Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9983 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9983 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4204/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti- avverso ORDINANZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 5139/2017 depositata il 26/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Vallo della Lucania, dopo avere occupato un fondo di proprietà di COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, in località Pattano, nell’ambito di un procedimento espropriativo non concluso, per la realizzazione di una rete idrica e fognaria, dispose su di esso l’imposizione di una servitù e determinò l’indennizzo in misura (di € 4837,20) che non fu accettata dai proprietari, i quali proposero opposizione.
L’adita Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 26.6.2017, ha qualificato l’area (complessivamente di mq. 522 mq.) come non edificabile e stimato il valore dei terreni agricoli in € 10,31 mq., cal colati per l’intero valore con riferimento alla superficie (mq. 158) direttamente incisa dall’opera idraulica e per la metà del valore alla superficie residua (fascia di rispetto di mq. 364); ha determinato il dovuto in complessivi € 10339,50, comprensivi del danno per l’occupazione illegittima e a titolo non patrimoniale.
Il Comune di Vallo della Lucania ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, resistito da COGNOME NOME e COGNOME NOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il terzo motivo, da esaminare con priorità per ragioni di ordine logico, il Comune ricorrente denuncia violazione degli artt. 1038 c.c. e 42 bis del dPR n. 327 del 2001 e omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte territoriale indennizzato i proprietari per i 158 mq. del suolo di loro proprietà, materialmente occupati per l’installazione della conduttura di acquedotto, al valore del loro prezzo pieno di mercato, come se fossero stati espropriati con passaggio della proprietà all’ente pubblico, anziché in una percentuale del loro valore, considerando anche il carattere interrato della conduttura.
Il motivo è fondato nei seguenti termini.
Per quanto è possibile comprendere dalla sentenza impugnata, la Corte di merito ha determinato il valore della fascia laterale di rispetto (mq. 364) in misura inferiore a quella fisicamente occupata dall’opera idraulica (infatti ha diviso per due l’importo di € 10,31 a mq., v. pag. 7) ma non ha spiegato, neppure succintamente, il criterio di stima della parte occupata (mq. 158), lasciando intendere implicitamente di averla stimata per l’intero valore di mercato, sebbene non fosse stata espropriata, essendo rimasta nella titolarità dei proprietari che hanno conservato la possibilità di utilizzare il soprassuolo, trattandosi di un’opera interrata.
Si tratta di una anomalia motivazionale censurabile anche alla luce del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c., che ha ridotto al ‘minimo costituzionale’ il sindacato di legittimità sulla motivazione che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in q uanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, risultando il vizio dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Né tale anomalia può dirsi sanata dal mero riferimento presente nella sentenza a una massima di giurisprudenza in tema di indennità per l’imposizione della servitù, senza una spiegazione del perché ‘il valore secondo la stima’ (ex art. 1038 c.c.) debba coincidere con l’intero valore, anziché consistere nella riduzione del valore del bene non espropriato, tenendo conto delle residue possibilità di utilizzo.
Se è vero che il vizio di motivazione in diritto non è ipotizzabile in sé e per sé, dovendo essere necessariamente ricondotto ad una delle ipotesi tipizzate nell’art. 360 c.p.c., esso può assurgere a sintomo, o indice, della violazione o falsa applicazione di un determinato principio giuridico (cfr. Cass. n. 1807 del 1972) che, nel caso in esame, è quello secondo cui l’indennità di asservimento, prevista dall’art. 44 del dPR n. 327 del 2001 , deve essere determinata riducendo proporzionalmente l’indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall’asservimento rispetto all’espropriazione; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 1038, comma 1, c.c. che, in riferimento alla diversa fattispecie delle servitù di acquedotto e scarico coattivo, commisura l’indennità dovuta al proprietario del fondo servente all’intero valore venale del terreno occupato, in quanto, da un lato, la sua applicabilità in materia di opere pubbliche è preclusa dall’operatività della disciplina speciale dettata in materia di espropriazione e, dall’altro, essa presuppone che il proprietario del fondo servente perda la disponibilità della parte di terreno da occupare per la costruzione dell’acquedotto (cfr. Cass. n. 16495 del 2019).
L’operazione con cui il giudice di merito faccia acritica applicazione di una massima giurisprudenziale per decidere una controversia, senza illustrare prima le ragioni di fatto e poi (sinteticamente) quelle di diritto necessarie a far comprendere i termini dell’operazione sussuntiva svolta, è indice di violazione o falsa applicazione delle disposizioni o dei principi di diritto (esplicitamente o implicitamente) richiamati per la decisione della causa.
Gli altri motivi sono assorbiti, riguardando profili inerenti alla stima di danni consequenziali e al governo delle spese.
La Corte accoglie il terzo motivo e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 03/04/2023.