, sia se fondata sull’art. 42 Cost.
Anche  a  prescindere  dalla  dirimente  constatazione  che  la questione  di  legittimità  costituzionale  dell’art.  15  della  legge  reg. Lombardia n° 52/1982 è già stata dichiarata assorbita (paragrafo 2.1) e infondata (paragrafo 2.3) da questa Corte con l’ordinanza n° 13264/2019, sul rilievo -rispettivamente -della immediata applicabilità  delle  previsioni  urbanistiche  del  Piano  del  Parco  (art.  18, quarto comma, della legge reg. n° 86/1983), anche in mancanza di
esplicito adeguamento delle norme degli strumenti urbanistici comunali, e della implicita abrogazione della norma regionale, ‘ quanto alla commisurazione dell’indennità al diminuito valore del bene asservito, senza che vengano per ciò preclusi criteri più specifici, quali quelli previsti dalla legislazione regionale ‘, il ricorrente, invero, sebbene deduca la contrarietà dei criteri di liquidazione dell’art. 15 della legge reg. Lombardia 16 agosto 1982 n° 52 (in tema di indennità per imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere in base all’art. 123 del T.U 11 dicembre 1933 n° 1775, abrogata, ma applicabile ratione temporis ) all’art. 117 ed all’art. 42 Cost., non chiarisce in quale parte la norma regionale dovrebbe essere emendata dalla pronuncia di incostituzionalità invocata.
D’altra parte -premesso che questa Corte ha già precisato che non sussiste alcuna violazione dell’art. 117 Cost., in quanto quest’ ultimo articolo riserva alla potestà legislativa regionale il ‘ governo del territorio ‘ (facendo salva la facoltà dello Stato di dettare ‘ principi fondamentali ‘), materia nella quale rientra l ‘espropriazione per PU -la contrarietà all’art. 42 Cost. (che, a dire del ricorrente, non sarebbe stata affrontata dalla Corte territoriale) non appare nemmeno evidente e non consente, dunque, la rilevabilità d’ufficio della questione.
Se poi si volesse in ogni modo esaminare più da vicino la questione, si dovrebbe anche osservare che l’ art. 15, nei suoi ‘ criteri specifici ‘, non sembra dettare una disciplina sostanzialmente diversa da quella prevista dall’art. 123 del r.d. 11 dicembre 1933 n° 1775, che stabilisce i criteri per la liquidazione dell’indennità dovuta per la servitù di elettrodotto, sol che si consideri che entrambi gli articoli prevedono che a titolo di indennizzo sia unitariamente liquidato il valore intero del suolo per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto (art. 15, lettera a] e 123, terzo comma) ed il valore pari ad
un quarto della striscia di terreno necessaria al transito per il servizio  di  controllo  delle  condutture  (art.  15,  lettera  b]  e  123,  terzo comma).
L’unica diversità consiste nel fatto che la norma regionale, in relazione alle aree necessarie al transito per il servizio di controllo delle condutture, stabilisce che l’indennizzo sia ragguagliato ad una larghezza  di  un  metro  ed  una  lunghezza  pari  alla  percorrenza dell’elettrodotto misurata lungo il suo asse.
Quanto, poi, alla previsione dell’art. 15, lettera c) -secondo la quale l’indennizzo deve comprendere un sedicesimo in caso di linee amovibili ed un ottavo in caso di linee inamovibili del valore dell’area individuata nel piano particolareggiato come fascia complessivamente asservita, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b) -essa costituisce un elemento di specificazione della norma generale di cui all’art. 123 del r.d. n° 1775/1933, la quale impone -comunque -il ristoro completo del pregiudizio arrecato al fondo servente, includendo nella superficie da considerare ai fini dell’indennizzo l’area individuata nel Piano particolareggiato (redatto dall’esercente l’elettrodotto ai sensi dell’art. 14 della legge regionale) come ‘ fascia complessivamente asservita ‘: porzione di suolo non espressamente menzionata nell’art. 123, ma nondimeno da considerare ai fini della liquidazione dell’indennità (tenuto conto dei principi affermati da Corte cost. n° 46/1973).
In conclusione, anche il (preteso) deteriore trattamento dello ablato da parte della legge regionale rispetto alla normativa statale non è desumibile dal ricorso, né appare evidente dall’esame della normativa.
Da ultimo, osserva il Collegio il gravame, pur prospettando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 della legge regionale,  non  impugna  contestualmente  le  parti  dell’ordinanza  nelle quali la Corte ha liquidato l’indennizzo: ed anche tale constatazio-
ne, pure essa con valore dirimente, rende la questione di costituzionalità anche priva di rilievo in causa.
8 .- Con l’ unico motivo di ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE di San RAGIONE_SOCIALE si duole della compensazione delle spese disposta dalla Corte d’appello.
9 .- Il mezzo è inammissibile.
Va  premesso  che,  come  si  legge  a  pagina  4  dell’ordinanza gravata, il presente giudizio è iniziato con citazione del 19-23 aprile 2007.
Ne deriva che è applicabile ratione temporis l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo introdotto dall’art. 2, primo comma, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n° 263, che recitava: ‘ Se  vi  è  soccombenza  reciproca  o  concorrono  altri  giusti  motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti ‘.
Tanto premesso, è poi noto che, secondo la giurisprudenza di questa  Corte  ( ex  multis :  Cass.,  sez.  VI-3,  26  luglio  2021,  n° 21400), il giudice, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile, è tenuto essenzialmente ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge.
La verifica della Corte di legittimità è, dunque, ‘ in negativo ‘, nel  senso  che  essa  è  chiamata  a  stabilire  che  le  ragioni  poste  a fondamento del  provvedimento ex art.  92,  secondo  comma,  cod. proc.  civ.  non  siano  illogiche  o  erronee,  e  ciò,  tra  l’altro,  pure  in conformità  con  l’avvenuta  riduzione  al  minimo  costituzionale  del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza.
Ebbene,  sol  che  si  legga  la  motivazione  della  sentenza  in punto di spese, si può notare come la Corte in sede di rinvio abbia ritenuto  di  confermare  la  statuizione  sulle  spese  contenute  nella prima sentenza (quella che dette luogo a Cass. 13264/19), sul ri-
lievo che l’ esito del giudizio di rinvio ‘ nella sostanza, non è tale da determinare una soccombenza diversa da quella già ritenuta dalla Corte e posta a base del criterio di regolazione delle spese all’epoca disposto ‘.
Quanto,  poi,  alle  spese  del  giudizio  di  Cassazione  (definito con Cass. 13264/19, già citata) ed a quelle del rinvio, la Corte ha osservato che ‘ i due motivi di ricorso accolti dalla Suprema Corte e l’attività di decisione svolta nella presente fase devono ritenersi essere stati occasionati da una sorta di errore materiale in cui ebbe ad incorrere la Corte d’Appello, errore, peraltro, perfettamente inteso dalle parti ‘.
Pertanto, considerato che nel procedimento di correzione materiale  non  è  ammessa  alcuna  pronuncia  sulle  spese,  ricorrevano gravi  ed  eccezionali  ragioni  per  disporre  la  compensazione  delle spese di lite tra le partì.
Il percorso logico seguito dalla Corte territoriale va ben al di là del minimo costituzionale richiesto dall’art. 132 n° 4 cod. proc. civ. e preclude, pertanto, il riesame delle ragioni che hanno indotto il giudice del merito a compensare le spese della fase di legittimità e di quella di rinvio, sebbene debba darsi atto, come fa notare il ricorrente incidentale (pagina 9 del controricorso), che il giudizio davanti alla Corte di Cassazione non ha avuto ad oggetto soltanto l’errata indicazione dell’indennità, ma anche diversi altri profili dedotti da tutte le parti, come per vero risulta dalla stessa ordinanza n° 13264/19.
10 .- La reciproca soccombenza delle parti nella presente sede giustifica, ancora una volta, la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite della attuale fase processuale.
Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale e di quello incidentale, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio tra le parti costituite.  Dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  di  cui  all’art.  13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio  del  contributo  unificato  a  carico  del  ricorrente  principale  e  di quello incidentale, ove dovuto.
Così  deciso  in  Roma  il  23  settembre  2025,  nella  camera  di consiglio della prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME