Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14778 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8992/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME Castrignano’ Rossella, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME INDIRIZZO COGNOMEna, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME e, nella qualità di eredi di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO che li rappresenta e difende;
-ricorrenti-
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che l o rappresenta e difende;
-ricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dell’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui Uffici domicilia, in Roma, INDIRIZZO; -controricorrente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello di Roma n. 4469/2016 depositata il 06/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto, fra gli altri, dagli odierni ricorrenti, tutti dipendenti del RAGIONE_SOCIALE assegnati all’estero, avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere l’inclusione dell’indennità di amministrazione fra gli assegni di carattere fisso e continuativo da corrispondere anche nel periodo di assegnazione all’estero , fondando la pronuncia di rigetto essenzialmente sul disposto di cui all’art. 1 -bis del d.l. n. 138 del 2011,
convertito dalla legge n. 148 del 2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i litisconsorti indicati in epigrafe articolando cinque motivi, ai quali ha opposto difese il RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Avverso la medesima sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso successivo, pure affidato a cinque motivi, speculari a quelli già articolati dagli altri ricorrenti, avverso il quale il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto specifiche difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, occorre considerare che, in conformità a consolidato indirizzo di questa Corte, il ricorso successivo -inteso come ricorso notificato in momento successivo alla notificazione RAGIONE_SOCIALE prima impugnazione -si converte in ricorso incidentale, in virtù del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza (così, fra molte, Cass. Sez. L, 20/03/2015, n. 5695, Cass. Sez. 2, 14/01/2020, n. 448, Cass. Sez. 3, 23/11/2021, n. 36057). Pertanto, il ricorso successivo proposto da NOME COGNOME, notificato in data 3 aprile 2017, a fronte RAGIONE_SOCIALE notificazione del primo ricorso, avvenuta in data 1° aprile 2017, va qualificato ricorso incidentale.
Ancora in via pregiudiziale, occorre verificare l’effettiva realtà del potere di rappresentanza siccome speso dal difensore nei ricorsi principale ed incidentale, questione rilevabile d’uffic io (così, fra molte, Cass. Sez. L, 26/01/2007, n. 1759).
2.1. Dall’intestazione del ricorso principale risulta che i litisconsorti ivi indicati sono «tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO come da procure in atti rilasciate in primo grado ed in calce al presente atto». Nondimeno, dagli atti di causa risultano depositate in calce al ricorso unicamente le procure speciali rilasciate per il giudizio
in cassazione da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti in qualità di eredi legittimi di NOME COGNOME.
2.2. Quanto al ricorso successivo, dall’intestazione risulta che NOME è « rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura in atti rilasciata in primo grado». Dagli atti di causa non risulta rilasciata una procura speciale per il giudizio in cassazione.
2.3. L’art. 365 cod. proc. civ. dispone che il ricorso per cassazione è diretto alla Corte ed è sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all ‘ esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica RAGIONE_SOCIALE riferibilità dell ‘ attività svolta dal difensore al titolare RAGIONE_SOCIALE posizione sostanziale controversa.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura sia conferita con l ‘ atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi e compreso il giudizio per cassazione (così, fra molte, Cass. Sez. 6-3, 11/09/2014, n. 19226 e, in senso, conforme, più di recente Cass. Sez. 3, 10/02/2023, relativa ad un’ipotesi di procura rilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticata recante una data anteriore a quella RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Il principio è stato ribadito di recente da questa Corte a Sezioni Unite, che, per di quanto di interesse in questa sede, ha rimarcato come, per il requisito RAGIONE_SOCIALE specialità RAGIONE_SOCIALE procura, è necessario che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare (Cass. Sez. U, 19/01/2024, n. 2075).
2.4. In applicazione di tale principio, non risultando dagli atti di causa il rilascio RAGIONE_SOCIALE procura speciale ed essendo inidonea a conferire lo ius postulandi nel giudizio in cassazione la procura rilasciata in occasione del ricorso introduttivo di primo grado, va dichiarato inammissibile il
ricorso principale per tutti i litisconsorti ad eccezione RAGIONE_SOCIALE eredi di NOME COGNOME, ritualmente costituiti a mezzo del difensore in virtù di apposita procura speciale; per lo stesso motivo va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da NOME COGNOME.
Venendo, dunque, a considerare nel merito il ricorso principale per le residue posizioni ritualmente costituite, con il primo motivo del ricorso principale è denunciata la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comm a, n. 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 nonché dell’art. 34 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del comparto Ministeri 1994/1997, dell’art. 34 del C.C.N.L. Comparto Ministeri del 16 maggio 1995, RAGIONE_SOCIALE artt. 28, 32 e 39 del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001, dell’art. 17 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del comparto Ministeri del 16 ottobre 1993 e dell’art. 31 del C.C.N.L. Comparto Ministeri 2006/2009, sul rilievo che la disciplina che regola la materia del trattamento economico dei dipendenti pubblici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché la decretazione d’urgenza non poteva intervenire legittimamente a regolamentare la fruizione dell’indennità di amministrazione .
Con il secondo motivo si torna a denunciare , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001 e l’ intervenuta abrogazione dell ‘art. 34 del comparto Ministeri 1994/1997, nonché la violazione dell’art. 12 delle preleggi.
Con il terzo motivo si prospetta l’illegittimità costituzionale dell’art.1 -bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. dalla legge n. 148 del 2011, con riferimento all’art. 6 RAGIONE_SOCIALE CEDU nonché in riferimento agli artt. 3, 101, 102, 104, e 36 Cost.
Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., de ll’art. 33 del C.C.N.L. 1998/2001 , nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e cioè che l’indennità di
amministrazione rientra nell’ambito RAGIONE_SOCIALE assegni di carattere fisso e continuativo previsti dall’art. 170 del d.P.R. n. 1 8 del 1967 (anteriormente alla modica apportata dalla legge di interpretazione autentica), computabile agli effetti del TFR e RAGIONE_SOCIALE base pensionabile.
Con il quinto motivo, infine, si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., de ll’art. 12 delle preleggi nell’interpretazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 (anteriormente alla modica apportata dalla legge di interpretazione autentica).
8. I motivi, che possono essere unitariamente esaminati in quanto tutti tesi a rivendicare il diritto all’indennità di amministrazione, anche in riferimento alla predicata illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norma di interpretazione autentica, sono fondati, come da precedenti pronunce di questa Corte, che, a seguito RAGIONE_SOCIALE parziale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 1 -bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla legge n. 148 del 2011, ha riconosciuto il diritto del personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il periodo di servizio all ‘ estero e relativamente alle fattispecie sorte prima dell ‘ entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE citata norma, all ‘ indennità di amministrazione, che rientra, per finalità e natura, tra gli emolumenti che, ai sensi dell ‘ art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, possono cumularsi con l ‘ assegno di sede (così Cass. Sez. L, 13/12/2022, n. 36434 e, in senso conforme, Cass. Sez. L, 08/02/2023, n. 3844).
Poiché nella specie è pacifico che NOME COGNOME avesse rivendicato il diritto all’indennità di amministrazione per il periodo antecedente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norma in questione, si impone l’accoglimento del ricorso principale limitatamente alla citata posizione (e per essa, dei suoi eredi) e la conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, in relazione alla posizione dei ricorrenti sopra specificati quali eredi di NOME COGNOME, procederà ad un nuovo esame, attenendosi, quanto all’interpretazione
dell’art. 170 d.P.R. n. 18 del 1967 ed alla natura dell’indennità di amministrazione, ai seguenti principi:
l’indennità di servizio all’estero, disciplinata dall’art. 170 del d.P.R.
18 del 1967, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire ai maggiori costi che gravano sul dipendente in conseguenza RAGIONE_SOCIALE permanenza all’estero e proprio in ragione di ciò la sua misura è commisurata alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, alle particolari condizioni locali, al costo RAGIONE_SOCIALE vita ed alle sue variazioni;
l’indennità in parola è corrisposta in aggiunta allo «stipendio e agli
assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, compresa l’eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili», sicché restano escluse dal cumulo solo le voci retributive che non abbiano i requisiti di fissità e continuità, mentre non assume valore decisivo escludente l’inclusione nel trattamento retributivo accessorio anziché in quello fondamentale; c) l’indennità di amministrazione è una voce RAGIONE_SOCIALE retribuzione accessoria corrisposta, seppure con importi diversi, da tutte le amministrazioni del comparto Ministeri; è fissa nell’ammontare in relazione a ciascuna posizione di inquadramento; ha carattere continuativo per dodici mensilità e la corresponsione è generale, in quanto non condizionata dalla realizzazione di obiettivi;
d) in ragione RAGIONE_SOCIALE natura e delle finalità che l’indennità mira ad assicurare la stessa rientra fra gli emolumenti per i quali l’art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967 prevede il cumulo con l’assegno di sede, con la conseguenza che all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda proposta dai dipendenti del RAGIONE_SOCIALE assegnati all’estero si oppone va solo la norma, adottata con l’art. 1 -bis del d.l. n. 138 del 2011, dichiarata incostituzionale (sentenza n. 145 del 2022) «nella pCOGNOME in cui dispone, per le fattispecie sorte prima RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, del peri odo di servizio all’estero,
anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, non include l’indennità di amministrazione».
Quanto alle spese processuali, la disamina del controricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE evidenzia che lo stesso risulta incentrato su questione diversa da quella oggetto del presente giudizio, affrontando il tema del diritto al riconoscimento dell’i ndennità integrativa speciale in luogo che dell’indennità di amministrazione (la diversità di disciplina delle predette indennità, anche riguardo al diverso apprezzamento RAGIONE_SOCIALE questione di costituzionalità dell’art. 1 -bis del d.l. n. 138 del 2011, risulta chiaramente tracciata nell ‘ordinanza n. 3 844 del 2023, cit., di questa Corte).
Ne consegue l’inammissibilità del controricorso perché privo dei motivi di diritto – i quali costituiscono requisito essenziale di tale atto ai sensi dell ‘ art. 366, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall ‘ art. 370, comma 2, cod. proc. civ. – e carente di effettiva attività difensiva riferibile al presente giudizio, con conseguente esonero dalla regolamentazione delle spese processuali (così, fra molte, Cass. Sez. 5, 26/05/2009, n. 12171; in senso conforme, richiedendosi la confutazione, anche minima, del ricorso avversario, per la remunerabilità del controricorso, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1474 del 18/01/2022).
10. Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto al ricorso principale, ad eccezione delle posizioni RAGIONE_SOCIALE eredi di NOME COGNOME, nonché in ordine al ricorso incidentale, e gli oneri eventualmente dovuti vanno posti a carico del difensore che, come sopra ritenuto al par. 2.4., ha agito in assenza di idonea procura speciale per il giudizio in cassazione, situazione qualificata non già come ipotesi di mera invalidità dell’atto ma come inesistenza RAGIONE_SOCIALE ius postulandi , così da escludere l’imputabilità RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALE decisione ai soggetti indicati nell’atto (in tal senso Cass. Sez. U, 10/05/2006, n.
10706; Cass. L, 04/03/2015, n. 11551; Cass. 6-3, 07/01/2016, n. 58; Cass. Sez. L, 12/06/2018, n. 15305; Cass. 6-3, 28/05/2019, n. 14479).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale limitatamente alle posizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti in qualità di eredi legittimi di NOME COGNOME, cassa la sentenza impugnata in relazione alle predette posizioni e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione alla quale demanda anche di provvedere al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Dichiara inammissibili il ricorso principale, quanto agli ulteriori litisconsorti, quello incidentale ed il controricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da pCOGNOME del l’AVV_NOTAIO , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/05/2024