Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22442 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22442 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
del 2009; Cass. n. 27136 del 2017), a meno che non vi sia violazione, come sopra precisato, dei criteri ermeneutici legali o si sia in presenza i vizi della motivazione;
nel caso in esame la Corte territoriale, con una motivazione esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. e giuridicamente corretta, ha rilevato che dal tenore del verbale di conciliazione del 31.5.2001 ( recte dai rispettivi verbali di conciliazione) che si collocava nella procedura finalizzata all’esodo per i dipendenti in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 10 del 1999 non era dato evincersi alcun riferimento all’articolo 60 del Regolamento e che oggetto dell’atto transattivo erano le condizioni per la cessazione del rapporto di lavoro e i criteri e le modalità per la composizione degli elementi retributivi per la l’individuazione della remunerazione di riferimento, da considerare utile ai fini della quantificazione del trattamento economico iniziale lordo mensile da riconoscere al lavoratore in funzione dell’esodo;
si tratta di un accertamento di fatto, compiuto senza violazione dei criteri esegetici normativamente previsti per gli atti negoziali e, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità;
2.2
il secondo motivo è inammissibile;
giova premettere che l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia);
pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014);
nel caso in esame, come sopra detto, la Corte distrettuale ha specificamente valutato i verbali di conciliazione giungendo alla conclusione che gli stessi non includevano il riconoscimento dell’indennità controversa e tanto basta ai fini del presente giudizio, non rilevando un eventuale profilo di mancata attuazione, nella stipula dei relativi atti, di quanto stabilito dalla citata delibera che attiene ad un piano logico-giuridico diverso;
2.3
anche il terzo motivo è infondato;
correttamente la Corte territoriale ha ritenuto, richiamando in modo pertinente la giurisprudenza in tema di recupero di somme indebitamente corrisposte al dipendente, che andava applicato il
termine di prescrizione decennale previsto in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo previsto dagli artt. 2033 e 2946 c.c.
quella dell’RAGIONE_SOCIALE, infatti, era da qualificare come ripetizione di indebito che aveva come presupposto una prestazione positiva (facere o dare) ex art. 2033 c.c. e non un’azione di inesatto inadempimento operato dal datore di lavoro (per es. con una compensazione impropria, cfr. Cass. n. 6747/2014, che avrebbe giustificato una diversa disciplina), per cui la prescrizione da applicare era effettivamente quella ordinaria decennale;
né sono ravvisabili i profili di illegittimità costituzionale dedotti nella censura perché il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., per le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro trova applicazione, a prescindere dalla loro natura, retributiva o previdenziale, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto (Cass. n. 16139/2018);
tali esigenze non sono chiaramente ravvisabili nell’ipotesi in cui sia il datore ad agire ex art. 2033 c.c. per cui alcuna violazione del principio di uguaglianza è ipotizzabile essendo diverse le situazioni poste alla base delle rispettive pretese;
2.4
in ordine al quarto motivo, come già statuito con il precedente di legittimità indicato, va ritenuta corretta la interpretazione offerta della disposizione regolamentare interna (art. 60 Reg.) rubricata ‘indennità di anzianità’ e che, secondo i giudici di secondo grado, in considerazione del tenore letterale della norma e della intima connessione esistente tra la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione della indennità stessa individuava un T.F.R. aggiuntivo e, conseguentemente, contrario alla disciplina imperativa di cui all’art. 2120 c.c. come modificato dalla legge n. 297/82;
né si ritengono allegate o sono ravvisabili specifiche ragioni per discostarsi da tale orientamento interpretativo;
2.5
il quinto motivo è inammissibile, in punto di diritto, per le stesse ragioni di cui al secondo motivo;
la Corte territoriale ha ritenuto, dall’esame attento della disposizione del Regolamento, che l’indennità in questione costituisse un TFR aggiuntivo e non può assumere rilevo dirimente, per attribuire ad essa una diversa natura, un asserito diverso trattamento fiscale (che riguarda i rapporti del datore di lavoro con l’erario e solo indirettamente i lavoratori) o il fatto che la indennità non potesse essere oggetto di anticipazione, come stabilito da apposita deliberazione dell’I.R.C.A.C.; ciò che rileva è la natura oggettiva dell’emolumento in questione che la Corte distrettuale, come detto, ha ritenuto correttamente equiparato al trattamento di fine rapporto;
2.6
il sesto motivo è, infine, anche esso infondato;
la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunciate in sede di legittimità solo violazioni del criterio di soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo di chi si dolga di ciò, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 4 luglio 2011, n. 14542), essendo sindacabile in tale sede la sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. 27 settembre 2002, n. 14023; Cass. 31 agosto 2020, n. 18128);
nella fattispecie, i giudici del merito hanno ritenuto di applicare, nella determinazione delle spese di lite, il principio della soccombenza, non reputando evidentemente sussistere i presupposti per pervenire ad una
loro compensazione totale o parziale secondo i criteri di cui all’art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis ;
si tratta, anche in questo caso, di una valutazione espressione di un potere discrezionale e che sfugge, pertanto, al sindacato di legittimità come sopra evidenziato;
3.
alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato;
4.
le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9.5.2024.