Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27785 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 27785  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
natura della   indennità di amministrazione, pur essendo limitato ad un anno in quanto finalizzato ad assicurare l’attuazione RAGIONE_SOCIALE misure previste nel PNRR.
Quanto al regime RAGIONE_SOCIALE spese ha evidenziato che la domanda non poteva essere fondata sulle disposizioni normative e contrattuali vigenti all’epoca in cui l’azione  era  stata  proposta  e  ha  comunque  giustificato  la  compensazione valorizzando la sopravvenienza in corso di causa di nuova normativa.
Avverso tale sentenza  i litisconsorti indicati in epigrafe proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie ( depositate rispettivamente in date 6 giugno  e 22 settembre 2025).
7. L’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Con  il  primo  motivo  il  ricorso  denuncia ,  ai  sensi  dell’art.  360,  comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n.  145/2023,  introdotto  dalla  legge  di  conversione  n.  191  del  15.12.2023, dell’art. 32 -bis del d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 91/2022.
Deduce  che  la  normativa  sopravvenuta  in  corso  di  causa  consentiva  di dichiarare cessata la materia del contendere per le sole annualità del 2020 e 2021, e non per quella del 2022, perché la legittimità della detrazione era stata contestata e i lavoratori avevano chiesto il pagamento integrale dell’indennità di amministrazione per detta annualità.
Alla luce del quadro  normativo  e  contrattuale  rilevante  ai fini della individuazione della contrattazione collettiva applicabile al personale dell’RAGIONE_SOCIALE, sostiene che ai fini degli istituti contrattuali e del trattamento economico quel personale doveva essere integralmente parificato a quello del RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente illegittimità della mancata armonizzazione della indennità di amministrazione.
Aggiunge  che  il  sopravvenuto  intervento  normativo  aveva  il  solo  fine  di reperire la necessaria copertura economica.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1 bis d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.20 23, dell’art. 32 -bis d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 91/2022, dell’art. 72, d.lgs. n. 29/1993 e dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 149/2015.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato la natura e la disciplina dell’indennità di amministrazione e di avere ritenuto legittimo lo scomputo dell’ una tantum .
 Con  il  terzo  motivo  il  ricorso  denuncia  violazione  o  falsa  applicazione dell’art.  2,  comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e del principio fondamentale ,  in materia  di  retribuzioni  nell’impiego  pubblico  privatizzato, della  riserva  alla contrattazione collettiva.
Critica  la  sentenza  impugnata  per  avere  ignorato  detto  principio,  che individua  nella  contrattazione  collettiva  la  fonte  di  disciplina  del  rapporto  di RAGIONE_SOCIALE pubblico privatizzato.
 Con  il  quarto  motivo  il  ricorso  denuncia  violazione  o  falsa  applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023, sotto il profilo della illegittimità costituzionale di detta norma in relazione agli artt. 3 e 39 Cost.
Richiama l’ordinanza del Tribunale di Milano del 29.5.2024, che ha rimesso alla  Corte  costituzionale la  questione  di  legittimità  dell’art.  1  bis  del  d.l. n. 145/2023,  introdotto  dalla  legge  di  conversione  n.  191  del  15.12.2023, evidenziando l’irragionevolezza  e il  carattere  discriminatorio  del  meccanismo dello scomputo nonché la violazione della riserva di contrattazione in materia di retribuzioni.
Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché omessa valutazione dell’esito complessivo e finale della lite.
Lamenta  che  il giudice di appello, sull’erroneo presupposto di una soccombenza virtuale della parte appellata, ha compensato non solo le spese del grado  di  appello,  ma  anche  quelle  di  primo  grado,  che  invece  erano  state liquidate in favore degli appellati.
Evidenzia l’illogicità della decisione, in quanto basata sull’erroneo presupposto dell’infondatezza della domanda dei ricorrenti.
6. Il primo ed il quarto motivo, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
L’art.  1  bis  d.l.  145/2023  stabilisce:  ‘1.  Al  fine  di  perseguire,  anche  in relazione  agli  anni  2020,  2021  e  2022,  l’armonizzazione  dei  trattamenti economici accessori di cui all’articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale RAGIONE_SOCIALE Aree dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
del RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del RAGIONE_SOCIALE e scomputando, per il personale dell’RAGIONE_SOCIALE, dalle somme da riconoscere per l’anno 2022 l’indennità una tantum di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.’
L’art. 32-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 stabilisce: ‘1. Al fine di dare riconoscimento all’impegno straordinario richiesto per il contrasto del RAGIONE_SOCIALE sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di RAGIONE_SOCIALE e per l’attuazione RAGIONE_SOCIALE misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE è attribuita, per l’anno 2022, un’indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo RAGIONE_SOCIALE, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale RAGIONE_SOCIALE aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell’RAGIONE_SOCIALE sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l’anno 2022.’
La sentenza n. 4 del 2025 della Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1 -bis, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come conv., limitatamente all’inciso che nel riconoscere al personale dell’RAGIONE_SOCIALE l’indennità di amministrazione, nelle misure spettanti al personale del RAGIONE_SOCIALE, per il triennio 2020-2022 -scomputa da tale somma l’indennità una tantum attribuita, per il 2022, al personale del citato RAGIONE_SOCIALE dall’art. 32 -bis del d.l. n. 50 del 2022, come conv.
La Corte costituzionale ha ritenuto la disposizione manifestamente irragionevole,  dal  momento  che  l’indennità  oggetto  del  previsto  scomputo
costituisce un emolumento premiale, corrisposto in ragione di carichi di RAGIONE_SOCIALE più gravosi e ulteriori rispetto a quelli ordinari -soprattutto perché concessi a seguito dell’aumento degli oneri di vigilanza in settori (quale, ad esempio, quello dell’edilizia) intere ssati a una notevole ripresa economica dopo essere stati colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19 -che giustificano, invece, la corresponsione dell’indennità di amministrazione; ha pertanto ritenuto che l’erogazione di tale indennità una tantum , finalizzata a compensare attività extra ordinem dei dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, non determina alcuna discriminazione ‘al contrario’ rispetto ad altri dipendenti ministeriali .
Ha invece ritenuto irragionevole la compensazione tra emolumenti di natura disomogenea che condurrebbe ad un’ingiustificata  disparità  di  trattamento  in danno dei dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, per i quali l’indennità di amministrazione per il 2022 non risulterebbe integrale.
Dette ragioni sono state ritenute assorbenti degli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati dal giudice remittente in relazione all’art. 39 Cost.
7. Ciò premesso, deve rammentarsi che s econdo l’orientamento espresso da questa  Corte,  la  pronuncia  di  incostituzionalità  determina  l’inefficacia  della norma  con  effetto ex  tunc sui  rapporti  ancora  in  corso,  con  l’unico  limite costituito  dalle  situazioni  consolidatesi  per  essersi  il  rapporto  già  esaurito  in conseguenza  dell’intervenuta  formazione  del  giudicato  ovvero  per  il  decorso dell’eventuale termine di prescrizione o di deca denza (Cass. n.17746/2008).
Questa Corte ha nel tempo ribadito il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc , con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l’illegittimità costituzionale ha per presupposto l’invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui
l’ordinamento  collega  il  consolidamento  del  rapporto  medesimo,  ovvero  per essersi  verificate  preclusioni  processuali,  o  decadenze  e  prescrizioni  non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass. n.35496/2022; Cass. Sez. n. 20381/2012; Cass. n. 16450/2006).
E’ dunque errata la sentenza impugnata, secondo cui l’indennità una tantum ex  art.  32  bis  d.l.  n.  50/2022  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  n. 91/2022, ha la stessa natura dell’indennità di amministrazione prevista dall’art. 51  del  CCNL  del  Comparto  Funzioni  Centrali  del  9.5.2022,  e  secondo  cui  è legittimo lo scomputo previsto dall’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023.
 I  restanti  motivi, che  denunciano  l’illegittimità  dello  scomputo,  la violazione del principio fondamentale della riserva della contrattazione collettiva in  materia  di  retribuzioni  nell’impiego  pubblico  privatizzato e  l’erroneità  della statuizione sulle spese processuali, devono pertanto ritenersi assorbiti.
In conclusione vanno accolti il primo ed il quarto motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La  Corte  accoglie  il  primo  ed  il  quarto  motivo,  assorbiti  gli  altri;  cassa  la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila  in  diversa  composizione,  anche  per  il  regolamento  RAGIONE_SOCIALE  spese  del giudizio di legittimità.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione  RAGIONE_SOCIALE  della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME