Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2266 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2266 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30971/2018 R.G. proposto da
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 151/2018 de lla Corte d’Appello di Salerno, depositata il 23.4.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I ricorrenti, tutti dipendenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si rivolsero al Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l ‘accertamento del loro diritto all’inclusione dell’indennità di amministrazione nella tredicesima mensilità e nel calcolo RAGIONE_SOCIALE quota A del trattamento di quiescenza, nonché la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda principale e condannò il RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli arretrati e alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE carriera a tutti gli effetti.
La sentenza di primo grado venne impugnata dal RAGIONE_SOCIALE davanti alla Corte d’Appello di Salerno, la quale, in accoglimento del gravame, rigettò tutte le domande dei ricorrenti, dichiarando interamente compensate le spese dei due gradi di giudizio.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale i lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico
motivo. Il RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno inoltre depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Il motivo di ricorso è così rubricato: «violazione articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli articoli 96 c.p.c. e 2043 c.c. Erroneità-Manifesta ingiustizia-Omessa pronunzia-Mancato apprezzamento di punti decisivi RAGIONE_SOCIALE controversia e di tutti gli elementi in fatto di diritto svolti nel giudizio di primo e di secondo grado . Incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE L. 436/87 e dell’art. 17 RAGIONE_SOCIALE L. 177/96 per violazione degli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38 e 95 Cost.».
L’illustrazione del motivo si conclude con un «riassunto» in cui si spiega che la sentenza d’appello viene censurata perché «tutta incentrata su un errato presupposto ossia che la contestata indennità non rientra nella base stipendiale e quindi determinandosi il divieto di computo al 100% nella 13 a mensilità e nel trattamento pensionistico».
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Non è dato di comprendere la pertinenza al caso in esame dei riferimenti normativi indicati nella rubrica dell’unico motivo di ricorso. L’art. 96 c.p.c. disciplina la «responsabilità aggravata» per lite temeraria, mentre l’art. 2043 c.c. è la norma generale sulla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito. La legge n. 177 del 1996 è, in realtà, un decreto legge che contiene «Disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico». Rimane la legge n. 436 del 1987, la quale si è limitata alla conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge n. 356 del 1987, «recante provvedimenti urgenti per il personale dell ‘ Amministrazione RAGIONE_SOCIALE giustizia». Il decreto legge è composto da sette articoli e nel ricorso non si specifica quali siano le disposizioni, o la disposizione, di cui si prospetta l’illegittimità costituzionale .
2.2. Per il resto, la rubrica -preceduta dalla dichiarata intenzione di riproporre « in toto tutte le argomentazioni e difese svolte nel giudizio di primo e secondo grado che qui abbiansi integralmente riportate e trascritte punto per punto e parola per parola»( sic !) -preannuncia una critica eterogenea (già nel riferimento promiscuo ai nn. 3 e 5 dell’art. 360, comma 1, c.p.c.) e del tutto generica («Erroneità-Manifesta ingiustiziaOmessa pronunzia-Mancato apprezzamento di punti decisivi RAGIONE_SOCIALE controversia e di tutti gli elementi in fatto di diritto svolti nel giudizio di primo e di secondo grado»). E alla rubrica tiene fede la successiva illustrazione, che non si confronta con il contenuto delle norme, di legge e di contrattazione collettiva, puntualmente richiamate nella motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello e nemmeno con la giurisprudenza di legittimità ivi citata, ma si limita a denunciare una pretesa irrazionalità del sistema che prevede l’inclusione solo parziale dell’indennità di amministrazione nel reddito pensionabile.
2.3. Ciò posto, si deve osservare che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale è conforme alla interpretazione consolidata a far tempo da Cass. S.U. n. 14698/2005. In tempi più recenti è stato ribadito che, « in tema di retribuzione del lavoratore subordinato nel pubblico impiego e con riferimento alla base di calcolo RAGIONE_SOCIALE tredicesima mensilità, va esclusa la spettanza RAGIONE_SOCIALE indennità di amministrazione, sia perché dall ‘a rt. 7 del decreto del Capo Provvisorio Dello RAGIONE_SOCIALE n. 263 del 1946, n. 263,
secondo cui detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale di servizio …, non si evince alcun principio di onnicomprensività RAGIONE_SOCIALE retribuzione, sia perché le disposizioni dei CCNL 1998/2001, 2002/2003 e quello integrativo stipulato il 16 febbraio 1999 (art. 25) escludono che la tredicesima si debba commisurare alla ‘ retribuzione individuale mensile ‘ e che sia quindi comprensiva -oltre che RAGIONE_SOCIALE retribuzione base -anche di tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo; sia infine perché, secondo l ‘ art. 33, terzo comma, del CCNL 1998/2001, come modificato dall’art. 17, undicesimo comma del contratto integrativo, la indennità di amministrazione viene corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente » (Cass. n. 5715/2018, che cita, quali precedenti conformi, oltre a Cass. S.U. n. 14698/2005, Cass. nn. 22612/2015, 9313/2011, 11814/2008, 5118/2008, 2355/2007, 19564/2006).
Inoltre, « In materia di trattamento di quiescenza nel pubblico impiego, l ‘ indennità di amministrazione, istituita quale componente accessoria RAGIONE_SOCIALE retribuzione dall ‘ art. 34 del c.c.n.l. del comparto Ministeri per il quadriennio 1994/1997, va computata, ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE pensione, nella cosiddetta ‘ quota B ‘ , parzialmente pensionabile ex art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 503 del 1992, e non nella cosiddetta ‘ quota A ‘ , interamente pensionabile ex art. 13, comma 1, lett. a), per quest ‘ ultima vigendo il principio di tassatività legale delle componenti RAGIONE_SOCIALE base pensionabile, sancito dall ‘ art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, come sostituito dall ‘ art. 15 RAGIONE_SOCIALE legge
177 del 1976, e non rilevando l ‘ estensione RAGIONE_SOCIALE base pensionabile alle voci retributive accessorie ex art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 335 del 1995, poiché espressamente limitata alla ‘ quota B ‘ ; attesa l ‘ esistenza di un analogo principio di tassatività delle componenti retributive RAGIONE_SOCIALE base di calcolo dell ‘ indennità di buonuscita, ai sensi degli artt. 3 e 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, l ‘ indennità di amministrazione non concorre neppure alla determinazione di detta indennità » (così ancora Cass. n. 5715/2018, che cita, conformi, Cass. S.U. nn. 5759/2012 e 6326/2012 e sottolinea « che i principi sopra richiamati sono stati ribaditi nella decisione n. 81 del 2016, pronunciata in fattispecie relativa a personale dipendente, come gli odierni ricorrenti, del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella quale è stato anche precisato che la contrattazione collettiva non ha modificato la natura dell ‘ indennità di amministrazione e che tale normativa non avrebbe potuto incidere sulla normativa pensionistica »).
2.4. Rimane da aggiungere che la questione di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento (e altro, si deve presumere, in base al ragguardevole numero di articoli RAGIONE_SOCIALE Costituzione che si assumono violati), già disattesa dalla Corte d’Appello, è anch’essa proposta in modo talmente generico da non consentire la sua esatta individuazione e, quindi, nemmeno il necessario vaglio RAGIONE_SOCIALE rilevanza e non manifesta infondatezza.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che , in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7.500 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9.11.2023.