SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 544 2026 – N. R.G. 00002100 2024 DEPOSITO MINUTA 19 03 2026 PUBBLICAZIONE 19 03 2026
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, in funzione di Giudice del Lavoro, all’esito RAGIONE_SOCIALEa trattazione scritta prevista dall’art. 127 -ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2100/2024 RAGIONE_SOCIALE, promossa da
nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio degli AVV_NOTAIO, , , NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico,
ricorrente
contro
in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro
tempore ,
convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024, ha convenuto in giudizio l’ esponendo:
di essere stato riconosciuto cieco assoluto dal RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 12 dicembre 2023 e, conseguentemente, di aver ottenuto il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di accompagnamento quale cieco civile;
poiché affetto da altre malattie, di aver presentato domanda per il riconoscimento del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘indennità di accompagnamento quale invalido civile in data 30 dicembre 2021;
-di essere stato sottoposto alla visita medica da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in data 21 febbraio 2022, e di essere stato riconosciuto ‘ invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri RAGIONE_SOCIALEa sua età (L. 509/88. 124/98) grave 100% ‘;
di aver proposto, avverso tale valutazione, ricorso ex art. 445bis c.p.c. dinnanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE (RACL 3281/2022) il quale, con decreto di omologa, l’ha riconosciuto ‘ invalido civile al 100% ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie
RAGIONE_SOCIALE‘età, con necessità di assistenza continua dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa ‘, del 30 dicembre 2021;
-di aver notificato il decreto di omologa all’ in data 22 febbraio 2024 e di aver inviato il moRAGIONE_SOCIALEo NUMERO_DOCUMENTO il successivo 28 febbraio 2024;
-di aver diritto a un’indennità pari alla somma dei singoli benefici riconosciuti;
-che l’ con pec del 4 aprile 2024, non riconoscendo lo stato di pluriminorato, ha invitato di esercitare il diritto di opzione tra i benefici accertati;
di aver fatto presente, in data 10 aprile 2023, di non aver diritto al cumulo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni in quanto soggetto pluriminorato;
-che l’ con pec del 16 aprile 2024, ha ribadito la propria posizione, precisando che ‘ l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa minorazione è di competenza esclusiva del RAGIONE_SOCIALE ‘;
-che nonostante i solleciti, l’ non ha provveduto a corrispondere l’indennità di accompagnamento, né gli arretrati maturati.
Il ricorrente, ritenendo il diniego RAGIONE_SOCIALE‘ illegittimo, ha adito l’intestato Tribunale per chiedere che sia accertato e dichiarato il proprio diritto a percepire il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘indennità di accompagnamento quale invalido civile e, per l’effetto, ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE‘ente al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori e interessi, con decorrenza di legge dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa.
L’ nonostante la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio e deve essere dichiarato contumace.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
La pensione per i ciechi assoluti è stata istituita dalla legge n. 66 del 10 febbraio 1962, il cui art. 7 stabilisce che: ‘ Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno ‘.
Il successivo art. 8 aggiunge che: ‘ Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione RAGIONE_SOCIALEa pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età ‘.
La prestazione è, dunque, concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico.
La misura RAGIONE_SOCIALEa prestazione è stata in seguito modificata dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 382 del 27 maggio 1970, mentre la legge n. 508 del 21 novembre 1988 ha disposto la modifica RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa indennità di accompagnamento istituita con le leggi n. 406, del 28 marzo 1968, e n. 18 RAGIONE_SOCIALE’11 febbraio 1980 e s.m.i., disponendo che tale beneficio sia concesso: ‘ a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti ‘ e ‘ b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani RAGIONE_SOCIALEa vita, abbisognano di una assistenza continua ‘.
La controversia riguarda la possibilità di cumulare l’indennità spettante ai soggetti affetti da cecità assoluta con l’indennità riconosciuta a coloro che si trovano in condizione di invalidità totale e necessitano di assistenza continua.
La norma di riferimento è l’art. 2 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 429 del 31 dicembre 1991, secondo cui: ‘ Alle persone affette da più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una RAGIONE_SOCIALEe indennità previste dall’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall’articolo 4 RAGIONE_SOCIALEa legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1› marzo 1991 spetta un’indennità cumulativa pari alla somma RAGIONE_SOCIALEe indennità attribuibili ai sensi RAGIONE_SOCIALEe norme citate ‘.
Pertanto, i ciechi civili possono cumulare la pensione conseguita per tale menomazione con gli altri trattamenti pensionistici, purché sussista una pluriminorazione e purché tra tali pluriminorazioni non vi sia un rapporto di interdipendenza.
2.1. Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto di essere stato riconosciuto cieco assoluto dal RAGIONE_SOCIALE il 12 dicembre 2023, e di avere perciò ottenuto il beneficio RAGIONE_SOCIALE‘indennità di accompagnamento quale cieco civile.
Ha altresì dedotto di essere aver ottenuto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo stato invalido civile con necessità di assistenza continua fin dal 30 dicembre 2021, per effetto RAGIONE_SOCIALE‘omologa del decreto emesso nel giudizio per accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. instaurato dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, contraddistinto al r.a.c.l. 3281/2022, e ha dunque chiesto il cumulo RAGIONE_SOCIALEe due diverse provvidenze.
Si osserva che all’esito RAGIONE_SOCIALEa visita del 21 febbraio 2022, disposta per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio RAGIONE_SOCIALE‘invalidità civile, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto il ricorrente affetto dalle seguenti patologie: ‘ 05 -vista; 07 -Limitazione funzionale movimenti articolari; 10 -cardiocircolatorie ‘ (vedi doc. 2 fascicolo ricorrente), riconoscendolo invalido civile ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie RAGIONE_SOCIALE‘età, grave al 100%, ma senza necessità di assistenza continua.
Tale ultima condizione è stata riconosciuta, come detto, solo all’esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Per stabilire se l’indennità di accompagnamento riconosciuta per cecità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 2, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 508/1988 possa cumularsi con quella concessa per la necessità di assistenza continua prevista dalla lett. b) RAGIONE_SOCIALEa stessa norma, è necessario comprendere se la condizione di non autosufficienza dipenda direttamente dalla cecità o, al contrario, trovi origine in una diversa minorazione, non correlata da un rapporto di interdipendenza con la prima.
In primo luogo, non risulta che il ricorrente abbia presentato una specifica domanda amministrativa volta al riconoscimento del cumulo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni. Le comunicazioni prodotte (docc. 7 -9) attestano, al contrario, che l’ ha rilevato l’assenza di tale istanza, necessaria per attivare il relativo accertamento sanitario da parte del RAGIONE_SOCIALE. In difetto di domanda, il cumulo non poteva essere esaminato in sede amministrativa.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale profilo, il ricorrente non ha prodotto la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel procedimento ex art. 445 -bis c.p.c., sulla base RAGIONE_SOCIALEa quale è stato emesso il decreto di omologa. In mancanza di tale elaborato non è possibile verificare se la necessità di assistenza continua sia stata riconosciuta per una minorazione autonoma rispetto alla cecità ovvero anche in relazione ad essa.
Ne consegue che non risultano dimostrati i presupposti per il cumulo RAGIONE_SOCIALEe indennità.
2.2. Escluso il cumulo per difetto dei relativi presupposti, va rilevato che l’indennità di accompagnamento è stata riconosciuta al ricorrente, quale invalido civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30 dicembre 2021. Successivamente, è stata riconosciuta anche l’indennità di accompagnamento quale cieco assoluto, con decorrenza dal 18 luglio 2023.
Ne consegue che il ricorrente ha diritto alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di accompagnamento quale invalido civile per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 18 luglio 2023, trattandosi di prestazioni fondate su distinti accertamenti e riferite a diversi titoli.
L’ deve, pertanto, essere condannato al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento quale invalido civile maturati nel suddetto periodo, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
In considerazione RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALEa domanda, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere compensate tra le parti nella misura RAGIONE_SOCIALEa metà, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘ alla rifusione in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese residue, che si liquidano come in dispositivo, ai
sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i parametri previsti per le cause di previdenza di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,01, aumentate nella misura del 10%, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1 -bis , D.M. 55/14, per l’utilizzo di collegamenti ipertestuali .
3.1 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
dichiara il diritto di a percepire i ratei di indennità di accompagnamento quale invalido civile per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 18 luglio 2023 e, per l’effetto, condanna l’ a corrispondere i medesimi ratei, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
-compensa le spese di lite per la metà e condanna l’ alla rifusione in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALEe spese processuali residue, che liquida in euro 1.483,35 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre contributo unificato se pagato, disponendone la distrazione in favore degli avvocati RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente.
RAGIONE_SOCIALE, 19 marzo 2026.
Il Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME