Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27785 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
natura della indennità di amministrazione, pur essendo limitato ad un anno in quanto finalizzato ad assicurare l’attuazione RAGIONE_SOCIALE misure previste nel PNRR.
Quanto al regime RAGIONE_SOCIALE spese ha evidenziato che la domanda non poteva essere fondata sulle disposizioni normative e contrattuali vigenti all’epoca in cui l’azione era stata proposta e ha comunque giustificato la compensazione valorizzando la sopravvenienza in corso di causa di nuova normativa.
Avverso tale sentenza i litisconsorti indicati in epigrafe proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memorie ( depositate rispettivamente in date 6 giugno e 22 settembre 2025).
- L’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorso denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023, dell’art. 32 -bis del d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 91/2022.
Deduce che la normativa sopravvenuta in corso di causa consentiva di dichiarare cessata la materia del contendere per le sole annualità del 2020 e 2021, e non per quella del 2022, perché la legittimità della detrazione era stata contestata e i lavoratori avevano chiesto il pagamento integrale dell’indennità di amministrazione per detta annualità.
Alla luce del quadro normativo e contrattuale rilevante ai fini della individuazione della contrattazione collettiva applicabile al personale dell’RAGIONE_SOCIALE, sostiene che ai fini degli istituti contrattuali e del trattamento economico quel personale doveva essere integralmente parificato a quello del RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente illegittimità della mancata armonizzazione della indennità di amministrazione.
Aggiunge che il sopravvenuto intervento normativo aveva il solo fine di reperire la necessaria copertura economica.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1 bis d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.20 23, dell’art. 32 -bis d.l. n. 50/2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 91/2022, dell’art. 72, d.lgs. n. 29/1993 e dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 149/2015.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato la natura e la disciplina dell’indennità di amministrazione e di avere ritenuto legittimo lo scomputo dell’ una tantum .
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e del principio fondamentale , in materia di retribuzioni nell’impiego pubblico privatizzato, della riserva alla contrattazione collettiva.
Critica la sentenza impugnata per avere ignorato detto principio, che individua nella contrattazione collettiva la fonte di disciplina del rapporto di RAGIONE_SOCIALE pubblico privatizzato.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023, sotto il profilo della illegittimità costituzionale di detta norma in relazione agli artt. 3 e 39 Cost.
Richiama l’ordinanza del Tribunale di Milano del 29.5.2024, che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023, evidenziando l’irragionevolezza e il carattere discriminatorio del meccanismo dello scomputo nonché la violazione della riserva di contrattazione in materia di retribuzioni.
Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché omessa valutazione dell’esito complessivo e finale della lite.
Lamenta che il giudice di appello, sull’erroneo presupposto di una soccombenza virtuale della parte appellata, ha compensato non solo le spese del grado di appello, ma anche quelle di primo grado, che invece erano state liquidate in favore degli appellati.
Evidenzia l’illogicità della decisione, in quanto basata sull’erroneo presupposto dell’infondatezza della domanda dei ricorrenti.
- Il primo ed il quarto motivo, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
L’art. 1 bis d.l. 145/2023 stabilisce: ‘1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all’articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale RAGIONE_SOCIALE Aree dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
del RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, il beneficio di cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del RAGIONE_SOCIALE e scomputando, per il personale dell’RAGIONE_SOCIALE, dalle somme da riconoscere per l’anno 2022 l’indennità una tantum di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.’
L’art. 32-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 stabilisce: ‘1. Al fine di dare riconoscimento all’impegno straordinario richiesto per il contrasto del RAGIONE_SOCIALE sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di RAGIONE_SOCIALE e per l’attuazione RAGIONE_SOCIALE misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE è attribuita, per l’anno 2022, un’indennità una tantum nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo RAGIONE_SOCIALE, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale RAGIONE_SOCIALE aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell’RAGIONE_SOCIALE sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l’anno 2022.’
La sentenza n. 4 del 2025 della Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1 -bis, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come conv., limitatamente all’inciso che nel riconoscere al personale dell’RAGIONE_SOCIALE l’indennità di amministrazione, nelle misure spettanti al personale del RAGIONE_SOCIALE, per il triennio 2020-2022 -scomputa da tale somma l’indennità una tantum attribuita, per il 2022, al personale del citato RAGIONE_SOCIALE dall’art. 32 -bis del d.l. n. 50 del 2022, come conv.
La Corte costituzionale ha ritenuto la disposizione manifestamente irragionevole, dal momento che l’indennità oggetto del previsto scomputo
costituisce un emolumento premiale, corrisposto in ragione di carichi di RAGIONE_SOCIALE più gravosi e ulteriori rispetto a quelli ordinari -soprattutto perché concessi a seguito dell’aumento degli oneri di vigilanza in settori (quale, ad esempio, quello dell’edilizia) intere ssati a una notevole ripresa economica dopo essere stati colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19 -che giustificano, invece, la corresponsione dell’indennità di amministrazione; ha pertanto ritenuto che l’erogazione di tale indennità una tantum , finalizzata a compensare attività extra ordinem dei dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, non determina alcuna discriminazione ‘al contrario’ rispetto ad altri dipendenti ministeriali .
Ha invece ritenuto irragionevole la compensazione tra emolumenti di natura disomogenea che condurrebbe ad un’ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, per i quali l’indennità di amministrazione per il 2022 non risulterebbe integrale.
Dette ragioni sono state ritenute assorbenti degli ulteriori profili di illegittimità costituzionale sollevati dal giudice remittente in relazione all’art. 39 Cost.
- Ciò premesso, deve rammentarsi che s econdo l’orientamento espresso da questa Corte, la pronuncia di incostituzionalità determina l’inefficacia della norma con effetto ex tunc sui rapporti ancora in corso, con l’unico limite costituito dalle situazioni consolidatesi per essersi il rapporto già esaurito in conseguenza dell’intervenuta formazione del giudicato ovvero per il decorso dell’eventuale termine di prescrizione o di deca denza (Cass. n.17746/2008).
Questa Corte ha nel tempo ribadito il principio secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc , con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché l’illegittimità costituzionale ha per presupposto l’invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui
l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (Cass. n.35496/2022; Cass. Sez. n. 20381/2012; Cass. n. 16450/2006).
E’ dunque errata la sentenza impugnata, secondo cui l’indennità una tantum ex art. 32 bis d.l. n. 50/2022 convertito, con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ha la stessa natura dell’indennità di amministrazione prevista dall’art. 51 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali del 9.5.2022, e secondo cui è legittimo lo scomputo previsto dall’art. 1 bis del d.l. n. 145/2023, introdotto dalla legge di conversione n. 191 del 15.12.2023.
I restanti motivi, che denunciano l’illegittimità dello scomputo, la violazione del principio fondamentale della riserva della contrattazione collettiva in materia di retribuzioni nell’impiego pubblico privatizzato e l’erroneità della statuizione sulle spese processuali, devono pertanto ritenersi assorbiti.
In conclusione vanno accolti il primo ed il quarto motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione RAGIONE_SOCIALE della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME